Data: 2015-03-13 12:03:34

rivenditori dettaglianti di GPL confezionato in bombole


Avendo le idee confuse, anche leggendo i topic specifici in materia presenti nel Vostro Portale,
CHIEDO  per la vendita di GPL confezionato in bombole da parte di rivenditori dettaglianti,
(indifferentemente se presso un esercizio di vicinato o con altre forme di vendita) cosa deve
essere presentato allo SUAP ( SCIA, richiesta di autorizzazione, altro?)
Non é pur sempre un'attività di commercio?

Ho avuto modo di consultare, su Vostro suggerimento la modulitsica SUAP della Sardegna la quale
fa riferimento alla "Distribuzione e vendita di GPL in bombole e in serbatoi"  (Dlgs. N° 128/2006)
ma nello stesso Modello riporta la dicitura:  :-\ Non necessario per rivenditori dettaglianti di
di GPL confezionato in bombole. Sempre più confuso.

Saluti  Maurizio Bevilacqua

riferimento id:25336

Data: 2015-03-13 16:07:56

Re: rivenditori dettaglianti di GPL confezionato in bombole

fonte: http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/dalla-a-alla-z-dettaglio?_spp_detailId=109181

[b]Attività di distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole e piccoli serbatoi[/b]
[i]L'attività di distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole e serbatoi è disciplinata dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, entrato in vigore il 30 marzo 2006.
La nuova disciplina, ispirata a principi di semplificazione amministrativa e di garanzia di sicurezza nell'esercizio dell'attività, ha notevolmente semplificato le procedure di autorizzazione, ampiamente liberalizzando il settore e prevedendo per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. una serie di requisiti soggettivi e oggettivi in capo agli operatori (artt. 8 - 9 e 13-14 del d.lgs. n. 128/06).
In particolare, i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente:
- dalla titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.;
- dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.;
mentre i requisiti oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:
- la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i serbatoi);
- l'avere stipulato un'assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e annessi.
Il d.lgs. n. 128/06 ha introdotto, inoltre, nuove disposizioni in materia di:
- cauzione delle bombole (art. 10), che l'utente finale deve corrispondere all'azienda distributrice a garanzia della restituzione delle stesse;
- formazione degli addetti (art. 11): il nuovo decreto impone alle aziende distributrici un obbligo di formazione degli addetti mediante appositi corsi di addestramento tecnico al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di utilizzo delle bombole;
- proprietà delle bombole (art. 12), determinata dalla detenzione legittima del certificato originario di approvazione o della dichiarazione di conformità: sulle bombole deve essere riportato in modo indelebile il nome della ditta originariamente proprietaria e deve essere indicato anche il nome di ogni successivo proprietario;
- monitoraggio della rete.[/i]
[b]Operatori dettaglianti (g.p.l.)[/b]
[i]Il d.lgs. n. 128/2006 NON SI APPLICA  ai depositi di imprenditori dettaglianti (esercenti il commercio al minuto) di g.p.l. confezionato in bombole (art. 20, comma 1, lett. b).[/i]


Quindi, per tali soggetti dettaglianti (cioè i commercianti al dettaglio che comprano e rivendono bombole di gpl) è sufficiente solo la SCIA per il commercio al dettaglio più le pratiche di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (queste variano a seconda del caso – vedi allegato 1 al DPR 151/2011)

riferimento id:25336
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