Data: 2015-03-16 12:42:42

SCIA ATTIVITA' RITIRO CAPI TINTOLAVANDERIA

Ho ricevuto una scia per attività  di servizi di ritiro capi per lavanderia presso altra sede; c'è un locale attrezzato dove c'e' un addetto che ritira e consegna capi lavati presso un lavanderia, presumo atutorizzata, in altro Comune. Quindi si tratta di attività in sede fissa ai sensi dell'art.  4 comma 3 della L. 84/2006? Presumo quindi che venga incassato il corrispettivo e consegnata la ricevuta. Che istruttoria s'ha da fare? Grazie.

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Data: 2015-03-16 19:34:09

Re:SCIA ATTIVITA' RITIRO CAPI TINTOLAVANDERIA


Ho ricevuto una scia per attività  di servizi di ritiro capi per lavanderia presso altra sede; c'è un locale attrezzato dove c'e' un addetto che ritira e consegna capi lavati presso un lavanderia, presumo atutorizzata, in altro Comune. Quindi si tratta di attività in sede fissa ai sensi dell'art.  4 comma 3 della L. 84/2006? Presumo quindi che venga incassato il corrispettivo e consegnata la ricevuta. Che istruttoria s'ha da fare? Grazie.
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Secondo me siamo fuori dalla L. 84/2006 che si applica alle tintolavanderie che hanno punti di ritiro e recapito in altra sede fissa.
Nel tuo caso il soggetto non effettua tintolavanderia ma solo SERVIZIO DI RITIRO e RECAPITO conto terzi.
Quindi è una agenzia di affari.

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Data: 2015-03-17 08:41:05

Re:SCIA ATTIVITA' RITIRO CAPI TINTOLAVANDERIA

:-[Scusate ho omesso un particolare importante la Scia che è stata presentata reca i timbro: "lavandera tal dei tali " stesso titolare e  stessa sede legale  del punto di ritiro,  con sede di svolgimento dell'attività nel nostro Comune  ed hanno barrato  " altre attività di servizio".

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Data: 2015-03-17 17:56:22

Re:SCIA ATTIVITA' RITIRO CAPI TINTOLAVANDERIA


:-[Scusate ho omesso un particolare importante la Scia che è stata presentata reca i timbro: "lavandera tal dei tali " stesso titolare e  stessa sede legale  del punto di ritiro,  con sede di svolgimento dell'attività nel nostro Comune  ed hanno barrato  " altre attività di servizio".
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OK, allora vale quanto prescritto dall'art. 4 comma 3.
NON SERVE SCIA ma nel punto deve esserci:
[color=red][b]Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.[/b][/color]

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Data: 2015-10-15 09:33:50

Re:SCIA ATTIVITA' RITIRO CAPI TINTOLAVANDERIA

Buongiorno,
nel caso in cui nell'attività di solo ritiro e consegna dei capi ci sia una zona stiro  con ferro da stiro a caldaia la stessa può essere considerata attività di tintolavanderia, visto che nella definizione dell'attività  all'interno delle varie Leggi di riferimento  si parla di "stireria" ?

grazie

riferimento id:25379

Data: 2015-10-15 13:59:33

Re:SCIA ATTIVITA' RITIRO CAPI TINTOLAVANDERIA

Montespertoli si è trasferito in Abruzzo  ;D

Io ho sempre interpretato la definizioni come una connessione disgiuntiva: per realizzare la fattispecie è sufficiente che sia vera anche una sola condizione elencata.
Se fosse l'inverso sarebbe illogico: una lavanderia, per essere tale, dovrebbe per forza fare tutto.

Per quanto non ne veda la necessità, da un punto di vista legale anche la sola attività di stireria è da considerare come lavanderia e quindi soggetta a tutte le disposizoni di legge. Volendo, l'amminiatrazione comunale potrebbe argomentare che in base ai criteri interpretativi della normativa di principio sulle attività produttive di cui al DL n. 1/2012, la semplice attività di stireria senza uso di nessun prodotto chimico, non soggiace alla necessità di un responsabile tecnico ecc. In questo senso, però, è d'obbligo una norma a carattere generale che motivi e renda esplicita la posizone comunale.

[i]1.  Ai  fini della presente legge costituisce esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a  secco e ad  umido, di tintoria, di smacchiatura, [b]di stireria[/b], di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale,  nonché ad uso sanitario,  di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.[/i]

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