Data: 2015-03-13 10:02:19

vendita su area pubblica

L'art. 4 comma 4 del Regolamento regionale di attuazione n. 4/2011 sancisce che le società di persone, di capitali e di cooperative possono avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, purchè ogni autorizzazione riporti nominativamente il socio che opera con quella autorizzazione. Il dubbio è se un socio di una società a responsabilità limitata, in possesso solo delle quote societarie (pur non facendo parte del consiglio di amministrazione, nè avendo rappresentanza legale), possa presentare la SCIA ai sensi dell'art. 42 della L.R. 27/2009, per l'esercizio dell'attività su area pubblica in forma itinerante

riferimento id:25333

Data: 2015-03-13 15:51:34

Re:vendita su area pubblica

La LR prevede:
[i]Una società di persone può presentare tante SCIA quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati.
[/i]
Il regolamento prevede:
[i]Le società di persone, di capitali e le cooperative possono avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, a condizione che in ogni autorizzazione rilasciata sia nominativamente indicato il socio che opera con detta autorizzazione. Qualora a una società sia rilasciata un'unica autorizzazione, possono essere inseriti a richiesta tutti i nominativi dei soci autorizzati all'esercizio di vendita su aree pubbliche.[/i]

In ogni caso chi può presentare la SCIA, cioè chi firma il modello per conto del soggetto giuridico “società”, deve essere un legale rappresentante o un procuratore a ciò incaricato. Quindi, senza una procura specifica, solo chi ha la legale rappresentanza può presentare la SCIA.

Rammenta anche l’art. 38, comma 10 della LR
[i]10. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa o nella SCIA. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa o nella SCIA, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato
[/i]

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