[color=red][b]Risoluzione n. 145869 del 14 agosto 2014 - D.Leg.26 marzo 2010 - Art.71 - Quesito in merito alla qualificazione professionale – Soggetto inquadrato al 3° livello presso un’industria alimentare[/b][/color]
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
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Risoluzione n. 145869 del 14 agosto 2014
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) -
Quesito in merito alla qualificazione professionale per l’esercizio al dettaglio
dell’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la
somministrazione di alimenti e bevande – Soggetto inquadrato al 3° livello presso
un’industria alimentare
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede di conoscere se un
soggetto che svolge attività lavorativa presso un’industria alimentare operante nel settore
dell’imbottigliamento del vino, inquadrato al 3° livello, possa considerarsi in possesso del
requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6,
lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010,
riconosce il possesso del requisito a chi ha “ … per almeno due anni, anche non continuativi,
nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o
nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera,
presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in
altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto
nazionale per la previdenza sociale”.
Con riferimento all’attestazione della qualifica professionale, la scrivente ha avuto più
volte modo di precisare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo
nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei
quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda
almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
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pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti
qualificati.
Ciò premesso, codesto Comune riferisce che il soggetto in discorso risulta inquadrato al
3° livello senza specificare il relativo c.c.n.l. e allega il “mod. 5.5.01 Mansionario” con la
descrizione delle mansioni svolte, ovvero compiti di gestione e controllo della produzione
giornaliera, nonché in particolare della pulizia delle macchine e l’igiene personale degli addetti
in base alle procedure stabilite dal manuale haccp e del sistema di gestione della qualità.
Stante quanto sopra, appare utile, comunque, precisare che la scrivente Direzione si era
già espressa con riferimento all’inquadramento al 4° livello del ccnl addetti industria alimentare
(Cfr. nota n. 45730 del 19-3-2014) indirizzata proprio a codesto Comune, con la quale,
considerata la declaratoria del livello in discorso, veniva dato parere positivo stante ovviamente
l’onere per il soggetto richiedente di provare di avere svolto mansioni inerenti all’attività di
produzione e manipolazione di alimenti.
Qualora, pertanto, il c.c.n.l. sia il medesimo di cui alla citata precedente nota, il 3° livello
risulti superiore al 4° e il soggetto risulti operante nell’ambito della manipolazione degli
alimenti, la scrivente ritiene che tale circostanza possa essere considerata condizione
favorevole all’acquisizione della qualificazione professionale in discorso,
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
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