Data: 2015-03-12 11:49:48

Superamento limiti acustici - competenza DIRIGENTI previo avvio (sent. 3/3/2015)

[b]Superamento limiti acustici - competenza DIRIGENTI previo avvio (sent. 3/3/2015)[/b]

[color=red][b]Tar Lazio, Latina, sez. I, 03/03/2015, n. 208[/b][/color]

N. 00208/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00880/2006 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2006, proposto dalla
Meccanica Mazzocchia S.r.l., in persona del coamministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. Mario Mazzocchia, rappresentata e difesa dall’avv. Italico Perlini e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Angeloni, in Latina, via Vico, n. 45
contro
Comune di Alatri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Musa e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4
nei confronti di
GEDOM S.a.s. di Orazi Mario & C., non costituita in giudizio
Hotel Ristorante “Saturno”, non costituito in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- dell’ordinanza del Comune di Alatri n. 120 del 4 agosto 2006, notificata il 7 agosto 2006, recante l’ingiunzione al legale rappresentante della Meccanica Mazzocchia S.r.l. di realizzare e presentare un piano di risanamento acustico a firma di un tecnico competente, finalizzato al rientro nei valori previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Alatri;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Alatri;
Vista l’ordinanza n. 882/2006 del 2 dicembre 2006, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2014 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO
La società ricorrente, Meccanica Mazzocchia S.r.l., espone di svolgere l’attività di produzione di cassonetti in metallo per rifiuti solidi urbani, nell’impianto sito nel territorio del Comune di Alatri, in loc. Chiappitto.
Il terreno dove si trova il suindicato impianto produttivo ricade, secondo il P.R.G. vigente, in zona industriale e, più precisamente, nella “Sottozona I/1 – attività industriali”. Il piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di Alatri nel marzo del 2005 ricomprende, invece, il terreno de quo nella classe V, ossia quella delle “aree prevalentemente industriali”.
L’esponente precisa che, peraltro, il Comune di Alatri non ha ancora adeguato il P.R.G. alla citata zonizzazione acustica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 447/1995, né ha emanato un regolamento per l’attuazione della disciplina statale e regionale in tema di tutela dall’inquinamento acustico, ai sensi della lett. e) del citato art. 6, comma 1.
In data 15 aprile 2006 l’A.R.P.A. Lazio notificava alla società verbale di accertamento di violazione amministrativa per violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 447/1995, a seguito del superamento dei “valori limite differenziali di immissione” ex art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 ed art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991 e cioè per effetto del superamento del valore che indica la differenza tra il “livello equivalente di rumore ambientale” (rumore rilevabile in presenza della sorgente disturbante, qui l’attività dell’azienda) ed il “rumore residuo” (rilevabile in assenza di tale sorgente).
Per detto motivo, l’A.R.P.A. Lazio elevava nei confronti del legale rappresentante della società una sanzione amministrativa pecuniaria, inviando copia del verbale al Sindaco del Comune di Alatri per i provvedimenti di competenza.
La società esponente faceva pervenire al Comune di Alatri ed all’A.R.P.A. scritti difensivi, con cui contestava il superamento dei valori limite differenziali, richiamando anche gli esiti a sé favorevoli dei precedenti contenziosi intercorsi con la P.A.; nonostante ciò, con ordinanza n. 120 del 4 agosto 2006 il Comune di Alatri ingiungeva alla società di realizzare e presentare un piano di risanamento acustico, finalizzato al rientro nei valori previsti dal Piano di zonizzazione acustica.
La Meccanica Mazzocchia S.r.l. lamenta di aver effettuato negli ultimi anni molti interventi presso lo stabilimento in esame, al fine di limitare le immissioni rumorose, nonché di svolgere un’attività produttiva nel solo periodo diurno (6.00 – 22.00), con intensità lavorativa ridotta nelle fasce orarie 6.00 – 8.00 e 17.00 – 22.00. Aggiunge, inoltre, di operare nello stabilimento di Alatri fin dagli anni ’60 del secolo scorso e di avere alle proprie dipendenze circa novanta lavoratori.
Tanto premesso, con il ricorso indicato in epigrafe l’esponente ha impugnato la succitata ordinanza del Comune di Alatri n. 120 del 4 agosto 2006, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo a supporto del gravame le seguenti censure:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, incompetenza ed eccesso di potere per sviamento, in quanto l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata dal Responsabile del Servizio (Impianti Tecnologici ed Ambiente) del Comune pur non rientrando tra i casi disciplinati dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, in assenza di un atto di indirizzo del Comune, a cui il dirigente potesse dare attuazione. Inoltre, avendo il provvedimento in esame natura di ordinanza contingibile ed urgente, lo stesso avrebbe dovuto essere emanato dal Sindaco (a cui, non casualmente, si sarebbe rivolta l’A.R.P.A.);
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per mancanza, carenza, insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione, poiché il Comune avrebbe pedissequamente richiamato gli esiti dell’indagine dell’A.R.P.A. Lazio a giustificazione dell’ordine di realizzazione di un piano di risanamento acustico, senza dare conto delle motivazioni per le quali ha adottato una simile decisione. Inoltre, il Comune non avrebbe esposto i motivi per i quali non ha tenuto conto degli scritti difensivi trasmessigli dalla ricorrente. In ogni caso, la motivazione sarebbe insufficiente, perché ignorerebbe gli interventi effettuati dalla società, ed incongrua, perché darebbe per scontata una situazione di pericolo di fatto inesistente;
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, per essere stati i rilievi fonometrici effettuati dalla P.A. in modo unilaterale e senza consentire alla società di parteciparvi in contraddittorio;
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, giacché l’ordinanza gravata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento;
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 6 della l. n. 447/1995, dell’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991, dell’art. 8 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, degli artt. 5, 6 e 27 della l.r. n. 18/2001, eccesso di potere per sviamento e violazione dell’art. 97 Cost., atteso che il cd. limite differenziale disciplinato dalle norme ora richiamate non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, essendo lo stabilimento della società ricorrente ubicato in un’area classificata dal P.R.G. di Alatri come “zona industriale”;
- eccesso di potere sotto i profili della violazione del principio di logicità e di congruità dell’azione amministrativa, dell’omessa motivazione e dell’assenza dei presupposti, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 3 del d.P.C.M. 1° marzo 1991, in quanto sarebbe abnorme la pretesa della P.A. che la società ricorrente presenti e realizzi, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, un piano di risanamento acustico. Ciò, visto che: a) il provvedimento non preciserebbe i limiti di legge violati, sicché la ricorrente non sarebbe a conoscenza dei dati cui dovrebbe adeguarsi; b) il termine di realizzazione del piano di risanamento acustico sarebbe troppo breve (30 volte inferiore a quello previsto dalla normativa di settore); c) il Comune avrebbe trascurato che il piano di risanamento va trasmesso alla Regione, che deve approvarlo;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti ed omessa od insufficiente istruttoria, poiché sarebbero erronei ed inesistenti i presupposti di fatto posti a base dell’ordinanza impugnata. In particolare: a) quest’ultima farebbe erroneamente riferimento al “valore di emissione” (che, invece, non verrebbe in rilievo, non essendo state le rilevazioni dell’A.R.P.A. eseguite presso lo stabilimento); b) i rilievi fonometrici sarebbero stati effettuati per una durata troppo breve ed in un orario penalizzante per la ricorrente; c) le risultanze di tali rilievi sarebbero totalmente confutate dalla perizia di parte riportata sub all. n. 11 al ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Alatri, depositando memoria difensiva con documentazione allegata e concludendo per il rigetto del ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare.
Nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2006 il Collegio, considerato, ad un sommario esame, il ricorso assistito da fumus boni juris, alla luce sia delle condizioni di tempo e di traffico acustico in cui l’A.R.P.A. Lazio ha effettuato l’accertamento fonometrico, sia delle controdeduzioni contenute nella perizia di parte, nonché assistito da periculum in mora, con ordinanza n. 882/2006 ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Forma oggetto di impugnazione l’ordinanza del Comune di Alatri contenente ingiunzione al legale rappresentante della ricorrente di realizzare e presentare un piano di risanamento acustico, volto al rientro nei valori previsti dal Piano di zonizzazione acustica del predetto Comune.
Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono.
Va esaminato, anzitutto, il primo motivo di ricorso, avente carattere prioritario rispetto agli altri, in quanto incentrato sul presunto vizio di incompetenza da cui sarebbe affetta l’ordinanza impugnata. Questa, infatti, non rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, poiché non vi sarebbe alcun atto di indirizzo dell’Ente locale, la cui attuazione è demandata al dirigente del servizio/ufficio competente (o, in mancanza di questo, al responsabile del servizio). Essa, piuttosto, avrebbe natura di ordinanza contingibile ed urgente e, come tale, rientrerebbe nella competenza del Sindaco.
La priorità giuridica della censura incentrata sul dedotto vizio di incompetenza dipende dal fatto che il suo accoglimento comporterebbe l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la rimessione della questione al Comune di Alatri, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione, come previsto dall’art. 26, secondo comma, della l. T.A.R. ed ora dall’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., da cui discende l’impossibilità, per il G.A., di pronunciarsi in ordine a poteri amministrativi non ancora esercitati (v. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 aprile 2013, n. 941).
Peraltro, la censura è priva di fondamento.
L’art. 9, comma 1, della l. n. 447/1995 (“legge quadro sull’inquinamento acustico”) ha previsto che, ove sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco (ovvero, nell’ambito delle rispettive competenze, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, il Prefetto, il Ministro dell’Ambiente ed il Presidente del Consiglio dei ministri), con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività; nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
[b]Questa Sezione (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 17 marzo 2014, n. 210) ha già avuto modo di rilevare che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della l. n. 447/1995, è riservata in via esclusiva al Sindaco, e non spetta ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate al contenimento o all’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria totale o parziale di certe attività, trattandosi di potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (cfr., altresì, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 giugno 2013, n. 708; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 256; id., 1° luglio 2009, n. 4225).[/b]
Peraltro, si è rilevato che la qualificazione di un provvedimento in chiave di ordinanza contingibile ed urgente discende dall’esplicito richiamo, all’interno del provvedimento, alla norma che fonda il suddetto potere ordinatorio (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 16 maggio 2014, n. 365). La pronuncia in discorso ha svolto tale argomentazione con riferimento all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, ma trattasi, con ogni evidenza, di argomentazione di carattere generale, quindi applicabile anche alle ordinanze ex art. 9 della l. n. 447/1995.
[b]Orbene, nel caso di specie il provvedimento impugnato non richiama in alcun modo l’art. 9, comma 1, della l. n. 447 cit., richiamando invece l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. Inoltre, esso non contiene alcun riferimento ad una situazione di emergenza o di particolare gravità per la salute e per l’igiene pubblica e cioè a quelle circostanze che, sole, possono legittimare l’uso del potere di cui si discute. Se ne evince che l’ordinanza impugnata non costituisce espressione del potere sindacale disciplinato dall’art. 9, comma 1, cit., ma del ben diverso potere di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267 cit., ossia del potere gestionale attribuito dalla legge ai dirigenti dell’Ente locale.[/b]
In contrario, non potrebbe invocarsi l’assenza dei presupposti del potere ex art. 107 cit. per assenza di un atto di indirizzo del Comune, cui il dirigente dell’Ente venga chiamato a dare attuazione. Vero è che una copiosa giurisprudenza sostiene che[color=red][b] il potere ex art. 9 della l. n. 447/1995 va configurato quale rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, in mancanza di altri poteri a disposizione delle Amministrazioni comunali, piuttosto che come rimedio riconducibile al genus del potere extra ordinem in tema di sanità ed igiene pubblica: ciò, dal momento che la l. n. 447/1995 (“legge quadro sull’inquinamento acustico”) non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario, che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 marzo 2014, n. 368; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 11 aprile 2013, n. 837; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5 aprile 2013, n. 422; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 15 novembre 2012, n. 1794).[/b][/color]
Tuttavia, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), spettano ai dirigenti del Comune tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente locale: e nella fattispecie all’esame, l’atto di indirizzo può verosimilmente esser rinvenuto nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Alatri. Da questo punto di vista, anzi, la difesa comunale ha sottolineato come il superamento dei limiti di rumorosità previsti dal Piano di zonizzazione – evidenziato nel corpo del provvedimento gravato – costituisca il presupposto tipico e necessario per l’esercizio dei poteri ex art. 107 cit..
Ne discende, in ultima analisi, l’infondatezza del motivo di ricorso ora esaminato.
[b]Sono, invece, fondati e da accogliere il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, per avere il Comune di Alatri completamente omesso la fase della partecipazione procedimentale prevista dalla l. n. 241/1990 e, conseguentemente, per avere esso del tutto ignorato le memorie partecipative che gli erano state trasmesse dalla ricorrente (a cui l’A.R.P.A. Lazio aveva contestato gli esiti dei rilievi effettuati).[/b]
[color=red][b]Invero, la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 368/2014, cit.) ha specificato che l’omissione dell’instaurazione di un contraddittorio procedimentale, a seguito dell’acquisizione dei rilievi fonometrici, può giustificarsi qualora ci si trovi dinanzi all’esercizio del potere di adottare l’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 della l. n. 447 cit., costituendo l’inquinamento acustico una minaccia per la salute pubblica (art. 32 Cost.). Peraltro, in via generale, l’esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti può comportare l’omissione della fase di partecipazione procedimentale, poiché l’urgenza di intervenire risulta preminente rispetto all’esigenza di tutelare le garanzie partecipative (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 15 dicembre 2014, n. 3036).[/b][/color]
Nondimeno, la fattispecie in esame – per quanto detto in relazione al primo motivo di ricorso – non costituisce espressione del potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti (e più in specie, quelle ex art. 9 della l. n. 447/1995), né l’ordinanza impugnata contiene alcun riferimento ad una situazione di emergenza o di particolare gravità per la salute e l’igiene pubblica: dunque, non vi è alcuna giustificazione per l’omissione della fase di partecipazione procedimentale e ciò tanto più, in quanto al caso di specie non può applicarsi l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché le allegazioni peritali della ricorrente impediscono di concludere che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello che in concreto ha avuto.
Va da sé che, ove si opinasse diversamente, ritenendo la sussistenza nel caso de quo dell’urgenza di provvedere, sarebbe fondato il primo motivo di ricorso, perché si ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 1, della l. n. 447/1995 e, pertanto, l’ordinanza gravata sarebbe affetta dal vizio di incompetenza, per non essere stata adottata dal Sindaco di Alatri.
Alle argomentazioni ora esposte non può ribattersi che la ricorrente è stata, comunque, avvisata del procedimento ed ha partecipato ad esso, inviando scritti difensivi con cui ha contestato le risultanze degli accertamenti eseguiti dall’A.R.P.A. Lazio.
Infatti, da un lato il contraddittorio procedimentale è stato omesso per quanto riguarda l’esecuzione dei rilievi fonometrici: dalla documentazione in atti (doc. 4 del Comune di Alatri), infatti, si evince che solo uno degli accertamenti fonometrici (quello svolto il 6 febbraio 2006, alle ore 12,15) è stato effettuato alla presenza di un dipendente della Meccanica Mazzocchia S.r.l.. A quest’ultima, in ogni caso, non è stato previamente comunicato lo svolgimento delle operazioni, per metterla in grado di parteciparvi con un proprio perito, e tale omissione non pare giustificabile, poiché l’esecuzione dei rilievi alla presenza di un rappresentante della ricorrente, assistito da un tecnico di fiducia, avrebbe consentito un esame più approfondito, tenendo anche conto delle contestazioni in ordine al metodo seguito dall’A.R.P.A., poi esplicitate nel ricorso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17 ottobre 2011, n. 7991).
Dall’altro lato, anche ove si volesse ricondurre la fattispecie de qua ai cd. accertamenti a sorpresa, i quali consentono di omettere la previa comunicazione di avvio del procedimento, per non rischiare di comprometterne la genuinità (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 2743), l’omissione della fase partecipativa da parte del Comune di Alatri resterebbe comunque illegittima: infatti, in tanto è legittimo non far precedere gli accertamenti “a sorpresa” dal previo avviso di avvio del procedimento, in quanto agli stessi segua – con il vero e proprio avvio del procedimento – la comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 (cfr. C.d.S., n. 3190/2004 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 giugno 2008, n. 1961; id., Sez. II, 1° febbraio 2007, n. 173).
Orbene, nel caso in esame, il Comune di Alatri non ha inviato alla ricorrente alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento. Comunque, pur ove si ritenga tale profilo formale superato dall’avviso inviato alla società dall’A.R.P.A. (che, peraltro, concerneva il distinto procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento acustico), il fatto che la società sia stata messa in grado di fornire al Comune le sue osservazioni si è rivelato del tutto vano, non avendo il Comune tenuto minimamente conto delle osservazioni stesse: il che è dimostrato, per tabulas, dalla circostanza che nel provvedimento impugnato non si fa alcuna menzione di esse, né si illustrano le ragioni per le quali non se ne è tenuto conto.
[b]A nulla vale, quindi, obiettare (come fa la difesa comunale) che il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato – anche in relazione ai principi in tema di motivazione per relationem – dal richiamo alle risultanze degli accertamenti fonometrici effettuati dall’A.R.P.A., e che la Meccanica Mazzocchia S.r.l. è stata posta nella condizione di partecipare al procedimento dalla comunicazione inviatale dall’Agenzia Regionale. La mancata considerazione degli scritti difensivi della ricorrente da parte del Comune di Alatri dimostra che, nella fattispecie all’esame, la fase partecipativa è stata sostanzialmente omessa, nonostante la necessità di un contraddittorio procedimentale, quantomeno sugli accertamenti fonometrici, perché eseguiti senza la presenza di rappresentanti della società. Se ne ricava la violazione delle regole partecipative di cui agli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, con il corollario della fondatezza dei motivi di ricorso ora analizzati.[/b]
È, invece, infondato ed inammissibile il quinto motivo di gravame, atteso che – come eccepito dalla difesa comunale – la collocazione dell’area in cui si trova lo stabilimento della ricorrente in classe V (“aree prevalentemente industriali”) si desume dal Piano di zonizzazione acustica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Alatri n. 5 del 16 marzo 2005: tale Piano, però, non risulta impugnato dalla ricorrente, a ciò non bastando, per giurisprudenza costante, la mera clausola di stile dell’impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 29 luglio 2014, n. 672).
Pertanto, il riferimento, da parte dell’ordinanza gravata, all’ubicazione dello stabilimento de quo in zona collocata nella classe V appare incensurabile, in difetto di impugnazione dell’atto presupposto (il Piano di zonizzazione acustica) a cui la classificazione stessa va ascritta (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6012).
Ancora, è fondato e da accogliere il sesto motivo di ricorso, nella parte in cui si deducono con esso l’illegittimità, illogicità ed incongruità dell’assegnazione di un termine di trenta giorni alla società ricorrente, ad opera del provvedimento impugnato, non soltanto per la presentazione, ma altresì per la realizzazione di un piano di risanamento acustico, finalizzato al rientro nei valori limite ammessi dal Piano di zonizzazione acustica.
Appare, infatti, illogico ed incongruo che un identico termine (trenta giorni) venga ritenuto idoneo sia per la presentazione, sia nel contempo per la realizzazione del piano di risanamento acustico. La dedotta illogicità risulta tanto più grave, in quanto è chiaro che detto piano di risanamento, prima di essere realizzato, dovrà essere esaminato dagli Uffici comunali, ai quali va presentato e che devono, per conseguenza, verificarne la rispondenza o meno ai parametri del Piano di zonizzazione acustica ed approvarlo (o imporne correttivi, ovvero respingerlo). Anche se il richiamo da parte della società ricorrente al regime transitorio di cui all’art. 15 della l. n. 447/1995 non pare corretto, ad avviso del Collegio il Comune di Alatri avrebbe dovuto comunque assegnare un termine alla società per la sola presentazione del piano di risanamento e poi, una volta conclusa la disamina di questo, un ulteriore termine per la sua attuazione concreta. Se ne ricava la fondatezza anche della censura ora analizzata e, perciò, del motivo di ricorso (il sesto) con cui la stessa è stata veicolata.
Da ultimo, risulta fondato e da accogliere il settimo ed ultimo motivo di ricorso, relativamente alle doglianze mosse dalla ricorrente in riferimento alle modalità di tempo e di luogo con cui sono stati effettuati gli accertamenti fonometrici da parte dell’A.R.P.A. Lazio. Ciò, per quanto riguarda sia la durata delle singole misurazioni, sia l’orario prescelto, che si rivelano eccessivamente penalizzanti per la società ricorrente e tali da viziare l’ordinanza impugnata, che ne ha pedissequamente recepito i valori, senza tenere in alcun conto le controdeduzioni e le misurazioni del perito di parte, sebbene trasmesse al Comune.
[b]Né in contrario potrebbe obiettarsi che i verbali degli accertamenti fonometrici non formano oggetto di impugnazione, giacché la relativa cognizione è attribuita al giudice competente a conoscere della sanzione amministrativa pecuniaria in cui sono sfociati. In questa sede, invece, rileva che il Comune di Alatri, avendone recepito le risultanze, senza tener conto delle controdeduzioni e misurazioni del perito di parte, sia incorso nei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione del contraddittorio procedimentale (come si era già sottolineato in sede di disamina del secondo, terzo e quarto motivo di gravame).[/b]
In definitiva, pertanto, il ricorso è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza dei motivi più sopra riportati. Per l’effetto, il provvedimento con esso impugnato è illegittimo e va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo nei confronti del Comune di Alatri, mentre sono dichiarate irripetibili nei confronti della GEDOM S.a.s. di Orazi Mario & C. e dell’Hotel Ristorante “Saturno”, non costituitisi in giudizio e sostanzialmente estranei al contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Comune di Alatri al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti della GEDOM S.a.s. e dell’Hotel Ristorante “Saturno”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[img width=300 height=207]http://cdn.medicinalive.com/wp-content/uploads/2010/10/troppo-rumore.jpg[/img]

riferimento id:25291
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it