MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
[color=red][b]DECRETO 9 marzo 2015 [/color]
Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (15A02036)
(GU n.61 del 14-3-2015)[/b]
IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
e il trasporto pubblico locale
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per
la concessione all'industria privata dell'impianto e l'esercizio di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281, del Ministro
per le comunicazioni concernente l'approvazione delle norme per
l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico degli ascensori
destinati al trasporto di persone;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio
privato;
Visto l'art. 1, comma 3, e gli articoli 3, 4, 5 e 90 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministro dei trasporti
recante norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di
adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e
terrestri;
Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei trasporti recante
disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e
morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto
terrestre e dei loro sostituti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante norme di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori;
Visto il decreto 4 dicembre 2003 del Ministro delle attivita'
produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono state
pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e UNI
EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di
ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori;
Visto il decreto 18 febbraio 2011 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti recante disposizioni per i Direttori
ed i Responsabili dell'Esercizio e relativi sostituti e per gli
Assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto
effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 17 settembre 2014, n. 288, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Requisiti e modalita' di
abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza
sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio,
macchinista, agente di stazione e di vettura)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 4 agosto 2014, n. 346, di attuazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e
dei relativi compiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015,
n. 8, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di
infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.» (Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015);
Visto il Comunicato relativo al decreto del Presidente della
Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente: «Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini
della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione
del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa
licenza di esercizio.» (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015);
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano agli ascensori
destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.
Art. 2
Apertura al pubblico esercizio
1. Ai fini dell'apertura dell'esercizio, almeno trenta giorni prima
della data prevista per l'apertura stessa la Regione o l'Ente Locale
concedente trasmette all'U.S.T.I.F. territorialmente competente, la
seguente documentazione:
a) individuazione del Responsabile dell'Esercizio. L'incarico del
Responsabile dell'Esercizio e' subordinato all'assenso degli Organi
regionali, o degli enti locali, previo rilascio del nulla osta
tecnico ai fini della sicurezza da parte dell'U.S.T.I.F.
territorialmente competente;
b) proposta di Regolamento di Esercizio redatta dal Responsabile
dell'Esercizio e controfirmata dall'esercente;
c) elenco del personale da adibire alle mansioni di sorveglianza
dell'impianto ed al soccorso;
d) manuale per l'uso e la manutenzione dell'impianto;
e) relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia
previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata
permanentemente durante l'esercizio;
f) piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i
portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina.
2. L'U.S.T.I.F. competente territorialmente, prima dell'apertura
all'esercizio:
a) esaminato il Regolamento di Esercizio comprensivo della
procedura per il recupero dei passeggeri, con l'utilizzazione del
personale addetto all'impianto;
b) acquisita copia della dichiarazione CE di conformita'
dell'ascensore redatta dall'installatore, ai sensi dell'art. 6, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
c) acquisita la nomina del Responsabile dell'Esercizio;
rilascia parere all'Organo Regionale o agli Enti Locali delegati per
l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.
Art. 3
Esercizio
1. Agli ascensori in servizio pubblico e' preposto, ai sensi
dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980
ai fini della sicurezza e regolarita' dell'esercizio, un Responsabile
dell'Esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18
febbraio 2011.
2. L'esercizio dell'impianto si svolge con le modalita' indicate
nel regolamento di esercizio emanato, ai sensi dell'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, dal Responsabile
dell'Esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti
locali delegati.
3. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il
personale addetto, le modalita' di effettuazione del servizio ed il
piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi,
i divieti e le sanzioni.
4. Le disposizioni relative ai viaggiatori sono esposte al
pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita' degli accessi.
Art. 4
Manutenzione dell'impianto
1. Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare
funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere affidata a
persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli
6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
Art. 5
Verifiche e prove periodiche
1. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere
delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai
quali dipende la sicurezza e la regolarita' di esercizio
dell'impianto, nonche' l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni
eventualmente impartite dall'autorita' di sorveglianza in precedenti
verifiche.
2. Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il
personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere
alla effettuazione di una o piu' corse di prova a vuoto.
3. Almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell'Esercizio provvede a
sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E
delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008 e s.m.i., i cui risultati
vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal
manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso Responsabile
dell'Esercizio.
4. Le date di effettuazione delle verifiche semestrali di cui al
comma 3 sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo
anticipo al competente U.S.T.I.F. al fine di consentire l'eventuale
partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
5. I risultati delle verifiche e prove periodiche di cui al comma 3
sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell'Esercizio agli
Organi regionali o agli enti locali delegati ed agli U.S.T.I.F.
territorialmente competenti.
6. Ogni tre anni e in occasione delle revisioni speciali, o in caso
di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del
Responsabile dell'Esercizio, presenzia, al fine di verificarne il
corretto operato, un funzionario del settore tecnico dell'U.S.T.I.F.
competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo regionale
o dell'ente locale delegato, agli effetti della regolarita'
dell'esercizio.
7. Gli U.S.T.I.F. possono disporre in qualsiasi momento ispezioni
agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza,
nonche' richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad
accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli
impianti.
Art. 6
Disposizioni abrogate
1. E' abrogato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dell'11 gennaio 2010, recante «Norme relative all'esercizio
degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di
persone».
2. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n.
281, del Ministro per le comunicazioni.
Art. 7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2015
Il direttore generale: Di Giambattista
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[color=red][b]ASCENSORI e MONTACARICHI: nuove regole DPR 19/1/2015 n. 8[/b][/color]
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con il testo coordinato del DPR 162/1999, i primi commenti, gli approfondimenti ed a breve la modulistica aggiornata.
Buona lettura