ROULOTTE - costruzione abusiva se installata stabilmente per abitazione
[color=red][b]Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 gennaio – 12 marzo 2015, n. 10504[/b][/color]
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza del 5.3.2014 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, emessa in data 12.10.2012, con la quale L.M.,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato per i reati di cui
agli artt. 81 cpv. cod.pen., 44 lett.c) DPR 380/2001 (capo a), 81 cpv. cod.pen., 181 D.L.vo 42/2004
(capo b), 71 in relazione all'art.64 DPR 380/2001 (capo d), 72 in relazione all'art.65 DPR 380/2001
(capo e), 81 cpv. cod.pen., 95 in relazione agli artt.83, 93, 94 DPR 380/2001 (capo f), unificati sotto
il vincolo della continuazione, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi a), d), e) ed f),
limitatamente alla realizzazione della struttura in legno di cui al n.2 dell'imputazione sub a) perché
il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere in relazione ai medesimi capi, limitatamente
alla condotta relativa alla realizzazione delle opere di cui ai n.1 e 4 del capo a), perché estinti per
prescrizione, rideterminando la pena in giorni 25 di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda.
Rilevava la Corte territoriale che, in relazione alla realizzazione della struttura in legno
(sostanzialmente un pergolato, senza creazione di volumi o superfici), non fosse necessario
permesso di costruire. Tale permesso era, invece, necessario per la recinzione del fondo con cancelli
di ingresso e recinzione metallica. In relazione a tali opere, alla realizzazione del vialetto in
cemento e della piattaforma in conglomerato cementizio, che, al momento dell'accertamento,
risultavano realizzati da tempo, si imponeva la declaratoria di prescrizione.
Andava, invece, confermata la pronuncia di condanna in relazione alla collocazione sul terreno
delle due roulotte (diverse da quella marca Elnagh, per la quale il primo giudice aveva dichiarato la
prescrizione).
In ordine alle stesse poi non era maturata la prescrizione, risultando che una di esse era stata
immatricolata il 24.7.2009, e non avendo i testi addotti dalla difesa potuto precisare se le roulotte
notate nel periodo estivo degli anni precedenti fossero proprio quelle di cui alla contestazione.
2.Ricorre per cassazione L.M., a mezzo dei difensore.
Dopo una premessa ìn fatto ed il richiamo dei motivi di appello, denuncia la carenza assoluta di
motivazione e l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di assoluzione anche per il reato di cui al
capo b) con riferimento alla realizzazione della struttura in legno priva di copertura.
La Corte di Appello, nell'assolvere l'imputato dagli altri reati, non ha minimamente argomentato in
ordine alla mancata assoluzione dal reato di cui al capo b).
In ogni caso, la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica, avendo la Corte territoriale
ritenuto che, per detta struttura, non fosse necessario permesso di costruire e che, quindi, la sua
realizzazione fosse priva di rilevanza penale.
Denuncia, inoltre, la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.181 D.L.vo 42/2004 non
necessitando la struttura in legno in questione dei rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Denuncia ancora la carenza assoluta di motivazione e l'omessa pronuncia sul motivo di appello con
cui si chiedeva declaratoria di prescrizione con riferimento alle condotte relative alla recinzione, al
vialetto in cemento ed alla piattaforma in conglomerato cementizio.
Anche in ordine a tali condotte la Corte territoriale ha omesso di dichiarare la prescrizione, senza
motivare sul punto.
In ogni caso la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica, non risultando
comprensibile il motivo per cui la prescrizione sia maturata per gli altri reati tranne che per quello
di cui al capo b).
Viene dedotta, infine, la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.157 cod.pen. in relazione
all'omessa declaratoria di prescrizione anche per tale reato.
Denuncia, poi, la mancanza e/o insufficiente motivazione in ordine ai reati contestati ai capi a) e b)
con riferimento alla collocazione di due roulotte. Con motivazione apodittica la Corte territoriale ha ritenuto che fosse necessario permesso dì
costruire, pur risultando dalla testimonianza Civiletti che esse non sostavano in modo stabile sul
terreno, venendo portate in quel luogo di volta in volta e per brevi periodi. Il carattere temporaneo
della collocazione emergeva anche dal fatto che non erano presenti impianti idrici ed elettrici.
La Corte territoriale si e limitata a far riferimento all'esistenza negli spazi circostanti di accessori
destinati al servizio della vita domestica (senza indicare quali).
Dalle foto non emerge quale fosse la destinazione delle roulotte, né un sistema di ancoraggio al
suolo.
Denuncia altresì' la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.181 D.L.vo 42/2004, essendo
indubitabile che la collocazione di due roulotte per alcuni giorni l'anno, costituisca intervento di
minima entità inidoneo a porre in pericolo il paesaggio.
Denuncia, infine, la inosservanza ed erronea applicazione degli artt.71, 72 e 95 DPR 380/2001,
avendo la Corte territoriale ritenuto sussistenti i reati di cui ai capi d) e) ed f) in relazione alla
collocazione delle roulotte sul terreno.
Considerato in diritto
[b]1. II ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.[/b]
2.In relazione al pergolato (n.2 dell'imputazione di cui al capo a) l'imputato andava assolto anche
dal reato di cui al capo b).
La Corte territoriale ha ritenuto la irrilevanza penale (sotto il profilo della necessità di permesso di
costruire) di tale struttura, ma poi, evidentemente per mera "dimenticanza", ha omesso di adottare
pronuncia assolutoria anche per la contestata mancanza di autorizzazione paesaggistica.
La stessa "dimenticanza" è ravvisabile in relazione all'omessa declaratoria di intervenuta
prescrizione anche per tale capo con riferimento agli altri lavori (indicati ai n.1 e 4 dell'imputazione
sub a).
3.Rimangono da esaminare, quindi, i rilievi contenuti nel ricorso in ordine alla collocazione delle
due roulotte.
L'art.3 comma 1 lett.e) DPR 380/2001 considera "interventi di nuova costruzione" quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti, indicando poi, a titolo esemplificativo, che debbono considerarsi tali "l'installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (e.5).
[b]3.1. Quanto alla nozione di installazione, è indubitabile che non si richieda che l'opera sia "infissa".[/b]
[color=red][b]Il riferimento contenuto nella norma anche a camper e case mobili è inequivocabile in proposito; è
sufficiente, quindi, che essa sia "stabilmente appoggiata".[/b][/color]
Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass.sez. 3 n.25015 dei 23.3.2011,
Di Rocco , Rv.250601) è [b]configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di
installazione, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili,
sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al
soddisfacimento di esigenze abitative (La fattispecie esaminata riguardava case prefabbricate
munite di ruote gommate).[/b]
3.2. Quanto agli altri "requisiti" la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi,
ha ritenuto che le due roulotte fossero destinate al soddisfacimento di esigenze abitative durevoli,
come emergeva palesemente dai rilievi fotografici (pag.4 sent.).
La Corte di merito ha, inoltre, accertato, con motivazione altrettanto puntuale, che la collocazione
delle due roulotte determinava una modificazione rilevante dello stato dei luoghi con notevole
impatto sull'ambiente.
3.3. II ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede sul punto una
sostanziale rivisitazione delle risultanze processuali. Non tiene conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla
coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto
argomentativo dei provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa
ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di
verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art.606
lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la
possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione
anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di
valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere
all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla
motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006). Anche di fronte alla previsione di
un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di
legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche
ad altri atti del processo specificamente indicati. Tale controllo, però, non può "mai comportare una
rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione
complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed
idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-
Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ).
3.4. Il M. va, però, assolto dai reati dì cui ai capi d), e) ed f), non richiedendo certamente la
collocazione delle due roulotte gli adempimenti previsti dalla normativa sul cemento armato ed
antisismica.
3.5. Infine va evidenziato che i reati dì cui ai capi a) e b), in relazione alle due roulotte, non sono
certo prescritti, dal momento che le stesse risultavano collocate sul terreno, senza permesso di
costruire e senza autorizzazione paesaggistica, ancora alla data dell'accertamento (eseguito il
17.6.2010).
Il termine massimo di prescrizione di anni 5 non è pertanto decorso neppure alla data odierna.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alle imputazione ed alle
opere indicate in precedenza.
Quanto ai reati di cui ai capi a) e b), con riferimento alle due roulotte, la pena può essere
determinata in questa sede, senza necessità di rinvio, tenendo conto degli stessi criteri adoperati dai
Giudici di merito nella determinazione della pena complessiva (pag.4 sent.), in giorni 21 di arresto
ed euro 22.500,00 di ammenda (p.b. per il reato più grave di cui al capo b) mesi 1 di arresto ed euro
33.000,00 di ammenda, ridotta per le generiche a giorni 20 di arresto ed euro 22.000,00 di
ammenda, aumentata per la continuazione con il reato di cuì al capo a).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento al capo b), quanto alla struttura in
legno perché il fatto non sussiste, e , quanto alle altre opere, perché il reato è estinto per
prescrizione, nonché con riferimento ai capi d) e) ed f), quanto alle due roulotte, perché il fatto non
sussiste.
Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena per i rimanenti reati di cui ai capi a) e b), in
relazione alle due roulotte, in giorni 21 di arresto ed euro 22.5000,00 di ammenda.
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