Data: 2015-03-14 18:07:05

Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
[color=red][b]DECRETO 9 marzo 2015 [/color]
Disposizioni  relative  all'esercizio  degli  ascensori  in  servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (15A02036)
(GU n.61 del 14-3-2015)[/b]

                        IL DIRETTORE GENERALE
            per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
                  e il trasporto pubblico locale

  Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante  provvedimenti  per
la concessione all'industria privata dell'impianto e  l'esercizio  di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
  Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n.  281,  del  Ministro
per le  comunicazioni  concernente  l'approvazione  delle  norme  per
l'impianto  e  l'esercizio  in  servizio  pubblico  degli  ascensori
destinati al trasporto di persone;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1951,
n.  1767,  recante  l'approvazione  del  regolamento  concernente
l'impianto e l'esercizio di  ascensori  e  montacarichi  in  servizio
privato;
  Visto l'art. 1, comma 3, e gli articoli 3, 4, 5 e  90  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e  regolarita'  dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
  Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei  trasporti
recante norme regolamentari in materia di  varianti  costruttive,  di
adeguamenti tecnici e  di  revisioni  periodiche  per  i  servizi  di
pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei  e
terrestri;
  Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei  trasporti  recante
disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica  e
morale dei direttori di esercizio dei servizi di  pubblico  trasporto
terrestre e dei loro sostituti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante norme  di  attuazione  della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori;
  Visto il decreto 4  dicembre  2003  del  Ministro  delle  attivita'
produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.  162,  sono  state
pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e  UNI
EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in  materia  di
ascensori;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  30
aprile 1999, n. 162,  per  la  parziale  attuazione  della  direttiva
2006/42/CE  relativa  alle  macchine  e  che  modifica  la  direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori;
  Visto  il  decreto  18  febbraio  2011  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni per  i  Direttori
ed i Responsabili dell'Esercizio  e  relativi  sostituti  e  per  gli
Assistenti  tecnici  preposti  ai  servizi  di  pubblico  trasporto
effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri;
  Visto il decreto 17 settembre 2014, n.  288,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  recante  «Requisiti  e  modalita'  di
abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza
sugli  impianti  a  fune  in  servizio  pubblico  (capo  servizio,
macchinista, agente di stazione e di vettura)»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
febbraio 2014, n. 72,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 agosto 2014, n. 346, di attuazione del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  11  febbraio  2014,  n.  72,  concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  e
dei relativi compiti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  gennaio  2015,
n. 8, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1999, n.  162,  per  chiudere  la  procedura  di
infrazione  2011/4064  ai  fini  della  corretta  applicazione  della
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di  semplificazione  dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.»  (Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015);
  Visto il  Comunicato  relativo  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente:  «Regolamento  recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,
n. 162, per chiudere la procedura di  infrazione  2011/4064  ai  fini
della corretta applicazione della direttiva  95/16/CE  relativa  agli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti  per  la  concessione
del nulla osta per ascensori e montacarichi  nonche'  della  relativa
licenza di esercizio.» (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015);

                              Decreta:

                              Art. 1


                        Campo di applicazione

  1. Le norme  del  presente  decreto  si  applicano  agli  ascensori
destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.
                              Art. 2


                  Apertura al pubblico esercizio

  1. Ai fini dell'apertura dell'esercizio, almeno trenta giorni prima
della data prevista per l'apertura stessa la Regione o l'Ente  Locale
concedente trasmette all'U.S.T.I.F. territorialmente  competente,  la
seguente documentazione:
    a) individuazione del Responsabile dell'Esercizio. L'incarico del
Responsabile dell'Esercizio e' subordinato all'assenso  degli  Organi
regionali, o degli  enti  locali,  previo  rilascio  del  nulla  osta
tecnico  ai  fini  della  sicurezza  da  parte  dell'U.S.T.I.F.
territorialmente competente;
    b) proposta di Regolamento di Esercizio redatta dal  Responsabile
dell'Esercizio e controfirmata dall'esercente;
    c) elenco del personale da adibire alle mansioni di  sorveglianza
dell'impianto ed al soccorso;
    d) manuale per l'uso e la manutenzione dell'impianto;
    e) relazione sul sistema di  telesorveglianza,  qualora  non  sia
previsto il presenziamento, collegato ad una  postazione  presenziata
permanentemente durante l'esercizio;
    f) piano di soccorso per il recupero dei  passeggeri,  inclusi  i
portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina.
  2. L'U.S.T.I.F. competente  territorialmente,  prima  dell'apertura
all'esercizio:
    a)  esaminato  il  Regolamento  di  Esercizio  comprensivo  della
procedura per il recupero dei  passeggeri,  con  l'utilizzazione  del
personale addetto all'impianto;
    b)  acquisita  copia  della  dichiarazione  CE  di  conformita'
dell'ascensore redatta dall'installatore, ai sensi dell'art. 6, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
    c) acquisita la nomina del Responsabile dell'Esercizio;
rilascia parere all'Organo Regionale o agli Enti Locali delegati  per
l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.
                              Art. 3


                              Esercizio

  1. Agli ascensori  in  servizio  pubblico  e'  preposto,  ai  sensi
dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n.  753/1980
ai fini della sicurezza e regolarita' dell'esercizio, un Responsabile
dell'Esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono  stabiliti
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18
febbraio 2011.
  2. L'esercizio dell'impianto si svolge con  le  modalita'  indicate
nel regolamento di esercizio emanato,  ai  sensi  dell'art.  102  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, dal Responsabile
dell'Esercizio ed approvato dagli  Organi  regionali,  o  dagli  enti
locali delegati.
  3. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il
personale addetto, le modalita' di effettuazione del servizio  ed  il
piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi,
i divieti e le sanzioni.
  4.  Le  disposizioni  relative  ai  viaggiatori  sono  esposte  al
pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita' degli accessi.
                              Art. 4


                    Manutenzione dell'impianto

  1. Al fine di garantire  la  buona  conservazione  ed  il  regolare
funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere  affidata  a
persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli
6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24  dicembre
1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
                              Art. 5


                    Verifiche e prove periodiche

  1. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare  il  permanere
delle condizioni di efficienza degli  organi  e  degli  elementi  dai
quali  dipende  la  sicurezza  e  la  regolarita'  di  esercizio
dell'impianto,  nonche'  l'avvenuta  ottemperanza  alle  prescrizioni
eventualmente impartite dall'autorita' di sorveglianza in  precedenti
verifiche.
  2.  Ogni  giorno,  prima  dell'inizio  del  servizio  pubblico,  il
personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere
alla effettuazione di una o piu' corse di prova a vuoto.
  3. Almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell'Esercizio provvede  a
sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice  E
delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008 e s.m.i., i  cui  risultati
vanno  trascritti  sul  libretto  dell'ascensore,  sottoscritti  dal
manutentore che ha effettuato le prove e  dallo  stesso  Responsabile
dell'Esercizio.
  4. Le date di effettuazione delle verifiche semestrali  di  cui  al
comma 3 sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio  con  congruo
anticipo al competente U.S.T.I.F. al fine di  consentire  l'eventuale
partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
  5. I risultati delle verifiche e prove periodiche di cui al comma 3
sono verbalizzati e trasmessi dal  Responsabile  dell'Esercizio  agli
Organi regionali o agli  enti  locali  delegati  ed  agli  U.S.T.I.F.
territorialmente competenti.
  6. Ogni tre anni e in occasione delle revisioni speciali, o in caso
di incidente, ai  controlli  e  alle  prove  effettuate  a  cura  del
Responsabile dell'Esercizio, presenzia, al  fine  di  verificarne  il
corretto operato, un funzionario del settore tecnico  dell'U.S.T.I.F.
competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo regionale
o  dell'ente  locale  delegato,  agli  effetti  della  regolarita'
dell'esercizio.
  7. Gli U.S.T.I.F. possono disporre in qualsiasi  momento  ispezioni
agli impianti per verificare che la conduzione degli  stessi  avvenga
nel rispetto delle disposizioni  vigenti  in  materia  di  sicurezza,
nonche' richiedere  l'esecuzione  di  prove  e  verifiche  intese  ad
accertare lo stato di conservazione ed il  buon  funzionamento  degli
impianti.
                              Art. 6


                        Disposizioni abrogate

  1. E' abrogato il decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti dell'11 gennaio 2010, recante «Norme relative all'esercizio
degli ascensori  in  servizio  pubblico  destinati  al  trasporto  di
persone».
  2. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n.
281, del Ministro per le comunicazioni.
                              Art. 7


                Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  il
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 9 marzo 2015

                              Il direttore generale: Di Giambattista

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Data: 2015-03-15 07:19:06

Re:Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico

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[color=red][b]ASCENSORI e MONTACARICHI: nuove regole DPR 19/1/2015 n. 8[/b][/color]
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con il testo coordinato del DPR 162/1999, i primi commenti, gli approfondimenti ed a breve la modulistica aggiornata.

Buona lettura

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