Sotto ad un condominio vi è un portico che viene utilizzato da un pubblico esercizio con tavolini e sedie per somministrare, la manutenzione del portico è tutta a carico del proprietario del condominio(decorazioni del soffitto, pavimentazione colonne ecc...)il portico è aperto su tre lati che danno sulla piazza centrale del paese. Domanda il titolare del p.e. deve pagare la TOSAP visto che i tavoli sono sulla proprietà privata, aggiungo che chiunque può passare sotto il portico anche senza andare nel pubblico esercizio cioè un passaggio aperto a tutti.
riferimento id:25384
Sotto ad un condominio vi è un portico che viene utilizzato da un pubblico esercizio con tavolini e sedie per somministrare, la manutenzione del portico è tutta a carico del proprietario del condominio(decorazioni del soffitto, pavimentazione colonne ecc...)il portico è aperto su tre lati che danno sulla piazza centrale del paese. Domanda il titolare del p.e. deve pagare la TOSAP visto che i tavoli sono sulla proprietà privata, aggiungo che chiunque può passare sotto il portico anche senza andare nel pubblico esercizio cioè un passaggio aperto a tutti.
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La risposta dipende dalla esistenza o meno di una SERVITU' DI USO PUBBLICO sull'area in questione.
Se vi è costituita (in una delle forme forme possibili) tale servitù allora si paga il suolo pubblico.
Se l'area è privata non si paga,
Andrà fatta una ricerca che non è per niente facile.
Scusi vi sono sentenze su occupazione suolo pubblico dovuta o non dovuta recenti .
Grazie
Scusi vi sono sentenze su occupazione suolo pubblico dovuta o non dovuta recenti .
Grazie
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Segnalo un paio di sentenze
[color=red][b]Cass. civ. Sez. V Sent., 08-10-2007, n. 21046 (rv. 600887)
[/b][/color]In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l' art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993, che individua il cosiddetto presupposto impositivo, regola due distinte fattispecie, una, prevista nel comma primo del citato articolo, che riguarda le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o della provincia, una seconda, prevista nel comma terzo, che regolamenta le occupazioni su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Questa seconda ipotesi, che si applica nei soli casi in cui l'area sia ancora di proprietà del privato e sulla stessa l'ente territoriale eserciti soltanto la servitù di pubblico passaggio, [b]presuppone, salvo diversa previsione del titolo, che la servitù si acquisti nello stato di fatto e di diritto esistente[/b] e tutela, quindi, le posizioni dei soggetti che, precedentemente all'acquisto del diritto di uso pubblico, avevano realizzato un passo carrabile. Se, invece, l'area è demaniale il trattamento della situazione degli utenti che ne sottraggono l'uso al pubblico godimento con passi carrabili deve essere necessariamente uguale anche per quegli utenti che hanno realizzato il passo carrabile prima della demanializzazione, e ciò in quanto prima di tale momento mancava il presupposto per il sorgere dell'obbligazione tributaria in parola. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 23 Gennaio 2001)
[color=red][b]Commiss. Trib. Reg. Parma Sez. XXXIII, 19-05-2004
[/b][/color]Solo in presenza di una «occupazione» di suolo pubblico a favore del privato (tale quindi da sottrarre in modo temporaneo e reversibile l'area all'uso pubblico) può giustificarsi l'imposizione di una tassa di occupazione (Tosap) ovvero di un canone ricognitorio (Cosap). Conscguentemente, una volta acquisita al demanio pubblico comunale un'area privata, già limitata da servitù intrinseca (nella specie intercapedini interrate, munite di aperture grigliate per la circolazione dell'aria e il passaggio della luce), sorta antecedentemente alla demanializzazione, l'Ente pubblico non può dar luogo a pretese di natura economica, relative a presunta «occupazione» di area destinata ad uso pubblico, non essendo - in tal caso - mai venuto ad esistenza il presupposto stesso perché possa concretizzarsi un diritto di percezione, per non avere il Comune alcuno spazio da concedere quale corrispettiva della pretesa.
Segnaliamo la creazione di una sezione dedicata nell'area riservata agli abbonati con sentenze ed approfondimenti monotematici:
[size=18pt][b][color=red][b]SUOLO PUBBLICO su aree private soggette a servitù[/b][/color][/b][/size]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25415.0