Data: 2015-03-10 18:13:38

Sale gioco - ORARI LIMITATI LEGITTIMI - non opera la liberalizzazione

Sale gioco - ORARI LIMITATI LEGITTIMI - non opera la liberalizzazione

[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 9 marzo 2015 n. 290[/b][/color]

N. 00290/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2015, proposto da:
Bar Giardino Sas di Marco Ledri e C., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Biancardi, Valeria Ferron, Gabriele Tomezzoli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvia Squadroni, Giovanni Michelon, Giovanni R. Caineri, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Verona n. 6282 del 25/11/2014 - Sportello Unico Attività Produttive di rigetto della richiesta di anticipazione dell'orario di apertura dell'attività di sala giochi della società ricorrente;
- dell'art. 3 dell'ordinanza sindacale del 13/01/2000 n. 48 integrata dall'ordinanza sindacale n. 73 del 20/01/2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Esaminati i motivi di ricorso, ritiene il Collegio che le doglianze dedotte avverso il provvedimento dirigenziale e la presupposta ordinanza sindacale n. 48/2000, non siano fondate per le seguenti considerazioni.
Premesso che il provvedimento di diniego costituisce applicazione delle prescrizioni dettate dall’ordinanza sindacale – artt. 3 e 4- che ha introdotto gli orari e le modalità per l’uso degli apparecchi da intrattenimento e per l’effettuazione di giochi nelle Sale da Gioco, quale è quella gestita da parte ricorrente, è necessario valutare la legittimità dei limiti ivi introdotti riguardo, per quanto attiene al caso di specie, alle limitazioni di orario.
Va in primo luogo riconosciuto ex art. 50, comma 7 TUEL il potere del Sindaco di disciplinare la materia de qua, con finalità di controllo sull’utilizzo delle apparecchiature presenti all’interno delle sale giochi, nella prospettiva di garantire la sicurezza pubblica ed il pubblico interesse.
[b]Ciò premesso, è possibile osservare che il regolamento introdotto con la richiamata ordinanza ha specificatamente individuato il limite massimo di ore di apertura degli esercizi (13 ore giornaliere), consentendo, oltre il limite di chiusura fissato alle ore 24, la sola protrazione sino alle ore 2 (così come ottenuto dalla ricorrente).
La mancata previsione di una possibilità ulteriore di anticipazione dell’orario di apertura, non solo si pone in evidente contrasto con il limite massimo complessivo di ore di apertura previsto, ma risulta chiaramente introdotto in via implicita, essendo stata valutata come ammissibile la sola possibilità di protrazione dell’orario di chiusura.[/b]
Non appaiono condivisibili le argomentazioni spese al riguardo dalla difesa istante, nella parte in cui sostengono che ove nulla è previsto tutto sarebbe concedibile, in quanto tale ragionamento prova troppo, sminuendo ab origine il potere di organizzazione dei pubblici esercizi e dei relativi orari posto a fondamento dell’ordinanza de qua.
[b]Va invero considerato, proprio con riguardo all’invocata liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, che il principio della concorrenza nel settore del commercio non è sottratto a qualsiasi limitazione, ma deve essere coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali: sotto tale profilo la (sola) liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali non può costituire di per sé un vulnus agli altri beni e valori costituzionali diversi dalla concorrenza, tutti insieme tali principi potendo, e anzi dovendo, essere coordinati e resi coerenti tra loro, al fine di assicurare il corretto ed ordinato sviluppo economico e sociale della collettività in generale e dei cittadini singolarmente.[/b]
[color=red][b]Ne consegue che l’ordinanza sindacale ed il provvedimento dirigenziale che ne ha dato pedissequa applicazione, essendo orientati a disciplinare tali attività a tutela del pubblico interesse, tenuto conto altresì della specificità delle attività ivi svolte (giochi di fortuna, lotterie, etc.) e dell’interesse pubblico ad un controllo su tali attività anche a tutela delle categorie di utenti più deboli, sono immuni dai vizi denunciati, con conseguente rigetto del ricorso avverso gli stessi proposto.[/b][/color]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore del Comune di Verona delle spese di lite, liquidandole in € 2000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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