Data: 2015-03-09 19:57:04

Liberalizzazione di aperture di nuove sedi farmaceutiche

[color=red][b]Risoluzione n. 147632 del 25 agosto 2014 - Liberalizzazione di aperture di nuove sedi farmaceutiche[/b][/color]

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA
TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza
Risoluzione n. 147632 del 25 agosto 2014
Oggetto: Liberalizzazione di aperture di nuove sedi farmaceutiche.
Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. chiede se nella liberalizzazione
all’apertura di qualsivoglia attività commerciale sia compresa anche l’apertura di altre
sedi farmaceutiche che, ove prevista, oltre migliorare il servizio pubblico, darebbe un
contributo fattivo alla riduzione della preoccupante attuale disoccupazione giovanile e
non giovanile.
Con riferimento a quanto sopra si richiama la competenza primaria del Ministero
della salute al quale la presente e la nota della S.V. sono inviate e che è pregata di far
conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni.
Si rileva comunque che interventi normativi finalizzati a favorire l‘apertura di nuove
farmacie sono stati introdotti con l’art. 11 del d.l 24 gennaio 2012 n.1 convertito nella
legge 24 marzo 2012 n. 27.
La predetta disposizione introduce alcune liberalizzazioni nel settore delle
farmacie; in particolare, viene abbassato a 3300 abitanti il “quorum” di popolazione
previsto per l’apertura di una farmacia. La popolazione eccedente, consente l’apertura di
una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.
La norma prevede altresì, che le Regioni, in aggiunta alle sedi farmaceutiche
spettanti in base al citato criterio ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le
nuove, e sentita l’azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una
farmacia in luoghi quali: le stazioni ferroviarie, gli aeroporti civili a traffico
internazionale, le stazioni marittime e le aree di servizio autostradali ad alta intensità di
traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; nonché i centri commerciali e le grandi
strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri). In conclusione, si richiama la segnalazione del 4 luglio 2014 dell’Autorità Garante
per il Mercato e la Concorrenza ai fini della predisposizione del disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza, nella quale si affronta anche il tema delle
aperture di nuove sedi farmaceutiche. In tal senso, si rappresenta la necessità di valutare
la questione sollevata dall’interpellante nell’ambito della valutazione di tale
segnalazione e dell’eventuale predisposizione di una iniziativa legislativa per l’adozione
della legge annuale per la concorrenza.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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