Per iniziare l'attività di orafo è necessario comunicare qualcosa anche al comune o, essendo attività artigianale è sufficiente l'iscrizione in CCIAA?
riferimento id:25268Limitatamente al Comune è possibile che non debba presentare nessuna pratica ma è probabile che occorra il 126 TULPS per cose usate quando acquista monili d'oro che poi rifonde. E' probabile poi, se fa fusione, che occorra un'autorizzazione generale alle emissioni (da presentares senza AUA).
Per il resto, l'art. 127, comma 1 TULPS prevedeva in origine l’obbligo di licenza del Questore per i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini.
Il d.lgs. n. 112/1998, all’art. 16, ha disposto la soppressione delle parole: i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini, dall’articolo citato, determinando il venir meno dell’obbligo di licenza di pubblica sicurezza per la bottega orafa.
Il Ministro dell’Interno ha chiarito che l’esonero della licenza sussiste per gli orafi iscritti all’albo delle imprese artigiane anche nel caso che questi esercitino la vendita al dettaglio di oggetti di propria produzione nei locali di produzione od a essi contigui.
L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di oggetti non di propria produzione (quindi l’esercizio del commercio al dettaglio) comporta l’ottenimento della licenza preziosi.