Data: 2015-03-11 13:57:34

SOSPESO per 15 gg locale con trattenimenti danzanti - LEGITTIMO (Tar Toscana)

SOSPESO per 15 gg locale con trattenimenti danzanti - LEGITTIMO (Tar Toscana)


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[color=red][b]TAR Toscana, sez. II, 19 febbraio n. 37[/b][/color]
N. 00282/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2015, proposto da:
Talento s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Amedeo Francois, Giancarlo Lo Manto, con domicilio eletto presso Giancarlo Lo Manto in Firenze, Via Masaccio, 219;
contro
Questura di Firenze in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Firenze Div. P.A.S. – Cat. 11° - n. 2/2015 – S.I.P.A. del 07.01.2015, notificato alla ricorrente il giorno successivo, con il quale è stata disposta la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione ai trattenimenti danzanti, relativi al locali di pubblico spettacolo denominato “BLUE VELVET”, ubicato a Firenze, Via Castello D’Altafronte 14/R, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorchè incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
[b]Con provvedimento 7 gennaio 2015 prot. Div.ne P.A.S. – cat. 11/A- n. 2/2015 S.I.P.A., il Questore di Firenze disponeva la chiusura per quindici giorni, ai sensi degli artt. 100 del T.U.L.P.S. e 9 della l. 25 agosto 1991 n. 287, dell’attività di trattenimento danzante svolta dalla società ricorrente [/b]presso la discoteca “Blue Velvet” in Firenze, via Castello d’Altafronte n. 14/R; la sospensione dell’attività era determinata da un ferimento verificatosi nella struttura a seguito di una lite per futili motivi (alle 4,50 del 4 gennaio) e da una serie di ispezioni effettuate nelle giornate del 6 settembre, 25 ottobre, 1° novembre e 21 dicembre 2014 che avevano rilevato il mancato rispetto degli orari di chiusura, la somministrazione di bevande alcoliche al di là dei limiti previsti dalla legge e la presenza nel locale di un numero elevato di avventori in stato di ubriachezza.
Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione commerciale era impugnato dalla società ricorrente per : 1) violazione artt. 3 e 7 della l. 241 del 1990, eccesso di potere, carenza di motivazione; 2) violazione art. 100 del T.U.L.P.S., e dell’art. 9 della l. 287 del 1991, eccesso di potere per carenza dei presupposti; 3) violazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dell’art. 9 della l. 287 del 1991, dei dd.ll. 201/2011, 223/2006, 1/2012, 50 e 54 d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per carenza dei presupposti, insufficiente motivazione, incompetenza; 4) violazione art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, insufficiente motivazione; 5) violazione art. 100 del T.U.L.P.S., e dell’art. 9 della l. 287 del 1991, eccesso di potere per carenza dei presupposti; insufficiente istruttoria e motivazione, manifesta sproporzione.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con decreto Presidenziale 14 gennaio 2015 n. 15, era accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da parte ricorrente fino alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015; alla detta camera di consiglio, il ricorso era trattenuto in decisione, ai sensi della previsione dell’art. 60 c.p.a.
[b]Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.[/b]
Per quello che riguarda il primo motivo di ricorso (relativo alla mancata comunicazione di inizio procedimento), appare sufficiente rilevare come il provvedimento di sospensione sia stato emanato ad appena tre giorni di distanza dall’episodio del 4 gennaio 2015 che ha evidenziato una situazione di pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica derivante da un complessivo “malgoverno” del locale; del tutto corretta è pertanto la rilevazione, contenuta nell’atto impugnato, dell’impossibilità di inviare la comunicazione di inizio procedimento in ragione dell’urgenza di provvedere alla chiusura del locale.
[color=red][b]Con riferimento ai successivi motivi di ricorso, la semplice lettura del provvedimento impugnato evidenzia, con immediata evidenza, come l’emanazione del provvedimento di sospensione (peraltro contenuto nel limite “base” previsto dall’art. 9, 3° comma della l. 25 agosto 1991 n. 287) appaia ampiamente giustificata dalle circostanze fattuali richiamate nell’atto impugnato ed in particolare, dall’episodio verificatosi alle 4,50 del 4 gennaio 2015 e che ha visto il ferimento di una persona, nel corso di una lite per futili motivi verificatasi nel “privé” del locale; a questo proposito, le modalità di verificazione dell’aggressione desumibili dalle dichiarazioni assunte dalla pattuglia dei Carabinieri intervenuta nell’immediatezza del fatto evidenziano un contesto complessivo notevolmente diverso da quello prospettato in ricorso e con riferimento al quale è impossibile non ravvisare una qualche colpa della società che gestisce il locale con riferimento alla mancata presenza di agenti di sicurezza nel “privé”, alla sicura tolleranza di persone in stato di ubriachezza nel locale ed alla mancata richiesta di intervento delle forze dell’ordine (chiamate solo dal ferito).[/b][/color]
Del resto, le precedenti ispezioni compiute nel locale avevano rilevato costanti violazioni delle previsioni in materia di affollamento massimo del locale, orari di somministrazione delle bevande alcoliche (contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, regolamentati dall’art. 6, comma 2-bis del d.l. 3 agosto 2007 n. 117, conv. in l. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dall’art. 54, 1° comma della l. 29 luglio 2010 n. 120) e la presenza nel locale di soggetti dediti alla vendita di stupefacenti.
Con tutta evidenza, si tratta, quindi, di un provvedimento di sospensione ampiamente giustificato sotto il profilo dei presupposti applicativi ed in particolare, dalla sussistenza di una situazione (un locale pubblico <<abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose>> ex art. 100 del T.U.L.P.S.) che rappresenta indubbiamente un pericolo per la pubblica sicurezza, non adeguatamente contrastato dal gestore del locale (in questo senso, si veda T.A.R. Toscana, sez. II, 22 aprile 2013 n. 662).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla corresponsione alle amministrazioni resistenti della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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