Risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014 - Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private
Risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014 - Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private
La risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014 reca chiarimenti riguardante la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli sulle aree private di cui gli stessi abbiano disponibilità.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032394-risoluzione-n-197797-del-10-novembre-2014-attivita-di-vendita-da-parte-degli-imprenditori-agricoli-su-aree-private
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza
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Risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014
Oggetto: Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private
Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali n. 79920 del 29-10-2014, con la quale l’Amministrazione in
parola, ha chiarito il dubbio riguardante la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli
sulle aree private di cui gli stessi abbiano disponibilità.
Al riguardo, la scrivente Direzione, con alcuni precedenti pareri, aveva avuto modo di sostenere che
per effetto della modifica normativa intervenuta al secondo periodo del comma 2, dell’articolo 4,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ad opera dell’articolo 30-bis del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, non risultava più possibile effettuare
l’attività di vendita in discorso su una superficie privata, anche nel caso in cui della medesima
superficie l’imprenditore agricolo avesse avuto disponibilità.
Il citato secondo periodo del comma 2, infatti, nella formulazione attualmente vigente, non risulta
più contenente la seguente disposizione: “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici
all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli
abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio di attività”, ora sostituita da:
“Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola,
nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di
inizio di attività”.
Il Ministero delle Politiche Agricole, con la nota su indicata, ha confermato che: “La novella ha
ampliato la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre, fiere e
manifestazioni varie, e nel contempo, ha escluso la vendita diretta su “altre aree private di cui gli
imprenditori agricoli abbiano la disponibilità”, abrogando la relativa disposizione normativa.
Per quanto sopra, si ritiene di poter concordare sull’interpretazione fornita dal Ministero dello
sviluppo economico in merito al divieto di vendita su aree private all’esterno dell’azienda
agricola”
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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La risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014 reca chiarimenti riguardante la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli sulle aree private di cui gli stessi abbiano disponibilità.
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Sarà pure il Ministero, ma non condivido e trovo che sia un'interpretazione anacronistica. Posto che il comma 1 dell'art. 4 stabilisce che gli imprenditori possono vendere "in tutto il territorio della Repubblica", mi chiedo quale norma dovrebbe considerarsi violata da chi presentasse la comunicazione per vendere su un'area privata scoperta.
Certo, i "locali aperti al pubblico" invocano un luogo normalmente chiuso, ma la definizione univoca di "locale" non è presente nella norma, e secondo me va intesa - alla luce di quanto disposto dal 1° comma, che non si può dimenticare - in un'accezione ampia, che ricomprenda qualsiasi "luogo" privato aperto al pubblico.
D'altra parte, una simile interpretazione cozza con tutte le recenti disposizioni sulla liberalizzazione delle attività economiche. Su tutti, cito l'art. 1 del D.L. n° 1/2012:
[i]"Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica".[/i]
E allora mi chiedo: quale sarebbe, fra questi, l'interesse generale tutelato da un simile divieto?