salve la licenza (scia) rilasciata dal comune si può sospendere se si è venduto il vecchio pullman e si è in attesa di trovarne un altro?
grazie
salve la licenza (scia) rilasciata dal comune si può sospendere se si è venduto il vecchio pullman e si è in attesa di trovarne un altro?
grazie
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La licenza/scia di cui alla L. 218/2003 non è legata ai mezzi, ma all'organizzazione.
Quindi anche se Lei rimane senza mezzi può sempre mantenere in essere l'attività e la licenza (che fra l'altro non ha scadenza).
LE CONSIGLIO, se sospende l'attività, di farne comunicazione al SUAP competente (tramite PEC)
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LEGGE 11 agosto 2003, n. 218
Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente.
Vigente al: 9-3-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalita).
1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su
strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai
sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti
esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto
previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a
tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita' di trasporto
effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente,
nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati
dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della
concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni
pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese
nazionali.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, e'
garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di
accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio
dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle
persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei
requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Definizioni e classificazioni).
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus
con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi
all'accesso alla professione di trasportatore su strada di
viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attivita'
di trasporto di persone con le modalita' di cui al comma 2,
utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di
esercizio, dei quali hanno la disponibilita'.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono
i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa
professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o
offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva
definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e
dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno
dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da
frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo
54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15
gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi
forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi
di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
5. Per disponibilita' degli autobus si intende il legittimo
possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto, locazione
con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
Art. 3.
(Definizione dei parametri di riferimento).
1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per
le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni
della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto
i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle
singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla
gravita' delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla
revoca dell'autorizzazione.
Art. 4.
(Adempimenti delle regioni).
1. Al fine di definire i contenuti e le modalita' delle
prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attivita' di
noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai
committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di
subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione
comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di
prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per
l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle
comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o
regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della
liberta' di concorrenza di cui alla presente legge.
2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti
legislativi o regolamentari volti:
a) a stabilire le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni
di cui all'articolo 5;
b) a fissare le modalita' e le procedure per l'accertamento
periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme
comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attivita' di
trasporto di viaggiatori su strada.
3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla
distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti
l'attivita' di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli
adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le
regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti
l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle
autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione
del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus
acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione
e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco
nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con
conducente aventi sede sul territorio italiano.
Art. 5.
(Accesso al mercato).
1. L'attivita' di noleggio di autobus con conducente e'
subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti
relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori,
di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali
allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la
principale organizzazione aziendale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento
professionale dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente e
l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non e' soggetta a limiti territoriali.
L'esercizio dei servizi internazionali e', peraltro, subordinato al
possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi
dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di
trasporto, dell'attestato di idoneita' professionale esteso
all'attivita' internazionale.
4. Le regioni stabiliscono la periodicita' temporale delle
verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base
ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione.
5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a
bordo di ogni autobus che e' stato immatricolato in base ad essa.
Art. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).
1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di
autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti,
lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per
lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e
collaboratori familiari di imprese titolari delle relative
autorizzazioni.
2. La qualita' di dipendente o di lavoratore con contratto di
prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione
del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore
dipendente, risultino, altresi', gli estremi della registrazione a
libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria.
Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del
lavoratore in servizio. La qualita' di titolare, socio e
collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio.
3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente
articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 500 euro a 2.000 euro.
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N. 246))
Art. 8.
(Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente
legge l'autorita' che procede all'applicazione della sanzione e'
tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di noleggio di autobus
con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione
degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive
disposizioni regionali.
Art. 9.
(Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero).
1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di
noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei
documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o
comunitaria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalita' di cui
all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo nei casi
in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalita'
diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di
controllo.
Art. 10.
(Servizi internazionali di noleggio in Stati
non appartenenti all'Unione europea).
1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus
con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti
all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di
contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali
attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.
2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle
disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al
regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.
Art. 11.
(Norme transitorie).
1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate
dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano
provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base
degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la
loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle
autorizzazioni di cui all'articolo 5.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se
non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni
necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
GRAZIE MOLTO GENTILE
riferimento id:25209Tratteremo di questi e molti altri argomenti nel prossimo incontro di formazione che si terrà ad APRILIA il prossimo 15 dicembre 2015
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[color=blue][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][/color]La disciplina del procedimento amministrativo
Le procedure semplificate (scia, comunicazione e simili)
Irricevibilità, vizi tecnologici, procedurali e sostanziali
La conformazione
La conferenza di servizi
L'atto finale ed i pareri
Autotutela, ricorsi e correzione degli atti
Risposta ai quesiti
[color=red][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)
[/b][/color]Polizia amministrativa e TULPS
Procedure e controlli in materia di polizia amministrativa
Il procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Disciplina delle sanzioni amministrative interdittive
Casistiche più ricorrenti
Risposta ai quesiti
[b][color=blue]Docente: dott. Simone Chiarelli[/color][/b]
Per maggiori dettagli:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30434.0
Procedimenti unico e disciplina del commercio - 2 febbraio 2016
[size=12pt]il prossimo [b]2 febbraio 2016[/b], presso la "[b]Sala Manzù" della Biblioteca Comunale[/b] , posta in [b]Via Marconi nel Comune di Aprilia[/b], si terranno i n. 2 seguenti seminari:
[/size]
[size=12pt]Docente: [b]Dott. Simone Chiarelli[/b]
[/size]
[size=12pt][color=red][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][list]
[li]La disciplina del procedimento unico nel DPR 160/2010[/li]
[li]SUAP e organizzazione[/li]
[li]Il procedimento autorizzativo[/li]
[li]Il procedimento automatizzato[/li]
[li]Approfondimenti su specifiche procedure[/li]
[li]Risposte ai quesiti[/li]
[/list]
[size=12pt][color=blue][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)[/b][/color]
[/size][list]
[li]Commercio in sede fissa[/li]
[li]Forme speciali di vendita[/li]
[li]Somministrazione di alimenti e bevande[/li]
[li]Accertamento dei requisiti soggettivi[/li]
[li]Accertamento dei requisiti oggettivi[/li]
[li]Procedimenti connessi (edilizia, ambiente, sanità e sicurezza)[/li]
[li]Risposta ai quesiti[/li]
[/list]
[size=14pt]Per info, costi e scheda d'iscrizione: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31513.0[/size]