[color=red][b]È trattamento illecito di dati personali pubblicare on line informazioni non previste dagli obblighi di trasparenza[/b][/color]
Compete al giudice ordinario decidere sul ricorso contro la pubblicazione on line delle informazioni al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge. La sentenza del TAR Lombardia.
Interessante sentenza quella depositata dalla Terza Sezione del TAR Lombardia che ha rigettato per difetto di giurisdizione il ricorso proposto contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di un Ente Ospedaliero di approvazione dell'aggiornamento annuale 2014 del Programma Triennale per la Trasparenza e L 'integrità 2013-2015, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati relativi ai compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria, chiedendo la disapplicazione della delibera n. 50 del 2013 della Civit, rubricata "linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità 2014-2016”.
Oggetto di contestazione è la deliberazione dell’ente ospedaliero che attua gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
In attuazione di tale legge e di quelle precedenti la Delibera n. 50/2013 dell’ANAC, detta le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, contenenti le principali indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.
La legge e le linee guida prevedono, nella parte che ci interessa, la pubblicazione di una serie di dati personali relativi ai lavoratori del settore pubblico, che altrimenti sarebbero sottratti alla conoscenza pubblica.
Tali obblighi di trasparenza svolgono una funzione fondamentale nella prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e comportano il trattamento dei dati personali dei cittadini.
Ai sensi dell’art. 1 del Dlgs. 196/2003 chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, chiarendo quindi che il corretto trattamento dei dati personali costituisce oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo.
[color=red][b]Sulla base di tali premesse il giudice amministrativo ha ritenuto che la denunciata previsione di pubblicazione di dati personali, nel caso in questione a contenuto economico, al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge, lede un diritto soggettivo in quanto costituisce un illecito trattamento dei dati personali. [/b][/color]
Ne consegue, ad avviso del TAR, che nei confronti degli atti impugnati sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Infatti la giurisprudenza ha affermato (Cassazione SS. UU., n. 1139 del 19 gennaio 2007) che: “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.”
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1426414810409.html
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