Data: 2015-03-09 20:05:34

Attività di e-commerce di prodotti artigianali di oreficeria

[color=red][b]Risoluzione n. 145842 del 14 agosto 2014 - Attività di e-commerce di prodotti artigianali di oreficeria[/b][/color]

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
Risoluzione n. 145842 del 14 agosto 2014
Oggetto: Attività di e-commerce di prodotti artigianali di oreficeria
Si fa riferimento al quesito pervenuto per e-mail, con il quale la S.V. chiede
chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un’attività di e-commerce di prodotti
artigianali di oreficeria di propria creazione.
Nello specifico, anche con riferimento a quanto indicato nella circolare n. 3547/C del
17-6-2002, chiede se, in quanto artigiano, sia esente dalla compilazione del modulo SCIA da
presentare al comune competente per territorio.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si precisa che l’attività commerciale svolta nella rete Internet
mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del
consumatore finale, è soggetta alla disciplina dell’articolo 18 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 e s.m.i., il quale concerne le forme speciali di vendita al dettaglio. Esso,
però, si applica unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita
ai consumatori finali, non trovando, pertanto, integralmente applicazione ad una serie di
soggetti che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono dettaglianti, ovvero tutti
quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata
dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, tra i quali
anche gli artigiani (cfr. punto 2.2 della circolare 3547/C del 17-6-2002).
Nel caso in questione, trattandosi di impresa artigiana, per effetto di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la stessa
non è tenuta alla presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto
legislativo n. 114. Comunque, come specificato al punto 2.6 della citata circolare n. 3547/C:
“Per quanto attiene alla vendita su Internet effettuata dal produttore artigiano, la non
applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998 è subordinata alla circostanza che
la vendita dei propri prodotti –da parte dei soggetti regolarmente iscritti all’albo delle
imprese artigiane- avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (…). Ai
fini di detta esclusione è fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori,
all’interno del sito impiegato per l’attività online, che la vendita si conclude presso i locali
dell’azienda”.2
Fermo quanto sopra, stante la circostanza che l’attività in questione riguarda la
vendita di oggetti preziosi, si ritiene di precisare che la stessa soggiace all’articolo 127 del
Regio Decreto 18-6-1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale,
al primo comma dispone che “I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi,
hanno l’obbligo di munirsi di licenza del Questore”.
Stante, pertanto, la competenza al riguardo di altra Amministrazione, la presente nota
e il relativo quesito sono inviati al Ministero dell’Interno, il quale è pregato di far conoscere
anche alla scrivente eventuali ulteriori indicazioni al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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