Per le occupazioni temporanee il regolamento del mio Ente -III classe- a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario ha ritenuto dover applicare le tariffe massime previste dal Dpr 507/93 prevedendo per la 1° categoria, la tariffa giornaliera di € 4,13 e la ripartizione di tale tariffa in fasce orarie, con importi differenziati e precisamente dalle ore 7,00 alle ore 15,00 € 2,58, dalle ore 15,01 alle ore 23,00 € 0,51 e dalle ore 23,01 alle ore 7,00 € 0,41, Dato che nella zona delineata di 1° categoria dalle 7,00 alle 15,0 viene svolto il mercato settimanale, i commercianti pretendono che almeno la tariffa per la prima fascia oraria venga ridotta sostanzialmente. Se ciò è possibile, desidererei sapere quali margini di intervento ci possono essere e sulla base di quali criteri, al fine di proporre eventuali modifiche regolamentari.
riferimento id:25279[b]Art. 243 bis del TUEL:
[/b]Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
La legge NON IMPONE di adottare le tariffe e i tributi nella misura massima, ma LO CONSENTE.
Quindi gli enti PRIMA DEL DISSESTO possono inserire nel PIANO DI RIEQUILIBRIO la previsione di tariffe differenziate (non massime)
ATTENZIONE:
Se non si deliberano le tariffe al massimo NON SI POSSONO ACCENDERE NUOVI MUTUI:
[color=red] g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a),
che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e
che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica
ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non
puo' essere variata in aumento per la durata del piano di
riequilibrio. [/color]
L'art. 251 invfece [b]OBBLIGA ALLE TARIFFE IN MISURA MASSIMA[/b]:
[color=red]Per il periodo di cinque anni, [b]decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato[/b], ai fini della tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la
copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i
servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le
tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere
coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno
nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione
delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione
dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in
materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.[/color]
Dovete verificare in che fase siete del dissesto.
Io non ho dubbi sul fatto che le tariffe devono in questo momento rimanere al massimo, il dubbio invece esiste quando si pensa alla possibilità di rimodulare le fasce orarie modificando “ discrezionalmente” all’interno delle tre fasce gli importi orari e mantenendo comunque la tariffa giornaliera al massimo per come previsto dal d.lgs. 507. A me pare che non esiste alcun divieto, indipendentemente della fase del dissesto. In questo caso nel 2014 è già stato approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato
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