Data: 2015-03-09 19:58:42

Art. 71 – Requisiti morali – Reato di minaccia (NON OSTATIVO)

[color=red][b]Risoluzione n. 146346 del 19 agosto 2014 - D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Art. 71 – Requisiti morali – Reato di minaccia[/b][/color]


Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 47055491
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Risoluzione n. 146346 del 19 agosto 2014
Oggetto: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Art. 71 – Requisiti morali – Reato di
minaccia
Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale il Comune che legge per
conoscenza chiede un parere in merito alla corretta applicazione del dettato normativo di cui
all’articolo 71, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..
Al riguardo evidenzia che un soggetto che intende avviare un’attività commerciale si
trova ad aver subìto una condanna, con reclusione di tre mesi e quindici giorni senza
sospensione condizionale della pena, per il reato di minaccia previsto dall’articolo 612, co. 2
c.p., circostanza di cui all’articolo 61, n. 9 c.p., recidiva ai sensi dell’articolo 99, co.4 c.p..
Fermo quanto sopra, chiede se la condanna in discorso rientra fra quelle ostative per
l’avvio dell’attività commerciale.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare richiama l’articolo 71, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 59 del 2010, il quale dispone che:
“Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) Omissis
b) Omissis
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale,
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione”.
Con particolare riferimento ai delitti contro la persona elencati dall’articolo 575 e ss.
del Libro II, Titolo XII c.p., nei quali rientra anche il reato di minaccia in discorso, la
scrivente sottolinea che con nota n. 52919 del 23-3-2011, ha chiesto un parere a codesto
Ministero della Giustizia circa i reati che rientrano nella fattispecie delitti contro la persona
commessi con violenza di cui al citato articolo 71, comma 1, lettera c).
Codesta Amministrazione, con nota n. 82706 del 15-6-2011 (Riferimento
027.002.003-7), che si allega, ha chiarito, in via preliminare che : “La circostanza che in 2
questo frangente (diversamente accaduto con riguardo al titolo VIII ovvero –nella
successiva lett. d) –al titolo VI capo II) non sia stato effettuato un diretto rinvio al titolo XII
del codice penale, fa ritenere che il Legislatore abbia voluto richiamare una più ampia
categoria di reati comprendente tutti gli illeciti penali, monoffensivi o plurioffensivi, lesivi
del bene giuridico dell’integrità personale, commessi con uso di violenza, da intendere sia
come costringi mento fisico, sia come, coazione morale idonea ad incidere negativamente
sulla possibilità della persona di autodeterminarsi liberamente e con esclusione di quelle
sole condotte che, benché violente, non siano inidonee a connotare il reato in termine di
delitto contro la persona (così, ad es., nel caso di danneggiamento aggravato da violenza).
L’effetto ostativo va certamente riconosciuto alle condanne inflitte per il delitto di atti
persecutori (c.d. stalking), che è reato ad evento, mentre non lo sarà la condanna per il
delitto di minaccia, data la natura formale di questo illecito”.
Tenuto conto dei criteri sopra indicati, codesto Ministero, nella medesima nota, ha
riportato una lista di reati ricadenti nella nozione dei delitti contro la persona commessi con
violenza, di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c), nella quale non compare, infatti, il reato
di cui all’articolo 612 c.p., ovvero il reato di minaccia.
[b]Stante quanto sopra, nel caso specifico oggetto del quesito, la scrivente riterrebbe non
ostativa la condanna del soggetto in discorso.[/b]
Si prega, pertanto, codesto Ministero di far conoscere eventuali determinazioni
contrarie, ove sussistano.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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