Data: 2015-03-15 20:21:32

Locazione turistica o attività ricettiva

Buongiorno,  propongo il caso per un vostro parere:
in Toscana, persona fisica  ha sottoscritto una convenzione dando incarico ad una  nota società specializzata  in servizi per il turismo, di gestire le prenotazioni  per locazione ad uso turistico  di una sua seconda casa,  l’accordo prevede che la casa sia inserita fra le location pubblicizzate dalla società stessa ,  e  stabilito un calendario di disponibilità – cioè quando il proprietario non  utilizza la casa di campagna - la società provvede a gestire le prenotazioni  dei turisti ( in genere stranieri ), ad incassare il canone girandolo al proprietario al netto del compenso stabilito ed è delegata alla stipula dei contratti di locazione; il proprietario si limita a consegnare  e ricevere le chiavi, a dichiarare la cessione di fabbricato alla PS quando obbligatorio, senza fornire alcun servizio aggiuntivo.
Di fatto la società  sottoscrive con i turisti prenotati  un contratto generale dove  sono riportate tutte le condizioni di disponibilità, utilizzo, pagamento, reclami, deposito cauzionale, etc,  ivi è specificato che per le locazioni di "strutture"  private, pur essendo le abitazioni provviste di tutto quanto occorre per abitarvi, compresa la biancheria,  non sono forniti ulteriori servizi;  poiché nelle condizioni è specificato che la durata del soggiorno non può essere oltre 4 settimane,  non è  prevista stipulato un vero e proprio contratto di locazione.
La società utilizza il suo portale internet per la gestione delle prenotazioni  e offre anche ulteriori servizi (prenotazione biglietti per musei, noleggio auto etc ), ma  fa  tutto a suo nome; il nome del proprietario non appare mai né nella pubblicità della casa né nei documenti sottoscritti dal turista.
La domanda è: a vostro parere  in questo caso si ravvisa l’organizzazione imprenditoriale da parte del proprietario tale che sia tenuto al inviare  la denuncia di inizio attività d’impresa ?  Da altre discussioni leggo che anche la semplice  inserzione pubblicitaria  su internet ha dato luogo all’applicazione della  sanzione in violazione dell’ art. 60 della L.R. 42/2000. Il funzionario del comune non ha dato risposta certa.
Vi esprimo i miei complimenti per la perizia nella trattazione degli argomenti  e chiarezza  nelle risposte e ringrazio per la cortese attenzione.

riferimento id:25356

Data: 2015-03-16 19:08:15

Re:Locazione turistica o attività ricettiva

Buongiorno,  propongo il caso per un vostro parere:
in Toscana, persona fisica  ha sottoscritto una convenzione dando incarico ad una  nota società specializzata  in servizi per il turismo, di gestire le prenotazioni  per locazione ad uso turistico  di una sua seconda casa,  l’accordo prevede che la casa sia inserita fra le location pubblicizzate dalla società stessa ,  e  stabilito un calendario di disponibilità – cioè quando il proprietario non  utilizza la casa di campagna - la società provvede a gestire le prenotazioni  dei turisti ( in genere stranieri ), ad incassare il canone girandolo al proprietario al netto del compenso stabilito ed è delegata alla stipula dei contratti di locazione; il proprietario si limita a consegnare  e ricevere le chiavi, a dichiarare la cessione di fabbricato alla PS quando obbligatorio, senza fornire alcun servizio aggiuntivo.

[color=red]Fin qui non rilevo niente di strano né di illegittimo. Pubblicizzare una locazione turistica non è vietato né mi sembra che dalla parte del proprietario si rilevi un’organizzazione tale da far pensare ad un’attività di impresa, quindi alla professionalità.[/color]

Di fatto la società  sottoscrive con i turisti prenotati  un contratto generale dove  sono riportate tutte le condizioni di disponibilità, utilizzo, pagamento, reclami, deposito cauzionale, etc,  ivi è specificato che per le locazioni di "strutture"  private, pur essendo le abitazioni provviste di tutto quanto occorre per abitarvi, compresa la biancheria,  non sono forniti ulteriori servizi;  poiché nelle condizioni è specificato che la durata del soggiorno non può essere oltre 4 settimane,  non è  prevista stipulato un vero e proprio contratto di locazione.

[color=red]L’interpretazione dominante vuole che il contratto abbia la forma scritta in ogni caso (diversamente dal contratto alberghiero). Sopra a 30 gg occorre la registrazione.
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La società utilizza il suo portale internet per la gestione delle prenotazioni  e offre anche ulteriori servizi (prenotazione biglietti per musei, noleggio auto etc ), ma  fa  tutto a suo nome; il nome del proprietario non appare mai né nella pubblicità della casa né nei documenti sottoscritti dal turista.

La domanda è: a vostro parere  in questo caso si ravvisa l’organizzazione imprenditoriale da parte del proprietario tale che sia tenuto al inviare  la denuncia di inizio attività d’impresa ?

[color=red]A parere mio il proprietario non è responsabile di nessun comportamento sanzionabile né deve presentare SCIA per attività alberghiera o extra-alberghiera. Bisognerebbe vedere i termini dell’incarico verso la società ma ritengo che il ruolo del proprietario si fermi alla fornitura di un’abitazione ai fini della stipula di un contratto per “locazione turistica” tramite intermediario (in genere un’agenzia di affari).
Se poi l’agenzia svolge altra attività direttamente e in conto proprio con i turisti è una sua responsabilità. Non escludo, però, che un eventuale verbale possa essere notificato al proprietario in quanto obbligato in solido, dipende molto dalla discrezionalità del vigile urbano. Infine bisogna precisare che i servizi decritti potrebbero anche essere interpretatiti come quelli dell’agenzia di viaggio e quindi le sanzioni  da applicare sarebbero altre.
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Da altre discussioni leggo che anche la semplice  inserzione pubblicitaria  su internet ha dato luogo all’applicazione della  sanzione in violazione dell’ art. 60 della L.R. 42/2000. Il funzionario del comune non ha dato risposta certa.

[color=red]La discriminate più certa e ricorrente al fine di inquadrare la locazione turistica come attività clandestina alberghiera è quella della fornitura tipica dei servizi turistici (somministrazione, lavanderia, cambio biancheria ecc.). In assenza di questi servizi le probabilità di farsi annullare in sede di tutela un eventuale verbale sono molto alte.[/color]

Vi esprimo i miei complimenti per la perizia nella trattazione degli argomenti  e chiarezza  nelle risposte e ringrazio per la cortese attenzione.

riferimento id:25356

Data: 2015-03-17 21:43:38

Re:Locazione turistica o attività ricettiva

Grazie,  con il vostro prezioso aiuto  la dibattuta questione diventa ..grigio chiaro.
Buon lavoro.

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