[b]Risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014 - Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private[/b]
La risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014 reca chiarimenti riguardante la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli sulle aree private di cui gli stessi abbiano disponibilità.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032394-risoluzione-n-197797-del-10-novembre-2014-attivita-di-vendita-da-parte-degli-imprenditori-agricoli-su-aree-private
[color=red][b]INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA – SINTESI E REGIME TRANSITORIO[/b][/color]
[b]NORMATIVA[/b]
[b]• D.lgs. n. 59/2010[/b]
Vedi, soprattutto, art. 16 “selezione fra diversi candidati” (no rinnovo automatico, no vantaggi all’operatore uscente) e art. 70 “commercio al dettaglio sulle aree pubbliche”. L’art. 70 modifica parte del d.lgs. n. 114/98 e demanda all’Intesa della Conferenza Unificata trovare il compromesso giusto per applicare l’art. 16 tenendo conto delle esigenze economico-culturali relative alla situazione pregressa (testualmente: ... anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16...)
[b]• Conferenza unificata – intesa del 05/07/2012[/b] sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Rammentiamo che esiste una Conferenza Stato-Regioni e una Conferenza Unificata.
[b]Conferenza Unificata[/b]
La Conferenza Unificata è stata istituita dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).
La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, opera al fine di:
- favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie;
- esaminare le materie e i compiti di comune interesse.
E' competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997).
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
Riporto quanto dedotto dalla Regione Piemonte proprio sull’intesa in questione:
.[i].. l’intesa in questione, essendo intesa forte, sarebbe da ritenere atto che nelle parti prescrittive non avrebbe bisogno di essere recepita con atti formali negli ordinamenti regionali, possedendo in sé forza travolgente rispetto a norma statali e regionali incompatibili non abrogate; ad adiuvandum non vi è giurisprudenza e dottrina pacifiche e specifiche.
Rammentiamo, un conto sono gli “accordi” e un conto sono le “intese”. Talvolta le intese, o particolari disposizioni dell’intesa, possono rappresentare delle fonti del diritto immediatamente cogent[/i]i.
• [b]Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’intesa[/b] della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013
[u]Ricordiamo che è un atto di indirizzo politico, non è una fonte di diritto applicabile tal quale.[/u]
[b]A cosa serve l’intesa?[/b] Tutto nasce dal d.lgs. n. 59/2010. Art. 70, comma 5:
Con intesa in sede di Conferenza unificata, [...] anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie
L’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 è quello che prevede, che in caso di procedure di selezione correlate ad un’attività necessariamente contingentata (suolo pubblico), tali procedure possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
Il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché' giustificati da particolari legami con il primo
(sul punto vedi sentenza della C.Cost n. 291/2012)
L’Intesa, al fine di dare uniformità alla materia [b]prevede anche la durata massima e minima delle concessioni e i limiti numerici di intestazioni al fine di evitare eventuali monopoli (vedi società di capitali)[/b].
[b]Durata concessioni[/b]
La durata delle “nuove” concessioni è compresa fra 9 anni e, nel caso siano necessari rilevanti investimenti materiali, 12 anni.
Il comune fissa la durata in modo uniforme in base alle esigenze medie di recupero investimento.
Quindi, per ogni mercato sarà prevista una durata delle concessioni in modo uniforme, magari lo stesso per tutti i posteggi fuori mercato di un certo tipo.
Se all’interno dello stesso comune c’è un mercato parecchio più remunerativo rispetto ad un altro allora è logico e ragionevole prevedere durate diverse per i due mercati.
Il Comune può stabilire una durata minore, fino a 7 anni, per i mercati a carattere turistico, compresi anche i posteggi fuori mercato di tale genere.
[u][b]1) Criteri rilascio concessioni per mercati, fuori mercato e fiere di nuova istituzione (punto 4 dell’Intesa)[/b][/u]
Sono criteri che si basano su requisiti di qualità (forse solo in via residuale anche sull’anzianità). Confronta con art. 16 del d.lgs. n. 59/2010
L’Intesa rimanda alle Regioni, in assenza di una previsione regionale, si potrebbero applicare i criteri di cui al documento unitario delle regioni del 24/01/2013 ma, è bene rammentare che è solo un atto di indirizzo politico. L’amministrazione comunale che operasse in assenza di copertura normativa regionale potrebbe essere sottoposta a giudizio di legittimità
[i]
a) criterio correlato alla qualità dell’offerta – made in Italy - prodotti biologici - a km zero - partecipazione alla formazione continua, ecc.
punteggio pari a 5;
b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, consistente nell’impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, ecc.
punteggio pari a 3;
c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ecc.
punteggio pari a 2
d) a parità di punteggio si applica il criterio dell’anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche[/i]
[b][u]2) Criteri rilascio-rinnovo concessioni esistenti a seguito dell’entrata in vigore dell’Intesa. Mercati, fiere, posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a scadenza prestabilita (punto 2 dell’Intesa).[/u][/b]
Nel gergo diciamo “rinnovo” per dire che una concessione esistente viene rimessa a bando (vedi 2017). L’Intesa parla di “rinnovo e rilascio” nelle premesse ma nel dispositivo si limita ad affermare: criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti, per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica
[b]a.1)[/b] maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all’anzianità di esercizio di impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo (deroga art. 16)
N.B. puntualizzare che la considerazione è limitata all’anzianità del commercio su area pubblica
[b]a.2)[/b] solo in sede di prima applicazione, quindi per primo rinnovo successivo all’entrata in vigore dell’Intesa e ai sensi della normativa transitoria (vedi di seguito), l’anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione ha specifica valutazione nel limite del X% (da zero a + 40%) del punteggio complessivo.
L’Intesa dispone testualmente:
[i]maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo;
L’anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo[/i]
[b]N.B.[/b] pare ragionevole limitarsi alla somma delle anzianità del partecipante e del solo ultimo dante causa. Se al primo dante causa si sommano le anzianità dei precedenti si arriva ad un conteggio praticamente impossibile.
Qua si parla di anzianità di impresa non di numero di presenze nel mercato che, in genere, nessun comune o quasi sarebbe in grado di definire con certezza.
Pare ragionevole assegnare il bonus del “fino a + 40 %” al solo concessionario proprietario risultante al momento della selezione, che sia un affittante o che sia un’impresa inattiva. E’ ragionevole individuarlo come un bonus basato sulla “status” e non su on conteggio di anzianità.
[b]b) [/b]Nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lett. a), da considerare comunque prioritari, anche l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.
Il documento unitario delle regioni prevede 7 punti su un massimo di 100 (confronta punto 2.b dello stesso)
[u][b]
3) Criteri per concessioni rilasciate a cadenza prestabilita legate ad ogni edizione – concessioni esistenti – rinnovo transitorio (punto 3 e 8c dell’Intesa)[/b][/u]
Relativamente alle fiere con cadenza prestabilita le cui assegnazioni di posteggi vengono effettuate ogni edizione tramite nuovo bando (esempio fiere che si svolgono una volta all’anno, tipo la festa patronale, con nuovo bando che precede ogni edizione), l’Intesa, indica che il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile con riferimento ad un periodo di ammortamento di 7 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010. In sintesi fino al 7 maggio 2017
Dall’8 maggio 2017, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari di cui ai “criteri rilascio/rinnovo concessioni pluriannuali”, ai fini della decorrenza di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse, stabilito dal Comune
Quindi, le concessioni annuali esistenti al 08/05/2010 (ma è ragionevole pensare anche a quelle rilasciate per la prima volta dopo tale data) si rinnovano di anno in anno fino al 07/05/2017 con il maggior numero di presenze pregresse.
Dopo di che: applicazione del criterio anzianità (+ eventuale criterio del “fino a + 40%”) + “assunzione impegno nei centri storici”. Chi vince ha diritto ad un nuovo periodo stabilito dal comune in cui si procede al rinnovo per anzianità di presenza per quel posteggio.
Il periodo ulteriore potrebbe essere da 7 a 12 anni, pari al numero degli anni previsti per la durata delle concessioni pluriennali per eventi simili. In questo caso non si evince dalla normativa un numero minimo, il comune ha libertà nel fare una previsione comunque ragionevole.
[b]N.B[/b] In sintesi, si prevede una ciclicità fatta da un momento in cui si applica l’anzianità al quale segue un periodo di x anni in cui si applica le presenze. Terminato il periodo delle presenze si riparte con l’anzianità ecc.
La ratio dell’Intesa è quella di applicare questo criterio a concessioni previste nel Piano che sicuramente si perpetuano nel tempo ma non godono di validità pluriennale.
[u][b]4) Criteri rilascio concessioni nuovi posteggi o resisi liberi in mercati e fiere esistenti che non prevedono bandi a scadenza prestabilita.
[/b][/u]
Vedi (sopra) i criteri di cui al punto 2)-a.1 e 2)-b (anzianità e impegno per centro storici...)
[b]
[u]5) Criteri rilascio concessioni nuovi posteggi o resisi liberi in fiere esistenti che prevedono bandi a scadenza prestabilita.[/u][/b]
Il criterio delle presenze non è applicabile dato che le presenze non ci sono. Quindi, necessariamente, si applicano i criteri del punto 4 di cui sopra.
Dopo il primo anno che cosa si applica? Fino al 07/05/2017 si applica il maggior numero di presenze pregresse.
[color=red][b]Disposizioni transitorie per le scadenze / rinnovi[/b][/color]
1. Le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08/05/10), mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale. Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 cadono nelle ipotesi di cui ai commi successivi
2. Le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08/05/10) e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, dello stesso decreto fino alla data di approvazione dell’Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010. Quindi, le concessioni scadute l’8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 compreso, sono prorogate fino al 7 maggio 2017 (sono valide fino alle 24.00 del 7 maggio 2017)
3. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente, fino al 4 luglio 2017 compreso, scadranno proprio il 4 luglio 2017 (sono valide fino alle 24.00 del 4 luglio 2017)
4. Le concessioni rilasciate ex novo nel periodo che intercorrente dal 8 maggio 2010 al 5 luglio 2012 per istituzione di nuovo posteggi, si agganciano ai termini di validità di quelle di cui al punto 2 (caso non previsto nell’Intesa)
Risoluzione n. 10584 del 27 gennaio 2015 - Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Formazione della graduatoria per la scelta dei posteggi presso fiera locale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032629-risoluzione-n-10584-del-27-gennaio-2015-quesito-in-materia-di-commercio-su-aree-pubbliche-formazione-della-graduatoria-per-la-scelta-dei-posteggi-presso-fiera-locale
[img width=300 height=124]http://www.irealp.it/images/testate/piccoli_comuni_rif_light.jpg/_full.jpg[/img]
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
Risoluzione n.10584 del 27 gennaio 2015
Oggetto: Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Formazione della graduatoria
per la scelta dei posteggi presso fiera locale
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede
chiarimenti in merito alla corretta applicazione di quanto disposto dall’Intesa sancita in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 e pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile
2013, recante i principi per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.
Evidenzia, nello specifico, che in sede di formazione della graduatoria per
l’assegnazione dei posteggi per la locale fiera di (…), si è provveduto ad applicare il criterio
prioritario del maggior numero delle presenze indicato al punto 3 della citata Intesa,
considerando, per il calcolo delle presenze, un periodo massimo di nove anni come indicato al
precedente punto 1 della medesima Intesa.
Al riguardo, chiede se tale interpretazione sia corretta.
In via preliminare, la scrivente Direzione precisa che il periodo massimo indicato al
punto 1 dell’Intesa è relativo alla durata delle concessioni dei posteggi su area pubblica, la
quale deve essere tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a
garantire l’ammortamento degli investimenti, anche immateriali e che è fissata dal comune in
fase di avvio della relativa selezione.
Esso, pertanto, non può essere inteso come limite temporale al quale fare riferimento
per il riconoscimento dell’esperienza per il passato, ovvero il calcolo del maggior numero di
presenze pregresse nella fiera.
Ai fini di detta individuazione, finalizzata ad acquisire il dato relativo al riconoscimento
dell’esperienza pregressa, invece, è possibile prendere in considerazione i dati in possesso
dell’ente locale, ove verificabili sul piano amministrativo, evitando solo di fare riferimento ad
un periodo per il quale l’esperienza (ovvero le presenze precedenti) sia uguale per tutti o quasi
tutti gli interessati, con la conseguenza di vanificare il requisito prioritario ed evitando, inoltre,
di valorizzare esperienze risalenti a periodi passati non in continuità con gli anni più recenti e
non più attuali.
2
Fermo quanto sopra, la scrivente richiama il punto 3 dell’Intesa, il quale indica le
modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere non di nuova istituzione: “Nel caso delle fiere
i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il
periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché dalla
circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate
dall’offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell’esperienza connessa
al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente
ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di
ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di
selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri
prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo
limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse”.
Richiama, altresì, il punto 1 dell’Intesa, il quale dispone che “La concessione dei
posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare
la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti,
anche immateriali quali quelli relativi all’avviamento ed alla formazione del titolare o
rappresentante legale dell’impresa e del personale dipendente, nonché una equa
remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non può essere
inferiore ai nove anni né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti
materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal comune in fase di
avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze
medie di investimento collegate alle caratteristiche dell’insieme dei posteggi interessati (…)”.
In conseguenza di quanto richiamato, appare utile precisare che l’eventuale procedura
pubblica ai fini dell’assegnazione dei posteggi in una fiera effettuata dopo la data dell’Intesa e
per tutto il periodo di ammortamento di sette anni indicato alla lettera c) del punto 8 dell’Intesa,
ossia fino al 7 maggio 2017, deve tenere conto, inoltre, di quanto previsto alla medesima
lettera c), ossia la necessità di applicare il criterio prioritario del maggior numero di presenze
nella medesima fiera.
Quanto sopra vale per tutte le fiere che si svolgeranno prima della data del 7 maggio
2017; nel caso delle fiere che si svolgeranno dopo tale data, invece, la relativa procedura
pubblica deve tenere conto dell’applicazione di quanto precisato al punto 3 dell’Intesa.
Il predetto punto 3, richiamata la necessità dell’applicazione del criterio di priorità
dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera,
stabilisce l’applicabilità, nel caso di procedure pubbliche per l’assegnazione dei posteggi nelle
fiere, dei criteri prioritari di cui al punto 2 dell’Intesa.
Detti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti, sono
relativi alla “maggiore professionalità, acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del
commercio sulle aree pubbliche e riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa
quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima
applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo”.
3
Per effetto del citato richiamo al periodo di ”prima applicazione”, decorso il periodo di
ammortamento di cui alla lettera c) del punto 8, ossia dopo il 7 maggio 2017, deve essere
individuata una ulteriore fase transitoria, la cui durata è stabilita dal Comune, nel corso della
quale alle procedure ad evidenza pubblica relative alle concessioni di posteggio non solo nei
mercati (le quali sono state oggetto di proroga per effetto delle disposizioni transitorie di cui al
punto 8 e che, scadute le proroghe devono essere oggetto di riassegnazione), ma anche nel caso
delle concessioni di posteggio nelle fiere che hanno usufruito del citato periodo di
ammortamento di sette anni fino al 7 maggio 2017, si applica, in ogni caso, il criterio
dell’anzianità di esercizio dell’impresa nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, ai
sensi del punto 2, lettera a) dell’Intesa, può avere una specifica valutazione nel limite massimo
del 40% del punteggio complessivo (detta percentuale, ovviamente, può pertanto essere
individuata anche con un limite inferiore al 40%).
Decorsa tale ulteriore fase transitoria, nella quale si applica la riserva del 40% dei posti,
nel caso delle fiere, il Comune che ha stabilito, per ogni fiera, la durata del periodo di
ammortamento degli investimenti relativi a ogni singolo posteggio (che, in ogni caso, va da un
limite di 9 anni ad un massimo di 12 anni, come precisato al punto 1 dell’Intesa) deve tenere
conto anche di quanto espressamente precisato nell’ultimo periodo del punto 3.
Ciò significa, che al soggetto che si è aggiudicata la concessione del posteggio nella
fiera, a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al predetto punto 2 dell’Intesa, deve essere
anche garantito il riconoscimento del criterio della presenza nella fiera per tutto il periodo di
ammortamento (da 9 a 12 anni) stabilito dal Comune in relazione al posteggio che il soggetto in
questione si è aggiudicato, al termine del quale, dovendosi riapplicare i criteri di cui al punto 2,
il medesimo soggetto non potrà più usufruire della priorità collegata al numero delle presenze
pregresse in quel posteggio.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
[b]COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico [/b]
Risoluzione n. 54034 del 17 aprile 2015 - Attività di commercio sulle aree pubbliche – Validità della licenza commerciale di tipo A - Richiesta chiarimenti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032718-risoluzione-n-54034-del-17-aprile-2015-attivita-di-commercio-sulle-aree-pubbliche-validita-della-licenza-commerciale-di-tipo-a-richiesta-chiarimenti
Risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015 - Attività di intrattenimento pubblico ed installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all’interno dei locali di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande
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Risoluzione n. 52705 del 15 aprile 2015 - Sala giochi – VLT – Attività di somministrazione di alimenti e bevande
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Risoluzione n. 52517 del 15 aprile 2015 - Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Operatore commerciale esercente attività di commercio in più posteggi all’interno di area mercatale
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Risoluzione n. 52515 del 15 aprile 2015 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in merito alla qualificazione professionale per l’esercizio di attività al dettaglio di commercio alimentare e sommin
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032709-risoluzione-n-52515-del-15-aprile-2015-decreto-legislativo-26-marzo-2010-n-59-e-s-m-i-articolo-71-comma-6-lettera-b-quesito-in-merito-alla-qualificazione-professionale-per-l-esercizio-di-attivita-al-dettaglio-di-commercio-alimentare-e-somministrazione-di-
Risoluzione n. 52507 del 15 aprile 2015 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di aliment
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/2032702-risoluzione-n-52507-del-15-aprile-2015-decreto-legislativo-26-marzo-2010-n-59-e-s-m-i-quesito-in-materia-di-requisiti-professionali-per-il-commercio-al-dettaglio-di-prodotti-del-settore-merceologico-alimentare-e-per-la-somministrazione-di-alimenti-e-bevan
Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015 - Attività di cuoco a domicilio – Home Restaurant - Richiesta parere
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032700-risoluzione-n-50481-del-10-aprile-2015-attivita-di-cuoco-a-domicilio-home-restaurant-richiesta-parere
Risoluzione n. 51468 del 13 aprile 2015 - Somministrazione di alimenti e bevande - Richiesta parere tecnico-giuridico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032699-risoluzione-n-51468-del-13-aprile-2015-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-richiesta-parere-tecnico-giuridico
Risoluzione n. 47941 del 3 aprile 2015 - Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032698-risoluzione-n-47941-del-3-aprile-2015-attivita-di-vendita-da-parte-degli-imprenditori-agricoli-su-aree-private
Risoluzione n. 47937 del 3 aprile 2015 - Diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza del SUAP
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032697-ris-47937
Risoluzione n. 175214 del 8 ottobre 2014 -Richiesta parere in ordine alla possibilità di esigere “diritti di istruttoria” in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza del SUAP
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032696-risoluzione-n-175214-del-8-ottobre-2014-richiesta-parere-in-ordine-alla-possibilita-di-esigere-diritti-di-istruttoria-in-relazione-ai-procedimenti-amministrativi-di-competenza-del-suap
Risoluzione n. 47937 del 3 aprile 2015 - Diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza del SUAP
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032695-risoluzione-n-47937-del-3-aprile-2015-diritti-di-istruttoria-in-relazione-ai-procedimenti-amministrativi-di-competenza-del-suap
Risoluzione n. 40538 del 23 marzo 2015 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 - Quesito in materia di vendite sottocosto
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032694-risoluzione-n-40538-del-23-marzo-2015-d-p-r-6-aprile-2001-n-218-quesito-in-materia-di-vendite-sottocosto
Risoluzione n. 30776 del 5 marzo 2015 - Attività di rilevazione prezzi sul punto vendita
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032693-risoluzione-n-30776-del-5-marzo-2015-attivita-di-rilevazione-prezzi-sul-punto-vendita
Risoluzione n. 28904 del 3 marzo 2015 - Cessazione dell’attività commerciale – Quesito
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032692-risoluzione-n-28904-del-3-marzo-2015-cessazione-dell-attivita-commerciale-quesito
Risoluzione n. 27471 del 27 febbraio 2015 - Attività di commercio sulle aree pubbliche – Subingresso per atto tra vivi – Cessione di ramo d’azienda – Richiesta parere.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032691-risoluzione-n-27471-del-27-febbraio-2015-attivita-di-commercio-sulle-aree-pubbliche-subingresso-per-atto-tra-vivi-cessione-di-ramo-d-azienda-richiesta-parere
Risoluzione n. 24362 del 23 febbraio 2015 - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Quesito sulla classificazione degli esercizi pubblici
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032690-risoluzione-n-24362-del-23-febbraio-2015-attivita-di-somministrazione-al-pubblico-di-alimenti-e-bevande-quesito-sulla-classificazione-degli-esercizi-pubblici
Risoluzione n. 22710 del 18 febbraio 2015 - Associazione sportiva dilettantistica – Attività di cessione materiale sportivo – Presentazione SCIA – Richiesta parere
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032689-risoluzione-n-22710-del-18-febbraio-2015-associazione-sportiva-dilettantistica-attivita-di-cessione-materiale-sportivo-presentazione-scia-richiesta-parere
Risoluzione n. 10584 del 27 gennaio 2015 - Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Formazione della graduatoria per la scelta dei posteggi presso fiera locale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032629-risoluzione-n-10584-del-27-gennaio-2015-quesito-in-materia-di-commercio-su-aree-pubbliche-formazione-della-graduatoria-per-la-scelta-dei-posteggi-presso-fiera-locale
Risoluzione n. 225407 del 23 dicembre 2014 - Attività di pulizia-lavaggio ecologico di autovetture – SCIA - Quesito
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Commercio AAPP - itinerante - NON SEQUESTRABILE il veicolo in caso di sanzione
Ministero dello Sviluppo Economico - Ris. 174133 del 28/9/2015
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OK a DIVIETO di esporre merce fuori dal negozio (anche su area privata)
---------------------------
Regolamentazione dell'utilizzo degli spazi esterni agli esercizi pubblici: i presupposti che legittimano l'azione del Comune diretta a vietare di occupare con espositori od altro il suolo, anche privato, all’esterno degli esercizi commerciali e artigianali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 20.11.2015 n. 5298
http://buff.ly/1lDSVV5
Attività commerciale: requisiti morali vanno interpretati tassativamente
[img]https://www.pratiche.it/assets/docs/images_preview_servizi/preview_97.png[/img]
[b]T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 9 novembre 2015, n. 978[/b]
N. 00978/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2015 REG.RIC.
SENTENZA
sul ricorso n. 235 del 2015 proposto da xxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Menniti ed elettivamente domiciliato in Bologna, via D’Azeglio n. 35, presso lo studio dell’avv. Chiara Rinaldi;
contro
il Comune di Ozzano dell’Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Cristoni e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via Marconi n. 34;
il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bologna, in persona dei legali rappresentanti in carica, difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
dell’ordinanza prot. n. 000169 in data 24 gennaio 2015 del Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio, Edilizia privata del Comune di Ozzano dell’Emilia, con cui è stato disposto – a carico del ricorrente – il divieto di prosecuzione dell’attività di commercio al dettaglio di vicinato complementare all’attività di tabaccheria;
della nota prot. n. 0055127 in data 28 ottobre 2014 del Prefetto di Bologna, inviata al Comune di Ozzano dell’Emilia e avente ad oggetto «Ditta individuale xxxxx. Richiesta comunicazione antimafia ex art. 87 del D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia” »;
………………………per la condanna….
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ozzano dell’Emilia, nonché del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bologna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito l’avv. Diana Cairo, per l’Avvocatura dello Stato, alla pubblica udienza in data 22 ottobre 2015.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza prot. n. 000169 del 24 gennaio 2015, in dichiarata applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 22, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998, il Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio, Edilizia privata del Comune di Ozzano dell’Emilia disponeva, a carico del ricorrente, il “…divieto immediato di prosecuzione dell’attività di commercio al dettaglio di vicinato complementare all’attività di tabaccheria per insussistenza dei requisiti di cui all’art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010 …”. A fondamento della misura interdittiva l’Amministrazione comunale richiamava la nota prot. n. 0055127 in data 28 ottobre 2014 del Prefetto di Bologna, circa l’intervenuta applicazione al xxxxx di misure di prevenzione ex d.lgs. n. 159 del 2011.
Avverso tali atti ha proposto impugnativa l’interessato.
[color=red][b]Assume insussistente la causa interdittiva di cuiall’art. 71, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 59 del 2010, per non essere egli stato sottoposto a misure di prevenzione riconducibili alla normativa antimafia, diversa essendo la misura del sequestro preventivo dei beni ex art. 12-sexies, comma 4, della legge n. 356 del 1992 (applicata nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Firenze e richiamata dalla nota prefettizia) rispetto al sequestro di prevenzione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, e risultando invece già respinta la proposta di misura di prevenzione effettuata in altro procedimento dalla Procura di Repubblica di Bologna a carico dello stesso ricorrente. Imputa, inoltre, al Comune di Ozzano dell’Emilia di essersi limitato a fare automatico riferimento all’informativa prefettizia, senza verificare in via istruttoria l’esattezza dei dati ivi contenuti e senza quindi accertarsi autonomamente della sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.[/b][/color]
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ozzano dell’Emilia, nonché il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bologna, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2015 (ord. n. 118/2015), ma veniva poi accolta dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. III, ord. 9 luglio 2015 n. 3072).
In sede di memoria difensiva depositata il 19 settembre 2015 il ricorrente dichiarava di rinunciare all’istanza risarcitoria.
All’udienza del 22 ottobre 2015, ascoltato il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Dispone l’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 114 del 1998, come modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 147 del 2012, che il “sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a) …; b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; c) …”. A sua volta l’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2010 prevede che “non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) …; b) …; c) …; d) …; e) …; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”. Le misure di prevenzione da ultimo richiamate sono ora contenute nella disciplina di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»).
Ciò posto, la prima delle misure di prevenzione cui ha fatto riferimento la Prefettura di Bologna per segnalare al Comune di Ozzano dell’Emilia la presenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività commerciale del ricorrente riguarda l’ordinanza del Tribunale di Firenze recante l’applicazione della misura del sequestro preventivo dei beni ex art. 12-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 306 del 1992 (conv. dalla legge n. 356/1992) nell’àmbito di un procedimento penale per associazione di stampo mafioso e riciclaggio. A fronte, allora, di un orientamento giurisprudenziale che tende ad assimilare, quanto meno in parte, i due istituti della confisca c.d. allargata e della confisca di prevenzione – nel presupposto che l’unica distinzione tra essi non riguarda le finalità ma esclusivamente la qualità della persona a carico della quale si adotta il provvedimento ablativo, in quanto condannata quella della confisca allargata e in quanto socialmente pericolosa quella della confisca di prevenzione (v. Cass. pen., Sez. I, 19 settembre 2014 - 5 gennaio 2015 n. 21) –, e a fronte, inoltre, di un indirizzo giurisprudenziale che invece rimarca in modo netto la diversa struttura normativa delle due fattispecie ed esclude la sussistenza di un’unitaria ratio legis per trattarsi di provvedimenti ablatori che agiscono in campi differenti ed hanno distinte latitudini operative (v. Cass. pen., Sez. un., 29 maggio 2014 - 29 luglio 2014 n. 33451), si tratta di stabilire se la circostanza che la vicenda riguardi un procedimento penale per associazione di stampo mafioso giustifica o meno un’estensione della fattispecie di cui all’art. 71, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 59 del 2010 ai casi in cui, pur in assenza di una misura di prevenzione patrimoniale riconducibile alle tassative ipotesi di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, siano state tuttavia imposte misure simili o comunque finalizzate ad incidere sui beni di soggetti interessati da procedimenti penali relativi a fatti di rilevanza mafiosa. A tal proposito il Collegio ritiene di dover concordare con chi insiste sulla natura di norma eccezionale, e quindi insuscettibile di interpretazione estensiva, che è da attribuire all’art. 71 del d.lgs. n. 59 del 2010, stante la sua attitudine a derogare al principio generale della libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. (v. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2014 n. 6474); [color=red][b]in effetti, a prescindere dalle considerazioni formulate dalla giurisprudenza penale circa i rapporti tra confisca allargata e confisca di prevenzione (e strumenti processuali loro collegati), ogni diversa soluzione esegetica rispetto alla rigorosa delimitazione della sfera di operatività dell’art. 71, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 59 del 2010, se anche volta a soddisfare la fondamentale esigenza che le attività commerciali vengano salvaguardate dall’introduzione nel circuito economico di capitali frutto di attività illecite, rischia concretamente di determinare un’elusione delle regole ermeneutiche che informano il nostro ordinamento e dunque di sostituire l’interprete al legislatore nella ricostruzione del sistema (il che induce il Collegio a rivedere l’approccio sostanzialista seguito dalla Sezione in sede cautelare). Pertanto, essendo pacifico che l’ordinanza del Tribunale di Firenze non disponeva a carico del ricorrente misure di prevenzione ex d.lgs. n. 159 del 2011, ininfluente avrebbe dovuto considerarsi la stessa rispetto alla causa interdittiva di cui all’art. 71, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 59 del 2010.[/b][/color]
Quanto, poi, all’altra misura ostativa a suo tempo addotta dalla Prefettura di Bologna (“…risulta inoltre la proposta di “sequestro di beni connesso a misure di prevenzione” da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna …”), il ricorrente ha documentato come detta richiesta fosse stata in realtà già respinta dal Tribunale di Bologna in data 15 settembre 2014 e non potesse quindi essere più invocata.
Dal che l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento degli atti impugnati, dovendosi per il resto dare atto della sopraggiunta rinuncia all’istanza risarcitoria.
La peculiarità del caso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
- dà atto della rinuncia all’istanza risarcitoria.
Compensa le spese di lite, ma con la rifusione al ricorrente (ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002) del contributo unificato, onere da porre a carico della Prefettura di Bologna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio in data 22 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 498[/b][/color]
N. 00498/2016REG.PROV.COLL.
N. 01736/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2015, proposto da:
Eolie s.r.l. e Panamino s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese in giudizio dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, largo Messico, 7;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall' avvocato Rodolfo Murra, e domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUATER n. 1599/2015, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusivamente realizzate e risarcimento dei danni
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini e Murra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società Eolie s.r.l. e la società Panamino s.r.l. impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 29 gennaio 2015 n. 1599 che ha respinto il ricorso (integrato da motivi aggiunti) dalle stesse proposto avverso la determina dirigenziale del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) 8 novembre 2012 n. 2195, recante l’ingiunzione a demolire tutte le opere abusivamente realizzate sul terreno di proprietà di Roma Capitale sito in Roma via Panama s.n.c. altezza largo Blangladesh, all’interno del parco Rabin in Villa Ada, nonché avverso gli atti presupposti specificamente indicati nell’epigrafe dell’atto di appello; con motivi aggiunti di primo grado è stata impugnata la determina dirigenziale 26 marzo 2014 n. 731 con la quale l’amministrazione capitolina, constatato l’inadempimento del pregresso ordine di riduzione in pristino, ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere abusive, ed in particolare del manufatto di circa mq 90 realizzato in sostituzione del vecchio gazebo, dei container metallici adibiti a servizi igienici nonché delle opere funzionali all’allargamento della piazzola a servizio del chiosco.
Le società appellanti lamentano l’erroneità della gravata sentenza, che ha ritenuto la legittimità dei provvedimenti impugnati sulla base del solo rilievo della carenza di un titolo edilizio per la realizzazione delle opere edilizie, senza considerare la speciale posizione delle odierne appellanti, concessionarie di manufatti di proprietà comunale ed incaricate della gestione del chiosco-bar e della manutenzione del limitrofo parco per conto dell’ente comunale.
Le appellanti concludono per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio e con il risarcimento dei danni corrispondenti al valore del bene da demolire nonché per il mancato godimento del bene stesso.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere all’appello e per chiederne la reiezione con ogni statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Con ordinanza cautelare 15 aprile 2015 n. 1583 è stata disposta la sospensione della esecutività della impugnata sentenza in attesa della definizione merito del giudizio.
All’udienza pubblica del 19 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
[color=red][b]3.- La questione da dirimere, di agevole soluzione, può compendiarsi nel tema se il concessionario di suolo o di opera pubblica debba previamente munirsi di titolo edilizio per eseguire opere edilizie su manufatti in titolarità dell’ente pubblico concedente.[/b][/color]
La risposta al quesito non può che essere [b]affermativa[/b].
[b]Invero, nell’ordinamento non esiste alcuna disposizione normativa che esoneri un soggetto privato che intenda, su un suolo ottenuto in concessione, eseguire opere edilizie dall’acquisizione del titolo edilizio, secondo quanto a tal uopo prevede il Testo unico in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001: occorre infatti prescindere dalla titolarità (pubblica o privata) delle aree ovvero dei manufatti sulle quali dette opere debbano in concreto incidere, giacché i rispettivi titoli rispondono a norme, esigenze e interessi pubblici diversi, a tacere di ogni altra differenza procedimentale e strutturale.[/b]
Alla luce di tale dirimente considerazione non appaiono condivisibili i tentativi delle società appellanti di supplire alla deficienza del titolo introducendo argomenti afferenti la intervenuta approvazione delle opere da parte del’autorità comunale.
4.- Nemmeno rileva che l’opus novum (i.e., nel caso in esame, il manufatto eseguito in sostituzione del vecchio gazebo in legno) sviluppi una cubatura inferiore ovvero una minore superficie di quello preesistente, come prospettato dalle società appellanti. Ogni trasformazione edilizia del territorio necessita di essere previamente assentita dall’amministrazione comunale, anche quando – come appunto nel caso di specie - sia quest’ultima proprietaria del suolo ovvero della costruzione oggetto di ristrutturazione ma l’iniziativa dell’intervento faccia capo- come nel caso in esame – al gestore del chiosco-bar cui è destinato l’immobile oggetto di intervento.
Altro è il caso delle opere realizzate a iniziativa della stessa amministrazione comunale proprietaria, in cui l’approvazione dell’opera con delibera di Consiglio comunale (ovvero della Giunta, nei casi previsti dalla legge) assorbe ex se - ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 380 del 2001 - l’ordinario procedimento abilitativo delle opere edilizie.
5.- Peraltro, oltre al dirimente profilo di cui si è detto, vale osservare che il richiamo alle precedenti delibere comunali approvative delle opere poi oggetto di concessione in favore di esse deducenti non giova alle ragioni delle società appellanti. Infatti l’ordine di demolizione oggetto del ricorso di primo grado non riguarda dette opere nella loro originaria consistenza, ma i successivi interventi edilizi posti essere a iniziativa esclusiva delle società che gestiscono il chiosco-bar e che a ragione sono stati sanzionati con l’ordine di riduzione in pristino, in quanto non sorretti da idoneo titolo.
Al proposito giova rilevare che il progetto definitivo relativo alla sistemazione a verde dell’area in oggetto e l’approvazione della concessione-convenzione per l’installazione di un chiosco-bar è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 432 del 23 luglio 2002, mentre l’accertamento delle infrazioni edilizie ha fatto seguito al sopralluogo della Polizia municipale del 27 febbraio 2008: la cesura temporale è anch’essa sintomatica del fatto che le opere ritenute abusive dall’amministrazione capitolina nei provvedimenti sanzionatori in primo grado impugnati siano diverse da quelle oggetto dell’originaria approvazione di Giunta.
6.- Quanto alle determinazioni dirigenziali del Dipartimento politiche ambientali e risorse agricole di Roma Capitale dell’ 11 aprile 2008 e del 22 giugno 2009, il Collegio osserva che neppure ad esse può riconnettersi, come pretenderebbero le appellanti, valenza surrogatoria del titolo edilizio.
Con la prima di tali determinazioni, infatti, il dirigente si limita ad approvare “le opere di migliorie” del chiosco, riconoscendone la pubblica utilità, ai soli fini della ammissione della Eolie s.r.l. al finanziamento agevolato presso l’istituto di credito convenzionato con il Comune di Roma (Banca di Credito Cooperativo di Roma). Con la seconda determinazione, il dirigente prende atto della prospettata esigenza di Eolie s.r.l. di associarsi con la società Panamino per la gestione del chiosco-bar e dei servizi annessi.
7.- Da ultimo, è il caso di aggiungere che, in mancanza di espressa previsione normativa, non può assumere valenza sostitutiva del titolo edilizio il fatto che le società appellanti siano rimaste affidatarie dei servizi di pulizia e manutenzione del Parco Rabin, nell’intorno del chiosco-bar oggetto dell’ordine di ripristino. L’affidamento dei detti servizi a mezzo di concessione-convenzione è atto autonomo e separato rispetto a quello che rende legittimi gli interventi edilizi e non ha efficacia abilitante sotto tale profilo.
8.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
9.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 1736/15), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Roma Capitale, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
OmniaTG - Edizione del 10 marzo 2016 n. 1
https://youtu.be/Vg-DQmlxP_M
Fuori gli AMBULANTI dal centro storico - ma con adeguata motivazione e ricollocazione
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II TER – sentenza 18 marzo 2016 n. 3412
Nel caso di specie, l’esercizio di tale potere è stato svolto in accordo tra le amministrazioni interessate, che hanno posto in essere un procedimento condiviso, nelle forme ed agli effetti di cui all’art. 15 della l. 241/90, all’interno del quale sono stati rappresentati gli interessi pubblici alla cui cura sono preposte le stesse Amministrazioni procedenti, ed è stato valorizzato (sia pure in termini oggetto di contestazione da parte degli odierni ricorrenti), anche un contributo partecipativo delle attività private interessate.
Invece, il gravame è fondato in relazione alle concrete modalità della dislocazione.
In questo senso, l’obbligo per l’Amministrazione di individuare posizioni “equivalenti” economicamente a quelle di origine costituisce un precetto di valore, che non postula una perfetta sovrapponibilità delle utilità pubbliche collegate all’area occupata ed a quella di sostituzione, ma richiede un’omogeneità tendenziale, che nella specie non appare difettare (la via di S. Gregorio è prospiciente all’ingresso dell’Area Archeologica del Palatino), avendo riguardo alle caratteristiche tipologiche del sito.
http://buff.ly/1pH3by0
CHIOSCHI SU AAPP - Proposta Conferenza Regioni del 24 marzo 2016
[img]http://www.jamma.it/wp-content/uploads/2012/04/Conferenza_Regioni.jpg[/img]
[b]CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 16/45/CR13c/C11[/b]
DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 16 LUGLIO 2015 RECANTE I CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, ASSUNTO IN RECEPIMENTO DELL'INTESA DEL 5 LUGLIO 2012
Le Regioni e Province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure dell’Accordo
raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, approva il seguente documento di
attuazione:
[b]1) Durata delle concessioni.[/b]
In relazione alla durata delle concessioni di aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via
generale dall'Intesa in oggetto, le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di
fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito
dall’Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti
materiali e immateriali.
[b]2) Criteri di selezione.[/b]
Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, cui fare
riferimento nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche, nel
caso di pluralità di domande concorrenti:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio dell'attività su area
pubblica, in cui sono comprese:
1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva, nel registro delle imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare
al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell’eventuale dante causa.
Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
2) l’anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione:
in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni
propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione
scaduta che partecipa alla selezione.
b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di
attribuire un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile
il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali
condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente
competenti;
c) criterio relativo al possesso, da parte dell’impresa partecipante alla selezione per
l’assegnazione dell'area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva,
qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:
le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l’impresa in possesso
dei menzionati certificati.
[b]3) Assegnazione di nuove aree pubbliche.[/b]
Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i
seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
1) criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 05
offerta di prodotti di qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del
made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di
scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti,
partecipazione alla formazione continua;
2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03
impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio,
l'offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della clientela, l'offerta
informatizzata o on-line;
3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche
di compatibilità architettonica: punti 02
compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano,
ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto
ambientale.
A parità di punteggio, si applica il criterio di cui al punto 2, lett. a), numero 1) – anzianità di
impresa riferita all'attività su area pubblica.
[b]4) Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.[/b]
Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno
Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la
documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la
medesima finalità. L’applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente
cooperazione amministrativa fra i paesi dell’Unione.
[b]5) Disposizioni transitorie.[/b]
Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree
pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che
hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute
successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di
prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.
59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino
al 07 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza
unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio
2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state
rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al
momento di rilascio o di rinnovo.
Roma, 24 marzo 2016
Ecco un esempio di comunicazioni da inviare agli operatori in vista delle imminenti scadenze:
[b]Comune di Firenze - Direzione attività economiche - comunicazione scadenze [/b]
» Titoli abilitativi per operatori del commercio e assegnazione nuovi titoli sulle aree pubbliche del Comune di Firenze (Direttiva Bolkestein)
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/AOL/Allegato/ComuneFi/ea8426ed-d0a6-417a-9180-3dad5ccc8bcb/False
» Concessioni suolo pubblico per la vendita della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/AOL/Allegato/ComuneFi/328d6bad-b63c-4b2d-8bae-c7328a5fb715/False
[b]BOZZA DI DELIBERA PER ISTITUZIONE DIRITTI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE[/b]
In vista dell'imminente gestione delle procedure per il rilascio delle concessioni in scadenza a [b]maggio/luglio 2017[/b] vi proponiamo, per coloro che vorranno regolamentarli, una delibera per la determinazione dei [color=red][b]DIRITTI DI ISTRUTTORIA[/b][/color] per la partecipazione ai bandi.
Consigliamo di NON ISTITUIRE DIRITTI in misura inferiore ai [b]30/40 euro [/b](sotto tale cifra la gestione "contabile" del diritto non ripaga lo sforzo amministrativo aggiuntivo). Alcuni Comuni hanno segnalato la volontà di orientarsi sui i [b]90-100 euro[/b]. suggeriamo di non superare comunque la somma di euro 150 (sopra la quale appare difficilmente giustificabile la natura di "ristoro" del maggior onere organizzativo).
A disposizione per ogni chiarimento.
Saluti
SCARICA IL DOCUMENTO
Alleghiamo alla presente la prima versione della documentazione da approvare (delibera di Giunta e provvedimento dirigenziale) per i "BANDI 2017".
Abbiamo predisposto:
[b]1) bozza di delibera di giunta contenente 2 o 3 allegati (a seconda che vogliate inserire anche delle "linee guida" (allegato C)
2) modello di bando (UNICO)
3) modello di domanda completo
4) eventuali linee guida[/b]
[b]EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE E PERSONALIZZARE[/b]
Siamo a disposizione per ogni chiarimento.
Lo Staff Omniavis.
CONCESSIONI DEMANIALI E MANCATO PAGAMENTO CANONI PREGRESSI
Una sentenza che è utile anche nel settore delle AREE PUBBLICHE e legittima le clausole del bando di gara che escludono coloro che hanno debiti per il pagamento del suolo pubblico nelle procedure di assegnazione dei posteggi di commercio su area pubblica in analogia con i principi enunciati da questa sentenza.
TAR LIGURIA, SEZ. II – sentenza 25 novembre 2016 n. 1172
http://buff.ly/2fwpBkC
SENTENZA CHE HA RIFLESSI ANCHE SUL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DURC rimane irregolare anche con crediti verso la PA se non si fa domanda
[b]Consiglio di Stato, sentenza 4906/2016[/b]
http://buff.ly/2gaF5Hp
BOLKESTEIN rinviata al 2020 per gli ambulanti su aree pubbliche
Il Governo: stop per 4 anni all’obbligo di gara per gli ambulanti (proroga al 2020)
[img width=168 height=300]http://valdarnopost.it/uploads/kcFinder/files/IMG_5952.JPG[/img]
"Il Governo ha da tempo preso atto delle difficoltà applicative della Direttiva Bolkestein per quanto riguarda il commercio ambulante anche su sollecitazioni degli Enti locali, delle categorie e degli operatori", scrive Matteo Renzi a De Caro. "Oggi a un passo dall'applicazione pratica delle nuove regole in materia, emergono forti criticità. Il Governo, come sai, ha deciso di prendersi carico di queste criticità, ritenendo doveroso quantomeno un momento di approfondimento e riflessione".
"A questo proposito - continua il Presidente del Consiglio - è stato convocato il 3 novembre scorso un tavolo di lavoro al Ministero dello sviluppo economico allo scopo di trovare soluzioni concrete, compatibili con il quadro giuridico nazionale e comunitario, sicuri che in questa fase servano scelte meditate e non firzature o annunci semplicistici. Il Governo sta lavorando perchè si possa arrivare ad allineamento della scadenza di ogni concessione in essere al 31/12/2020".
[b]APPROFONDIMENTI:[/b]
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2016-12-03/il-governo-stop-4-anni-all-obbligo-gara-gli-ambulanti--172146.shtml?uuid=ADUhou6B
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2016/12/03/anci-impegno-renzi-su-bolkestein_4df9a39c-8fa1-4e92-8f0a-75513e539685.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2016/12/03/anci-impegno-renzi-su-bolkestein_bec48aa4-5d13-4161-9240-43af7ea3d815.html
http://valdarnopost.it/news/direttiva-bolkestein-matteo-renzi-scrive-al-presidente-di-anci-e-annuncia-l-impegno-per-rinviare-le-concessioni-al-2020
Commercio su aree pubbliche - VIDEOLEZIONE GRATIS
Omniavis mette a disposizione dei propri utenti la videoregistrazione integrale e le slides della lezione tenuta dal dott. Mario Maccantelli lo scorso 23 aprile 2015 sulla disciplina del COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Toscana (ma la maggior parte delle osservazioni sono valide anche negli altri contesti regionali).
http://buff.ly/2h0KemC
PIEMONTE: nonostante l'Antitrust non ci sono elementi per disapplicare le norme
23 dicembre 2016
Questo il contenuto della allegata nota della Regione Piemonte su Bolkestein e Aree Pubbliche
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38097.0
[b][size=14pt]EMILIA: nonostante l'Antitrust non ci sono elementi per disapplicare le norme[/size][/b]
23 dicembre 2016
Questo il contenuto della allegata nota della Regione su Bolkestein e Aree Pubbliche
http://buff.ly/2iub9aT
[b][size=14pt]LOMBARDIA: nonostante l'Antitrust non ci sono elementi per disapplicare le norme[/size][/b]
[color=red][b]
Da: Anci Lombardia [posta@anci.lombardia.it]
Inviato: venerdì 23 dicembre 2016 11.07
Oggetto: Assegnazioni concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche[/b][/color]
MILANO, 23 dicembre 2016
Prot. n. 4721/16
Circolare 228/16
Ai Signori
Sindaci
Assessori Commercio
Responsabili di settore
Oggetto: Assegnazioni concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche
Gentilissimi,
in merito al tema in oggetto specificato ANCI Lombardia ritiene opportuno fornire i seguenti aggiornamenti. Mentre registriamo che i Comuni lombardi hanno regolarmente avviato le procedure previste dalle deliberazioni di Regione Lombardia competenti, a livello nazionale ANCI ha chiesto un urgente incontro con il Ministro competente in quanto alcune realtà del Paese sembrerebbero in difficoltà nel rispettare le scadenze previste. A questo si è aggiunta la recente nota AGCM sulla quale gli Organi competenti della conferenza Stato Regioni stanno operando gli opportuni approfondimenti. Allegando per conoscenza il testo sia della comunicazione del presidente De Caro e la nota AGCM, di seguito riportiamo anche l'avviso pubblicato nel merito da Regione Lombardia che, allo stato, si ritiene di condividere:
AVVISO CIRCA L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
Come noto, in data 15 dicembre 2016 è pervenuto alla Conferenza Unificata un parere a firma dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui, nell’esercizio dei poteri ad essa assegnati dall’articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, si segnalano aspetti potenzialmente critici nei meccanismi attuativi di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche individuati dall’Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012.
A fronte delle ben comprensibili e numerose richieste di chiarimento provenienti da operatori ed enti locali, si precisa quanto segue:
1. I criteri previsti dall’Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012 impegnano tutte le Regioni a dare attuazione alla Direttiva Bolkestein con le stesse procedure amministrative e quindi possono essere modificati solo mediante una modifica dell’Intesa stessa.
2. Il parere sopracitato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è al momento oggetto di approfondimenti da parte degli organi competenti della Conferenza delle Regioni, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Conferenza Unificata Stato-Regioni.
[color=red][b] 3. Nel rispetto delle regole ad oggi vigenti e a tutela dei legittimi diritti degli operatori, si osserva che non vi sono elementi tali da giustificare ritardi o disapplicazioni delle disposizioni regionali di cui alla dgr n. X/5345 e ai suoi provvedimenti attuativi.[/b][/color]
In attesa di trasmetterVi ulteriori aggiornamenti si porgono i nostri più cordiali saluti e auguri di buone feste.
Bruno Bettinsoli Presidente Dipartimento Commercio e Turismo ANCI Lombardia
Rinaldo Redaelli Vice Segretario Generale ANCI Lombardia
[size=18pt]Milleproroghe approvato: CONCESSIONI AAPP prorogate al 2020[/size]
E' quanto ha approvato il Consiglio dei ministri il 29 dicembre 2016 (versione ufficiosa) il cui testo integrale trovate in allegato.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38101.0
[color=red][b][size=18pt]Commento a caldo del dott. Simone Chiarelli[/size][/b][/color]
[img width=300 height=178]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/15781611_576949765847908_4531020223510508156_n.png?oh=ef32092c7068d5278c18d8312acc94b6&oe=58E19B0A[/img]
https://youtu.be/D4459aFrv0k
[b][size=18pt]Milleproroghe: Concessioni AAPP prorogate al 31 dicembre 2018 - COMMENTO del dott. Simone Chiarelli[/size][/b]
[img width=300 height=201]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/15774694_577550929121125_6441527955881722417_o.png?oh=b72ae9b174759462d0352eb235861027&oe=58D61515[/img]
[size=14pt][b]https://youtu.be/GmldZPOEpmE[/b][/size]
[b]Concessioni AAPP prorogate al 31 dicembre 2018[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38101.0
Documento del Senato su possibili DUBBI DI LEGITTIMITA' della proroga 2018
In allegato il documento (grazie al contributo della collega Mirta Macchi)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=38101.0;attach=5116
REGIONI: Il parere sul decreto milleproroghe (20 gennaio 2017)
[img width=300 height=25]http://www.regioni.it/images/testata5.gif[/img]
Nella Conferenza Unificata del 19 gennaio le Regioni hanno espresso il parere sul Decreto “Milleproroghe”
[color=red][b]Commercio su aree pubbliche[/b][/color]
6. Il Comma 8 dell’art. 6 è così sostituito:
“Ferma restando l’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata in materia di rilascio delle concessioni di commercio su aree pubbliche, al fine di rendere coerente l’applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, devono adempiere al rilascio delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti".
Relazione
L’emendamento è volto a richiamare esplicitamente l’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, adottata in attuazione dell’art. 70, comma 5, del DLGS 59/2010 di recepimento della Direttiva Bolkestein in materia di commercio su aree pubbliche e a chiarire che viene concessa una proroga al 31 dicembre 2018 per il rilascio delle concessioni in quei comuni che alla data di entrata in vigore del DL 244/16 non hanno provveduto all’approvazione dei relativi bandi.
http://www.regioni.it/newsletter/n-3084/del-20-01-2017/il-parere-sul-decreto-milleproroghe-16126/
REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale - Direzione Attività produttive
Settore Promozione economica e turistica. Legislazione Turismo e Commercio
*******************************
Comunicazioni relative agli effetti dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) sulle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni di posteggi per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche.
IN ALLEGATO IL DOCUMENTO
http://buff.ly/2j4EVa1
AREE PUBBLICHE - Bolkestein - Antitrust e proroga - Circolare 1 febbraio 2017 della Regione Piemonte
http://buff.ly/2jw33mh
BANDI AAPP IN TOSCANA - MOZIONE 18 gennaio 2017, n. 624
[img width=300 height=116]http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png[/img]
[size=14pt][b]MOZIONE 18 gennaio 2017, n. 624
In merito alla proroga delle concessioni per l’esercizio
del commercio sulle aree pubbliche fino al 31 dicembre
2018.[/b][/size]
IL CONSIGLIO REGIONALE
Considerato che:
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga
e definizione di termini), il cosiddetto “decreto
milleproroghe”, proroga ex legge le concessioni su area
pubblica fino al 31 dicembre 2018;
- il “decreto milleproroghe” ha quindi, di fatto,
congelato l’applicazione della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 dicembre
2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta
“direttiva Bolkestein”), al settore degli ambulanti e
del commercio su area pubblica, la quale prevedeva la
scadenza delle relative concessioni nel 2017;
- la scadenza del 2017 non deve più essere considerata
effettiva né efficace sul territorio italiano e quindi, anche
toscano;
- secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sul
Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico, al
31 dicembre 2015 risultano presenti, in Toscana, 14.015
attività di commercio su aree pubbliche, tra sedi e unità
locali, così suddivise per settore merceologico: 1.939
alimentare, 2.033 abbigliamento, tessuti e calzature,
4.412 abbigliamento e tessuti, 551 calzature e pelletterie,
4.261 altri articoli, 448 mobili e articoli di uso domestico,
371 settore non specificato;
- sempre secondo i dati del sopracitato Osservatorio, le
province con le maggiori presenze sono Firenze (3.241),
Pisa (2.332), Livorno (1.922), Lucca (1.335), MassaCarrara
(1.326) e Pistoia (1.145), poi seguono Arezzo
(829), Prato (830), Grosseto (684) e Siena (371);
- i mercati in Toscana sono 650, di cui 85 giornalieri e
565 a cadenza settimanale, bisettimanale o mensile;
- in Toscana operano 1.720 fiere;
- dati tali numeri, una applicazione difforme, da
comune a comune, della direttiva Bolkestein, produrrebbe
assoluta confusione nel settore sia dal punto di vista
normativo che di esercizio effettivo dell’attività;
- prima del “decreto milleproroghe”, alcuni comuni
toscani si sono adoperati per la pubblicazione di nuovi
bandi così come previsto dalla direttiva Bolkestein;
- la Regione Toscana, in accordo con le categorie
economiche, ha da sempre sostenuto la necessità di
effettuare con gradualità il percorso di attuazione della
normativa in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
E L’ASSESSORE COMPETENTE
affinché, di concerto con l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI), attivino tutte le procedure
necessarie a far sì che i comuni della Toscana si allineino
in maniera uniforme alla scadenza prevista dal d.l.
244/2016 per la stesura dei bandi relativi alle concessioni
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
in particolare, ad attivarsi, fornendo ogni possibile
supporto e indirizzo, fermo restando il ruolo dell’ANCI,
affinché:
[b]- le amministrazioni che sono in fase di definizione
e approvazione del piano e del regolamento comunale[/b]
di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 febbraio
2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), o in
fase di ricognizione dei posteggi esistenti in prospettiva
di un processo di razionalizzazione e adeguamento,
portino a completamento tali iter;
[b]- le amministrazioni che all’entrata in vigore del citato
decreto-legge, avevano già provveduto a pubblicare i
bandi e i termini per la presentazione delle domande erano
già scaduti[/b], procedano con la fase istruttoria relativa alle
domande ricevute, ma non all’assegnazione fintanto che
non saranno maggiormente chiariti i termini;
[b]- le amministrazioni che avevano già approvato e
pubblicato i bandi, con relativa apertura dei termini[/b] di
presentazione delle domande, completino tali fasi, con il
suggerimento, vista la fase di incertezza in cui si trovano
ad essere gli operatori del settore, di prolungare i termini
di apertura dei bandi non ancora scaduti, almeno fino alla
data di conversione del sopracitato decreto legge;
[b]- le amministrazioni che non hanno ancora provveduto
all’approvazione ed alla pubblicazione dei bandi possano
auspicalmente attendere[/b], prima di procedere, la
conversione del decreto-legge; la presente fattispecie si
intende applicabile anche per le amministrazioni che non
hanno ancora provveduto ad approvare e pubblicare i
bandi finalizzati al rilascio delle concessioni relative alle
altre attività economiche esercitate sulle aree pubbliche.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino UfficiaLe della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Giovanni Donzelli
Antonio Mazzeo
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14055002/PARTE+II+n.+5+del+01.02.2017.pdf/c3fc55d2-b07b-4e26-a601-5d33a37ae965
PROROGA DEI TERMINI dei bandi AAPP in conseguenza del Milleproroghe
http://buff.ly/2j4EVa1
[size=18pt]Commercio su aree pubbliche dopo il Milleproroghe (19 febbraio 2017)[/size]
[img width=300 height=195]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16830817_601115556764662_6132002132528306570_n.png?oh=a8aa53cfd3d6e28f5f0571693ae4d71c&oe=590017DA[/img]
https://youtu.be/GTsm2CIo-RU
[size=14pt][b]AREE PUBBLICHE: approfondimenti nel DOSSIER della Camera sul Milleproroghe[/b][/size]
[b]Articolo 6, comma 8
(Commercio su aree pubbliche)[/b]
L’articolo 6, comma 8, modificato nel corso dell’esame al Senato,
dispone che il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con
scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, al
fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di
gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale.
La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa.
Tuttavia si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5,
che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a
un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del
medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi
candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie
da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è
stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da
applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie.
Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16
luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e
periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.
Nella riunione del 24 marzo 2016 la Conferenza delle Regioni e delle province
autonome, in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012, ha approvato un
documento unitario in attuazione dell’Accordo del 2015 relativo ai criteri da
applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini
dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di
rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio
2012.
In particolare il documento disciplina:
la durata delle concessioni di aree pubbliche (in relazione alla quale si propone
di fissare una durata massima, pari a 12 anni, al fine di garantire una
remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali);
i criteri di selezione;
l’assegnazione di nuove aree pubbliche con i relativi criteri e punteggi di
priorità;
la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno
Stato dell’Unione Europea;
le disposizioni transitorie.
In particolare in relazione a queste ultime, al fine di evitare eventuali disparità
di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e
che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di
concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale
possibilità, si stabilisce l’applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020),
delle seguenti disposizioni transitorie:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del
d.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da
tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della
Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate
di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che
sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale
scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
La norma in esame, pertanto, si applica, prorogando la relativa scadenza
al 31 dicembre 2018:
alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore
del d.lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7
maggio 2017;
alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della
Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui
scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
59/2010, che sono state rinnovate automaticamente e la cui scadenza sia
anteriore al 31 dicembre 2018.
Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta la specificazione che le
amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono
avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente
normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove
concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more
degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i
diritti degli operatori uscenti.
Al riguardo si segnala che la Conferenza Unificata, nel parere sul decreto legge
in esame, reso il 19 gennaio 2017, ha formulato specifiche osservazioni volte ad
inserire un richiamo esplicito nel testo del decreto legge dell’intesa della
Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, adottata in attuazione dell’art. 70, comma
5, del DLGS 59/2010, e a specificare che la proroga al 31 dicembre 2018 viene
concessa per il rilascio delle concessioni solo in quei comuni che alla data di
entrata in vigore del DL 244/16 non hanno provveduto all’approvazione dei
relativi bandi. Nel parere è altresì specificata la necessità di salvaguardare
comunque i diritti degli operatori uscenti nelle more degli adempimenti dei
Comuni.
Sul punto specifico della durata delle concessioni, si segnala inoltre che
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha formulato alcune
osservazioni (parere AS1335- del 7 dicembre 2016) in merito ai problemi di
natura concorrenziale che caratterizzano il settore dell’assegnazione delle
concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, con particolare
riguardo alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione in caso di domande
concorrenti. Con riferimento alla durata delle concessioni l’Autorità ha affermato
che “In più occasioni, l’Autorità ha affermato il principio per cui un termine
eccessivamente ampio di durata delle concessioni può alterare il funzionamento
del mercato, rendendo più difficoltoso l’ingresso da parte di nuovi operatori, a
detrimento della qualità dell’offerta, e determinando, di conseguenza, una
cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento. Riferendosi, in
particolare, alla previgente disciplina del commercio su aree pubbliche, l’Autorità
ha ritenuto eccessivamente lunga la durata decennale della concessione, “anche
tenuto conto della natura dell’attività che il soggetto aggiudicatario andrà a
svolgere, la quale non richiede particolari investimenti”. Tale principio è stato
costantemente ribadito in tutti i settori economici caratterizzati dal ricorso allo
strumento concessorio (di beni o servizi), per affermare l’opportunità di ridurre la
discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari, basandosi su criteri
oggettivi, trasparenti, non discriminatori, e di rispettare i principi comunitari della
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Una
durata delle concessioni non eccessivamente ampia risulta strettamente funzionale
al rispetto di tali principi e l’Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni
consultive nell’ambito di vari settori produttivi affidati in concessione ha sempre
affermato che la durata “dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da
perseguire l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto
concorrenziale”. Pertanto, considerato lo specifico settore in esame, caratterizzato
di norma da limitati investimenti soprattutto di natura strutturale, una durata
minima di 9 anni (7 nel caso di mercati turistici) individuata su tutto il territorio
nazionale può risultare sproporzionata e non rispettosa dei principi sopraesposti”.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01006512.pdf
ANVA-FIVA - Comunicazione n. 5-2017 con oggetto “Decreto Legge 244/2016 – art.6 comma 8 – Proroga delle concessioni di posteggio di commercio su aree pubbliche – Approvazione definitiva”
http://buff.ly/2j4EVa1
CONVERSIONE MILLEPROROGHE - nuove norme per il Commercio su Aree Pubbliche
LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti»;
********************
[size=18pt][b]Stiamo predisponendo la bozza di DELIBERA per l'annullamento in autotutela dei BANDI nonchè commenti e schede di approfondimento.[/b][/size]
http://buff.ly/2laGrbV
Milleproroghe - DELIBERA di attuazione delle disposizioni della Legge 19/2017
[img width=300 height=143]http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2017/02/decreto-milleproroghe-312x149.jpg[/img]
Come promesso siamo a pubblicare 2 versioni di DELIBERA DI GIUNTA per l'attuazione delle disposizioni del cosiddetto "Milleproroghe" a seguito della conversione in legge.
La prima versione prevede l'[color=red][b]ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA[/b][/color] delle procedure in corso (ovviamente ove non concluse con l'aggiudicazione definitiva) al fine di rinviarne l'attuazione nella primavera-estate 2018 e garantire una maggiore aderenza alla data di decorrenza delle stesse (1 gennaio 2019).
La seconda prevede una PROROGA DEI TERMINI delle procedure in corso al fine di consentire a tutti gli interessati di partecipare "a legislazione invariata" alle procedure. In questo caso è possibile procedere se i termini non sono scaduti.
[b]VALUTAZIONI:[/b]
Riteniamo di suggerire l'adozione della VERSIONE 1 (annullamento) in quanto il mantenimento di una procedura nata in un contesto normativo diverso, modificato in corso dal D.L. e poi dalla legge di conversione, con una validità delle concessioni lontana (1 gennaio 2019) potrebbe determinare significative problematiche fra cui:
1) come gestire subingressi e variazioni dopo il rilascio delle concessioni e prima del 1 gennaio 2019? comportano una decadenza?
2) come valutare la perdita o variazione dei requisiti dopo il rilascio e prima dell'effettiva attivazione?
3) come gestire i rapporti fra A (proprietario non richiedente) e B (affittuario richiedente) nel caso di rilascio a B con contratto in scadenza prima del 1 gennaio 2019?
4) ecc....
********************
[b]
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. …… DEL ……..
OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19/2017 - ANNULLAMENTO IN AUTUTELA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE – RINVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. …… DEL ……..
OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19/2017 – DISPOSIZIONI PER LA PROROGA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE[/b]
Certezza per gli ambulanti, concessioni almeno fino al 2031
http://www.confesercenti.it/blog/certezza-per-gli-ambulanti-concessioni-almeno-fino-al-2031/
La direttiva Bolkestein e le proteste dei tassisti, ambulanti, concessionari http://buff.ly/2nw7Px2
riferimento id:25219Trasferimento delle bancarelle del mercato di San Lorenzo a Firenze a tutela del decoro urbano
Cons. St., sez. V, 19 aprile 2017, n. 1816
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39917.new#new
AREE PUBBLICHE: Antitrust contro i criteri della Regione Emilia-Romagna
https://buff.ly/2jEnePg
AREE PUBBLICHE: Antitrust contro i criteri della Regione Marche
https://buff.ly/2xMKnW6
TUTTO IL COMMERCIO su aree pubbliche:Aspetto amministrativo e sanzionatorio.
https://buff.ly/2xfyYJA
SALVA EDICOLE - protocollo d'intesa ANCI-FIEG (2 ottobre 2017)
https://buff.ly/2xjM0G6
[size=18pt]Proroga Bolkestein Aree Pubbliche al 2020? ultimi aggiornamenti[/size]
[img width=300 height=188]https://www.green4sea.com/wp-content/uploads/2017/05/2020-year.jpg[/img]
20 dicembre 2017: Emendamento in Commissione Bilancio della Camera prevede che «[b] Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è sostituito dal seguente: «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data. Fino alta medesima data alle concessioni in essere, ad eccezione di quelle rilasciate in occasione di feste e fiere, si applica il rinnovo annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari all'apposizione di una marca da bollo di 33,21 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono salvaguardati i diritti degli operatori assegnatari nelle procedure concorsuali già concluse e sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate e quelle sul punto di essere intraprese dalle amministrazioni competenti». [/b]».
FONTI:
http://www.camera.it/leg17/1099?shadow_organo_parlamentare=2079&id_commissione=05
http://www.repubblica.it/politica/2017/12/20/news/manovra_bolkenstein_rinviata_al_2020_esultano_gli_ambulanti-184649575/?refresh_ce
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-20/la-manovra-salva-ambulanti-bolkenstein-entra-vigore-2020-071902.shtml?uuid=AE65Z7UD
Proroga Bolkestein Aree Pubbliche al 2020! Aggiornamenti e Novità
[color=red][b]Riportiamo il testo definitivo della manovra 2018 che contiene la proroga al 2020 delle concessioni in essere ma anche un nuovo compito per gli Enti Locali di "tutela" degli operatori che nell'ultimo biennio hanno occupato posteggi .... da leggere attentamente!![/b][/color]
*******************
1180. Al fine di garantire che le procedure
per l’assegnazione delle concessioni
di commercio su aree pubbliche siano realizzate
in un contesto temporale e regolatorio
omogeneo, il termine delle concessioni
in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione e con scadenza
anteriore al [b]31 dicembre 2020[/b] è
prorogato fino a tale data.
1181.In relazione a quanto disposto dal
comma 1180 e nel quadro della promozione
e garanzia degli obiettivi di politica
sociale connessi alla tutela dell’occupa
zione,[b] le amministrazioni interessate prevedono,
anche in deroga a quanto disposto
dall’articolo 16 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità
di assegnazione per coloro che, nell’ultimo
biennio, hanno direttamente utilizzato le
concessioni quale unica o prevalente fonte
di reddito per sé e per il proprio nucleo
familiare. [/b]Con intesa sancita in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, si provvede conseguentemente all’integrazione
dei criteri previsti dall’intesa
5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita
in attuazione dell’articolo 70, comma
5, del citato decreto legislativo n. 59 del
2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia
della concorrenza nel settore, il numero
massimo di posteggi complessivamente
assegnabili ad un medesimo soggetto
giuridico, sia nella medesima area
sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.
[color=red][b]Il primo comma proroga al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.
Il secondo comma dispone che le PP.AA. interessate prevedono specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010. È poi demandato alla Conferenza Unificata di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non.[/b][/color]
https://buff.ly/2BI2Ykf
ANTITRUST - FIERE: illegittime concessioni di 9 anni per aree pubbliche
Segnalazione pubblicata l'8 gennaio 2018
https://buff.ly/2qSx4Rp
[color=red][size=18pt]Nota ANVA sulla proroga del commercio mercati e fiere (3 gennaio 2018)[/size][/color]
La nota affronta il tema delle conseguenze della PROROGA al 2020 ed il rinvio ad una nuova Intesa che avrebbe portato al BLOCCO DELLE SELEZIONI.
Si sostiene inoltre che le concessioni rilasciate in base a bandi avviati dovranno decorrere direttamente dal 2021.
TUtti temi da analizzare e approfondire.
Revoca illegittima di una concessione su aree pubbliche dopo un lungo periodo di precedenti autorizzazioni e dopo la formazione del silenzio assenso sull'istanza
T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 22 gennaio 2018, n. 788.
https://buff.ly/2nBz38q
*******************
II) Nel merito, la domanda è fondata nei seguenti limiti.
II.1) Dall’esposizione in fatto risulta che l’Amministrazione comunale ha negato al ricorrente l’autorizzazione alla installazione della propria postazione di vendita di libri su area pubblica, dopo un lungo periodo di precedenti autorizzazioni e dopo l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza.
II.2) Inoltre, il diniego tardivo e la successiva revoca del provvedimento tacitamente assentito sono provvedimenti adottati nell’imminenza della stagione estiva e subito dopo l’installazione della bancarella.
II.3) L’assenza di ragioni di interesse pubblico, non denotate negli atti annullati, né desumibili comunque dal giudizio, si è tradotta in una carenza sostanziale e non solo formale dell’elemento essenziale degli atti, ovvero nell’assenza di una ragione effettiva che fosse ostativa all’avvio consueto dell’attività del ricorrente per la stagione considerata, con il che va ritenuto che il diniego o l’impedimento comunque frapposto dall’Autorità all’accesso al bene pubblico dalla cui utilizzazione dipendeva interamente l’attività economica del ricorrente è stato ingiusto, oltre che illegittimo.
II.4) Va chiarito, a questo proposito, che quando la P.A. è titolare di un potere discrezionale il suo esercizio va condotto in maniera proporzionata e coerente con i diversi interessi contrapposti e con le ragioni di interesse generale che determinano l’ufficio all’adozione di uno specifico provvedimento.
In questo senso, il tradizionale requisito sostanziale della motivazione del provvedimento persegue lo scopo di rendere trasparente l’azione amministrativa e consentire il controllo e la verifica di coerenza tra la misura disposta ed i suoi antefatti o presupposti di fatto e di diritto variamente costituiti dall’ufficio agente a fondamento della propria decisione.
II.5) Nel caso di specie, poiché nessuna ragione sostanziale (espressa o comunque evincibile dall’assetto di interessi) ha giustificato il diniego opposto all’istanza del ricorrente, l’attività provvedimentale della PA è stata del tutto ingiustificata ed ha costituito, come tale, un comportamento impeditivo dell’attività del ricorrente, che, sul piano eziologico, rappresenta una condotta causativa di un danno ingiusto, costituito dalla perdita della possibilità di guadagno correlata all’esercizio della vendita dei prodotti librari.
II.6) La fattispecie considerata non presenta particolari complessità di tipo fattuale o di disciplina, né, del resto, sono state invocate esimenti o scusanti da parte dell’Ente non costituito dovendosi per ciò ritenere che l’adozione di atti impeditivi illegittimi è stata negligente.
[color=red][b]Il REGISTRO delle cose antiche/usate è IN VIGORE - Consiglio di Stato 2/3/2018 [/b][/color]
[img width=300 height=225]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28870052_2058573434354128_8022498758585724586_n.jpg?oh=ccca5061d702616c970caee6829381cf&oe=5B05C27D[/img]
APPROFONDIMENTO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43931.0
Commercio sulle aree pubbliche – Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 - Procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività – Effetti delle proroghe
https://buff.ly/2Hta4vr
ITINERANTE: legittime limitazioni nel centro storico
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 08/02/2018) 03-04-2018, n. 2050
https://buff.ly/2EPdaZi
Risoluzione n. 135206 dell’11/4/2018 - Commercio aree pubbliche – Possibilità di concessione di posteggi in mercati di nuova istituzione, da riassegnare a seguito di restituzione del titolo o ubicati nei mercati riorganizzati con riduzione dei medesimi
https://buff.ly/2J50P5r
AAPP e uscita dalla Bolkestein: risposta ad alcuni quesiti
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48397.0
Nuovo Codice del Commercio - Taxi/NCC - 7 marzo 2019 (formazione)
[img width=300 height=166]https://scontent.fcia1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52384649_1186487271505958_1888814646983393280_n.png?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeF6WWRpH9gJfz9C0QKCJ8CMKaA2qqTXsnVIS5DA7tcDluzBHOteM9hPhQzEmvA9noQ6JUPLGy5OTRU_9SpIDxAc2ME9hGxH7cm2hgK8RMWVzQ&_nc_ht=scontent.fcia1-1.fna&oh=92486d5fcdec18f08bcaa7d9cea37dac&oe=5CE9D542[/img]
Nuovo Codice del Commercio in Toscana (L.R. 62/2018): approfondimenti
7/3/2019 - Parte 1: ore 09.30-13.00
Noleggio con conducente, senza conducente, rimessaggi e taxi
7/3/2019 - Parte 2: ore 14.00-17.30
Per informazioni:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48730.0
Approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48500.0
[size=18pt][b]Su SUOLO PUBBLICO non si applica la SCIA (valgono limiti della concessione) e niente conformazione[/b][/size]
[b]SINTESI[/b]
[i]Il comune di Lecce concede a Tizio l'occupazione di suolo pubblico con concessione finalizzata alla vendita di giornali e riviste tramite la realizzazione di un chiosco. Il comune, quindi, lega la concessione di suolo pubblico all’esercizio di una precisa attività commerciale, ossia la vendita di giornali e riviste.
Tizio vende l'azienda a Caio. Il subentrante presenta una SCIA al comune di Lecce al fine di comunicare, per il chiosco di cui trattasi, la nuova apertura esercizio vendita / somministrazione per mezzo di apparecchi automatici per somministrazione di alimenti e bevande, ossia, in pratica, il cambio di tipologia di prodotto che sarebbe stato venduto nel predetto chiosco.
Il comune adotta, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge 241/90, il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'esercente ricorre impugnando il provvedimento.
Il TAR Lecce rigetta le censure del ricorrente affermando:
- l'Amministrazione può scegliere la destinazione del bene demaniale valutando l'interesse pubblico prevalente. In questo caso, la porzione di suolo è concessa solo ed esclusivamente per esercitare un’attività commerciale di vendita di riviste e giornali e quindi è legittimo l'obbligo, in capo all'esercente, di mantenere, come prevalente, l'esercizio di quell'attività.
- la normativa in materia di commercio su aree pubbliche subordina l'esercizio dell'attività non solo al rilascio di un'autorizzazione ma anche alla concessione d'uso del bene. L'autorizzazione può, infatti, essere rilasciata solo se sia disponibile un’area pubblica destinata all'esercizio del commercio (salva l'ipotesi che questo sia esercitato in forma itinerante).
- risulta del tutto inconferente, nel presente caso, il richiamo alla normativa edilizia sulla destinazione d'uso commerciale dell'area e al fatto che eventuali mutamenti d’uso all’interno della stessa categoria funzionale sono sempre consentiti. Il punto dirimente della questione è la circostanza che i titoli abilitativi emessi dal Comune legano indissolubilmente l’utilizzo del chiosco ubicato sull’area pubblica alla sola attività di rivendita di giornali e riviste e, dunque, non era possibile variare unilateralmente il predetto utilizzo da parte della parte ricorrente.
- relativamente all'applicazione del dell'art. 19, comma 3 della legge 241/90, bene ha fatto l'Amministrazione comunale a ordinare il divieto di esercizio senza concedere al privato la possibilità di conformare l'attività entro un termine (rimanendo in esercizio). Infatti, è evidente come non sarebbe stata possibile alcuna conformazione dell’attività di vendita/somministrazione (per cui era stata presentata la SCIA), atteso che la stessa avrebbe necessitato, come ben chiarito dal Comune di Lecce, del rilascio una nuova concessione dell’area pubblica, essendo attività difforme da quella autorizzata originariamente, ossia la vendita di giornali e riviste.[/i]
[color=red][b]TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. III – sentenza 23 maggio 2019 n. 852[/b][/color]
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Orbene, con riferimento all’occupazione di un’area pubblica, il Tribunale concorda con quanto sostenuto, in linea generale e con rifermento al caso de quo, dal Comune di Lecce nel proprio atto di costituzione circa il fatto che “la concessione di una porzione di suolo pubblico al fine di esercitare un’attività commerciale ne comporta la sottrazione all’uso generale e diretto da parte della collettività. Si configura, in tal caso, un uso particolare ad opera del concessionario. Proprio per tale ragione la normativa in materia di commercio su aree pubbliche subordina l’esercizio del commercio (ovvero la vendita di merci al dettaglio e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) su aree pubbliche non solo al rilascio di un’autorizzazione ma anche alla concessione d’uso del bene. L’autorizzazione può, infatti, essere rilasciata solo se sia disponibile un’area pubblica destinata all’esercizio del commercio (salva l’ipotesi che questo sia esercitato in forma itinerante). Nello specifico con la concessione di suolo pubblico si attua anche una valutazione di compatibilità tra l’esercizio del commercio e la destinazione del bene pubblico che consiste nell’accertare la conformità dell’uso particolare concesso al privato commerciante rispetto all’uso collettivo: in tanto si giustifica la concessione dell’uso particolare in quanto consente una migliore fruizione collettiva dell’area pubblica da parte degli utenti. Nel caso che ci occupa la valutazione dell’interesse pubblico veniva fatta quando l’Amministrazione comunale concedeva al sig. Campilongo (e prima ancora al sig. Tardio) una porzione di suolo in via XXV Luglio – angolo via Trinchese (zona A1 – centro storico) al fine di esercitare in via esclusiva l’attività di rivendita di giornali e riviste. Tale porzione di suolo veniva, quindi, concessa solo ed esclusivamente per esercitare un’attività commerciale di vendita di riviste e giornali, in coerenza con il quieto orientamento giurisprudenziale secondo cui [b]l’Amministrazione può scegliere la destinazione del bene demaniale valutando l’interesse pubblico prevalente.[/b] Alla concessione di suolo pubblico faceva seguito il rilascio di autorizzazione amministrativa. Seguiva, poi, il Piano comunale di localizzazione dei punti ottimali ed esclusivi di vendita dei quotidiani e periodici, approvato con delibera di C. C. 9 del 6.2.2003 che confermava il chiosco di via XXV Luglio quale punto ottimale tenuto alla vendita esclusiva di riviste e giornali. Di conseguenza l’attività prevalente deve rimanere quella della vendita di quotidiani e periodici salva al più la possibilità di destinare solo una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico (es. informazione e accoglienza turistica, commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali).”.
Sulla base di quanto sopra riportato, dunque, risulta chiaro che il legittimo divieto di prosecuzione delle attività, previste nella S.C.I.A. presentata dall’odierna ricorrente, è avvenuto, da parte del Comune di Lecce, in base alla circostanza che la società Lapi S.r.l. intendeva mutare l’oggetto specifico della vendita, nonostante la medesima società avesse la disponibilità del chiosco di cui trattasi in base a precedenti concessioni della P.A. (poi cedute) che espressamente prevedevano, quale attività commerciale da svolgere nel predetto chiosco, unicamente quella di vendita di giornali e riviste; del resto a tale conclusione la Sezione era già pervenuta all’esito del giudizio cautelare, in cui ha precisato che “la concessione di occupazione di suolo pubblico originariamente assentita dall’Amministrazione resistente riguardava la rivendita di riviste e giornali, sicchè per variare l’attività da svolgere occorre una nuova concessione di occupazione dell’area pubblica in discorso anche in relazione alla res venduta”, conclusione da cui, stante anche le considerazioni del Comune resistente sopra ricordate, non vi è motivo di discostarsi nella presente sede di merito.
Infine, con riferimento alla censura formulata da parte ricorrente, il Collegio rileva come i provvedimenti impugnati risultano legittimi anche alla luce del dettato dell’articolo 2, comma 8, del R.R. 4/2017, attuativo della Legge Regione Puglia n. 24/2015, che consente la cessione della concessione in parola solo contestualmente alla cessione del ramo d’azienda commerciale, così sancendo, una volta ancora, il legame indissolubile tra titoli abilitativi e specifica attività svolta.
2.2 Con la seconda censura del primo motivo di gravame, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto non sarebbe mutata la destinazione d’uso del bene, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Lecce, che rimarrebbe sempre commerciale, mutando solo il settore merceologico dei prodotti da vendere, e ciò si ricaverebbe dall’esame dell’articolo 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui esiste un’unica generale destinazione d’uso commerciale e, dunque, “eventuali mutamenti d’uso all’interno della stessa categoria funzionale non solo sono sempre consentiti, ma non necessitano del rilascio di apposita autorizzazione (salva diversa e specifica previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali), atteso che sono ritenuti urbanisticamente omogenei, determinando carichi urbanistici sostanzialmente equivalenti”.
2.2.1 La censura è palesemente infondata.
Al riguardo, il Collegio rileva come risulti del tutto inconferente, nel presente caso, il richiamo alla normativa edilizia in quanto del tutto non pertinente, atteso che, come già detto con riferimento alla precedente censura, il punto dirimente della questione è la circostanza che i titoli abilitativi emessi dal Comune di Lecce ai signori Tardio e Campilongo legavano indissolubilmente l’utilizzo del chiosco ubicato sull’area pubblica di via XXV Luglio alla sola attività di rivendita di giornali e riviste e, dunque, non era possibile variare unilateralmente il predetto utilizzo da parte dell’odierna ricorrente, utilizzo che è stato fissato da precisi atti amministrativi, fra cui, da ultimo, la concessione n. 5536 del 21 febbraio 2005 sottoscritta dal signor Campilongo ed espressamente richiamata nell’atto di cessione d’azienda n. 15866 del 23 novembre 2016 nella parte in cui l’odierna ricorrente dichiarava che avrebbe continuato ad esercitare l’attività nel chiosco munita, proprio, di tale assenso della P.A..
2.3 Con la terza censura del primo motivo di ricorso, l’odierna ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento comunale impugnato in quanto “assolutamente carente sotto il profilo motivazionale, non recando né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, limitandosi soltanto ad indicare l’asserita mancanza di apposito titolo autorizzativo sulla nuova destinazione d’uso dell’immobile nonché della relativa agibilità.”.
2.3.1 La censura è infondata.
In disparte la circostanza che parte ricorrente non specifica, con riguardo alla presente censura, a quale dei due provvedimenti comunali impugnati si riferisca, il Collegio rileva come nel provvedimento n. 55603/2017 dell’11 aprile 2017 il Comune di Lecce ha compiutamente motivato il provvedimento di diniego di autotutela rispetto al proprio precedente divieto di S.C.I.A., dando atto di tutti gli elementi, in fatto e in diritto, rilevanti nel presente caso che hanno comportato il divieto di S.C.I.A. presentata dall’odierna ricorrente.
3. Col secondo motivo di ricorso, la società xxx S.r.l. deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto “l’eventuale presenza di difformità o di irregolarità, come sembra desumersi dal provvedimento dell’AC impugnato, avrebbe pertanto potuto e dovuto essere rilevata sin dal momento della presentazione della SCIA con contestuale obbligo per l’Amministrazione di invitare formalmente la ricorrente a provvedere a conformare l’attività dichiarata (e già avviata) alla normativa vigente. Ciò posto, il provvedimento dell’AC prot. n. 48350 del 28.03.2017 risulta essere illegittimo oltre che manifestamente sproporzionato rispetto al pregiudizio arrecato all’esercente l’attività commerciale[color=red][b], essendo state macroscopicamente disattese le prescrizioni dell’art. 19 L. n. 241/90 che impongono all’Amministrazione di richiedere formalmente al privato di conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente.”.
3.1 Il motivo è palesemente infondato.[/b][/color]
Premesso che non è chiaro a quale dei due provvedimenti impugnati l’odierna ricorrente si riferisca, il Collegio rileva come l’articolo 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., invocato da parte ricorrente, testualmente prevede, fra l’altro, che “Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.”.
[color=red][b]Orbene, stante quanto detto sopra, risulta chiaro che, nel presente caso, non era possibile alcuna conformazione dell’attività per cui era stata presentata la S.C.I.A., atteso che la stessa non poteva essere svolta in quanto relativa alla vendita di prodotti commerciali differenti da quelli previsti dalla concessione di uso pubblico rilasciata e, pertanto, l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti tramite apparecchi automatici era possibile solo, come ben chiarito dal Comune di Lecce nella nota n. 55603/2017 dell’11 aprile 2017, mediante la richiesta di una nuova concessione dell’area pubblica, essendo attività difforme da quella autorizzata originariamente, ossia la vendita di giornali e riviste.[/b][/color]
4. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=49837.0
Il commercio su aree pubbliche la direttiva Bolkestein
Webinar 1 Luglio 2019 - ore 10:30
http://eventipa.formez.it/node/192509?fa=1
Michele Deodati - responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive per i dieci Comuni dell’Unione Appennino bolognese