[color=red][b]Copia analogica di documento informatico non sottoscritta: si tratta di “prova atipica”?[/b][/color]
Ecco le conclusioni:
[b]Da ultimo, non si può non rilevare che il paragone operato dalla Suprema Corte tra copia fotostatica di un documento cartaceo e copia analogica (non conforme al dettato dell’art. 23 del CAD) di documento informatico sembra evidenziare ancora una profonda confusione sulle caratteristiche e il valore probatorio dei documenti informatici.[/b]
Ma vi invito a leggere tutto questo interessante articolo di commento alla sentenza della Cassazione n. 4363/2015:
http://www.studiolegalelisi.it/notizia.php?titolo_mod=671_Copia_analogica_di_documento_informatico_non_sottoscritta__si_tratta_di_%93pr
[img width=300 height=178]http://jekyll.sissa.it/wp-content/uploads/2011/03/copia-incolla-phone.jpg[/img]