Data: 2015-03-13 08:56:33

La "specialità" del procedimento unico del SUAP

Sin dai tempi del DPR 447/1998, si è sempre sostenuto una sorta di "Specialità" o "Primazia" delle norme del procedimento unico rispetto ai singoli endoprocedimenti di cui è composto; si è sempre detto che in un procedimento unico SUAP, composto da più endoprocedimenti, gli eventuali termini più lunghi previsti dalle norme relative a detti endo, non trovano applicazione, essendo prevalente la disciplina del procedimento unico SUAP rispetto alle discipline dei singoli endo.

Sapete se c'è mai stata qualche sentenza che abbia affermato ciò ????

(Forse quella, ormai famosa, che defini il procedimento SUAP come "procedimento di procedimenti ????)

Grazie

riferimento id:25327

Data: 2015-03-13 17:08:40

Re:La "specialità" del procedimento unico del SUAP


Sin dai tempi del DPR 447/1998, si è sempre sostenuto una sorta di "Specialità" o "Primazia" delle norme del procedimento unico rispetto ai singoli endoprocedimenti di cui è composto; si è sempre detto che in un procedimento unico SUAP, composto da più endoprocedimenti, gli eventuali termini più lunghi previsti dalle norme relative a detti endo, non trovano applicazione, essendo prevalente la disciplina del procedimento unico SUAP rispetto alle discipline dei singoli endo.

Sapete se c'è mai stata qualche sentenza che abbia affermato ciò ????

(Forse quella, ormai famosa, che defini il procedimento SUAP come "procedimento di procedimenti ????)

Grazie
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Ottimo spunto Nicola, e hai anche individuato la risposta.
La Corte Costituzionale ha dato una svolta con la parte relativa a "[b]quello che la legge configura è una sorta di "procedimento di procedimenti", cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell’adozione dell’unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell’intervento richiesto (cfr. art. 4, comma 1, del DPR n. 447 del 1998, come modificato dall’art. 1 del DPR n. 440 del 2000).[color=red] Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti[/color]: tanto è vero che, nel cosiddetto "procedimento semplificato", ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, "il procedimento si intende concluso[/b]" […]" (Sentenza CC n. 376/2002).

riferimento id:25327

Data: 2015-03-18 08:35:03

Re:La "specialità" del procedimento unico del SUAP

Grazie Simone, me ne ero quasi dimenticato !! :)  :)
Purtroppo, come ben sai, anche gli Enti terzi nostri interlocutori sono soliti "dimenticarsene" !!!!!  :-\  :-\  :-\

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