Data: 2015-03-13 17:17:52

GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

[color=red][b]TULSP – Art. 86 e 110[/b][/color]

[b]Art. 86[/b]
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto (ndr. nell’accezione dell’epoca era “somministrazione”) o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. (1)

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. (2)

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a)  per l’attività di produzione o di importazione;

b)  per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c)  per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. (3)
[i]
    (1) Comma inserito dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 131.
    (2) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.[/i]

  [i]Circoli - Il motivo del dietro-front è l’applicazione dell’ art. 16 TULPS
    Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle
    prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

    In una nota della FIPE del 2012 si leggeva:
    Si tratta di una vittoria della FIPE, che, grazie alla sua azione presso le sedi competenti, è riuscita a far ripristinare i poteri controllo delle Forze dell’Ordine anche nei confronti di circoli ed enti collettivi, dopo che
    l’abrogazione del secondo comma dell’art. 86 del TULPS da parte del Decreto Semplificazioni del febbraio scorso, aveva praticamente escluso tali attività dai controlli descritti.

    In realtà il DPR n. 235/2001 non hai perso la sua applicabilità. Il d.lgs. n. 59/2010 (modificato a settembre 2012) dispone, all’art. 64 che resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4
    aprile 2001, n. 235,  che, a sua volta, dispone: la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86
    del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.[/i]
[i]
    (3)  Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
    gennaio 2006.[/i]

[b]Art. 88[/b]
1.  La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione

[b]
DL 40/2010, art. 2, comma 2-quater[/b]
La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni

[b]Art. 110 [/b]
1.  In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella (ndr. tabella giochi proibiti, vedi art. 195 del reg. TULSP), predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

La mancata esposizione della tabella comporta una sanzione penale ai sensi dell’art. 17, comma 1 TULSP

2.  Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3.  L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’ articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4.  L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5.  Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.


Comma 6.  Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) (ndr. SLOT) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis)  con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) (ndr. VLT) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1)  il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2)  la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3)  l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4)  le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5)  le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6)  le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera

Comma 7.  Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito

a)  quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b)  abrogato]

c)  quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) (1) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) (1) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo

    (1) Lettere aggiunte dall'art. 1, comma 475, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013
    In questo modo sono confluiti nel comma 7 anche gli apparecchi che prima erano AM come il calcio balilla e il biliardo? AMMS ha affermato, informalmente, che in assenza di decreti attuativi non sono tipologie da
    considerare vigenti

7-bis) (1) Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

7-ter) (1) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta (ndr. ad oggi non c’è un contingentamento), tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7-quater) (1) Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita

7-quinquies) (1) Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

    (1) Lettere aggiunte dall'art. 1, comma 475, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)



[color=red][b]TIPI DI GIOCHI[/b][/color]

[b]Comma 6a[/b]
SLOT – AWP (Amusement With Prize)
- erogano vincite in denaro
- apparecchi collegati alla rete telematica AAMS
- funzionamento a moneta
- costo per ciascuna partita non superiore a 1 euro
- vincite in moneta, max 100 € per vincita
- sugli apparecchi devono essere applicati i nulla-osta di esercizio e di messa in distribuzione nonché l’attestato di conformità all’originale

[b]Comma 6b[/b]
VLT
- erogano vincite in denaro
- sono collegati alla rete telematica
- si attivano con moneta metallica, banconote o con appositi strumenti di pagamento elettronico
- presentano più giochi nello stesso apparecchio
- il costo della partita non supera 10 €
- vincite non superiori a 5000 € alla volta ma con possibilità di 100.000 € per jackpot di sala e 500.000 per jackpot di rete (nazionale)
- possono essere installati in ambienti dedicati
- non è previsto che debbano riportare i vari nulla-osta

[b]Comma 7[/b]
Giochi senza vincete in denaro oppure che possono far vincere oggetti di modico valore o tagliandi (ultimo caso ancora non attuato)
- sugli apparecchi devono essere applicati i nulla-osta di esercizio e di messa in distribuzione
               
                7a
- privi di monitor
- attivabile con moneta, max 1 euro
- premi in piccola oggettistica (le gru del luna-park) erogati direttamente dall’apparecchio
- si basano sulla sola abilità del giocatore mentale, fisica, strategica

7c
- con monitor
- attivabile con moneta
- dispongono di scheda gioco
- si basano sulla sola abilità del giocatore mentale, fisica, strategica

7c-bis (? in attesa dei decreti)
quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
7c-ter (?)
quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (biliardo?)

[b]Apparecchi AM[/b]
Fino al 2012 si consideravano AM il biliardo, il calcio balilla, le freccette, ecc.
Adesso è difficile dire che cosa è AM – apparecchio meccanico – ritengo che sia tutto confluito nel comma 7

AM1 - Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo;
AM2 - Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone;
AM3 - Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari;
AM4 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari;
AM5 - Apparecchi  meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari;
AM6 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a  gettone azionato da ruspe e apparecchi similari


[b]Giochi N.C.[/b]
Carte, Risiko, Playstation (?), la Wii Nintendo è un gioco o un’attrazione?

N.B. i “soggetti a dondolo” (kiddie riders), il bigliardino (calcio balilla), i bliardi in miniatura, i padiglioni videogiochi / sale giochi eccetto che per quelli automatici e semi-automatici, sono inseriti nell’elenco delle attrazioni dello seccatolo viaggiante.


[color=red][b]TITOLI ABILITATIVI PER I GIOCHI
[/b][/color]
- art. 86 TULPS (competenza comunale) per sale giochi, pratica del gioco e istallazione di apparecchi SLOT e comma 7.

- art. 88 TULSP (competenza questorile) per la gestione/installazione delle VLT

DL 40/2010 - art. 2, comma 2-quater
La licenza di cui all’ articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’ articolo110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni.
¬
- art. 194 regolamento TULPS:
Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione

Per precisa deroga di legge (vedi art. 86, comma 3), l’art. 194 (norma regolamentare) non si applica limitatamente all’installazione dei “comma 6 e 7” in esercizi pubblici già in possesso di abilitazione ex art. 86 comma 1 o art. 88.

[b]Problema interpretativo[/b]

Se un bar installa le macchinette comma 6 o 7 non deve produrre altro titolo abilitativo (questo è pacifico e confermato molte volte dal ministero), ma se fa giocare a carte i clienti?
La “pratica del gioco” non è prevista nella deroga. Per essere precisi e “previdenti”, diciamo che occorre la SCIA per la pratica del gioco.

(cfr. con art. 110, comma 1: In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco [b][u]o[/u][/b] all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella...)


[color=red][b]UBICAZIONE DEI GIOCHI – LUOGHI CONSENTITI[/b][/color]

[b]Decreto Direttoriale AAMS del 27/07/2011 [/b]

Le VLT possono essere istallate solo in determinati luoghi previsti dalla normativa e solo con licenza ex art. 88 TULPS

Gli atri giochi possono essere installati o praticati anche nei pubblici esercizi / commerciali e sale giochi (vedi art. 86 TULSP)

Le VLT solo in:

- sale scommesse
- i c.d. negozi di gioco quando esercitano l’attività di scommessa in via esclusiva (in pratica sono agenzie per scommesse ippiche ecc.)
- sale bingo
- sale dedicate esclusivamente ai comma 6 (autorizzate dalla Questura)
- sale giochi classiche (autorizzate dal Comune + Questura per le VLT)

Le SLOT (oltre he nei punti di cui alla VLT)

A*
- i c.d. “punti di gioco” quando sono accessori di altra attività principale (es. corse tris in un bar)
- rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto

B*
- bar e assimilabili
- ristoranti e assimilabili
- edicole
- ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità (vedi art. 153 reg. TULSP) e sia identificata la titolarità...

C*
- stabilimenti balneari
- alberghi e assimilabili (affittacamere? Direi di no altrimenti disponeva strutture ricettive in genere e poi non è garantita la sorvegliabilità. Sono civili abitazioni)

*Fra A, B e C cambia solo il contingente numerico installabile
Il dec. dir. 27/07/2011 si preoccupa di precisare che ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, per i suddetti punti di vendita è comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli altri Giochi
- in via analogica direi le stesse ubicazioni dei comma 6a (vedi anche il tenore dell’art. 86) ma non c’è contingentamento


[color=red][b]
CONDIZIONI DI ESERCIZIO[/b][/color]

Il decreto direttoriale AAMS del 27/07/2011 oltre a dettare varie condizioni di esercizio si preoccupa di fare salve altre condizioni specificate nei precedenti decreti aventi ad oggetto il contingentamento dei comma 6. Questo si capisce da precisa specificazione: “esclusivo riferimento”:
Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.

N.B. Quindi i tre decreti restano in vigore in maniera limitata, non vengono abrogati.

[b]Dec. Interdir. 27/10/2003[/b]
qua risiede la “famosa” condizione di diversificazione dell’offerta di gioco con almeno un apparecchio che non eroga vincite in denaro (vedremo l’importanza di questo nelle sanzioni comunali). Fattispecie prevista per i comma 6-a (SLOT) installati nei pubblici esercizi in generale.
AAMS ha chiarito che la diversificazione deve essere effettuata con apparecchi che sono soggetti ad ISI (imposta sugli intrattenimenti) che sono gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 (anche AM).
Una diversificazione effettuata con giochi in scatola, giochi delle carte, non sarebbe accettabile.

[b]Dec. Dir. AAMS 18/01/2007[/b]
qua troviamo la condizione del rapporto di diversificazione per le sale giochi classiche:
... il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco comunque non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

(diverse dalle sale intese come sale dedicate esclusivamente ai comma 6 a cui possono accedere solo i maggiorenni)

[b]Dec. Dir. 22/01/2010[/b]
Oltre a molte specifiche tecniche, troviamo, ad esempio, la condizione che “le sale che ospitano le VLT devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso

Altre condizioni di esercizio
- i comma 6 vietati in esercizi interni a luoghi di cura, istituti scolastici e a pertinenza di luoghi di culto

- In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno, e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati, degli esercizi di cui sopra (sembrerebbe qualcosa che riguarda tutti gli apparecchi)

- nelle sale VLT e simili è possibile allestire una zona somministrazione sempreché sia servente all’attività principale e:
- dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;
- l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;
- l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;
- l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa (vedi sentenza del TAR veneto 1169/2012)

Tutto questo perché si eviti che una sala dedica sia vista come un esercizio di somministrazione e tragga in inganno. Un esercizio di somministrazione ha dei parametri di contingente specifici e solo per i comma 6a

- condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione pari ad una superficie di ingombro di almeno a 2 metri quadrati per apparecchio

Separazione degli ambienti (può far comodo per la sale giochi classiche)

ll [b]dec.dir. 27/07/2011[/b] dispone che per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.

Il vecchio decreto 18/01/2007 dispone:
- Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.

- In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti

- Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto anche esigendo l’esibizione del doc. identità

Il DL 158/2012, anche se in modo non troppo preciso, ribadisce che è vietato anche solo l’ingresso dei minorenni nelle aree dove sono istallati i giochi con vincete in denaro.

Il gestore è chiamato alla vigilanza attiva anche con richiesta di esibizione del documento di identità all’avventore la cui maggiore età non sia manifesta.

Il vecchio decreto 18/01/2007 si riferiva alle sale giochi classiche, il DL 158/2012 chiarisce (anche se era già pacifico) che l’ingresso nelle aree dei comma 6 è vietato ai minori: tutte le aree (vedi anche DL 98/2011, art. 24)

riferimento id:25337

Data: 2015-03-18 10:50:34

Toscana contro la ludopatia - DPGR 11/3/2015 - Reg. attuazione L.R. 57/13

[color=red][b]Toscana contro la ludopatia - DPGR 11/3/2015 - Reg. attuazione L.R. 57/13[/b][/color]

[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 26/R[/b]
[b]Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia). [/b]

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Capo I
Osservatorio regionale sul fenomeno
della dipendenza da gioco
Art. 1 Sede dell’Osservatorio
Art. 2 Convocazione dell’Osservatorio
Art. 3 Funzionamento dell’Osservatorio
Capo II
Concessione dei contributi per progetti
promossi dal terzo settore
Art. 4 Contributi per progetti promossi dal terzo set -
tore
Capo III
Logo identificativo No Slot
Art. 5 Approvazione del logo
Art. 6 Rilascio del logo
Art. 7 Disciplinare di uso del logo
Art. 8 Uso non corretto del logo
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (Disposizioni
per il gioco consapevole e per la prevenzione
della ludopatia);
Viste le modifiche apportate alla l.r. 57/2013 con la
legge regionale 23 dicembre 2014, n.85 “Modifiche alla
legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (Disposizioni per il
gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)
e con la legge regionale 29 dicembre 2014, n.86 (Legge
finanziaria per l’anno 2015);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione
espresso nella seduta dell’8 gennaio 2015;
Visto il parere della quarta commissione consiliare
espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo
2015, n. 182;
Considerato quanto segue:
- é necessario adottare il regolamento di attuazione
della l.r. 57/2013 per disciplinare compiutamente gli
oggetti indicati dall’articolo 15 della legge stessa;
- l’articolo 15 della l.r. 57/2013 prevede, fra gli
oggetti che il regolamento deve obbligotariamente disciplinare,
il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul
fenomeno della dipendenza da gioco; le modalità per la
concessione dei contributi ai soggetti del terzo settore
che si occupano delle problematiche correlate al gioco;
le modalità di approvazione del logo identificativo No
Slot, nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e
per la revoca dell’uso dello stesso.
Si approva il presente regolamento:
Capo I
Osservatorio regionale sul fenomeno
della dipendenza da gioco
Art. 1
Sede dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio ha sede presso la direzione generale
regionale competente in materia sanitaria, che ne
assicura il supporto tecnico-amministrativo.
Art. 2
Convocazione dell’Osservatorio
1. Il Presidente dell’Osservatorio lo convoca e ne stabilisce
l’ordine del giorno. La convocazione è disposta
anche su richiesta dell’assessore regionale alla sanità o di
almeno un quinto dei componenti dell’Osservatorio.
2. La convocazione alle riunioni dell’Osservatorio,
recapitata a ciascun componente almeno dieci giorni
prima della data fissata per la riunione, contiene l’indicazione
della data e del luogo della riunione.
3. La convocazione è accompagnata dalla documentazione
relativa agli argomenti iscritti all’ordine del
giorno.
4. All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti
aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione
di cui al comma 2. L’ordine del giorno integrativo,
con la necessaria documentazione, è trasmesso non oltre
quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
5. La trasmissione della documentazione di cui ai
commi 2, 3 e 4 avviene preferibilmente mediante posta
elettronica certificata (PEC), ovvero mediante posta cartacea
con raccomandata A/R.
Art. 3
Funzionamento dell’Osservatorio
1. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità
nella votazione prevale il voto del Presidente.
2. La partecipazione alle sedute dell’organo può essere
delegata in relazione all’argomento oggetto della seduta.
Capo II
Concessione dei contributi per progetti
promossi dal terzo settore
Art. 4
Contributi per progetti promossi dal terzo settore
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
impartisce indirizzi alle società della salute e, nei territori
dove queste non siano state costituite, ai comuni singoli
o associati, per l’approvazione di bandi finalizzati alla
concessione dei contributi di cui all’articolo 9, comma 2,
della l.r. 57/2013.
2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede il coinvolgimento
dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) nella
valutazione dei progetti di reinserimento sociale presentati
per il finanziamento, e determina l’ammontare massimo del
concorso della Regione al finanziamento dei medesimi.
3. I progetti di cui al comma 2 vengono valutati prioritariamente
sulla base del livello di integrazione operativa
tra i servizi sociali e sanitari territoriali, nonché della
previsione di un percorso personalizzato di reinserimento
sociale accompagnato da specifiche attività di tutoraggio.
Capo III
Logo identificativo No Slot
Art. 5
Approvazione del logo
1. Il logo identificativo No Slot, elaborato a cura della
direzione regionale competente in materia di comunicazione
in collaborazione con la direzione regionale
competente in materia sanitaria, è approvato dalla Giunta
regionale, sentito l’Osservatorio di cui al Capo I.
Art. 6
Rilascio del logo
1. La Regione realizza, sul proprio sito Web istituzionale,
un portale per la gestione delle richieste del logo
identificativo no slot, cui affluiscono tutte le istanze
presentate ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della l.r.
57/2013.
2. Sul portale di cui al comma 1 viene pubblicato
l’elenco degli esercizi pubblici e dei circoli che utilizzano
il logo identificativo no slot.
Art. 7
Disciplinare di uso del logo
1. Le modalità di utilizzo del logo e gli impegni dei
titolari dei circoli e dei pubblici esercizi che ne chiedono
l’utilizzo sono regolate mediante apposito disciplinare,
approvato con decreto dirigenziale.
Art. 8
Uso non corretto del logo
1. I comuni, nell’esercizio della funzione di cui
all’articolo 13 della l.r. 57/2013, verificano che i circoli
e i pubblici esercizi che utilizzano il logo rispettino gli
impegni assunti con il disciplinare di cui all’articolo 7.
2. Qualora in un locale che espone il logo siano
trovati apparecchi con vincita in denaro, il comune
provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o
qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il
logo, comunicandolo all’ ufficio regionale competente,
che provvede alla cancellazione del locale dall’elenco di
cui all’articolo 6 comma 2.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 11 marzo 2015

riferimento id:25337

Data: 2015-03-31 05:48:19

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

Ludopatia - legittima ordinanza del SINDACO di riduzione degli orari delle SLOT

[color=red][b]Tar Piemonte, sentenza 27/3/2015 n. 534[/b][/color]

N. 00534/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00869/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 869 del 2012, proposto da:
LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Geronimo Cardia, Tommaso Gualtieri, con domicilio eletto presso Andrea Guaschino in Torino, Via Palmieri, 13;
contro
COMUNE DI RIVOLI, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Gambino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte- Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
A.A.M.S. - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO MATTEOTTI – RIVOLI;
ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO MATTEOTTI c/o Avvocatura dello Stato;
per l'annullamento
1) dell'Ordinanza n. 263 del 23/05/2012, pubblicata dal 25.05.2012 al 09.06.2021 avente ad oggetto la "Determinazione in conformità al regolamento comunale approvato con D.C.C. nr. 1124 del 21/12/2011 dell'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco nonchè dell'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. negli esercizi autorizzati dal Comune";
2) del Regolamento comunale per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco approvato con deliberazione n. 124 del 21/12/2011 con il quale si stabilisce all'art. 9 rubricato "orari di apertura" che "1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2. 2) gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 23.00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati";
3) Comunicazione del 29/05/2012 avente ad oggetto "Nuovo regolamento comunale delle sale da gioco e degli apparecchi automatici da gioco ed intrattenimento";
4) nonchè, di ogni atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli e dell’A.A.M.S. - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio sono impugnati gli atti mediante i quali il Comune di Rivoli (TO) ha imposto alle sale pubbliche da gioco un orario di apertura entro i limiti compresi tra le ore 10:00 e le ore 2:00 ed ha altresì stabilito che gli apparecchi automatici di intrattenimento, di cui all’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, possono essere attivati esclusivamente nell’orario compreso tra le ore 12:00 e le ore 23:00: “Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti e disattivati”.
Si tratta, in particolare, dell’ordinanza del Sindaco n. 263, del 23 maggio 2012 (nella quale, premesso il riferimento all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, è stato richiamato l’“interesse primario della tutela delle fasce deboli della popolazione” in nome del quale occorrerebbe “porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerta di gioco, soprattutto per quanto riguarda l’orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza e emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all’alcolismo, all’isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio, tenendo conto che vasta letteratura scientifica ha largamente sottolineato il ruolo aggravante del gioco a denaro praticato compulsivamente”) e del presupposto Regolamento comunale (“Regolamento per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco”) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124, del 21 dicembre 2011, limitatamente al suo art. 9 che disciplina l’orario di apertura delle sale giochi e della connessa attivazione degli apparecchi.
[b]La società ricorrente, che opera nel settore in qualità di concessionario del servizio pubblico per la gestione telematica del gioco lecito (e che, come tale, ha collocato appositi apparecchi presso numerosi esercizi siti anche nel Comune di Rivoli), ha domandato l’annullamento degli atti impugnati, previa loro sospensione cautelare, per i seguenti motivi:[/b]
- violazione della riserva di legge prevista nella materia dei giochi pubblici;
- violazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento e/o per arbitrio;
- incompetenza del Comune e competenza del Questore ai sensi dell’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931;
- eccesso di potere per illogicità, manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria; mancanza di un’idonea giustificazione del “sacrificio imposto al privato”;
- violazione dell’art. 41 Cost.; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza;
- violazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 per mancato richiamo e rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rivoli, in persona del Sindaco pro tempore, ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, quest’ultimo rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documenti e chiedendo entrambi il rigetto del ricorso. La difesa erariale, peraltro, con successiva memoria depositata il 28 novembre 2012, “melius re perpensa”, ha domandato l’accoglimento del ricorso.
[b]Questo TAR, con ordinanza n. 200 del 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e sull’art. 31, comma 1 (recte: 2), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, nella parte in cui tali disposizioni determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della “ludopatia” ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. n. 773 del 1931 in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge, assumendo a parametro la violazione degli artt. 118 e 32 Cost. Allo stesso tempo, con separata ordinanza n. 56 del 2013, ed in attesa della restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, ha nelle more respinto la domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente.[/b]
[color=red][b]Con sentenza n. 220 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione così sollevata.[/b][/color]
Riassunta la causa dinnanzi a questo TAR, ai fini della decisione sull’incidente cautelare, all’esito della camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 la causa è stata rinviata al merito.

3. In vista della pubblica udienza di discussione tutte le parti hanno svolto difese, ciascuna ribadendo le proprie conclusioni. L’amministrazione, in particolare, ha anche eccepito la tardività del ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2015, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Può prescindersi dall’eccezione di tardività del ricorso, in quanto esso non è fondato nel merito e deve essere respinto.
[b]Nel dichiarare l’inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale (sentenza n. 220 del 2014) ha indicato l’interpretazione c.d. costituzionalmente orientata che deve essere riferita alla norma di cui all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (la quale, letteralmente, così dispone: “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”). In particolare, è stata richiamata l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, la quale “ha elaborato un’interpretazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione”: ciò, nel senso che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, cit., “il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”, con richiamo anche alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (invero, successiva all’ordinanza di rimessione di questo TAR), come ad esempio la sentenza n. 3271 del 2014 della V Sezione, nella quale si è affermato che il regime di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; con la precisazione, tuttavia, che ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati dall’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna. La Corte costituzionale ha anche aggiunto, nel richiamare la sentenza n. 2710 del 2012 del Consiglio di Stato, che il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco, attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, “potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”; ciò, in quanto “l’esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti”.[/b]
Pertanto, se interpretate secondo queste coordinate,[b][color=red] le norme sospettate di incostituzionalità – nonostante la recente introduzione legislativa dei principi di c.d. liberalizzazione delle attività economiche private, e nonostante il chiaro riferimento letterale della norma di cui all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 all’unico scopo “di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” e non anche alle finalità di sicurezza pubblica – si svelano idonee a fondare un apprezzabile potere di intervento dell’amministrazione comunale, e per essa del Sindaco, nella conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia[/color][/b].

5. Ne deriva la non fondatezza dei motivi di gravame in questa sede sollevati.
Tanto è a dirsi, in primo luogo, con riguardo alla presunta violazione della “riserva di legge statale” esistente nella materia dei giochi pubblici (e riaffermata, di recente, anche dal precedente di questo TAR Piemonte, Sezione II, sent. n. 513 del 2011). Al contrario, la rimarcata circostanza che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 fonda l’autonomo potere di intervento del Sindaco, funzionale alla tutela delle fasce più deboli della popolazione contro le degenerazioni del gioco lecito compulsivo, è di per sé sufficiente a ritenere giustificata e legittima l’imposizione comunale di limiti agli orari di apertura delle sale da gioco, anche con riguardo alla stessa attivazione degli apparecchi da gioco (limitandola, per ragioni connesse alla tutela della salute, ad un arco temporale ancora più ristretto rispetto all’orario di apertura degli esercizi), e ad escludere, conseguentemente, l’esistenza di alcun vizio di incompetenza.
In secondo luogo, il vizio di incompetenza del Comune non è ravvisabile nemmeno con riguardo alla disattivazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b, del r.d. n. 773 del 1931 (le c.d. VLT), nonostante che la gestione delle sale ove si installano i suddetti apparecchi è sottoposta al rilascio di apposita licenza del Questore ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito in legge n. 73 del 2010. Il titolo di competenza del Comune, infatti, interviene lungo un versante – quello della tutela della salute delle c.d. fasce più deboli della popolazione, in chiave di prevenzione dalla ludopatia – che non si sovrappone rispetto all’ambito di intervento rimesso alla competenza questorile, concernente altri e rilevanti aspetti di pubblica sicurezza.
In terzo luogo, non si apprezza nella specie alcuna carenza di istruttoria, né di motivazione, da parte dell’amministrazione. La deliberazione del Consiglio comunale n. 124, del 21 dicembre 2011, nell’approvare il nuovo regolamento sulle sale giochi e sui limiti all’utilizzazione degli apparecchi da gioco, si è riferita, in modo soddisfacente, alla necessità di “adottare soluzioni equilibrate che possono contemperare lo svolgimento di tali attività con la presenza, sul territorio comunale, di luoghi sensibili”, richiamando i risultati delle indagini scientifiche nazionali (concernenti l’allarmante crescita delle problematiche di salute psico-fisica dei soggetti giocatori, e delle conseguenti ricadute sulla loro vita familiare, sociale e lavorativa) e calandole in una prospettiva di necessario intervento a livello locale, finalizzato alla predisposizione di adeguati criteri di programmazione. Non è questa, evidentemente, la sede più idonea per stabilire se interventi del tipo di quello intrapreso dal Comune di Rivoli siano più o meno efficaci per combattere il fenomeno della “ludopatia”, alla luce delle perizie del prof. Crepet depositate in giudizio dalla società ricorrente (doc. n. 19); il Collegio si deve invece limitare a verificare se le scelte del Comune si indirizzino, in modo non manifestamente irragionevole o arbitrario, nella direzione (auspicata) di un possibile arginamento del fenomeno, in adempimento al dovere di preservare la tutela della salute delle fasce più deboli o più esposte della popolazione locale (dovere che, come visto, deve ritenersi incombente anche sui Comuni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, quale interpretato dalla sentenza n. 220 del 2014 della Corte costituzionale, e dell’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011), pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica ex post, l’intervento dell’amministrazione possa anche risultare non in grado di raggiungere l’obiettivo sperato.
E non pare al Collegio – per quanto più sopra rilevato – che, nel caso di specie, l’intervento previsto dal Comune di Rivoli sia manifestamente disallineato rispetto ai doveri incombenti sulla civica amministrazione. Del resto, l’importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del “Dipartimento Patologia delle Dipendenze” della ASL Torino 3 (depositato in atti: doc. n. 1 del Comune, depositato il 25 gennaio 2013) nel quale si è evidenziata l’importanza di una “sensibilizzazione degli Enti locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro” volta soprattutto a sollecitare l’“emanazione di Regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati” che stabiliscano restrizioni dell’accesso al gioco sia mediante l’imposizione di distanze tra le sale giochi e i c.d. luoghi sensibili (in quanto frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, in specie i minorenni e le persone anziane) sia mediante l’introduzione di limiti orari anche per il mero funzionamento degli apparecchi da gioco. Proprio questa è la direzione intrapresa dal Comune di Rivoli mediante gli atti impugnati, i quali dunque si svelano essere stati adottati non solo nella piena consapevolezza della gravità del fenomeno da arginare ma anche, e soprattutto, in funzione di necessario ausilio locale alle politiche nazionali già avviate.
Ne deriva anche l’evidente sussistenza di una ragionevole giustificazione, fondata su interessi pubblici preminenti e rispettosa del canone di proporzionalità invocato dalla stessa parte ricorrente, tale da legittimare il sacrificio economico imposto ai soggetti privati gestori delle sale giochi e degli apparecchi, senza che – come già visto – possano nella specie condurre a conclusioni differenti nemmeno le nuove disposizioni di legge sulla liberalizzazione delle attività economiche. Come si è già visto, infatti, proprio quelle leggi (si veda, in particolare, il comma 2 dell’art. 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011) consentono pur sempre di introdurre limitazioni al più ampio godimento della libertà di iniziativa economica per fronteggiare esigenze pubbliche preminenti, come la tutela della salute, ferma restando la necessità (nella specie, come detto, adempiuta in modo soddisfacente) di un’adeguata istruttoria, volta a verificare se risulti davvero compromessa, nel caso specifico, qualcuna di quelle esigenze.
Da ultimo, non può affatto ritenersi che il Sindaco del Comune di Rivoli, nell’adottare l’impugnata ordinanza sui limiti orari, si sia mosso in assenza di qualsivoglia indirizzo proveniente dal Consiglio comunale, così come imposto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo, è sufficiente osservare che l’ordinanza del Sindaco è stata, nella specie, adottata in attuazione delle norme del nuovo Regolamento comunale, approvato proprio con la delibera del Consiglio comunale n. 124 del 21 dicembre 2011, e quindi senz’altro in linea con gli indirizzi provenienti dall’organo consiliare.

[b]6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.[/b]
Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate tra le parti, attesa l’incertezza del quadro normativo di riferimento e la sopravvenienza, in corso di causa, della sentenza n. 220 del 2014 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


riferimento id:25337

Data: 2015-04-10 08:33:28

LUDOPATIA - respinto il ricorso contro chiusura anticipata della sala giochi

LUDOPATIA - respinto il ricorso contro chiusura anticipata della sala giochi

[color=red][b]TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – decreto presidenziale 30 marzo 2015 n. 473[/b][/color]

00473/2015 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2015, proposto da:

Invest Gaming Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Cino Benelli e Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso l’avv. Cesare Trebeschi in Brescia, Via Battaglie, 50;

contro

Comune di Mantova, n.c.;

nei confronti di

Asl 307 – A.S.L. della Provincia di Mantova, Ministero dell’Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, n.c.;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

DELL’ORDINANZA SINDACALE 10/3/2015 AVENTE AD OGGETTO “DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE”, NONCHE’ DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato quanto segue:

1) la prima Camera di consiglio processualmente utile per l’ordinaria trattazione collegiale dell’incidente cautelare viene a cadere il 29 aprile 2015 e, cioè, a distanza di circa un mese dal deposito del presente ricorso e della contestuale istanza ex art. 56 c.p.a.: si tratta, all’evidenza, di un lasso temporale così significativo da postulare che già in questa sede monocratica la disamina della suddetta istanza sia particolarmente (ed eccezionalmente) approfondita, di guisa che l’assetto – pur provvisorio (ma di durata anch’essa inusuale) – dei rilevanti interessi privati e pubblici qui in giuoco, assetto che questo Giudice è chiamato a definire sino a quella data, risulti il frutto di una prima delibazione d’insieme della vicenda e dei suoi differenti profili, al fine di esternare a tutte le parti le ragioni di fondo su cui poggia la decisione interinale;

2) del resto, le problematiche che agitano la controversia (e che, dunque, sottostanno all’istanza ex art. 56 c.p.a.) rivestono una valenza di carattere generale e sono da tempo al centro del dibattito pubblico (non solo giuridico), nonché di un contenzioso assai diffuso: una riprova in tal senso può essere (fortuitamente) rinvenuta nel lapsus calami che figura a pag. 14 del ricorso introduttivo in epigrafe, ove – al primo periodo con cui si apre la terza censura – si fa riferimento al consiglio comunale di Padova per dedurre che il Sindaco di Mantova (Comune nei cui confronti il ricorso è rivolto dalla Società Invest Gaming Srl, al fine di ottenere l’annullamento e la sospensione –anche provvisoria – dell’ordinanza sindacale in materia di orari di esercizio delle sale giochi) avrebbe ritenuto superflua la previa adozione degli indirizzi da parte, per l’appunto, del Consiglio comunale … di Padova;

3) invero, simile lapsus non può essere (e infatti non lo è, come si vedrà nell’immediato prosieguo) meramente casuale, bensì l’indice preciso di un contenzioso dalle caratteristiche seriali che investe diverse sedi di Tribunali Amministrativi regionali e il Giudice amministrativo d’appello: contenzioso le cui dimensioni possono essere verificate da chiunque (operatore del diritto, operatore economico, funzionario pubblico, cittadini) attraverso il servizio messo gratuitamente a disposizione dal sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it. Ed è esattamente utilizzando il motore di ricerca di tale sito che, in questa sede cautelare monocratica, si è potuta appurare l’esistenza di una precedente, analoga vertenza, proposta dinanzi al Tar del Veneto – per conto di altra società – dalla stessa persona fisica qui ricorrente in qualità di legale rappresentante della Società Invest Gaming Srl, con l’ausilio della medesima difesa tecnica che svolge il patrocinio nel presente ricorso;

4. vale, dunque, la pena di dare conto degli esiti della fase cautelare di siffatto, anteriore giudizio;

4.1. con decreto Presidente Sez. III Tar Veneto 21 novembre 2014, n. 593, l’istanza di emissione di provvedimento cautelare urgente è stata respinta, essendo stata ravvisata l’insussistenza tanto del periculum in mora (stante la sola limitazione di orario dell’attività economica e non la sua eliminazione) e del fumus boni iuris;

4.2. nella successiva ordinanza collegiale 16/12/2014, n. 643, la Sez. III del TAR Veneto ha confermato la reiezione della domanda cautelare, più ampiamente motivando tanto in punto di periculum in mora (mancata prova della non convenienza economica dell’attività a seguito della riduzione di orario; recessività della contrazione dei profitti di parte ricorrente rispetto ai benefici per l’interesse pubblico, derivanti dalla riduzione della patologia del c.d. G.A.P. – Gioco d’Azzardo Patologico), quanto di fumus boni iuris.

In particolare, sotto quest’ultimo profilo l’ordinanza n. 643/2014 ha osservato testualmente che:

<<- E’ inequivoco che l’ordinanza sindacale impugnata esercita il potere previsto dall’art. 50, c. 7, D. Lgs. 567/2000;

[b]- Il contenimento del gioco d’azzardo autorizzato è ormai previsto sia dall’ordinamento internazionale (v. raccomandazione O.M.S. del 14.7.2014), sia dall’ordinamento legislativo nazionale (v. D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012), sia dalle disposizioni amministrative statali (v. circolari del Ministero degli Interni del 6.3.2014 e del 23.6.2010);[/b]

[color=red][b]- La giurisprudenza recente della Corte Costituzionale (v. sentenza n. 220 del 18.7.2014, oltre sentenza n. 300/2011) e del Consiglio di Stato (v. sentenze n. 3279/2014 e n. 4498/2013) è orientata nel senso di riconoscere la potestà del Sindaco di avvalersi della regolamentazione degli orari ex art. 50, c. 7°, D. Lgs. 267/2000, anche allo specifico fine – che sovviene nella fattispecie concreta – del contenimento del fenomeno della c.d. ludopatia, non essendo neppure ostativa l’autorizzazione ex art. 86 e ex art. 88 T.U.L.P.S.;[/b][/color]

- Nel Comune di Padova, l’assenza di indirizzi del Consiglio Comunale per l’esercizio della suddetta potestà non inibisce al Sindaco la potestà medesima (cfr. T.A.R. Veneto, III, n. 32/2011; T.A.R. Lazio, II, n. 5619/2010);

[b]- L’art. 31 D.L. 201/2011 non vieta l’imposizione di limiti di orario almeno per la tutela della “salute” e dell’ “ambiente” e, inoltre, nel caso di specie, i limiti d’orario non riguardano neppure l’apertura degli esercizi ma l’uso degli apparecchi;[/b]

- In concreto, l’impugnata ordinanza è stata preceduta da un’accurata istruttoria (…)>>.

Infine, l’ordinanza ha condannato la Società ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare;

4.3. a sua volta, con ordinanza 24/02/2015 n. 817, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato:

- ha respinto l’appello cautelare, ritenendo espressamente “che i motivi di appello non appaiono idonei a scalfire le ragionevoli conclusioni cui è pervenuta l’ordinanza impugnata, non assumendo l’asserito danno prospettato i profili del pregiudizio grave ed irreparabile in confronto dell’interesse pubblico che l’amministrazione ha inteso tutelare (la salute pubblica) con il provvedimento impugnato in primo grado”.

- ha, altresì, condannato l’appellante al pagamento delle spese di quella fase di giudizio;

5. venendo, poi, a precedenti specifici di questo Giudice territoriale in subiecta materia, vanno ricordate le pronunce rese da questa Sezione tanto in sede cautelare collegiale (18/7/2014, n. 503), quanto in sede di merito (sentenza 19 febbraio 2015, n. 293) sul ricorso n. 796/2014, concernente analoga ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Treviglio, impugnata con censure di fondo corrispondenti a quelle qui dedotte (incompetenza del sindaco; difetto di istruttoria).

Quanto al primo profilo, si rinvia alle considerazioni e ai precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza n. 293/2015 per affermare la potestà sindacale ex art. 50 comma 7 del TUEL; quanto al secondo, si rinvia del pari ai dati relativi all’andamento del fenomeno del gioco compulsivo a livello regionale lombardo e nazionale, desunti dalla relazione al Parlamento e dal Piano nazionale d’azione sul G.A.P. 2013 – 2015 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, richiamati nella stessa sentenza di questa Sezione.

6. detta sentenza si è, altresì, specificamente occupata dell’ultimo profilo di censura qui sollevato dalla Società ricorrente (effetti permanenti, invece che temporalmente limitati dell’ordinanza del Sindaco di Mantova), sollecitando (capo 3 della motivazione) “l’autorità comunale ad effettuare una ri-ponderazione comparativa periodica degli interessi in conflitto” e precisando che “dopo aver acquisito (con cadenza annuale) dall’A.S.L. i dati aggiornati sul fenomeno del gioco patologico, l’amministrazione darà impulso a una revisione dei provvedimenti che regolano l’attività in esame ogni 18-24 mesi”.

E’ del tutto evidente che – mentre siffatte ed eventuali statuizioni sono riservate alla sede di merito – la tempistica di medio periodo che esse disegnano è, in ogni caso, ampiamente idonea a contenere e riassorbire la durata temporale di gran lunga inferiore (un mese circa) del presente provvedimento cautelare provvisorio, cosicché quest’ultimo profilo di censura si rivela ininfluente ai fini di far mutare di segno al provvedimento stesso, il quale – per evidenti ragioni di stare decisis e di coerenza con i precedenti giurisprudenziali sin qui menzionati – non può che essere di reiezione dell’istanza ex art. 56 c.p.a.;

P.Q.M.

[b]RESPINGE, per le ragioni esposte in motivazione, la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.[/b]

Fissa per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 29 aprile 2015, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia il giorno 28 marzo 2015.

Il Presidente

Giorgio Calderoni

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 30/03/2015.

[img width=300 height=240]http://www.h24notizie.com/wp-content/uploads/2015/04/ludopatia.jpg[/img]

riferimento id:25337

Data: 2015-04-21 05:11:51

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

SCOMMESSE - Autorizzazione trasmissioni dati - Legittimo Diniego - CdS 1992/15


[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 20 aprile 2015 n. 1992[/b][/color]

N. 01992/2015REG.PROV.COLL.

N. 07812/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7812 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Interno, Questura di La Spezia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Nicolo' Valentini;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZIONE II, n. 00235/2014, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione alla raccolta di scommesse;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La [b]Questura [/b]di La Spezia ha [b]negato [/b]all’odierno appellato, incaricato della raccolta di giocate per conto della SKS365 Group Gmbh di Innsbruck (titolare di licenza austriaca per l’attività di bookmaker nel settore delle scommesse sportive), [b]l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 TULPS ad esercitare la relativa attività di trasmissione dati[/b].
Il diniego è motivato col rilievo secondo cui [b]la società austriaca ed il richiedente non rientrano tra i concessionari o autorizzati ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse, ai sensi dell’art. 88 del TULPS[/b].
2. L’odierno appellato ha prospettato dinanzi al TAR Liguria un unico ordine di censure, incentrato sulla contrarietà agli artt. 43 e 49 del Trattato UE (rinumerati artt. 49 e 56 TFUE) dell’art. 88 del TULPS, nella parte in cui consente ai soli concessionari di ottenere l’autorizzazione di p.s.
Il TAR Liguria, con la sentenza appellata (II, n. 235/2014) ha accolto il ricorso ritenendo che la necessità della concessione o dell’autorizzazione nazionale ad operare nel settore, si configura quale restrizione alla circolazione dei servizi, incompatibile con il diritto europeo (ha richiamato, in tal senso, CGE, 29 marzo 2012, n. 451), e che ciò impone di disapplicare l’art. 88 del TULPS.
3. Appella il Ministero dell’interno, deducendo che:
(a) - il ricorso introduttivo era nullo, perché notificato presso la Questura di La Spezia, e la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato non ha sanato il vizio in quanto è stata effettuata unicamente nell’interesse del Ministero dell’interno;
(b) - il ruolo del Centro Trasmissione Dati (qual è l’appellato) è di mera mediazione, il contratto di scommessa si conclude direttamente con il bookmaker straniero, è solo lui che svolge attività di organizzazione e gestione delle scommesse, e deve pertanto avere l’autorizzazione/concessione; quindi, vi è carenza di legittimazione/interesse ad agire dell’appellato (cfr. Cons. Stato, III, n. 5672/2013); e comunque, nel merito, la concessione era presupposto necessario per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e la sua mancanza giustifica il diniego impugnato.
4. L’appellato non si è costituito in giudizio.
5. Può prescindersi dall’approfondire la questione in rito, stante la fondatezza degli altri motivi di appello.
5.1. La Corte di Giustizia, nell’affrontare la questione pregiudiziale sollevata in un giudizio instaurato proprio da titolari di CTD, con la sentenza 12 settembre 2013, in C-660/11 e C-8/12, ha affermato che “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio”.
[color=red][b]Quindi, il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento, e che fa perno sull’art. 88 del TULPS, non si pone di per sé in contrasto con l’ordinamento comunitario.[/b][/color]
Va aggiunto che restano estranee al presente giudizio, in quanto non specificamente prospettate in primo grado, e comunque non esaminate dal TAR e non riproposte in appello, le questioni in passato sollevate da altre società estere, che avevano avuto ad oggetto le gare per l’ottenimento della concessione (sotto vari profili, come il numero delle concessioni, le distanze tra i concessionari e la posizione di privilegio di coloro che erano già titolari di concessione rispetto ai nuovi aspiranti), e che avevano dato luogo alle precedenti pronunce della Corte di Giustizia in materia (cfr. sentt. 6 marzo 2007 in C-338/04 e C-359/04 e C-360/04 – Placanica; 8 settembre 2010, in C-46/08 – Carmen Media Group; 16 febbraio 2012, in C-72/10 e C-77/2010, Costa e Cifone), pure richiamate nel ricorso.
[b]5.2. Questa Sezione, con una serie di sentenze coeve, tra cui quella invocata dall’Amministrazione appellante (n. 5672/2013), ha affermato - sulla base degli artt. 1 del d.lgs. 496/1948, 88 del TULPS di cui al r.d. 773/1931, nella versione introdotta dall’art. 37 della legge 388/2000, come interpretato dall’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 40/2010, conv. nella legge 73/2010, e della sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2013, succitata – e con riferimento ad una controversia del tutto analoga a quella in esame, che:[/b]
(a) - “in punto di legittimazione e di sussistenza dell'interesse ad agire, il centro trasmissione dati, pur potendo formalmente proporre il ricorso sulla base del semplice fatto di aver aperto il procedimento autorizzatorio, non avendo nessun titolo sostanziale a chiedere l'autorizzazione, finisce con il non avere nemmeno la legittimazione processuale sostanziale”; la circostanza, comunque, “è sufficiente ad escludere l’attualità dell’interesse a ricorrere. Infatti, nessun vantaggio potrebbe avere dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato, dato che presuppone il potere giuridico, che nel caso di specie manca, di organizzare e gestire il mercato delle scommesse. In termini più chiari, il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Infatti, il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto, ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all'estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori.”
(b) – [b]dal quadro normativo, e soprattutto dall’art. 88, cit. – secondo cui <<La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione>> – si ricava che “il sistema concessorio-autorizzatorio, nell’ipotesi in cui l’amministrazione dello Stato italiano intenda affidare al mercato tutto o parte del settore delle scommesse, è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime. (…) l’incaricato deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario (…) l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati”.[/b]
(c) – [b]poiché, dunque, la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per lo svolgimento dell’attività, l’Autorità di P.S. “a fronte di una domanda con cui veniva chiesta l’autorizzazione unicamente a favore di un soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti, non poteva che fare riferimento all’assenza della concessione, che, non solo era compatibile con l’ordinamento comunitario, ma costituiva anche l’unico strumento attraverso il quale diventava possibile l’esatta individuazione dell'effettivo gestore.” (…) “la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica di sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori” e “Tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l'autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch'esse protette dal diritto comunitario. Va da sé che l’autorità preposta all'ordine pubblico non può disinteressarsi del meccanismo in esame, poiché esso coinvolge i consumatori italiani, atteso che gli effetti dei contratti di scommessa si producono anche nel nostro ordinamento, nell’ambito del quale vengono fatte le puntate e pagate le vincite.”.[/b]
5.3. Le predette considerazioni appaiono al Collegio condivisibili.
Deve quindi affermarsi, anche nella presente controversia, la mancanza della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’appellato, il quale (da solo) ha richiesto l'autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS, ha proposto il ricorso di primo grado ed è stato controparte dell’Amministrazione nell’intero giudizio.
E comunque, nel merito, la legittimità del motivo sostanziale sulla base del quale è stato opposto diniego all’odierno appellato.
Infatti, anche nel caso in esame, [b]il potere di gestione appare unicamente incentrato sulla società estera, con la quale si concludono i singoli contratti di scommessa, mentre il CTD si limita a trasmettere semplicemente le proposte, ed è esente da ogni responsabilità circa l'esito del contratto di scommessa.[/b]
[color=red][b]5.4. Può aggiungersi che anche la più recente giurisprudenza di primo grado si pone nel solco dell’orientamento indicato, nel senso che : (a) - il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS (cfr. TAR Piemonte, II, n. 1399/2014); (b) - la licenza di cui all’art. 88, cit., non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge (cfr. TAR Piemonte, n. 1399/2014, cit.; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 97/2014); (c) - non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’art. 88, cit., con gli artt. 43 e 49 del Trattato, e non vi è quindi necessità di disapplicare tale disposizione nazionale (cfr. TAR Campania, V, n. 5/2015; TAR Basilicata, n. 836/2014).[/b][/color]
6. In conclusione, l’appello deve essere accolto, e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
7. Quanto alle spese di giudizio, considerate le oscillazioni giurisprudenziali che hanno condotto all’attuale quadro di riferimento, se ne può disporre l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[img width=300 height=168]http://www.brindisioggi.it/wp-content/uploads/2014/11/sala-scommesse.jpg[/img]

riferimento id:25337

Data: 2015-04-22 05:35:43

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

SALE GIOCHI - limitazione di orario - legittima ordinanza Sindaco sent. 21/4/15

[color=red][b]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 21 aprile 2015 n. 995 [/b][/color]

N. 00995/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03129/2013 REG.RIC.

N. 03130/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2013, proposto da:
Andrea Branduardi e Bar Baff S.n.c. di Antonio e Andrea Branduardi, rappresentati e difesi dagli avv. Generoso Bloise, Cino Benelli, Gioacchino Massimiliano Tavella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, corso XXII Marzo, 5;
contro
Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pedrazzini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Olga Fischetti in Milano, corso XXII Marzo n. 28;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco, non costituita;


sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2013, proposto da:
Antonio Branduardi e Brand S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Generoso Bloise, Cino Benelli, Alessandro Domenicali, Gioacchino Massimiliano Tavella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, corso XXII Marzo, 5;
contro
Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Pedrazzini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Olga Fischetti in Milano, corso XXII Marzo n. 28;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco, non costituita;
per l’annullamento
1) quanto al ricorso n. 3129, del 2013:
[b]- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecco datata 5 novembre 2013 n. 302, con la quale si dispone che “per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/1931 presenti in: a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. un orario massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con l’obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., di comunicare al Comune l’orario praticato”;[/b]
[b]- della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecco n. 69 del 14 ottobre 2013, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale”, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 18 ottobre 2013 al 2 novembre 2013;[/b]
- ogni altro atto connesso compresa la comunicazione 5 giugno 2013 prot. n. 29457 del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di Lecco, in quanta richiamata per relationem e allegata agli atti e provvedimenti suindicati;
2) quanto al ricorso n. 3130, del 2013:
[b]- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecco datata 5 novembre 2013 n. 302, con la quale si dispone che “per l’esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 presenti in: a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. un orario massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con l’obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., di comunicare al Comune l’orario praticato” ;[/b]
[b]- della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecco n. 69 del 14 ottobre 2013, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale”, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 18 ottobre 2013 al 2 novembre 2013;[/b]
- ogni altro atto connesso compresa la comunicazione 5 giugno 2013, prot. n. 29457, del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di Lecco, in quanta richiamata per relationem e allegata agli atti e provvedimenti suindicati.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecco e di Comune di Lecco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.
Si costituisce in giudizio il Comune di Lecco, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti.
Con ordinanza depositata in data 13 gennaio 2014, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso, mentre l’appello cautelare è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato depositata in data 5 marzo 2014.
All’udienza del 19 marzo 2015, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1) In via preliminare il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto strettamente connessi sul piano oggettivo e soggettivo, poiché, da un lato, hanno ad oggetto i medesimi atti e investono parti parzialmente coincidenti, dall’altro, recano l’articolazione di censure di analogo contenuto.
2) Andrea Branduardi e Antonio Branduardi sono amministratori di due società, parimenti ricorrenti, che gestiscono rivendite di generi di monopolio, ubicate nel Comune di Lecco, all’interno delle quali sono installati apparecchi da gioco lecito, di cui all’art. 110 del r.d. n. 773/1931, che erogano vincite in denaro.
Con ordinanza datata 5 novembre 2013, n. 302, il Sindaco del Comune di Lecco ha limitato l’orario di attivazione degli apparecchi e dei congegni automatici da gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. 773/1931, contenendolo tra le ore 10.00 e le ore 24.00.
Il Provvedimento richiama la comunicazione datata 5 giugno 2013, prot. n. 24957, del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di Lecco, evidenziando come tale relazione metta in luce “dati preoccupanti” con specifico riferimento alla realtà del Comune di Lecco e dei Comuni circostanti, stimando la presenza sul territorio di “72.220 giocatori d’azzardo in età compresa tra i 18 e i 74 anni”, molti dei quali classificabili come giocatori problematici e patologici.
Il provvedimento, oltre a ricordare il ruolo istituzionale dell’ente locale, esponenziale della relativa comunità, di cui deve curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, non solo in termini di tutela della salute pubblica, ma anche di benessere individuale e collettivo, esplicita di ritenere comprese tra le competenze comunali anche quella di “contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati a intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie”.
Muovendo da tali premesse, la determinazione gravata correla esplicitamente l’attribuzione al Sindaco del potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali alla finalità di contrastare fenomeni di patologia sociale derivanti dal gioco d’azzardo e, proprio sulla base di tale destinazione funzionale del potere sindacale, delimita gli orari di attivazione degli apparecchi da gioco.
3) I ricorrenti articolano più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, dirette a contestare la mancanza di un fondamento normativo al potere esercitato dal Sindaco di Lecco, siccome incidente sugli orari di attivazione degli apparecchi da gioco lecito e non sugli orari di apertura degli esercizi commerciali che li ospitano.
Inoltre, si lamenta la carenza di motivazione, la mancanza dei presupposti di adozione del provvedimento e la violazione delle garanzie partecipative, per omesso coinvolgimento nell’iter istruttorio delle associazioni di categoria.
[color=red][b]Le censure sono infondate.[/b][/color]
I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata violerebbe il riparto costituzionale di competenza in tema di gioco lecito, il quale, pur non essendo esplicitamente elencato nelle materie di competenza statale, sarebbe compreso nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ex art. 117, comma 2, lett. h, Cost., sicché non sarebbe configurabile alcuna competenza degli enti locali a disciplinare qualsivoglia aspetto del gioco lecito.
La tesi non può essere condivisa.
[b]Il fondamento normativo del potere esercitato dal Comune di Lecco è costituito dall’art. 50 del d.l.vo 2000 n. 267, ove si assegna al sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.[/b]
La portata dei poteri disciplinatori riconosciuti dall’art. 50 è stata recentemente esaminata dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 220/2014.
[b]La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui tale norma non prevede che i poteri dalla stessa attribuiti al Sindaco possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico, evidenziando come “l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un’interpretazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione”.[/b]
La Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui la generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 legittima il sindaco a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, perché tale disciplina è funzionale alle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica (in argomento, tra le altre, Tar Lombardia Brescia, sez. II, 31 agosto 2012, n. 1484; Tar Lazio Roma, sez. II, 2 aprile 2010, n. 5619).
[color=red][b]Proprio valorizzando questa impostazione interpretativa, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità, in considerazione della non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e della “mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche”, con ciò implicitamente invitando il giudice a quo a “praticare” l’opzione interpretativa da essa richiamata, onde scongiurare che la norma in questione possa porsi in contrasto con i principi costituzionali (sulla questione specifica, già Tar Lombardia Milano, sez. I, 13 marzo 2015, n. 704).[/b][/color]
Del resto, già con sentenza n. 300/2011, la Corte Costituzionale ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale.
Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale.
Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell’ente locale, non solo in base alla generale previsione dell’art. 3 del d.l.vo 2000 n. 267, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenza sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL.
[b]Né rileva in senso contrario la circostanza che il Sindaco non abbia disciplinato l’orario di apertura e di chiusura degli esercizi, ma gli orari di attivazione degli apparecchi da gioco.[/b]
Invero, una volta messa in luce la correlazione tra il potere in esame e le finalità di tutela anche della salute e del benessere dei cittadini, è del tutto ragionevole ritenere che la delimitazione degli orari possa essere effettuata in maniera selettiva, ossia in relazione al tipo di attività svolta all’interno dei pubblici esercizi, delimitando l’orario di svolgimento delle singole attività, come l’attivazione delle apparecchiature da gioco.
[color=red][b]Ne deriva che il potere esercitato dal Sindaco nel caso concreto trova preciso fondamento nell’art. 50, comma 7, del d.l.vo 2000 n. 267, interpretato in coerenza con i canoni ermeneutici già evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa e valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale, con conseguente infondatezza della censura di difetto di attribuzioni.[/b][/color]
Parimenti sono infondate le doglianze di carenza di motivazione e difetto dei presupposti di adozione del provvedimento gravato.
L’amministrazione ha posto a fondamento della limitazione degli orari di attivazione degli apparecchi da gioco le puntuali risultanze dell’analisi compiuta dal dipartimento delle dipendenze presso l’ASL di Lecco, che riferisce, sulla base di precisi dati numerici, della rilevante diffusione dei fenomeni di gioco problematico e di gioco patologico sul territorio del Comune di Lecco e dei Comuni limitrofi.
Inoltre, l’indagine dà atto dell’attivazione da parte dell’Asl, sempre sul territorio di riferimento, di interventi, organizzati con la partecipazioni di organismi pubblici e privati, diretti a porre rimedio alla diffusione del fenomeno del gioco patologico, a concreta dimostrazione dell’effettiva consistenza che il problema ha assunto a livello locale.
I dati esposti negli atti istruttori richiamati dal provvedimento impugnato non sono confutati nella loro concreta consistenza, perché i ricorrenti si limitano a lamentare in modo generico l’inconsistenza dei presupposti dell’atto, sviluppando considerazioni prive di elementi di riscontro.
Ecco, allora, che la determinazione gravata presenta un apparato motivazionale del tutto adeguato, che manifesta, anche mediante il rinvio alle analisi tecniche compiute dagli organismi competenti, l’attualità e la concretezza dell’esigenza di intervenire al fine di contenere la diffusione del gioco patologico.
[b]Del resto, è evidente che la limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco costituisce uno strumento concretamente idoneo a limitarne la possibilità di utilizzo, così da integrare una misura amministrativa funzionale a delimitare la diffusione del fenomeno del gioco patologico, con conseguente assenza dei vizi logici ipotizzati dai ricorrenti.[/b]
Quanto poi alla dedotta violazione delle garanzie partecipative per mancato coinvolgimento delle organizzazioni di categoria, va osservato, in primo luogo, che la censura presenta evidenti profili di inammissibilità, perché non è sorretta da un concreto interesse e da un’attuale legittimazione riferibili ai ricorrenti.
Invero, essi, da un lato, non agiscono in veste di portatori di interessi metaindividuali, ma in qualità di singoli titolari di pubblici esercizi, dall’altro, non dimostrano che il pregiudizio da loro lamentato e posto a base del gravame si traduca nella lesione di un interesse collettivo, frustrato dal difetto di partecipazione procedimentale delle associazioni di categoria.
In ogni caso, la censura è palesemente infondata, perché si traduce nella mera affermazione di una lesione formale, visto che non sono individuate le informazioni e gli interessi che la partecipazione ipotizzata avrebbe introdotto in sede procedimentale.
Sul punto, vale precisare come sia ormai acquisito a livello giurisprudenziale il valore necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, che sono violate solo quando si verifica l’effettiva frustrazione della possibilità per l’interessato di sottoporre all’amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (cfr. tra le tante, in tema di valenza necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, si considerino: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 luglio 2009, n. 6451; Consiglio di Stato, sez. V, 02 febbraio 2010, n. 431; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786).
4) In definitiva i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi indicati in epigrafe.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e in parti uguali, al pagamento delle spese della lite in favore del Comune di Lecco, liquidandole in Euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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riferimento id:25337

Data: 2015-04-28 06:16:59

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

LUDOPATIA - illegittima distanza regolamento di 1000 metri da luoghi sensibili

[color=red][b]TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 27 aprile 2015 n. 396[/b][/color]

N. 00396/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00839/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2014, proposto da:
SNA Scommesse s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Meneghello, Cristiana Fedeli e Stefano Baccolini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bologna, Via San Gervasio, 10;
contro
-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, Via Guido Reni n. 4, è domiciliato ex lege;
-Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Ada Labriola e Giulia Carestia, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale comunale, in Bologna, piazza Maggiore, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento in data 24.02.2014, con il quale la Questura di Bologna ha respinto l'istanza presentata in data 10.01.2014 da SNA Scommesse s.r.l., di autorizzazione al trasferimento di sede dell'attività di raccolta di scommesse svolta in Bologna da via del Rondone a via Calori n.7/B-C. La ricorrente impugna, inoltre, la nota della Polizia Municipale di Bologna in data 21/1/2014; l’art. 23, c. 3 del Regolamento di Polizia urbana del comune di Bologna, come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale di Bologna in data 11/11/2013 e, infine, la stessa deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento, nella parte in cui introduce detta modificazione e dichiara la stessa immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267 del 2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato sez. III, n. 4088 del 2014, con la quale, in riforma di precedente ordinanza del T.A.R. Lazio –RM- sez. 1ter, ha individuato la competenza del T.A.R. Emilia – Romagna, sede di Bologna a decidere sulla presente causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visto, altresì, l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Riassunto nei termini il ricorso presso questo T.A.R., secondo quanto disposto, in ordine alla competenza a decidere, dalla ordinanza del Consiglio di Stato Sez. III n. 4088 del 2014, la società ricorrente, operante principalmente nel settore della gestione di sale per scommesse, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Bologna ha respinto l’istanza della stessa di autorizzazione a trasferire i locali ove esercita la propria attività commerciale da via del Rondone a via Calori, sempre nel comune di Bologna, motivando il diniego sulla base di quanto dispone l’art. 23, c. 3 del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna. A sostegno del gravame, la ricorrente rassegna le seguenti censure in diritto: falsa applicazione del novellato art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna, ove trattasi, come nel caso di specie, di richiesta di trasferimento dei locali da un sito già da prima posto a distanza inferiore dai siti “sensibili” individuati dalla norma regolamentare come di recente novellata, ad un nuovo sito anch’esso situato a distanza inferiore rispetto ai suddetti limiti. La ricorrente rileva ancora falsa applicazione dell’art. 23, comma 3 del Regolamento, in quanto la richiesta di trasferimento è stata avviata prima dell’entrata in vigore della disposizione. L’interessata ritiene infine illegittima la stessa norma regolamentare, sia perché l’intero regolamento non prevede una disciplina transitoria per regolare le domande già da tempo presentate, con previsione di applicazione, riguardo ad esse, della normativa previgente, sia in quanto la norma di fatto prescrive nuovi limiti distanziometrici tra i locali in questione e i c.d. luoghi “sensibili”, la cui introduzione nell’ordinamento (o modificazione) compete esclusivamente al legislatore nazionale, secondo quanto prescrive il D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012.
L’amministrazione comunale di Bologna, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso per ritenuta infondatezza dello stesso.
Con ordinanza collegiale n. 544 del 6/11/2014, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente, ai limitati fini di cui all’art. 55 comma 10 Cod. Proc. Amm., all’uopo fissando la data della pubblica udienza di discussione della causa nel merito al 19 febbraio 2015.
A tale udienza, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio ritiene che per ragioni di priorità logica debba essere esaminato il quarto motivo di gravame, direttamente rilevante l’illegittimità dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate dalla deliberazione consiliare P.G. n. 256646 in data 11/11/2013. Detta norma dispone – per la parte qui d’interesse – che “Il locale dove viene svolta l’attività deve rispettare la distanza minima di 1.000 mt. misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, casi di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.”
Il Collegio osserva che il suddetto motivo di ricorso si appalesa fondato.
Questo Tribunale, di recente, ha avuto occasione di pronunciarsi sulla principale questione relativa alla controversia in esame, vertente sulla [b]legittimità o meno dell’introduzione, da parte delle amministrazioni comunali, di norme regolamentari che prevedano limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti quali sale scommesse o sale con giochi d’azzardo quali slot machines,rispetto ai c.d. “siti sensibili”, come preventivamente individuati dall’amministrazione stessa (v. T.A.R. Emilia – Romagna sez. II, 20/10/2014 n. 976). [/b]In tale occasione la Sezione ha stabilito – con decisione dalla quale ora il Collegio non ravvisa ragione alcuna di discostarsi - che [color=red][b]”la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012[/b][/color]. Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II prevede che i Comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012”. Il caso in esame è del tutto simile alla controversia decisa con la predetta sentenza, dovendosi rilevare che anche nella presente fattispecie[b] il Comune ha introdotto normativa regolamentare con la quale si individua un determinato limite distanziometrico (mt. 1000) tra la localizzazione di sale scommesse – sale giochi ed i siti qualificati quali “sensibili” rispetto a tali attività, al fine di prevenire e combattere il fenomeno della c.d. “ludopatia”[/b]. Il Collegio deve inoltre rilevare che anche al momento di instaurazione della presente controversia, il legislatore statale non aveva ancora provveduto (né ha provveduto alla data odierna) alla pianificazione a livello nazionale espressamente prevista dal citato art. 7, comma 10 del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012. Tale pianificazione costituisce, ad avviso della Sezione, necessario e imprescindibile presupposto affinché alle amministrazioni comunali sia consentito dettare disposizioni concernenti la localizzazione di tali attività allo specifico e precisato fine di ordine pubblico.[b] Né il Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale citato dall’amministrazione comunale resistente nelle proprie difese (T.A.R. Liguria sez. II 5/2/2014 n. 189; T.R.G.A. 19/6/2013), non potendosi in concreto ignorare o comunque ritenere irrilevante la già ricordata necessaria pianificazione statale in materia, espressamente prevista dall’art. 7 comma 10 D.L. n. 158 del 2012, tenuto anche conto della piena ragionevolezza della scelta del legislatore nazionale, in quanto finalizzata a pianificare ed omogeneizzare, con efficacia su tutto il territorio nazionale, l’introduzione di limiti distanziometrici aventi non già carattere urbanistico ma chiara natura di ordine pubblico.[/b] Tutto ciò anche al concreto fine di evitare, mediante l’introduzione di limiti certi aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, la possibile introduzione di distanze del tutto diverse da Comune a Comune (come peraltro si è verificato nelle due citate controversie decise dal questa Sezione, ove dette distanze dai siti “sensibili”, variano dai mt. 500,00 prescritti dal comune di Comacchio, ai mt. 1000,00 stabiliti dal comune di Bologna).
[color=red][b]Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, disponendo, per l’effetto, previa disapplicazione della norma regolamentare di cui all’art. 23, comma 3, Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna, l’annullamento del gravato provvedimento della Questura di Bologna di diniego di autorizzazione al trasferimento dei locali in cui si svolge l’attività della ricorrente, in quanto atto direttamente in contrasto con l’art. 7 comma 10 D.L. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2012.[/b][/color]
Il carattere assorbente del motivo accolto si ritiene possa esimere il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi rassegnati in ricorso.
Spese compensate tra le parti, in ragione dell’esistenza, come si è detto, di indirizzo giurisprudenziale diverso ed opposto a quello al quale si è aderito con la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[img width=300 height=270]https://meetupminervino.files.wordpress.com/2015/02/vignetta_ludopatia.jpg[/img]

riferimento id:25337

Data: 2015-04-29 04:51:58

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

[color=red][b]Il poker texano (Texas hold 'em) non è gioco d'azzardo se svolto in forma di torneo e rispetta alcune condizioni[/b][/color]

[b]Cassazione Penale, sez. III, sentenza 29 luglio 2013, n. 32835
Cassazione penale, sez. III, sentenza 23/04/2015 30/10/2015, n. 16889

L'art. 721 cod, pen. stabilisce, come è noto, che sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.
In linea generale, tenuto conto delle modalità e regole di gioco, il poker tradizionale è pacificamente riconducibile nel novero dei giochi d'azzardo, in quanto rispetto all'abilità del giocatore risulta comunque preponderante l'alea, mentre la durata delle partite e l'entità delle poste risulta indefinita.
La variante «Texas Hold'em» del gioco ripete, in astratto, tali caratteristiche, cosicché non può a priori escludersi la natura d'azzardo che, tuttavia, può venire meno, come si è già detto, in considerazione delle concrete modalità di espletamento del gioco.

In particolare, la previsione di quote predeterminate di partecipazione per ciascun giocatore di importo minimo o, comunque, contenuto, l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, l'impossibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni, la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione), l'impossibilità di svolgere più tornei o partite nel medesimo contesto temporale rendono preminenti, rispetto all'aleatorietà, altri aspetti del gioco, quali l'abilità del partecipante, la sua esperienza, l’attitudine alla concentrazione, il ricorso a specifiche strategie, la capacità di valutazione dell’avversario, la resistenza fisica etc. ed, inoltre, anche le finalità del gioco si rivelano diverse dal mero lucro, perdendo rilievo il valore della posta rispetto all’impegno richiesto, così come assume preponderanza l’aspetto prettamente ludica del gioco.

In altre parole, le caratteristiche stesse del gioco e le concrete modalità di svolgimento rendono sostanzialmente irrilevante il vantaggio, ancorché economicamente apprezzabile, conseguente ad una eventuale vincita.
Può conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale l’organizzazione di tornei di poker nella variante del «Texas Hold’ Em» con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione, l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni con preventiva individuazione del premio finale non costituisce esercizio di gioco d’azzardo quando, considerate le concrete modalità, di svolgimento del gioco, risulti preponderante l’abilità del giocatore sull’alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico.

Quindi, il gioco esula dal campo del gioco d’azzardo ove:
1) lo stesso sia svolto secondo la modalità "torneo" e nel caso in cui sia presente la previsione di quote predeterminate di partecipazione a detto torneo per ciascun giocatore e che esse siano di importo minimo o, comunque, contenuto;
2) sia altresì prevista l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per tutti i giocatori;
3) sia prevista l'impossibilità per essi di rientrare in giuoco, una volta esaurita la loro originaria dotazione, acquistando altri gettoni;
4) vi sia la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e conseguentemente anche della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione già versata);
5) sia concreta l’impossibilità di svolgere più tornei o partite nel medesimo contesto temporale.

Tali elementi, se tutti ricorrenti, rendono preminenti, rispetto all'aleatorietà, altri aspetti dei gioco, quali l'abilità del partecipante, la sua esperienza, l'attitudine alla concentrazione, il ricorso a specifiche strategie, la capacità di valutazione dell'avversario, la resistenza fisica etc. ed, inoltre, anche le finalità del gioco si rivelano diverse dal mero lucro, perdendo rilievo il valore della posta rispetto all'impegno richiesto, così come assume preponderanza l'aspetto prettamente ludico dei gioco.

Se tale circostanza risulta evidente nel caso in cui la vittoria comporti esclusivamente l'acquisizione di punteggi o la qualificazione per tornei di livello superiore, ovvero in caso di premi in natura, nel caso di corresponsione di somme in denaro in misura pari o prossima alla somma delle quote di iscrizione versate dai singoli giocatori è necessaria una maggiore attenzione nel verificare l'entità dell'importo fissato per l'iscrizione e se, in concreto, la previsione di un premio in denaro faccia prevalere nel giocatore, rispetto al puro svago, l'attrattiva del conseguimento dell'utilità economica.
Nel caso della sentenza n. 32835/2013 le poste di ingresso sono state considerate ragionevolmente "contenute", non superando i 50,00 €.

Resta inteso che pur nella non rilevanza penale per gioco d'azzardo, l'offerta di giochi con vincete in denaro è riservata alla Stato o ai concessionari espressamente individuati. Per queste rilevanze può essere discriminante il fatto di "vendere" un gioco al pubblico oppure di costituire un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio del gioco fra associati.

[color=red]
Sulla tabella dei giochi proibiti[/color]

Non ha nessun rilievo di attenuante la circostanza secondo la quale la tabella dei giuochi proibiti redatta a cura della Questura non contenga l'indicazione del gioco in questione.
Siffatta tabella, infatti, non vale ad elencare il novero dei giuochi d'azzardo, la cui rilevazione compete esclusivamente al giudice, sulla base degli indici normativi vigenti, ma serve solo ad individuare, con elencazione tassativa anche per il giudice, i giuochi, non rientranti fra quelli d'azzardo, che l'autorità intende lo stesso inibire (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 novembre 1985, n. 10832).[/b]






[color=red][b]Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 23/04/2015 30/10/2015, n. 16889[/b][/color]

http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/il_poker_texano_non_e_gioco_d_azzardo_se_svolto_in_forma_di_torneo_e_rispetta_alcune_condizioni_id1168482_art.aspx


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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 ottobre 2014 – 23 aprile 2015, n. 16889
Presidente Fiale – Relatore Gentili

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 22 maggio 2012 il Tribunale di Torino - procedendo nei confronti di ben 15 persone, delle quali talune imputate dei reato di cui agli artt. 110, 718 e 719, numeri 1 e 3, cod. pen., per avere ora agevolato ora istituito e tenuto una casa da giuoco ove era praticato il giuoco d'azzardo, mentre altre erano imputate del reato di cui all'art. 720, comma secondo, numeri 1) e 2), cod. pen., in quanto erano state sorprese nella casa da giuoco di cui sopra mentre prendevano parte ad un giuoco d'azzardo nel quale erano impegnate poste non inferiori ad euro 100,00 - ritenuta la penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti li condannava, ritenute sussistere per ciascuno le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di giustizia, consistente, per quanti fra essi erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 718 e 719, numeri 1 e 3, cod. pen., nell'arresto per la durata di mesi 4 e nell'ammenda nella misura di euro 300,00, mentre per quanti erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 720, comma secondo, numeri 1) e 2), cod. pen essa era determinata in euro 516,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello 10 dei prevenuti.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 dicembre 2013, dichiarato non doversi procedere stante la estinzione del reato loro rispettivamente ascritto per intervenuta prescrizione in riferimento alle impugnazioni proposte dai condannati per i quali era stata disposta, unitamente alla pena pecuniaria anche la pena detentiva, disponeva, dichiarato inammissibile l'appello da costoro proposto, la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, in relazione alla posizione di D.C., F.D. e S.P., tutti condannati alla sola pena pecuniaria, previa qualificazione della loro impugnazione come ricorso per cassazione, in ottemperanza, peraltro, a quanto richiesto dai medesimi nel loro ricorso, ove non si fosse ritenuto da parte del giudice del gravame più opportuno procedere unitariamente nel giudizio di appello nei confronti di tutti i ricorrenti, a prescindere dalla natura della sanzione loro irrogata.
Per quanto ora interessa i tre predetti ricorrenti avevano impugnato la sentenza del giudice di prime cure sostenendo che questi aveva errato nel ritenere la rilevanza penale della loro condotta, atteso che il giuoco che essi stavano praticando allorché furono sorpresi dalle Forze dell'ordine all'interno dei locali della Associazione Assorè, cioè il cosiddetto poker texano, non era necessariamente da considerarsi un giuoco d'azzardo ed esso era anzi lecito se veniva praticato in modalità "torneo", con una posta d'ingresso non superiore a 50 euro e con il divieto di rientrare nel giuoco una volta esaurita la dotazione di fiches ricevute all'atto dell'ingresso nel medesimo.
In via subordinata i ricorrenti chiedevano che la condotta loro ascritta fosse inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 723 cod. pen., tenuto conto del contenuto della tabella dei giuochi proibiti della Questura di Torino vigente al momento dei fatti.
Infine contestavano la quantificazione, ritenuta eccessiva, della pena, in particolare con riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.

Considerato in diritto

II ricorso conseguente annullamento della sentenza impugnata
Osserva, per un verso, il Collegio la immeritevolezza di accoglimento dei motivi di impugnazione formulati dai tre ricorrenti.
Quanto al primo di essi, incentrato sulla irrilevanza penale della condotta loro ascritta, si rileva che correttamente il Tribunale di Torino ha qualificato il comportamento dai medesimi tenuto come violazione dell'art. 720, comma secondo, numeri 1 e 2, cod. pen.
Al riguardo osserva la Corte che non è infrequente nella giurisprudenza di legittimità formatasi in seno a questa stessa Sezione la affermazione della irrilevanza penale della pratica dei giuoco di carte denominato Texas hoid'em (ovvero poker texano); essa è stata in epoca recente ribadita con dovizia di argomenti con la assai motivata sentenza n. 32835 del 2013, nella quale si è, tuttavia, precisato che siffatta irrilevanza penale, derivante dalla qualificazione del giuoco in questione come giuoco di abilità e non di azzardo, per tali dovendosi ritenere quelli nei quali, secondo la definizione riveniente dall'art. 721 cod. pen., "ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria", è riscontrabile solo laddove ricorrano determinate condizioni.
In particolare è stato rilevato, e tale considerazioni sono ora pienamente condivise, che, sebbene in linea di principio il predetto giuoco, in quanto ripete le linee di svolgimento del giuoco del poker ordinario, il quale presenta senza dubbio le ricordate caratteristiche del giuoco d'azzardo, sia da considerarsi comeUp giuoco vietato ai sensi degli artt. 718 e ss cod. pen., tuttavia esso esula da detta qualificazione ove lo stesso sia svolto secondo la modalità "torneo" e nel caso in cui sia presente la previsione di quote predeterminate di partecipazione a detto torneo per ciascun giocatore e che esse siano di importo minimo o, comunque, contenuto; sia altresì prevista: l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, perbn tutti i giuocatori; l'impossibilità per essi di rientrare in giuoco, una volta esaurita la loro originaria dotazione, acquistando altri gettoni; la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e conseguentemente anche della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione già versata); l'impossibilità di svolgere più tornei o partite nel medesimo contesto temporale.
Tali elementi, se tutti ricorrenti, rendono preminenti, rispetto all'aleatorietà, altri aspetti dei gioco, quali l'abilità del partecipante, la sua esperienza, l'attitudine alla concentrazione, il ricorso a specifiche strategie, la capacità di valutazione dell'avversario, la resistenza fisica etc. ed, inoltre, anche le finalità del gioco si rivelano diverse dal mero lucro, perdendo rilievo il valore della posta rispetto all'impegno richiesto, così come assume preponderanza l'aspetto prettamente ludico dei gioco.
In altre parole, è stato osservato con la predetta decisione n. 32835 del 2013, le concrete modalità di svolgimento dei giuoco rendono sostanzialmente irrilevante il vantaggio, ancorché economicamente apprezzabile, conseguente ad una eventuale vincita.
Tale circostanza risulta evidente nel caso in cui la vittoria comporti esclusivamente l'acquisizione di punteggi o la qualificazione per tornei di livello superiore, ovvero in caso di premi in natura, mentre in caso di corresponsione di somme in denaro in misura pari o prossima alla somma delle quote di iscrizione versate dai singoli giocatori implicherà una maggiore attenzione nel verificare l'entità dell'importo fissato per l'iscrizione e se, in concreto, la previsione di un premio in denaro faccia prevalere nel giocatore, rispetto al puro svago, l'attrattiva del conseguimento dell'utilità economica.
Così delineato il criterio discretivo fra giuoco lecito ed illecito, rileva la Corte che nel caso in esame%il Tribunale di Torino ha correttamente ritenuto che non ricorressero gli elementi per affermare la irrilevanza penale della condotta ascritta agli attuali ricorrenti, posto che non vi era alcun elemento per ritenere che al momento dell'accesso delle forze dell'ordine presso i locali occupati dalla Assorè fosse in corso un torneo, circostanza plausibilmente esclusa dal giudice di prime cure in ragione della mancanza di alcuna pubblicizzazione di esso, della mancanza di alcuna persona che, svolgendo le funzioni di arbitro o comunque di giudice, assicurasse il suo regolare svolgimento, la assenza di qualsivoglia indicazione sulla consistenza del premio posto in palio per l'eventuale vincitore, mentre vi erano elementi per ritenere la non irrilevanza economica dell'esborso richiesto ai giuocatori per l'acquisto delle fiches; invero per circa 30 persone intente al giuoco risultavano versati nella cassa del locale 3.000,00 euro, il che faceva ragionevolmente che la quota media di partecipazione per ciascuno dei partecipanti fosse pari alla non trascurabile somma di 100,00 euro.
Al rigetto del primo motivo di ricorso segue il rigetto anche del secondo, posto che l'affermata natura di giuoco d'azzardo dei poker texano in corso al momento in cui i ricorrenti sono stati sorpresi, esclude la applicabilità alla fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 723 cod. pen.; al riguardo vale appena la pena di precisare che nessun rilievo ha la circostanza, dedotta dai ricorrenti, secondo la quale la tabella dei giuochi proibiti redatta a cura della Questura di Torino non conteneva l'indicazione dei giuoco in questione.
Siffatta tabella, infatti, non vale ad elencare il novero dei giuochi d'azzardo, la cui rilevazione compete esclusivamente al giudice, sulla base degli indici normativi vigenti, ma serve solo ad individuare, con elencazione tassativa anche per il giudice, i giuochi, non rientranti fra quelli d'azzardo, che l'autorità intende lo stesso inibire (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 novembre 1985, n. 10832).
Infine, riguardo alla censura avente ad oggetto la determinazione della sanzione penale, il giudizio di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti è, sia pure in forma assai sintetica, adeguatamente motivato dal giudice del merito tramite il richiamo alla complessità interpretativa della normativa in questione ed alla incensuratezza dei prevenuti, elementi questi che giustificano un intervento volto alla mitigazione della sanzione entro i limiti concretamente applicati.
In assenza di fattori che consentano la adozione di una formula più favorevole di proscioglimento degli imputati, deve adesso esaminarsi la eventuale incidenza del tempo i rascorso rispetto al momento in cui il reato si è consumato, in relazione alla eventuale dichiarazione di prescrizione dei medesimo.
Al riguardo si rileva che si tratta nel caso degli odierni ricorrenti, di una contravvenzione punita, in via alternativa, con la pena pecuniaria o con la pena detentiva in misura inferiore ai 4 anni di arresto; il termine prescrizionale massimo è pertanto pari a 5 anni, (4 anni più un quarto in presenza di fatti interruttivi); posto che le condotte sono state contestate ai prevenuti con indicazione al 6 dicembre 2008 del tempus commissi delicti, il termine prescrizionale dei reati ai medesimi contestati è andato scadere lo scorso 6 dicembre 2013, quindi in epoca anteriore anche alla decisione assunta dalla Corte di appello di Torino e con la quale, dichiarata l'inammissibilità dell'appello, era stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essersi il reato ascritto agli attuali ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di D.C., F.D. e S.P., per essere il reato ad essi ascritto estinto per prescrizione.

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Data: 2015-05-15 05:42:51

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

Pubblici esercizi: il Sindaco può delimitare l'orario apparecchi da gioco
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26705.new#new

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Data: 2015-05-19 05:13:25

SCOMMESSE: serve sia concessione ministeriale che LICENZA TULPS art. 88

SCOMMESSE: serve sia concessione ministeriale che LICENZA TULPS art. 88
*******************************
Consiglio di Stato sent., sez. III, 20/04/2015, n. 1992 ... il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS (cfr. TAR Piemonte, II, n. 1399/2014); (b) - la licenza di cui all’art. 88, cit., non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge (cfr. TAR Piemonte, n. 1399/2014, cit.; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 97/2014); (c) - non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’art. 88, cit., con gli artt. 43 e 49 del Trattato, e non vi è quindi necessità di disapplicare tale disposizione nazionale (cfr. TAR Campania, V, n. 5/2015; TAR Basilicata, n. 836/2014).

http://buff.ly/1cMgQgn

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Data: 2015-05-25 13:27:39

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

[color=red][b]In allegato un sunto giurisprudenziale commentato circa la possibilità, per i sindaci, di disciplinare gli orari dei giochi con vincita in denaro tramite ordinanza ax art. 50, comma 7 TUEELL.[/b][/color]

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Data: 2015-06-24 11:31:36

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

NON IMPUGNATA la l.r. 11/2015 Lombardia (modifiche alla norme in materia di ludopatia)

http://buff.ly/1RvREbf

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Data: 2015-07-17 09:46:52

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

LUDOPATIA - legittime le ordinanze sindacali anche senza indirizzi del Consiglio

[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 16 luglio 2015 n. 811
[/b][/color]
N. 00811/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00810/2015 REG.RIC.

[img]http://www.aslcn1.it/typo3temp/pics/01a222d12d.gif[/img]

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2015, proposto da:
Adria Gaming Vicenza Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Lovato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;
contro
Comune di Schio, rappresentato e difeso dall'Umberto Poscoliero, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;
U.T.G. - Prefettura di Vicenza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 156 del Sindaco di Schio del 23.03.2015 notificata alla ricorrente il 24.03.2015;e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni occorrendi nel caso di declaratoria di illegittimità degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Schio e di U.T.G. - Prefettura di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 28.04.2015, la società Adria Gaming ha impugnato l'ordinanza sindacale n.156 di reg., notificata in data 24.03.2015, con la quale il Sindaco di Schio ha stabilito la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. nr.2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 TULPS.
L'ordinanza sindacale ha limitato gli orari di apertura delle sale gioco d'azzardo dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, mentre nulla è cambiato per il connesso esercizio pubblico di bar - ristorazione.
Il provvedimento è scaturito a seguito di una indagine sulla realtà sociale del territorio svolta dall'Ulss n.4 con relazione in data 20.03.2015 da cui emerge il costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia, che coinvolgono non solo la singola persona, ma anche tutta la famiglia, con evidenti e inevitabili ripercussioni sulla comunità locale, dei cui bisogni, assume il Comune, il Sindaco deve farsi carico, individuandosi come 74 siano i casi di ludopatia riconosciuta.
L'Ulss 4 in particolare ha evidenziato che “quanto più sono numerose le opportunità di gioco e il tempo a disposizione della popolazione, maggiore è il numero dei dipendenti” e quindi il provvedimento restrittivo adottato si prefigge di contrastare il fenomeno nel rispetto della libera iniziativa economica.”, sicchè il denunciato difetto di motivazione e istruttoria non può essere condiviso.
In via più generale, è certo che la misura non sia ex se idonea a risolvere il grave problema che l’emersione di fenomeni quali la contrazione del lavoro e la crisi economica sociale ha reso facile e comodo viatico alla produzione di un reddito, peraltro solo presunto, in uno con il diffondersi di punti gioco mercè la sostanziale liberalizzazione del mercato che consente l’apertura di sale scommesse dei più vari operatori commerciali; e ciò sia perché l’accesso fisico alla sala giochi è facilmente sostituibile da parte della clientela più giovane mediante quello virtuale ai siti informatici, sia ricercando all’interno del territorio regionale quelle aree in cui il gioco non sia così limitato da provvedimenti sindacali consimili.
[color=red][b]Tuttavia la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia la esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art.50 comma 7 TUEL, sia che ciò possa essere fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, come contestato con il secondo motivo di ricorso, posto che la norma impone un vincolo di conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale (cfr. TAR Lazio, sez. II 2.04.2010, n.5619).[/b][/color]
[b]Va parimenti respinto il motivo afferente la violazione dell’art. l'art. 31 D.L. 201/2011, secondo il quale l'esercizio di attività commerciali non possa essere soggetto a contingenti limiti territoriali
o ad altri vincoli se non per l'esigenza di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, in quanto la norma non vieta l'imposizione di limiti di orario almeno per la tutela della salute e dell'ambiente e, inoltre, nel caso di specie, i limiti di orario non riguardano neppure l'apertura degli esercizi ma l'uso degli apparecchi (Tar Ve sez.III^ ord. 641/2014, n.642/2014, n. 643/2014 e n.644/2014).[/b]
E l’interesse meramente economico della società ricorrente, la quale vede solo limitata nel numero di ore quella parte di attività legata all'utilizzo delle apparecchiature con vincite in denaro, con derivata contrazione dei profitti, è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d’azzardo patologico che comporta sia oneri pubblici che economici a carico del
S.S.N. (cfr. Tar Ve sez.III^ ord. 641/2014, n.642/2014, n. 643/2014 e n.644/2014; Cons. St. sent. 5826/2014).
In ogni caso, l'attività di bar e ristorazione non viene minimamente interessata dal provvedimento impugnato.
Il ricorso deve dunque essere respinto, potendosi disporre la compensazione delle spese del giudizio in ragione della comunque non consolidata giurisprudenza sulla questione oggetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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Data: 2016-01-07 06:16:08

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

SCOMMESSE: diniego apertura centro online se non ha licenza italiana

TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I – sentenza 24 dicembre 2015 n. 868

Premesso che il diniego si fonda sul rilievo che la ricorrente non è in possesso della concessione-autorizzazione all’organizzazione e gestione delle scommesse che costituirebbe, nella prospettazione dell’amministrazione, il presupposto per il rilascio della autorizzazione di polizia ex articolo 88 citato;

Ritenuto che il ricorso vada respinto in quanto: a) la fattispecie ricade sotto la previsione dell’articolo 88 r.d. n. 773 citato secondo cui “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”; tale previsione infatti si riferisce anche ai centri di trasmissione dati, benché essi rimangano formalmente estranei al rapporto giuridico che si instaura tra l’operatore estero e lo scommettitore; la questione dell’autorizzabilità dell’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse da parte di soggetti operanti per conto di operatori aventi sede in altri paesi comunitari (e ivi autorizzati allo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di scommesse) è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso di ritenere siffatta attività non autorizzabile allorchè il soggetto nel cui conto agisce il titolare del centro di trasmissione dati (a sua volta non in possesso di concessione- autorizzazione) non sia titolare di concessione-autorizzazione in Italia; b) il relativo sistema (definito del “doppio binario”, in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività per conto di un operatore estero a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88) è stato ritenuto compatibile con gli articoli 43 e 49 del trattato UE dalla recente sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2013, n. 660 che ha affermato il principio secondo cui “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2015, n. 1992) ; c) quanto precede implica l’infondatezza del secondo e del terzo motivo proposti e, di conseguenza, la reiezione anche del primo dato che la asserita lesione delle garanzie procedimentali, anche ammettendo che vi sia stata, non potrebbe giustificare l’annullamento dell’atto impugnato che, in base al sistema normativo vigente come interpretato dalla citata giurisprudenza, costituisce un atto vincolato e dovuto;

http://buff.ly/1OcljVM

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Data: 2016-01-07 10:36:30

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

LUDOPATIA e norme sui giochi nella L. di Stabilità 2016 in vigore dal 1/1

[img width=300 height=152]http://lamedicinaestetica.files.wordpress.com/2013/11/dott-loiacono-emilio-alessio-medico-chirurgo-medicina-chirurgia-estetica-rughe-cavitazione-dieta-peso-dietologo-nutrizionista-cellulite-psa-dimagrire-sessuologo-roma-sesso-sex-smettere.jpg[/img]

*******************
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A  decorrere  dalla  stessa
data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e'  fissata  in
misura non inferiore al 70 per cento.
  919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 5,5 per cento  dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
  920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato.
  921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, si interpreta nel senso che la riduzione  su  base  annua  delle
risorse  statali  a  disposizione,  a  titolo  di  compenso,  dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le  rispettive  competenze,
operano nella  gestione  e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  si  applica  a  ciascun
operatore  della  filiera  in  misura  proporzionale  alla  sua
partecipazione  alla  distribuzione  del  compenso,  sulla  base  dei
relativi  accordi  contrattuali,  tenuto  conto  della  loro  durata
nell'anno 2015.
  922. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e'  precluso  il  rilascio  di
nulla osta per gli apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta  di  apparecchi
in esercizio.
  923. Ferma restando  l'applicazione  dell'articolo  1,  comma  646,
lettera b), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  in  caso  di
violazione dell'articolo 7,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e'  punito  con  la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto  di  cui  al  precedente
periodo  e  la  sanzione  ivi  prevista  si  applicano,  altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi  promozionali  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  per  il  tramite  di  qualunque
tipologia  di  apparecchi  situati  in  esercizi  pubblici  idonei  a
consentire la  connessione  telematica  al  web.  Il  titolare  della
piattaforma  dei  giochi  promozionali  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro  50.000  a  euro  100.000.  Le  sanzioni  sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli,  territorialmente  competente;  per  i  soggetti  con  sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.
  924. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le sanzioni  previste  dal  comma  1,  lettera  o),  e  dal
relativo decreto di attuazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i  quali  e'  stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo  Stato
o  l'elusione  del  monopolio  statale  dei  giochi.  Per  le  altre
violazioni resta  ferma  la  disciplina  sanzionatoria  anteriormente
vigente in materia».
  925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento
alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  in  quanto  impugnate  o  ancora
suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono  rideterminate
d'ufficio da parte dell'autorita' competente.
  926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il  31  gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di  cui  al  medesimo  comma,
nonche' a quelli attivi successivamente  alla  data  del  30  ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che,  in  tale  caso,  il
giocatore e' l'offerente e che il  contratto  di  gioco  e'  pertanto
perfezionato  in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo  la
legislazione  nazionale,  e'  consentito  regolarizzare  la  propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale  fine,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) alle lettere a) e b) del comma 643,  le  parole:  «31  gennaio
2015» e «5 gennaio  2015»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
    b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28  febbraio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
    c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita  dalla  seguente:  «2016»  e  le  parole:  «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
    d) alla lettera g) del comma 644, le parole:  «1º  gennaio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
  927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri  non
residenti o  comunque  sulla  base  di  contratti  di  ricevitoria  o
intermediazione con  i  soggetti  terzi,  le  attivita'  tipiche  del
gestore, anche sotto forma di centro  trasmissione  dati,  quali,  ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate,  pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del  servizio
strumenti  per  effettuare  la  giocata,  quali  le  apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche'  i  flussi
finanziari, relativi alle suddette  attivita'  ed  intercorsi  tra  i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000  euro,  l'Agenzia  delle  entrate,  rilevati  i  suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario  e  degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e
successive modificazioni, da effettuare secondo i  criteri  stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e  il
soggetto estero, i quali possono fornire  prova  contraria  circa  la
presenza  in  Italia  di  una  stabile  organizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  928. Le attivita' svolte dai gestori  possono  essere  desunte  dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal  Corpo  della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio  di
cui al comma 927.
  929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di  cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni,  sia  accertata  in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore  imposta
e le sanzioni dovute.
  930. A seguito  di  segnalazione  dell'Agenzia  delle  entrate  dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata  la  stabile
organizzazione, gli intermediari  finanziari  e  gli  altri  soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1  e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni,  ai  fini  della  disciplina  in    materia    di
antiriciclaggio, sono tenuti  ad  applicare  una  ritenuta  a  titolo
d'acconto  nella  misura  del  25  per  cento  sugli  importi  delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con  versamento  del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a  quello  di
effettuazione del pagamento.
  931. Il  contribuente  puo'  comunque  presentare,  entro  sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta,  specifica  istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale  dimostri  il  venir
meno dei presupposti di cui ai  commi  da  918  a  930  del  presente
articolo.
  932.  In  vista  della  scadenza  delle  concessioni  vigenti,  per
garantire la tutela  degli  interessi  pubblici  nelle  attivita'  di
raccolta delle scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non
sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto  dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara  da
indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta,  competitiva  e
non discriminatoria, tutte  le  concessioni  per  la  raccolta  delle
predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la
raccolta, esclusivamente in  rete  fisica,  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le  scommesse  su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed  ippica,
presso  punti  di  vendita  aventi  come  attivita'  prevalente  la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a  un  numero
massimo di 10.000 diritti, e presso  punti  di  vendita  aventi  come
attivita' accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000  diritti,  di  cui  fino  a  un
massimo di 1.000 diritti negli esercizi  in  cui  si  effettua  quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e bevande;
    b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000  per  ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita
avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei  prodotti
di gioco pubblici;
    c) in caso di  aggiudicazione,  versamento  della  somma  offerta
entro la data di sottoscrizione della concessione;
    d)  possibilita'  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
  933. I concessionari per la raccolta  delle  scommesse  di  cui  al
comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935,
in scadenza  alla  data  del  30  giugno  2016,  proseguono  le  loro
attivita'  di  raccolta  fino  alla  data  di  sottoscrizione  delle
convenzioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  dei
predetti  commi,  a  condizione  che  presentino  domanda    di
partecipazione.
  934. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 636:
      1) all'alinea, le parole: «anni 2013  e  2014»  e  «2014»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al  2016»
e «2016 a una gara per  l'attribuzione  di  210  concessioni  per  il
predetto gioco» e le  parole:  «alla  riattribuzione  delle  medesime
concessioni» sono soppresse;
      2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 350.000»;
      3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
      4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  «euro  5.000»  e  «euro
2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte  le
seguenti:  «,  fermi  in  ogni  caso  la  sottoscrizione  dell'atto
integrativo previsto  dall'articolo  1,  comma  79,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei  locali  per
tutto il periodo della proroga»;
      5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai
sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di  sottoscrizione  della
concessione»;
      6) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
  «d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;
    b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese
di maggio 2014,» sono soppresse.
  935. In considerazione  dell'approssimarsi  della  scadenza  di  un
gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di
cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad  f),  della  legge  7
luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita' delle entrate
erariali, nonche' la tutela  dei  giocatori  e  della  fede  pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco  illegale,  ed
un  allineamento  temporale,  al  31  dicembre  2022,  di  tutte  le
concessioni aventi ad oggetto la  commercializzazione  dei  giochi  a
distanza di cui al citato articolo  24,  comma  11,  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una  gara  per
la  selezione,  mediante  procedura  aperta,  competitiva  e  non
discriminatoria, di 120 concessioni per  la  commercializzazione  dei
suddetti  giochi  a  distanza  nel  rispetto  dei  criteri  previsti
dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e)  e  g),  della  citata
legge n. 88 del 2009 e previo  versamento  di  un  corrispettivo  una
tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
  936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono  definite  le  caratteristiche  dei  punti  di  vendita  ove  si
raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione  territoriale,  al  fine  di  garantire  i  migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e  di  prevenire  il  rischio  di
accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata sono recepite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da  4  a
5, del decretolegge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e  fermo  il
divieto di pubblicita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13
dicembre  1989,  n.  401,  per  contrastare  l'esercizio  abusivo
dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire  ai  consumatori,
ai giocatori e ai minori un  elevato  livello  di  tutela,  inteso  a
salvaguardare la salute e a ridurre al  minimo  gli  eventuali  danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la
propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti  di  giochi
con vincite in  denaro  e'  effettuata  tenendo  conto  dei  principi
previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del  14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita
l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
  938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita':
    a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
    b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
    c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e  le  condizioni
per la fruizione di incentivi o bonus;
    d) che presenti o  suggerisca  che  il  gioco  sia  un  modo  per
risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una
fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
    e) che induca  a  ritenere  che  l'esperienza,  la  competenza  o
l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza
della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
    f) che si rivolga  o  faccia  riferimento,  anche  indiretto,  ai
minori e rappresenti questi  ultimi,  ovvero  soggetti  che  appaiano
evidentemente tali, intenti al gioco;
    g)  che  utilizzi  segni,  disegni,  personaggi  e  persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano  generare
un diretto interesse su di loro;
    h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad  accrescere
la  propria  autostima,  considerazione  sociale    e    successo
interpersonale;
    i)  che  rappresenti  l'astensione  dal  gioco  come  un  valore
negativo;
    l) che  induca  a  confondere  la  facilita'  del  gioco  con  la
facilita' della vincita;
    m) che contenga dichiarazioni  infondate  sulla  possibilita'  di
vincita o sul  rendimento  che  i  giocatori  possono  aspettarsi  di
ottenere dal gioco;
    n) che  faccia  riferimento  a  servizi  di  credito  al  consumo
immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
  939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi  con  vincita  in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste,  nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7  alle  ore
22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente  comma
i  media  specializzati  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  nonche'  le  lotterie  nazionali  a  estrazione
differita di cui all'articolo  21,  comma  6,  del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di  comunicazione
indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport,  nonche'  nei  settori  della  sanita'  e
dell'assistenza.
  940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e  939  e  delle
prescrizioni del decreto di  cui  al  comma  937  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo  7,  comma  6,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni  sono
irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  al  soggetto
che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua,  nonche'
al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa.
  941. Il Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  anche  attraverso
l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione, con particolare riferimento alle  scuole  di  ogni
ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al  gioco  d'azzardo,
al fine di aumentare la consapevolezza  sui  fenomeni  di  dipendenza
correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo
informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e  del
terzo settore per affrontare il problema della  dipendenza  da  gioco
d'azzardo.
  942. Al fine di semplificare  il  processo  di  certificazione  dei
sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  dei  relativi  giochi,  anche  per
incrementare il corrispondente  gettito  erariale,  all'articolo  12,
comma 1, lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  le
parole: «nonche' le modalita' di  verifica  della  loro  conformita'»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  stipula  convenzioni
per l'effettuazione delle verifiche di  conformita'  dei  sistemi  di
gioco e dei  giochi  offerti  e  affida  al  partner  tecnologico  la
verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica  di
conformita' in  attuazione  delle  convenzioni  stesse.  La  presente
disposizione  si  applica  a  partire  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello in cui, con decreto  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate  le  relative  disposizioni
attuative  di  carattere  tecnico  e  quelle  necessarie    per
l'effettuazione dei controlli».
  943. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di  cui  al  citato  articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo  il
31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il  31
dicembre  2019.  A  partire  dal  1º  gennaio  2017  possono  essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale  riduzione,
anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il
costo dei nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
  944. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i  giochi  di  abilita'  a
distanza con vincita in denaro l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella  misura  del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento  di  gioco,  non
risultano restituite al giocatore.
  945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa,
escluse le scommesse ippiche,  l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure  del  18  per
cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento,  se
la raccolta avviene a distanza. Al gioco  del  Bingo  a  distanza  si
applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo  n.  504
del 1998;  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017  l'imposta  unica  e'
stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in  base  al
regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

http://buff.ly/1JwM5WL

riferimento id:25337

Data: 2016-03-22 14:40:46

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

GIOCHI, DISTANZE e competenza del SUAP

T.A.R. Toscana, Sezione II, 4 marzo 2016 n. 388

Con ordinanza 30 settembre 2015 n. 92, il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Pieve a Nievole, ordinava alla società ricorrente, a seguito della rilevazione della violazione della previsione dell’art. 4 della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 constatata nel corso del sopralluogo svolto in data 16 luglio 2015, la cessazione immediata dell’attività di gioco lecito svolta nella struttura.

Quanto sopra rilevato, non esclude però che sussista una competenza “concorrente” (come correttamente prospettato dalla difesa del Comune di Pieve a Nievole) dell’Amministrazione comunale in ordine all’applicazione della l.r. 57 del 2013; detta competenza è, infatti, espressamente prevista dall’art. 13 (che attribuisce ai Comuni, nei quali sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro, “funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti di cui all'articolo 4”) e 14 (che attribuisce ai Comuni l’esercizio ed una parte preponderante del gettito dei poteri sanzionatori in materia) della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57.

Per quello che riguarda il secondo motivo di ricorso (relativo prevalentemente al calcolo delle distanze dai luoghi sensibili) è poi sufficiente rilevare:
a) come non sussista una qualche norma che imponga all’Amministrazione comunale di procedere al calcolo delle distanze in contraddittorio con l’interessato;
b) come, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57, la detta distanza debba essere “misurata in base al percorso pedonale più breve” e, quindi, con riferimento alla segnaletica (soprattutto per quello che riguarda gli attraversamenti pedonali) attualmente esistente, senza possibilità di sollevare le contestazioni mosse da parte ricorrente (non rispondenza degli attraversamenti pedonali attualmente esistenti al codice della strada) che presuppongono la contestazione di attività amministrativa del tutto autonoma (l’apposizione della segnaletica e le relative ordinanze di regolazione del traffico) che non risulta essere stata ritualmente proposta in sede giurisdizionale;
c) come, pertanto, il calcolo delle distanze effettuato dal Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Pieve a Nievole (rispecchiato dal verbale 16 luglio 2015) non appaia caratterizzato da errori rilevabili in sede di legittimità;
d) come, per quello che riguarda il cd. centro AUSER, risulti del tutto indubbia la sussistenza, al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, di una convenzione (quella dd. 3 settembre 2015) relativa alla concessione dell’immobile fino al 31 agosto 2018 e prevedente in allegato un programma di attività;
e) come la previsione dell’art. 4 della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57, non preveda, relativamente ai “centri socio-ricreativi e sportivi”, standard minimi di utilizzazione per un minimo di ore giornaliere, settimanali o mensili, ma solo la sussistenza ed operatività del centro, così togliendo ogni rilevanza alle soggettive (e opinabili) valutazioni della ricorrente in ordine alla sostanziale inoperatività della struttura (comunque smentite alla documentazione versata in giudizio dall’Amministrazione comunale).
Conclusivamente deve poi rilevarsi come nessuna rilevanza possa essere attribuita al presunto affidamento maturato dalla ricorrente a seguito dei procedimenti edilizi che hanno preceduto l’apertura della sala giochi; l’attività edilizia appare, infatti, finalizzata ad un’utilizzazione commerciale dell’immobile che non si esaurisce nella destinazione a sala giochi ed è pertanto con riferimento a tale risultato finale (che costituisce un bene ancora in godimento della ricorrente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare le VLT) che deve essere valutato l’affidamento ingenerato dall’Amministrazione e che non può comprendere utilità (la possibilità di installare VLT) che non trovano valutazione in sede edilizia.

http://buff.ly/1pZW2ZC

riferimento id:25337

Data: 2016-11-12 15:00:15

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

LUDOPATIA - le associazioni gestori non possono impugnare regolamenti EELL

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36500.0

riferimento id:25337

Data: 2016-11-12 15:00:27

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

Distanza luoghi "sensibili" non si applicano a agenzie scommesse ippiche e sport

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36295.0

riferimento id:25337

Data: 2016-11-12 15:00:40

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

Anche le SALE GIOCHI soggette a SCIA (ed alcune procedure in autorizzazione)

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35607.0

riferimento id:25337

Data: 2016-11-12 15:00:54

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

OK ad "Ordinanza anti-ludopatia" - LIMITAZIONE ORARI SALE GIOCHI

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34630.0

riferimento id:25337

Data: 2016-11-25 09:57:55

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

SALE GIOCHI: niente sospensiva contro ordinanza che LIMITA ORARIO

[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – ordinanza 11 novembre 2016 n. 5059[/b][/color]

Pubblicato il 11/11/2016
N. 05059/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05474/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5474 del 2016, proposto da:

Tabaccheria Bar XXXX di Ambrosi Luigi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Callipari, con domicilio eletto presso Sergio Starace in Roma, via Barberini, 47;

contro

Comune di Bussolengo, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Mazzonetto, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;

Ulss 22 non costituito in giudizio;

per la riforma

[color=red][b]dell’ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 248/2016, resa tra le parti, concernente disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro – ris.danni.[/b][/color]

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bussolengo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Claudio Conti (su delega di Callipari) e Giovanni Corbyons (su delega di Mazzonetto).

[color=red][b]Considerato che l’odierno gravame appare sprovvisto del requisito del fumus boni juris alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 18 luglio 2014, n. 220, con riguardo alla individuazione dei poteri esercitabili dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e della giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794).[/b][/color]

Rilevato che nel contemperamento degli interessi in gioco è prevalente quello alla tutela della salute pubblica, sicché difetta anche il periculum in mora.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l’appello (Ricorso numero: 5474/2016).

Condanna l’odierno appellante al pagamento delle spese di giustizia che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Bussolengo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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Data: 2016-12-02 11:34:06

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

SLOT MACHINE: sospesa ordinanza del Sindaco di limitazione degli orari

Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 24 novembre 2016 n. 5255

http://buff.ly/2fZInjf

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Data: 2016-12-08 09:58:39

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

ORARI SALE VLT: illegittima ordinanza che limita a sole 6 ore al giorno

TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 7 dicembre 2016 n. 1346

Risulta, invece, fondato il terzo motivo di ricorso laddove viene impugnato l’art. 11 “orari” del Regolamento comunale oggetto del presente giudizio, che consente l’apertura delle sale giochi autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S. “dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi”.

A prescindere dalla questione riguardante le ore in cui la ricorrente poteva in precedenza tenere aperta la sala giochi (24 ore o 20 ore giornaliere come rispettivamente affermato dalla ricorrente e dal Comune di San Donà di Piave), rimane tuttavia sproporzionata ed ingiustificata la drastica riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi compiuta con l’art. 11 del Regolamento de quo: orario attualmente ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50%.

http://buff.ly/2h6f5Ou

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Data: 2017-06-01 07:48:49

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

Manuale scaricabile per il controllo delle sale giochi aggiornato a Gennaio 2017

http://buff.ly/2re47xu

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Data: 2018-01-18 11:34:25

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

Su DISTANZE (anche in caso di trasferimento) e calcolo IN LINEA D'ARIA

SALE GIOCHI: distanza dei 500 metri vale anche per trasferimento di sede

TAR VENETO, SEZ III – sentenza 12 gennaio 2018 n. 35

Infatti, pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all’adozione del Regolamento Edilizio in questione, tuttavia il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la “apertura” della (medesima) sala giochi in locali diversi da quelli ove precedentemente l’attività era svolta.

La dizione “apertura di sale pubbliche da gioco” di cui al citato art. 30 non va intesa in senso astratto (ovvero con riguardo al rilascio ex novo di una autorizzazione per la gestione di una sala giochi), ma in senso prettamente fisico-materiale, con specifico riferimento alla predisposizione dei locali ove viene effettivamente collocata la sala giochi.

Tale interpretazione “fisica-materiale” è corroborata dal tenore letterale del medesimo art.30, ove la “apertura di sale pubbliche da gioco” viene espressamente riferita ai “locali”, in tal modo palesandosi che la nozione di “apertura” viene ricollegata al luogo spaziale (“i locali”) ove la sala giochi è situata, considerando altresì che, nel medesimo art. 30, con riferimento agli apparecchi per il gioco di azzardo lecito, si parla di “collocazione”, lemma che ha un chiaro significato fisico e spaziale.

L’art. 30 cit., nel prevedere il divieto di “apertura di sale pubbliche da gioco” a distanza inferiore a 500 metri rispetto a determinati luoghi sensibili, vuole semplicemente cristallizzare lo status quo, evitando di pregiudicare coloro che già gestiscono sale da gioco in locali situati a distanza inferiore a 500 metri dai suddetti luoghi; ciò non toglie tuttavia che, qualora si voglia trasferire la sala giochi in nuovi locali, è obbligo del gestore rispettare comunque il divieto regolamentare dal momento che, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua ed ingiustificata conclusione, contrastante con la stessa ratio del divieto, di consentire il trasferimento delle sale giochi preesistenti in locali che non rispettino la distanza minima prevista dal Regolamento Edilizio”.

Anche con riguardo alla piena legittimità del metodo di calcolo della distanza minima, misurata in linea d’aria, la Sezione, nella medesima sentenza n.1078/2016, ha già rilevato che: “Né la metodologia di calcolo della distanza, misurata “in linea d’aria”, sembra irragionevole o sproporzionata, considerato che solo tale modo di misurazione consente di ottenere una univoca certezza della distanza tra due luoghi (che oltretutto rimane invariata nel corso del tempo), a differenza del “percorso pedonale più breve” che non solo può dare adito a profili di opinabilità ma ben può modificarsi nel corso degli anni.”.

https://buff.ly/2mISmeX

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Data: 2019-06-06 03:43:09

Re:GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza

“Sale giochi e distanze dai luoghi sensibili - reciprocità del divieto
https://buff.ly/2EUHnZE
TAR TOSCANA sentenza n. 839 del 4 maggio 2019.”

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