Data: 2015-03-11 21:38:22

Comune in dissesto finanziario. tariffe Cosap

Per le occupazioni temporanee il regolamento del mio Ente -III classe- a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario ha ritenuto dover applicare le tariffe massime previste dal Dpr 507/93 prevedendo per la 1° categoria, la tariffa giornaliera di € 4,13 e la ripartizione di tale tariffa in fasce orarie, con importi differenziati e precisamente dalle ore 7,00 alle ore 15,00 € 2,58, dalle ore 15,01 alle ore 23,00 € 0,51 e dalle ore 23,01 alle ore 7,00 € 0,41, Dato che nella zona delineata di 1° categoria dalle 7,00 alle 15,0 viene svolto il mercato settimanale, i commercianti pretendono che almeno la tariffa per la prima fascia oraria venga ridotta sostanzialmente. Se ciò è possibile, desidererei sapere quali margini di intervento ci possono essere e sulla base di quali criteri, al fine di proporre eventuali modifiche regolamentari.

riferimento id:25279

Data: 2015-03-13 12:12:07

Re:Comune in dissesto finanziario. tariffe Cosap

[b]Art. 243 bis del TUEL:
[/b]Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
La legge NON IMPONE di adottare le tariffe e i tributi nella misura massima, ma LO CONSENTE.
Quindi gli enti PRIMA DEL DISSESTO possono inserire nel PIANO DI RIEQUILIBRIO la previsione di tariffe differenziate (non massime)

ATTENZIONE:
Se non si deliberano le tariffe al massimo NON SI POSSONO ACCENDERE NUOVI MUTUI:
[color=red] g) puo' procedere all'assunzione di mutui  per  la  copertura  di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla  legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista  dalla  lettera  a),
che  abbia  previsto  l'impegno  ad  alienare  i  beni  patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali  dell'ente  e
che abbia provveduto alla rideterminazione della  dotazione  organica
ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non
puo'  essere  variata  in  aumento  per  la  durata  del  piano  di
riequilibrio. [/color]

L'art. 251 invfece [b]OBBLIGA ALLE TARIFFE IN MISURA MASSIMA[/b]:
[color=red]Per il periodo di cinque anni, [b]decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato[/b], ai fini della  tassa  smaltimento  rifiuti
solidi urbani, gli enti  che  hanno  dichiarato  il  dissesto  devono
applicare  misure  tariffarie  che  assicurino  complessivamente  la
copertura integrale dei costi di  gestione  del  servizio  e,  per  i
servizi produttivi ed i  canoni  patrimoniali,  devono  applicare  le
tariffe nella misura massima consentita dalle  disposizioni  vigenti.
Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve  essere
coperto con proventi tariffari e con  contributi  finalizzati  almeno
nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di  adozione
delle delibere,  per  la  loro  efficacia  e  per  la  individuazione
dell'organo competente si applicano le  norme  ordinarie  vigenti  in
materia. Per la prima delibera il termine di adozione e'  fissato  al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.[/color]


Dovete verificare in che fase siete del dissesto.

riferimento id:25279

Data: 2015-03-15 13:40:05

Re:Comune in dissesto finanziario. tariffe Cosap

Io non ho dubbi sul fatto che le tariffe devono in questo momento rimanere al massimo, il dubbio invece esiste quando si pensa alla possibilità di rimodulare le fasce orarie modificando “ discrezionalmente” all’interno delle tre fasce gli importi orari e mantenendo comunque la tariffa giornaliera al massimo per come previsto dal d.lgs. 507. A me pare che non esiste alcun divieto, indipendentemente della fase del dissesto. In questo caso nel 2014 è già stato approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato

riferimento id:25279
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