ETICHETTATURA ALIMENTI - Circolare Ministero 6 marzo 2015
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione VIII Industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative
[color=red][b]Oggetto: Applicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio
1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
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In data 13 dicembre 2014 è divenuto applicativo il regolamento (UE) n. 1169/2011, recante
disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.
Nell’ambito del Decreto legislativo 109/1992, norma nazionale in materia di etichettatura,
resta tuttora in vigore l’articolo 18 che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della
normativa nazionale, e che sarà abrogato solo con l’adozione di un nuovo decreto legislativo recante il
quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs.
109/1992, nelle more dell’adozione della nuova disciplina sanzionatoria, la presente circolare chiarisce
il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell’Unione e quelle del D.Lgs. 109/1992 sulla base
dell’allegata tabella di concordanza.
Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive
comunitarie e recepiti nell’ordinamento nazionale per mezzo del D.Lgs. 109/1992, mentre in altri casi
esse innovano il precetto o dispongono ex novo.
Le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 per la violazione
delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal
regolamento.
Le sanzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle
violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie
non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non
preconfezionati.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Stefano Firpo)
VEDI ALLEGATO SU: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6marzo2015_Applicabilita_sanzioni.pdf
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