Data: 2015-03-09 20:03:53

Quesito in materia di vendite sottocosto - Risoluzione n. 145830

[color=red][b]Risoluzione n. 145830 del 14 agosto 2014 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 - Quesito in materia di vendite sottocosto[/b][/color]

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055428 – fax +39 06 47055491
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Risoluzione n. 145830 del 14 agosto 2014
Oggetto: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 - Quesito in materia di vendite sottocosto
Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede alcune puntuali informazioni sulla
modalità di interpretazione di alcuni articoli di legge che riguardano le vendite in oggetto.
Nello specifico chiede:
1. se si verifica il caso di poter effettuare una vendita sottocosto in più rispetto alle tre vendite
permesse per legge in un anno, è necessario rispettare la regola dei venti giorni di intervallo
tra una vendita sottocosto e una eventuale vendita sottocosto effettuata per circostanze
speciali?
2. se un leggero restyling grafico del marchio (ovvero il semplice cambio di carattere grafico)
può essere considerato come modifica ed integrazione dell’insegna in modo da incidere sul
carattere individuante della stessa?
3. se la prima vendita sottocosto dell’anno può essere effettuata senza che dall’ultima vendita
sottocosto dell’anno precedente sia trascorso l’intervallo di venti giorni previsto dalla
vigente normativa in materia (ovvero, se nel mese di dicembre è stata effettuata una vendita
sottocosto che è terminata il giorno 31, si può dare inizio ad una nuova vendita sottocosto il
1 gennaio dell’anno successivo?)
4. se la vendita sottocosto riveste carattere nazionale, a chi va indirizzata la segnalazione di
violazione?
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare si precisa che le vendite sottocosto sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile
2001, n. 218.
In particolare, l’articolo 1, comma 4, dispone che la vendita sottocosto “ … può essere
effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata
superiore a dieci giorni …”; il successivo comma 5 dispone altresì che “Non può essere effettuata
una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la
prima vendita sottocosto dell’anno”. 2
Fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, con riferimento al terzo quesito,
si precisa che la prima vendita sottocosto dell’anno può essere effettuata senza che siano trascorsi i
previsti venti giorni di intervallo dalla precedente vendita sottocosto (cfr. circolare 24 ottobre 2001,
n. 3528/C, la quale al punto 3.2, precisa che solo nel caso in cui trattasi della prima vendita
sottocosto dell’anno, la medesima non è soggetta al rispetto del periodo di decorrenza previsto
dall’articolo 1, comma 5, del citato decreto n. 218).
L’articolo 2, comma 2, inoltre, stabilisce che “E’ altresì consentito effettuare la vendita
sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al
gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo
esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia
proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione
dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa”; il successivo comma 3
dispone, altresì, che “Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4”.
Con riferimento al primo quesito, concernente la vendita sottocosto in più, oltre alle tre
consentite nel corso dell’anno, qualora ricorrano le condizioni previste dal citato articolo 2, comma
2, si fa rinvio a quanto precisato ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della citata circolare n. 3528/C; nello
specifico, nel predetto punto 4.1, infatti, si precisa che “Nel caso dei prodotti elencati alle lettere
dalla a) alla e) del predetto comma 1, nonché al verificarsi delle condizioni di cui al predetto
comma 2, le vendite sottocosto non sono soggette ad alcuna delle limitazioni elencate all’art. 1,
comma 4, nonché al decorso del termine di cui all’art. 1, comma 5, del decreto n. 218 del 2001”.
Con riferimento al secondo quesito, la normativa vigente (cfr. articolo 2, comma 2 del
D.P.R. n. 218) consente, tra le altre possibilità, di effettuare una vendita sottocosto in più, rispetto
alle tre vendite consentite nel corso dell’anno, nel caso di modifica e integrazione dell’insegna tali
da incidere sul carattere individuante della stessa. Tali vendite, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
non sono soggette alla comunicazione preventiva al comune competente per territorio. Nonostante
ciò, ad avviso della scrivente, un leggero restyling grafico, inteso come semplice modifica del
carattere grafico del marchio, non può incidere sul carattere individuante dell’insegna e pertanto
non può essere considerato condizione sufficiente affinché possa effettuarsi un’ulteriore vendita
sottocosto in più nel corso dell’anno.
Con riferimento al quarto quesito, la scrivente richiama il punto 3.4 della medesima
circolare 3528/C, con il quale è stato evidenziato che “Nel caso in cui l’iniziativa di effettuare una
vendita sottocosto riguardi più esercizi commerciali e sia pertanto predisposta da una struttura
dell’associazionismo economico cui aderiscono i predetti, è ammissibile la presentazione al
comune competente per territorio di una sola comunicazione effettuata dalla struttura stessa in
nome di tutte le imprese commerciali ubicate nel territorio comunale partecipanti all’iniziativa”.
Fermo quanto sopra, pertanto, eventuali violazioni alla disciplina del sottocosto sono
sanzionate dal comune competente per territorio al quale è stata inviata la comunicazione unica
relativa a tutte le imprese commerciali partecipanti all’iniziativa e ubicate nel territorio comunale.
Per concludere, ad ogni buon fine, si allega copia della circolare n. 3528/C, ripetutamente
citata.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

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