Il nuovo codice del turismo prevede che [i]Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura[/i]
Il dubbio è sul requisito professionale: per gli alloggiati non è richiesto (anche dopo il d.lgs. 59/2010), mentre per i non alloggiati?
Grazie
D.Lgs. 23-5-2011 n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.
Titolo III
MERCATO DEL TURISMO
Capo I
Strutture ricettive e altre forme di ricettività
Art. 8 Classificazione
[...]
2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
NESSUN REQUISITO PROFESSIONALE (nè morale).
La norma ha proprio la finalità di CONSENTIRE AUTOMATICAMENTE; sulla base dei soli requisiti per lo svolgimento dell'attività ricettiva, delle altre attività commerciali, di somministrazione MENTRE per quelle del benessere il legislatore ha ESPRESSAMENTE PREVISTO "nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente" a conferma di ciò
ciao Simone,
aggiungo un'altra domanda: ma il codice del turismo possiamo già applicarlo?
Grazie.
ciao Simone,
aggiungo un'altra domanda: ma il codice del turismo possiamo già applicarlo?
Grazie.
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SI e NO.
Al momento è in stand-by relativamente alle tipologie ricettive.
Troppo lungo spiegare perchè ma non trova applicazione relativamente alle tipologie di strutture mentre trova applicazione per limitate disposizioni.
Presto faremo un incontro di formazione sull'argomento ....