Una compagnia telefonica ha presentato, in data 30/01/2015, SCIA ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/203 per riconfigurazione di SRB esistente e contestuale installazione di SRB di altra compagnia sul proprio palo.In data 23/02/2015 ARPAT ha espresso parere favorevole con prescrizioni. In data 26/02/2015 il responsabile del Settore Tecnico comunale ha richiesto alla compagnia delle integrazioni, sospendendo i termini del procedimento. In data 06/03/2015 la compagnia ha inviato le integrazioni e, in data 09/03/2015 la comunicazione di inizio lavori. In data 11/03/2015 il Settore tecnico, che non aveva ancora ricevuto la comunicazione di inizio lavori, valutate le integrazioni ha espresso parere negativo: ci sono gli estremi, previo preavviso, per poter procedere al diniego della SCIA e della Comunicazione di inizio lavori? Se si, il diniego alla Comunicazione inizio lavori spetta al SUAP o all'Ufficio Tecnico? Oppure, facendo i conti, essendo decorsi i 30 gg previsti dalla normativa, è maturato il silenzio assenso e non si può più opporre diniego?
riferimento id:25272
Una compagnia telefonica ha presentato, in data 30/01/2015, SCIA ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/203 per riconfigurazione di SRB esistente e contestuale installazione di SRB di altra compagnia sul proprio palo.In data 23/02/2015 ARPAT ha espresso parere favorevole con prescrizioni. In data 26/02/2015 il responsabile del Settore Tecnico comunale ha richiesto alla compagnia delle integrazioni, sospendendo i termini del procedimento. In data 06/03/2015 la compagnia ha inviato le integrazioni e, in data 09/03/2015 la comunicazione di inizio lavori. In data 11/03/2015 il Settore tecnico, che non aveva ancora ricevuto la comunicazione di inizio lavori, valutate le integrazioni ha espresso parere negativo: ci sono gli estremi, previo preavviso, per poter procedere al diniego della SCIA e della Comunicazione di inizio lavori? Se si, il diniego alla Comunicazione inizio lavori spetta al SUAP o all'Ufficio Tecnico? Oppure, facendo i conti, essendo decorsi i 30 gg previsti dalla normativa, è maturato il silenzio assenso e non si può più opporre diniego?
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1) se vi sono margini puoi IMPORRE con specifico atto l'adeguamento alle prescrizioni dell'ufficio tecnico
2) in alternativa devi fare avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di inefficacia della scia per carenza dei requisiti (assegna almeno 30 giorni)
3) l'inizio dei lavori non preclude la dichiarazione di inefficacia anche se potrebbe costituire elemento rilevante in caso di ricorso e richiesta di sospensiva.
4) competenza è formalmente del SUAP ovviamente con alla base gli atti dell'edilizia.
AGISCI IL PRIMA POSSIBILE.