[b]Tutela della salute e gioco d'azzardo[/b]
La normativa di fonte regionale finalizzata alla prevenzione della ludopatia (quindi destinata alla soddisfazione di un interesse pubblico attinente alla materia sociale e sanitaria di competenza delle regioni) deve essere applicata anche da parte degli organi del Ministero dell'interno nell'ipotesi in cui il soggetto preposto al rilascio della licenza per la sala giochi non è il Comune ma il Questore. Ciò in quanto lo prevede espressamente una lettura aggiornata dell'art. 153 del regolamento T.U.L.P.S.
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T.A.R. Toscana, Firenze, 19 febbraio 2015, n. 284
Cons. di Stato, Sez. III, 19 febbraio 2015, n. 798[/i]
http://quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000132006
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