[color=red][b]Parere 20 febbraio 2015 (prot. n. 23762) - Vendita a domicilio e consulenza medica[/b][/color]
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e
Agricoltura - Registro Imprese
UDINE
Prot. n. 23762 del 20.2. 2015
Trasmessa via PEC
Oggetto: requisito professionale per attività di agente e rappresentante di commercio -
quesito.
Si fa riferimento al quesito sottoposto allo scrivente ufficio da codesta Camera di
commercio in data 9 febbraio 2015, concernente la richiesta di parere in merito a due istanze
presentate al R.I. volte a verificare la possibilità di estendere il requisito abilitante, previsto
dalla legge n. 204/1985 e consistente nello “svolgimento dell’attività in qualità di viaggiatore
piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite”, anche ad altre figure operanti
per conto di un’impresa, con specifico riguardo alle seguenti tipologie di lavoro:
1. incaricato alla vendita diretta a domicilio, ex D. Lgs. n. 173/2005, senza vincolo di
subordinazione e con esclusione di rapporto di agenzia;
2. consulenza professionale presso la classe medica ed i farmacisti, in forza di un
contratto di collaborazione ex art. 2222 c.c. con impresa che commercia all’ingrosso specialità
medicinali;
In proposito si rappresenta, in via preliminare, che lo scrivente non può esprimersi in
merito a casi specifici riguardati singoli casi che potrebbero essere materia di ricorso a questo
Ministero ai sensi dell’ art. 16 della legge in oggetto.
Peraltro, si ribadisce quanto già fatto presente altre volte per analoghe richieste, circa il
fatto che la valutazione dei requisiti professionali abilitanti all’esercizio delle attività relative
agli ausiliari del commercio rientra nella specifica competenza delle Camere di commercio in
quanto direttamente responsabili del procedimento, ex lege n. 241/1990.
Stante quanto sopra rappresentato, e venendo quindi al quesito prospettato, il parere che
si rappresenta - in linea del tutto generale – è che nel primo caso la tipologia di lavoro di
incaricato alla vendita diretta a domicilio possa considerarsi abilitante all’esercizio
dell’attività agenziale di cui trattasi, in quanto assimilabile a quella prevista dalla legge di
“viaggiatore piazzista”; naturalmente nella favorevole assimilazione dell’incarico a tempo
indeterminato ad un rapporto di concreta dipendenza dall’impresa.
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5402 – fax +39 06 483691
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Nel secondo caso, invece, la tipologia di lavoro di consulenza professionale in forza di un
contratto di collaborazione non sembra assimilabile alle mansioni di “dipendente qualificato
addetto al settore vendite” dell’impresa, in quanto, come più volte ribadito, dal soggetto che
la svolge esula, in via di principio, ogni forma di organizzazione del lavoro che, invece,
rimane a carico del committente dato che la prestazione lavorativa effettuata dal collaboratore
si inserisce, o dovrebbe inserirsi, totalmente negli atti che si riferiscono a quest’ultimo.
Con ciò fatta comunque salva un’ eventuale, specifica disamina dei contenuti della
stessa, che porti ad un diverso avviso codesta Camera.
Peraltro, se il requisito abilitante viene riconosciuto ai dipendenti dell’impresa solo
laddove la loro attività sia stata svolta in maniera che comprovi lo svolgimento di mansioni
di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento adeguatamente documentato nei
primi due livelli contrattuali), ciò avvalora l’orientamento sopra espresso per i semplici
collaboratori (in forma di Co.Co.Co. e/o collaboratori a progetto, o altro) i quali, in linea di
massima, non risulta che svolgano la loro attività con le predette modalità.
Comunque è opportuno far presente che, al di là delle indicazioni di carattere generale
appena fornite sull’argomento, sono proprio le locali Camere di Commercio, nell’ambito
delle loro discrezionalità, a poter valutare meglio in particolari e specifici casi se, in base alla
documentazione agli atti o a quella eventualmente da richiedere agli interessati, le singole
attività svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto possano
comunque rientrare in qualche misura nella concezione più ampia dell’ attività di dipendente
qualificato addetto al settore vendite.
Stante quanto sopra rappresentato si ritiene, in estrema sintesi, che la valutazione circa
l’eventuale maturazione da parte di un aspirante agente e rappresentante di commercio dei
requisiti previsti dall’art. 5 della legge in questione ( il corso professionale istituito o
riconosciuto dalle regioni, oppure l’esperienza professionale almeno biennale in qualità di
viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, oppure un diploma di
scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali
o giuridiche) sia, a normativa vigente, unicamente in capo ai competenti uffici camerali che,
nell’ambito della loro discrezionalità, possono valutare meglio i singoli e particolari specifici
casi, in base sia alla documentazione agli atti che a quella eventualmente da richiedere agli
interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
RC
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