[b]Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti[/b]
Iniziamo la pubblicazione di alcuni approfondimenti sulla disciplina del SUAP e le problematiche correlate partendo alla pubblicazione della versione aggiornata ed integrale del DPR 160/2010
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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160[/b]
[color=red]Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.[/color]
(10G0183)
[b] Vigente al: 9-3-2015 [/b]
Capo I
Principi generali ed ambito applicativo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 116 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della
Costituzione;
Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006;
Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, introducendo la : «Segnalazione certificata di inizio attivita'
- SCIA»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»):
il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico;
c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580;
d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e)
ed f), del decreto-legge;
h) «dichiarazione di conformita'»: l'attestazione della
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa;
i) «attivita' produttive»: le attivita' di produzione di beni e
servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le
attivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e
dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di
cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri
luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di
beni e servizi;
k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per
imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti
nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di prestazione
di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico
di connettivita';
l) «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di
commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformita' agli
articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un
giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di
provincia;
m) «sportello unico per le attivita' produttive» (di seguito
denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento;
n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente
l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le
pubbliche amministrazioni;
o) «sistema pubblico di connettivita'» (di seguito denominato:
«SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del
patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione,
necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi
informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle
informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione;
p) «interoperabilita'»: la capacita' di un sistema o di un
prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel
rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico
di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle
suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed i relativi elaborati
tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalita'
telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con
le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente
per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato
l'impianto.
3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e
6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali
adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le
attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e
di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di
rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche e
gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Art. 3
Il portale «impresainungiorno»
1. Il portale:
a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per
l'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3;
b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per
le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati
accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e
tenendo conto delle diverse discipline regionali;
c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse
modalita' previste per la comunicazione unica;
d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e
gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai
SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui
all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il
sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di
pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi
dell'articolo 12, comma 5;
e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le
attivita' di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e
assicura il collegamento con le autorita' competenti ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto
legislativo.
2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi
informativi e i portali gia' realizzati da Regioni o enti locali e
con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli
unici.
3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto
infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici
periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in
coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.
Capo II
Funzioni e organizzazione del SUAP
Art. 4
Funzioni e organizzazione del SUAP
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e
tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente
dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o
atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e
sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le
domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente.
3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attivita'
di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresi' quelle per le
quali e' consentito l'immediato avvio dell'intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande
presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche
in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da
altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26
marzo 2010, n. 59.
4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile
sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni
dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di
associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa
strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di
cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e' ricoperto
dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il
referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre
amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la
responsabilita' delle amministrazioni o degli uffici comunali per
altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli
detenuti dal SUAP.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in
forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di
commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma
restando l'unicita' del canale di comunicazione telematico con le
imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze
dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti
dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in
formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto
disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La
conoscibilita' in modalita' telematica degli estremi degli atti,
compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non
costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso
dei termini decadenziali di impugnazione.
8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene
attraverso modalita' di comunicazione telematica conformi ai
requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,
comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonche' nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il collegamento di cui al comma 8:
a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile
del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia'
acquisiti dal registro imprese;
b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del
decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese
renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B,
l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese,
nonche' le informazioni relative alle segnalazioni certificate di
inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP,
anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA, funzionali
al procedimento in corso;
c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e
l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli
estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri
atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano,
secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato
tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei
requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del
decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento,
trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la
pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco puo'
essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP
abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le
funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito
il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10,
l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al
medesimo articolo, e' delegato, anche in assenza di provvedimenti
espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con
le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,
comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del
portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso
il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti,
comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle
informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute
all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente
regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato
il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di
leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite,
compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici
comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro
riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento stesso.
14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce
immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento
telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi
dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche
competenti.
Capo III
Procedimento automatizzato
Art. 5
Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze
1. Nei casi in cui le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma
1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione
unica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmette
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalita'
ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al
comma 4.
3. La segnalazione e' corredata da tutte le dichiarazioni, le
attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli elaborati tecnici di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica,
con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione
e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia
automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni
e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di cui
all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo'
avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici
comunali competenti, trasmette con modalita' telematica al soggetto
interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del
decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo
autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei
terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione
dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche
discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del
rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime
modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide.
Art. 6
Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa
1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato puo'
avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma
3, lettera c), del decreto-legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalita'
telematica, al SUAP una dichiarazione di conformita', comprensiva
della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato
corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che
costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' e
per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche
valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad
inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da
parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attivita' di
monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
3. L'Agenzia, in modalita' telematica, puo' presentare la SCIA
presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia
presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la
disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.
4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a
disposizione dall'Agenzia e puo', mediante apposita procura,
incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli
atti e i documenti necessari che siano in possesso di
un'amministrazione pubblica.
Capo IV
Procedimento ordinario
Art. 7
Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per
l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono
presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i
termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo'
richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso
tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta
il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine
di cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dalla
normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi
del comma 3.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o
assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del
SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su
istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari
per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi
abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi
previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al
comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del
decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono
comunicati in modalita' telematica dagli organismi competenti al
responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del
soggetto interessato, puo' svolgere attivita' istruttoria ai sensi
dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette
la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del
SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei
procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attivita'
produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche'
per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni
e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo
consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e gestionale
alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei
termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione
dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli
altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
Art. 8
Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree
insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina
regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella
sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione
del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al
progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma,
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. E' facolta' degli interessati chiedere tramite il SUAP
all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro
trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progetti
preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e
urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il
responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del
procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative
norme regionali di settore.
Capo V
Disposizioni comuni
Art. 9
Chiarimenti tecnici
1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative
tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP,
anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte
o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali
o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci
giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via
telematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, una riunione, di cui e' redatto apposito verbale, fra i
soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione
della riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata ai
sensi delle disposizioni del presente capo.
Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei
lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si
attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i
successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle
amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase
adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a)
del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7,
l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
Capo VI
Monitoraggio istituzionale
Art. 11
Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico
1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione
normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in
collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere,
assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza
delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita' e
sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul
territorio delle attivita' imprenditoriali e degli insediamenti
produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla
rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed
imprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altri
soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare
criticita'. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati
personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina,
al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove
necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche
interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche
di competenza.
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38,
comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1
predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati
allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione
dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle
Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di
iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 12
Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione
1. Il presente regolamento ha efficacia:
a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal
centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via
transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono
accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di
definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per la
funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici e per
l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di
cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati ad assicurare
la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in
ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni
responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di criteri
minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneita' della
modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli
strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di
quanto predisposto dai SUAP gia' operativi.
5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, individua le modalita' telematiche per la
comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato
tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica
amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la
semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita' telematiche
di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche
amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche
del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza,
l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal termine
di cui al comma 1, lettera b).
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e ad interim Ministro
dello sviluppo economico
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 157
Allegato
Specifiche tecniche per il regolamento di cui all'art 38 del D.L.
112/2008 '"Impresa in un giorno"
Allegato
(ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico
per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
MODALITA' TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE
E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI
COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO
Art. 1 - Definizioni, riferimenti e convenzioni
Ai fini del presente allegato si intendono per:
a. "regolamento", il decreto previsto al comma 3 dell'articolo 38 del
decreto-legge 112 del 2008;
b. "decreto-legge n. 7 del 2007", il decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n.
40;
c. "decreto della modulistica della comunicazione unica", il decreto
interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, primo periodo,
del decreto-legge n. 7 del 2007;
d. "R.E.A", il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
581 del 1995;
e. "PEC", la Posta Elettronica Certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
f. "provider di PEC", Certificatore accreditato di Posta Elettronica
Certificata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2005;
g. "sito istituzionale del SUAP", il sito internet che eroga i
servizi previsti per il SUAP e conforme ai requisiti di legge;
h. "W3C", World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per la
promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet;
i. "XML", eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo
di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in
base alle specifiche definite dal W3C;
j. "Schema XML", documento XML che definisce la struttura di altri
documenti scritti in linguaggio XML elencando quali elementi devono
comparire in tali documenti ed il loro ordine e gerarchia, in base
alle specifiche definite dal W3C;
k. "Web Services", insieme di standard di comunicazione in rete tra
applicazioni informatiche, definito dal W3C;
l. "WSDL", Web Service Definition Language, linguaggio XML di
definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito
dal W3C;
m. "Web Browser", un'applicazione informatica che permette all'utente
di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in
base agli standard del W3C;
n. "firma digitale", la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1,
lett. s del CAD;
o. "validazione temporale", la validazione temporale di cui all'art.
1, comma 1, lett. bb del CAD;
p. "casella dell'impresa", la casella di PEC dell'impresa;
q. "Documento Informatico", il documento di cui all'art. 1, comma 1,
lett. p del CAD;
r. "PDF" o "Portable Document Format", il linguaggio informatico per
la definizione di documenti elettronici;
s. "PDF/A", la definizione della parte delle specifiche PDF regolate
dallo standard pubblico "ISO 19005-1, Document management -
Electronic document file format for long-term preservation";
t. "HTTPS", il protocollo informatico definito dalla specifica
pubblica RFC 2818.
u. "autenticazione informatica", la procedura di cui all'art. 1,
comma 1, lett. b del CAD;
v. "Carta Nazionale dei Servizi" o "CNS", il documento di cui
all'art. 1, comma 1, lett. d del CAD;
w. "Carta d'Identita' Elettronica" o "CIE" il documento di cui
all'art. 1, comma 1, lett. c del CAD;
x. "porta di dominio" componente architetturale del SPC attraverso il
quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per
l'utilizzo dei servizi applicativi;
y. "protocollo informatico", le procedure informatiche utilizzate
dalle amministrazioni per la gestione dei documenti ai sensi del
d.p.r. n. 445 del 2000;
z. nel presente documento, nel caso di testi da utilizzare nei
messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio
"etichetta", indicano una dicitura che i sistemi informatici devono
utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore
e maggiore, ad esempio <valore>, indicano valori variabili che il
sistemi informatici dovranno attribuire in base al contesto
operativo;
aa. l' "oggetto", il "corpo", gli "allegati" di un messaggio di posta
elettronica certificata sono da intendersi come oggetti definiti
dalle regole tecniche della PEC di cui al Decreto Ministeriale 2
novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266.
Art. 2 - Oggetto
Il presente Allegato descrive le modalita' telematiche per la
comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 5
dell'articolo 12 del regolamento.
In particolare sono descritti:
- i servizi informativi e di modulistica del Portale.
- la modalita' di formazione della domanda telematica e le specifiche
di tracciato e composizione dei documenti da allegare;
- le modalita' di invio telematico da parte del dichiarante;
- le modalita' di risposta telematica di un SUAP;
- le modalita' di gestione telematica dei procedimenti nel Portale;
- i collegamenti tra SUAP e registro delle imprese;
- i collegamenti tra SUAP e altri enti;
- i sistemi di pagamento;
Art. 3 - Pubblicazione delle specifiche di formato
La pubblicazione di specifiche tecniche di formato e' curata da un
gruppo tecnico di gestione del Portale composto da rappresentanti del
DigitPA, dell'ANCI, delle Province, delle Regioni e dell'UnionCamere.
Ad Unioncamere e' assegnato il coordinamento del gruppo tecnico.
Il gruppo tecnico si avvale dei contributi delle associazioni
imprenditoriali e degli ordini professionali, convocandone i
rappresentanti con periodicita' almeno trimestrale.
Nel Portale, alla sezione "regole tecniche", sono pubblicati i
documenti che dettagliano le specifiche tecniche previste nel
presente Allegato.
La pubblicazione dei documenti relativi alle specifiche tecniche e'
effettuata inizialmente in forma provvisoria, resa pubblica per
l'inoltro di commenti da parte dei soggetti interessati.
La pubblicazione in forma provvisoria contiene l'indicazione del
periodo - comunque non inferiore ai 60 e non superiore ai 90 giorni -
disponibile per l'inoltro dei commenti, che potranno essere
formalizzati tramite apposita sezione del portale. Decorso tale
periodo, il gruppo tecnico integra il documento pubblicato in forma
provvisoria, se necessario, e pubblica il documento di specifiche
tecniche definitivo.
Art. 4 - Servizi informativi e modulistica del Portale
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il
Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per
gli utenti.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP la
pubblicazione di informazioni e modulistica.
Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP
o a soggetti da essi individuati, appositi strumenti per la
definizione e la condivisione della modulistica.
1. Sezione informazioni e modulistica
Il Portale contiene una sezione "informazioni e modulistica". Tale
sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree
per Regione e SUAP.
Per ogni SUAP saranno pubblicati:
- l'identificativo dello sportello SUAP (assegnato dal sistema
informatico e indicato nel seguito con identificativo SUAP)
- le caselle PEC messe a disposizione ai fini della gestione
telematica;
- la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale);
- informazioni utili ai fini dell'attivita' del SUAP (indirizzi,
responsabili, ecc).
A livello regionale o di singolo SUAP, sara' disponibile l'elenco
delle attivita' produttive, secondo la classificazione ATECO. Per
ciascuna attivita' saranno pubblicate le seguenti informazioni:
- adempimenti necessari per l'attivita';
- classificazione dell'adempimento in base alla possibilita' di
immediato avvio (art 4, comma 3 punto a) del regolamento);
- modulistica per le domande da presentare al SUAP;
- istruzioni di compilazione;
- altre informazioni.
La modulistica presente nella banca dati sara' pubblicata in formato
XML, e, nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o
altro formato individuato dal gruppo tecnico.
Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML Schema, sara'
corredato di apposita documentazione che definisca i controlli
semantici minimali per consentire il controllo formale degli
adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche.
2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica
Il gruppo tecnico provvedera', qualora necessario, ad effettuare un
primo caricamento degli elementi presenti nella banca dati della
sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni
disponibili presso le associazioni imprenditoriali, gli ordini
professionali e gli altri enti partecipanti ai lavori del gruppo
tecnico medesimo.
Ai SUAP e ai soggetti da essi delegati dovranno essere messi a
disposizione accessi riservati alla banca dati della sezione
"informazioni e modulistica" per il caricamento, aggiornamento e
modificazione degli elementi in essa contenuti.
Ai sensi dell'art. 4 comma 10 la banca dati della sezione
"Informazioni e modulistica" costituisce l'elenco dei SUAP con i
requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettere a), a-bis), e all'art.
2, comma 2 del regolamento.
Il portale rende disponibile ai Comuni un sistema di verifica dei
requisiti per operare secondo le modalita' previste dal regolamento.
Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati i SUAP
registrati nella banca dati.
Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera a) le
risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il
Portale entrera' in esercizio.
La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso in
esercizio sara' convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo
trimestrale.
Art. 5 - Domande telematiche al SUAP
Ai sensi dell'art. 4, comma 7, il regolamento prevede che le istanze
verso lo sportello SUAP siano telematiche. Nel presente articolo si
definiscono le regole tecniche per la formazione di tali istanze,
indicate con il termine di pratiche telematiche SUAP o semplicemente
pratiche SUAP.
1. Pratica SUAP
Ogni pratica telematica SUAP e' una collezione di file che
rappresentano modelli (o moduli) e documenti, strutturata in:
- Modello di riepilogo:
- Un file modello-riepilogo con i dati principali che descrivono il
soggetto, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri
file allegati (relativi a modulistiche e atti) e la procura speciale
ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c del regolamento;
- Un file distinta-del-modello-riepilogo con la rappresentazione di
stampa (in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico)
del modello-generale, sottoscritto digitalmente.
- Le relative specifiche di formato sono riportate nel seguito del
presente Allegato.
- Modulistica specifica dell'attivita' oggetto della dichiarazione:
- Un file modello-attivita': file informatico che riporta i dati
previsti per la dichiarazione di una specifica attivita', contenente
le informazioni indicate dalle regole di cui all'art. 4 sezione 1 del
presente Allegato;
- Un file distinta-attivita': documento informatico firmato
digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del
modello cosi' come scritte nel file-pratica.
- Allegati alla dichiarazione:
- Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a
particolari adempimenti, sottoscritti digitalmente;
- Eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per
alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, sottoscritti
digitalmente.
La collezione di file che compongono la pratica e' raggruppata in un
unico file compresso secondo il formato "ZIP" secondo le specifiche
della RFC 1950 e successive integrazioni.
2. Nomi standard dei file
In base al paragrafo predente, ogni pratica SUAP e' strutturata in
file, il cui nome e' definito come segue.
Ogni pratica informatica ha un codice indicato come codice pratica
nella forma:
"<codice-fiscale>-<GGMMAAAA-HHMM>" dove
- il <codice fiscale> e' il codice dell'impresa o di colui che
ricoprira' il ruolo di legale rappresentante della stessa se
l'impresa medesima non e' ancora costituita
- i successivi 13 caratteri rappresentano la "date-time" in cui la
pratica e' stata predisposta, secondo le seguenti convenzioni:
GG ...... giorno (valori compresi tra 01 e 31)
MM ..... mese (valori compresi tra 01 e 12)
AAAA .. anno (valori compresi tra 2008 e 9999)
HH .... ora (valori compresi tra 00 e 23)
MM .... minuto (valori compresi tra 00 e 59)
Ogni pratica informatica ha un nome file standard: "<codice-pratica>.
SUAP.zip"
In base a quanto previsto al paragrafo 1 la pratica e' composta da
dai seguenti file, denominati come segue:
- Un file modello-riepilogo (obbligatorio), file informatico in
formato xml con nome: "<Codice-pratica>. SUAP.xml"
- Un file distinta-del-modello-riepilogo (obbligatorio), documento in
formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma
digitale:
"<Codice-pratica>. SUAP.PDF.P7M"
- Un file modello-attivita', file informatico in formato xml con
nome: "<Codice-pratica>.MDA.xml"
- Un file distinta-del-modello-attivita' (obbligatorio), documento in
formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma
digitale:
"<Codice-pratica>. MDA.PDF.P7M"
- Eventuali allegati:
"<Codice-pratica>.<NNN numero progressivo nella pratica>.PDF.P7M"
3. Il formato del modello-riepilogo
Il modello e' composto dai seguenti riquadri:
1. Ufficio destinatario
2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
3. Oggetto della comunicazione
4. Procura speciale - dati e dichiarazioni (solo in caso di delega)
5. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio,
intermediario, delegato)
6. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa
dove notificare le ricevute previste dalla procedura amministrativa
7. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per
ogni file presente nella pratica )
8. Estremi di protocollazione e versione tracciato
Il formato XML del modello e' pubblicato nel Portale.
4. La presentazione a stampa del modello-riepilogo
Il fac-simile con la rappresentazione grafica del modello e'
pubblicato nel Portale in formato PDF/A o altro formato indicato dal
gruppo tecnico.
5. Invio della pratica telematica
La pratica SUAP e' trasmessa al Portale o al sito istituzionale del
SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo
le modalita' previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC
indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata
nel Portale.
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avra' il
seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo sportello destinatario> - <codice fiscale
impresa> - <denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>"
"Pratica: <codice pratica SUAP>"
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"
"Richiesta <tipologia richiesta> "
- In allegato: Il file di pratica SUAP ("<codice-pratica>.SUAP.zip")
previsto ai paragrafi precedenti.
Il campo <tipologia richiesta> potra' assumere i valori pubblicati
nel Portale nell'ambito delle specifiche tecniche. A titolo di
esempio : "richiesta", "esito", "domanda"
6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni
La pratica SUAP e' trasmessa via SPC o, nelle more della definizione
degli accordi di servizio, tramite PEC, secondo le specifiche
descritte all'articolo 10 del presente allegato.
Art. 6 - Risposte telematiche di un SUAP
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento, il SUAP assicura una
risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini previsti
per i singoli procedimenti amministrativi di competenza.
1. Ricevute telematiche
La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
regolamento e' emessa in modalita' automatica dal Portale o dal sito
istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione
informatica e secondo le modalita' previste dal CAD, ovvero dalla
casella PEC del SUAP, ed e' firmata digitalmente dal responsabile del
procedimento o dal responsabile del SUAP.
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avra' il
seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice fiscale impresa> -
<denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "Pratica: <codice pratica
SUAP>"
"Protocollo <identificativo protocollo>"
Il messaggio e' composto di allegati descritti nel seguito.
La ricevuta e' composta da un file XML nominato "SUAP-ricevuta.xml"
che riporta:
- Ufficio ricevente
- Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
- Oggetto della comunicazione
- Estremi del dichiarante
- Elenco dei documenti informatici allegati
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione
Il formato XML della ricevuta di pratica SUAP e' pubblicato nel
Portale.
La ricevuta di pratica SUAP e' inoltre completata dalla sua
rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato
dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale
documento e' il file a cui e' apposta la firma digitale.
Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo
sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite
PEC, si riterra' valida, ai fini della decorrenza dei termini ai
sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta
di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.
2. Altre comunicazioni
Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica SUAP, ai
sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento, sono resi accessibili
dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser,
previa autenticazione informatica secondo le modalita' previste dal
CAD, ovvero inviati dalla casella PEC del SUAP, e sono firmati
digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del
SUAP.
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avra' il
seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice fiscale impresa> -
<denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "Pratica: <codice pratica
SUAP> "
"Protocollo <identificativo protocollo>"
La comunicazione e' composta da un file XML nominato
"SUAP-comunicazione.xml" che riporta:
- Ufficio emittente
- Destinatario, cioe' l'impresa che ha inviato l'istanza
- Destinatario per conoscenza, cioe' il dichiarante
- Oggetto della comunicazione
- Testo della comunicazione/provvedimento
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione
Il formato XML della comunicazione e' pubblicato nel Portale.
La comunicazione e' inoltre completata dalla sua rappresentazione a
stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico,
secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento e' il
file a cui e' apposta la firma digitale.
Art. 7 - Gestione telematica dei procedimenti nel sito istituzionale
del SUAP
Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del regolamento il SUAP riceve
domande, dichiarazioni e comunicazioni esclusivamente in modalita'
telematica.
1. Protocollo Informatico
Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del
protocollo informatico. Il SUAP puo' utilizzare il protocollo
informatico dell'ente, mediante assegnazione in una specifica area
organizzativa.
2. Ricevute e comunicazioni telematiche
Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche
dell'articolo 6 del presente allegato.
3. Accesso alle pratiche presentate
Ai sensi del art 4, comma 3, punto b) del regolamento, il sito
istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser un'area
riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche
telematiche.
L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica
secondo le modalita' previste dal CAD.
Dall'area riservata sara' possibile consultare informazioni sullo
stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni
previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento.
Art. 8 - Gestione telematica dei procedimenti nel Portale nei casi di
delega alla Camera di Commercio
Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, del regolamento la camera di
commercio puo' essere delegata dal comune per l'esercizio del SUAP.
1. Protocollo Informatico
Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del
protocollo informatico. Il SUAP gestito dalla camera di commercio
puo' utilizzare il protocollo informatico dell'ente camerale,
mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.
2. Ricevute e comunicazioni telematiche
Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche
dell'articolo 6 del presente allegato.
3. Accesso alle pratiche presentate
Ai sensi del art 4, comma 3, punto b) del regolamento, il Portale
rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni
utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.
L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica
secondo le modalita' previste dal CAD.
Dall'area riservata sara' possibile consultare informazioni sullo
stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni
previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento.
Art. 9 - SCIA contestuale alla comunicazione unica
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento e' prevista la
presentazione di SCIA contestuale alla comunicazione unica.
La comunicazione unica e' quindi integrata secondo quanto di seguito
previsto.
1. Estenzioni al modello di comunicazione unica
Il modello previsto per la comunicazione unica e' integrato con la
possibilita' di allegazione dei documenti della SCIA e della
indicazione del SUAP destinatario della pratica.
2. Trasmissione al SUAP
La SCIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica sono
trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via SPC
o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla
casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale.
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avra' il
seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"RI: <uficio registro imprese mittente> - <codice fiscale impresa> -
<denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>"
"Pratica: <codice comunicazione unica>"
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"
"Protocollo RI <identificativo protocollo>"
- In allegato il file del modulo SCIA, gli altri allegati necessari
al SUAP ed un file "SUAPRI.xml" con le informazioni previste nel
corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione
delle specifiche tecniche.
Art. 10 - Specifiche tecniche per la cooperazione
Il presente articolo descrive le caratteristiche del sistema per
l'interscambio telematico dei dati tra il SUAP e le pubbliche
amministrazioni che devono interagire con il SUAP, anche ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del regolamento.
Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalita'
di cooperazione e colloquio telematico al fine di trasmettere con
immediatezza al SUAP l'esito e lo stato di avanzamento del
procedimento.
Le comunicazioni sono inviate tramite il Sistema Pubblico di
Connettivita' e Cooperazione e, nelle more della definizione dei
relativi accordi di servizio, tramite PEC.
- In caso di utilizzo di PEC:
- la trasmissione della domanda o richiesta all'Ente e' inoltrata
alla casella PEC
definita dall'Amministrazione, mediante la casella di PEC del SUAP
mittente;
- l'esito della richiesta e' inoltrato tramite posta elettronica
certificata dall'Amministrazione destinataria alla casella PEC del
SUAP mittente;
- ad ogni domanda trasmessa dall'utente al SUAP deve corrispondere,
in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di
posta certificata ad una o piu' caselle PEC definite dal sistema di
cooperazione.
Il contenuto del messaggio PEC avra' il seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"<ufficio ente mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione
impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP competente>"
"Pratica: <codice pratica SUAP> "
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"
"Protocollo RI <identificativo protocollo della comunicazione unica>"
"Protocollo Ente: <identificativo protocollo dell'ente>"
"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>"
- In allegato al messaggio i documenti necessari per la comunicazione
ed un file "SUAPENTE.xml" con le informazioni previste nel corpo del
messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle
specifiche tecniche.
Art. 11 - Collegamento tra SUAP e Registro Imprese
Sono definite le specifiche di comunicazione tra SUAP ed il registro
imprese ai sensi del art. 4, comma 8 del regolamento.
L'art. 4 comma 9, lettera b) stabilisce che il Registro imprese
garantisca ai SUAP competenti il ricevimento di informazioni in
merito all'iscrizione ed alle modificazioni dell'impresa nel registro
imprese.
A tal fine, il SUAP accedera' alle informazioni del registro imprese
tramite i servizi resi disponibili dal sistema camerale mediante il
sito internet www.impresainungiorno.gov.it oppure con la porta di
dominio del registro delle imprese.
Nel caso di accesso alla porta di dominio saranno necessari gli
opportuni accordi di servizio previsti dal Sistema Pubblico di
Connettivita'.
L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede l'aggiornamento del repertorio
delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del
D.P.R. 581/1995 con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA o
altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. A tal
fine il SUAP invia il contenuto della SCIA via SPC o, nelle more
della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC.
In tal caso il contenuto del messaggio PEC avra' il seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP competente> - <codice fiscale impresa> -
<denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP competente>"
"Pratica: <codice pratica SUAP> "
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"
"Protocollo: <identificativo protocollo >"
"RI: <uficio RI destinatario>"
"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>"
- In allegato il file del modulo SCIA ed un file "SUAP-REA.xml" con
le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato
definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.
L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede lo scambio di informazioni tra
il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema
INA-SAIA. I gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalita'
tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati
dell'anagrafe comunale con il registro imprese.
Art. 12 - Sicurezza e riservatezza dei collegamenti
I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti contro
il rischio di intrusione mediante l'attivazione di idonei strumenti
elettronici, secondo le misure minime di sicurezza per i trattamenti
con strumenti elettronici prescritte dal codice per la protezione dei
dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal
relativo disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, allegato B.
I collegamenti dei precedenti articoli 8 e 9 sono gestiti tramite SPC
e PEC nell'ottemperanza dei requisiti di sicurezza e riservatezza di
tali standard e in considerazione delle misure minime previste dal
Codice in materia di protezione dei dati personali. Su valutazione
dei singoli enti, i messaggi descritti potranno essere protetti anche
tramite l'utilizzo del protocollo SSL o di altre tecniche
crittografiche al fine di garantire la riservatezza, e comunque
secondo gli standard di sicurezza previsti dall'SPC.
Gli accessi alle banche dati degli enti devono avvenire nel rispetto
delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al Codice
per la protezione dei dati personali. Gli utenti dovranno pertanto
essere dotati di credenziali di autenticazione che consentano il
superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno
specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. Tali accessi
saranno autorizzati per le persone definite dagli enti e riconosciute
tramite apposita credenziale di autenticazione informatica, quale la
Carta Nazionale dei Servizi e la Carta d'identita' elettronica, in
possesso e uso esclusivo dell'incaricato ed eventualmente associata a
un codice identificativo o a una parola chiave, oppure altra forma di
autenticazione informatica prevista dal CAD.
L'elenco delle persone autorizzate all'accesso e' definito con
procedure interne di ciascuna amministrazione.
Al fine di facilitare la gestione delle abilitazioni, il gruppo
tecnico di gestione del Portale potra' definire e rendere disponibile
un registro informatico dei certificati digitali delle persone
autorizzate e i livelli di abilitazione e delega a loro assegnati.
I profili di autorizzazione sono individuati e configurati
anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento. Almeno annualmente il gruppo tecnico di gestione del
Portale deve verificare la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Art. 13 - Sistemi di pagamento
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) il Portale consente agli
utenti di effettuare il pagamento per i diritti e le imposte relativi
ai procedimenti gestiti dal SUAP.
Il sistema di pagamento, immediatamente operativo ai sensi della
normativa vigente, si adegua alle regole tecniche di cui all'art. 38
del CAD, qualora applicabili. Il sistema inoltre consente di
effettuare i versamenti ai SUAP in modalita' telematica relativamente
a:
- imposte (imposta di bollo virtuale);
- tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali);
- Diritti di segreteria
Il Portale fornisce servizi infrastrutturali ("Gateway di Pagamento")
per la gestione della logica del flusso dei pagamenti da/verso i
circuiti di pagamento, consentendo di interfacciare i diversi sistemi
di pagamento e gestire il flusso delle transazioni di pagamento,
garantendone l'integrita', la registrazione su appositi log contabili
e la successiva rendicontazione e gestione.
<NOTA: In relazione alla progettazione del sistema di pagamento
occorre definire, con i vari soggetti coinvolti, modalita' condivise
per il versamento e la contabilizzazione delle imposte, tasse e
diritti di segreteria che gli utenti devono versare in base alle
procedure richieste.
Il sistema di pagamento sara' attivato sul Portale fornendo servizi
infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti gli attori
coinvolti. La quantita' delle transazioni previste e la necessita' di
garantirne l'integrita', la registrazione su appositi log contabili e
la successiva rendicontazione e gestione, richiederanno comunque un
confronto con le pubbliche amministrazioni interessate>
[color=red][b]I diritti di istruttoria del SUAP sono legittimi?[/b][/color]
La tesi [b]favorevole [/b]del Ministero: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25207.0
La tesi [b]contraria [/b]di Marilisa Bombi: https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1376292919359763&eid=AStU18yK3Rm2GRNBppzj04xL7ErwUQsluZcnOTXpkeWgpKn11BkMMXU8FoXiXct0ubc&inline=1&ext=1425909676&hash=AStOyuW32eF6KFxD
[b]I POST del nostro forum[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25207.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21327.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=711.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17946.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8253.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4259.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2000.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3246.0
[b]Regolamento Comunale SUAP (bozza OMNIAVIS aggiornata)[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=113.0
Al link anche alcuni esempi di regolamentazione locale.
CONFERENZA DI SERVIZI - validi anche i pareri esterni senza partecipazione
[img width=300 height=197]http://www.gazzettadisanta.eu/articoli/co_141001_2i.jpg[/img]
[color=red][b]Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24 marzo – 21 agosto 2015, n. 3971 [/b][/color]
Fatto e diritto
1.- Con il ricorso in trattazione, il Ministero per i beni e le attività culturali ha impugnato la sentenza in epigrafe specificata, con la quale il T.A.R. del Molise ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento delle autorizzazioni uniche n. 49 e 50 rilasciate il 23.3.2011, a seguito di conferenza di servizi, dalla Regione Molise in favore della SVS Molise 2 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, situati nel Comune di Rotello.
La fattispecie controversa vede la contestazione da parte del Ministero appellante delle predette autorizzazioni regionali sotto due profili:
a) il loro rilascio successivamente alla scadenza del termine perentorio di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, del decreto n. 387/2003 per la conclusione del procedimento amministrativo;
b) la ammissibilità dei pareri, resi al di fuori della conferenza di servizi, dagli organi periferici del MIBAC, in relazione alla necessità di rimettere la decisione al Consiglio dei ministri, pena la nullità delle determine conclusive dei procedimenti in quanto adottate in carenza di potere; in particolare si tratta di stabilire l’obbligo di rimessione della decisione al livello statale non sarebbe precluso dalle circostanze che i pareri negativi dovrebbero ritenersi resi al di fuori della Conferenza.
2.- In merito la Sezione, preliminarmente, ritiene di evidenziare come i fatti di causa, emergenti dalla decisione gravata, non siano stati contestati dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.
2.1.- L’appello è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
[b]a).- A supporto della ritenuta illegittimità delle autorizzazioni il T.A.R. ha argomentato che gli effetti preclusivi del rilascio di autorizzazione scatterebbero solo in caso di dissenso espresso e non quando il parere negativo del Ministero sia stato reso al fuori del procedimento conferenziale, sia pure in forma scritta. L’appellante ritiene che nella specie la partecipazione ministeriale deve ritenersi sussistente e che, anche a non volere aderire a questa tesi, la mancata partecipazione non equivale ad assenso, viziando quindi le autorizzazioni emesse prescindendo dal parere della sovrintendenza e dal necessario rinvio al Consiglio dei Ministri, secondo il dettato dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. [/b]
[color=red][b]Il Collegio ritiene fondata la tesi del Ministero poiché, come già affermato dalla Sezione con orientamento consolidato peraltro citato dallo stesso appellante e dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, sia nel caso della conferenza istruttoria che di quella decisoria la presenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in sede di conferenza di servizi può essere assicurata non necessariamente dalla presenza fisica del suo rappresentante ma anche dalla trasmissione di note scritte (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 2443/2013). La giurisprudenza ha anche indicato le ragioni di questo orientamento nel fatto che il modello procedimentale in esame ha natura soltanto di strumento organizzativo a fini acceleratori della procedura e non configura l’esistenza di un organo collegiale. Ma quand’anche si trattasse di un organo non sarebbe applicabile, a supporto della tesi accolta dal T.A.R., l’art. 16 della legge n. 241/1990 ostando al superamento del dissenso e quindi al rilascio dell’autorizzazione sia la disposizione che in tal caso prescrive l’invio della questione al Consiglio dei ministri, sia il comma 3 della citata norma che, dopo avere previsto meccanismi di superamento solo nelle ipotesi di assenza del parere, dispone comunque che gli stessi “non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”. [/b][/color]
b).- Il ricorso in trattazione contrasta la sentenza anche ove ha respinto il motivo che sosteneva la nullità delle autorizzazioni per violazione del termine di 180 giorni (ex art. 12, c.4, del decreto n. 387/2003) per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. In senso contrario il T.A.R. ha rilevato che “il servizio regionale correttamente non ha rimesso la questione alla superiore istanza decisoria in quanto, come rilevato, nessun effetto preclusivo poteva riconoscersi ad una pronuncia che la legge qualifica espressamente come inammissibile ove non resa nella sede normativamente a ciò deputata, come accaduto nel caso di specie sicché il meccanismo di deroga alla competenza regionale previsto dall’art. 14 quater, comma 3, non poteva in concreto ritenersi operante”. Ed invero tale orientamento, pur supportato dal richiamo ai principi sulla nullità tipizzati dall’art. 21-septies, non tiene conto che il dissenso della Sovrintendenza era stato comunque espresso (con le note 16 e 17.2.2011) ben prima e, quindi, all’interno, della conclusione del procedimento di autorizzazione conclusosi con il suo rilascio. Comunque, l’art. 14-ter, nel prevedere, nel caso di dissenso, solo il potere di remissione al Consiglio dei Ministri, non permette di configurare una ipotesi di nullità per carenza di potere assoluto collocabile nell’alveo dall’art. 21-septies (nello stesso senso Cons. di Stato, sez. IV, n. 5671/2014), bensì produce l’effetto di trasferire la competenza a pronunziarsi nell’affare ad un organo amministrativo diverso; in sostanza ne deriva che l’autorizzazione unica che sia emanata oltre i 180 giorni, e nonostante il dissenso di autorità che vi abbia partecipato nella sola forma scritta, deve ritenersi affetta non dal vizio di nullità ma di illegittimità per incompetenza. In questi termini la censura risulta fondata.
3.- Le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
[b]4.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata, e, in accoglimento del ricorso di primo grado, con annullamento delle autorizzazioni impugnate. Resta salvo il potere-dovere dell’amministrazione di riattivare l’iter procedurale, provvedendo alla remissione della questione alla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. [/b]
5.- Le spese dei giudizi possono essere compensate in ragione della difformità tra la giurisprudenza di primo grado e quella d’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e per l’ulteriore effetto, annulla le autorizzazioni regionali n. 49 e 50/2011, rilasciate in favore sella SVS Molise 2 s.r.l..
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Un atto endoprocedimentale è immediatamente impugnabile qualora, pur essendo inserito all’interno del procedimento, realizzi una lesione immediata e assuma rilevanza esterna.
[img width=300 height=300]http://cdn2.hubspot.net/hub/165499/file-227508074-png/images/attologo.png[/img]
Qui la sentenza n. 2206 - 22/10/2015 - TAR - Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) - Amministrativa
http://www.diritto.it/docs/37495-un-atto-endoprocedimentale-immediatamente-impugnabile-qualora-pur-essendo-inserito-all-interno-del-procedimento-realizzi-una-lesione-immediata-e-assuma-rilevanza-esterna
Osservazioni a prima lettura sull'autotutela dopo la l. n. 124/2015: profili di incertezza nell'intreccio tra diritto amministrativo e diritto penale
http://buff.ly/1SFgPue
La SCIA (cartacea) presentata a edilizia e non al SUAP va rigettata!
[img width=300 height=114]http://www.comune.stezzano.bg.it/c016207/images/suap/suap.jpg[/img]
[b]Scia per attività produttive: solo la presentazione telematica conferisce validità alla segnalazione[/b]
Il T.A.R. Puglia, Bari, con la Sent. n. 1330 del 2015, ha stabilito che la presentazione su supporto cartaceo direttamente all'ufficio tecnico comunale diverso dal SUAP di una Scia per attività produttive, va rigettata in quanto non si configura come Scia. La presentazione telematica allo Sportello non costituisce un mero formalismo, ma rappresenta l'unica possibilità per riconoscere validità alla segnalazione e, di conseguenza, poter procedere alla relativa istruttoria.
[color=red][b]T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 16 ottobre 2015, n. 1330[/b][/color]
http://quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000145705
Vi proponiamo ulteriori spunti su SUAP e CARTACEO (da anni sosteniamo l'IRRICEVIBILITA' della documentazione cartacea ... almeno dal 2011)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=564.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14520.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7271.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27753.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=814.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=677.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9560.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5832.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7674.0
AUA, AIA, SUAP - Toscana - DGRT n. 1227 del 15/12/2015
La Giunta Regionale Toscana ha approvato i "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" con la deliberazione qui pubblichiamo.
http://buff.ly/1mzZyrt
VARIANTE SUAP - nuova sentenza Consiglio di Stato 8 gennaio 2016 n. 27
In particolare, questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038).
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31266.0
Nuove norme su Conferenza di Servizi, SUAP e semplificazioni (20/1/2016)
[img]http://www.comune.villafrancapiemonte.to.it/public/conferenza_servizi.jpg[/img]
[color=red][b]Schema di DECRETO LEGISLATIVO sulle modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi e dello sportello unico per le attività produttive[/b][/color]
[i]Approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 - Il testo non è definitivo e sarà presto sottoposto all'esame parlamentare ed alla approvazione defintiiva del Consiglio dei Ministri per poi essere pubblicatoin G.U.[/i].
******************
Schema di DECRETO LEGISLATIVO
TITOLO I
Disciplina generale della conferenza di servizi
Art. 1
(Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi)
1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 14
(Conferenze di servizi)
1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall’amministrazione competente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati. In tal caso, la conferenza si conclude entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. La conferenza si svolge sulla base degli atti e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dallesito della verifica documentale, di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi.
Art. 14 – bis
(Conferenza semplificata)
1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente, entro cinque giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine tassativo, non superiore a venti giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l’interruzione del termine di cui alla lettera e);
e) il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento . Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera e), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera e), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest’ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera e), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda.
6. Fuori dei casi di cui al comma precedente, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter; in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi sessanta giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato; in tal caso la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.
Art. 14 – ter
(Conferenza simultanea)
1. La riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato èd esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza .
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato. Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l’eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.
6. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla riunione non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.
Art. 14 – quater
(Decisione della conferenza di servizi)
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono chiedere con congrua motivazione all’amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti , l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti.
Art. 14 – quinquies
(Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua adozione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, e l’intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma precedente, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. La questione è posta all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l’intesa. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
TITOLO II
Disposizioni di coordinamento con le discipline
settoriali della conferenza di servizi
Art. 2
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3 nell’alinea le parole “direttamente o tramite conferenza di servizi” sono soppresse;
2) al comma 3, lettera g) , le parole “, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice” sono soppresse;
b) all’articolo 20:
1) al comma 3 :
a) le parole da “, acquisisce” a “normativa vigente” sono sostituite dalla seguente: “e”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo “Qualora sia necessario acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
2) il comma 5-bis è abrogato;
3) al comma 6 le parole “comma 5-bis” sono sostituite dalle seguenti: “medesimo comma” e le parole “da 14 a 14-ter” sono sostituite dalle seguenti: “14 e seguenti”;
4) al comma 8 le parole “al comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
5) il comma 9 è abrogato.
Art. 3
(Modifiche alla disciplina dello Sportello
unico per le attività produttive)
1. All’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.
2. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole “ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3”;
b) al comma 3, le parole “può indire” sono sostituite dalla seguente “indice” e le parole da “anche su istanza” fino a “discipline regionali” sono soppresse;
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 6, le parole “a 14-ter” sono sostituite dalle seguenti “a 14-quinquies”.
Art. 4
(Modifiche alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale)
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:
a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 5
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, comma 2, le parole “degli articoli 14 e seguenti ” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 14”;
b) all’articolo 29-quater, comma 5, le parole “14, 14-ter, commi da 1a 3 e da 6 a 9, e 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “14 e 14-ter” ;
c) all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole “istruttoria eventualmente” sono soppresse;
d) all’articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole “comma 3” sono soppresse.
Art . 6
(Disposizioni di coordinamento con la disciplina
in materia di autorizzazione paesaggistica)
1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al sovrintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Nel caso in cui l’amministrazione procedente sia competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la documentazione di cui all’articolo 14- bis, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto, include la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento da trasmettersi al soprintendente ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. Il sovrintendente esprime comunque il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 entro il termine di cui all’articolo 14-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto, che in questo caso non può essere inferiore a quarantacinque giorni.
Art. 7
(Disposizione transitoria)
1. Nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) . Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
Art. 8
(Clausola generale di coordinamento)
1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificati dal presente decreto.
SPORTELLI UNICI (edilizia) - vietato chiedere al privato di acquisire prima i pareri
T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, 29 febbraio 2016 sent. 2689
- in proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto in più occasione modo di osservare che l’istituzione ad opera del legislatore dei cc.dd. “sportelli unici” – diretti essenzialmente ad individuare “un unico centro organizzativo” di “riferimento” per il privato - costituisce uno strumento pienamente rispondente al “principio della semplificazione amministrativa” (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5777; C.d.S., Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 889);
- più specificamente, la giurisprudenza de qua ha avuto modo più volte di affermare che lo sportello unico per l’edilizia previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001 risponde essenzialmente ad esigenze di “semplificazione procedimentale ed organizzativa” per quanto attiene ai rapporti tra l’Amministrazione e il privato, atteso che - proprio in virtù delle funzioni ad esso attribuite - comporta, tra l’altro, l’obbligo dell’ufficio comunale di “attivarsi direttamente presso le altre Amministrazioni al fine di acquisire gli ulteriori provvedimenti ed atti di assenso necessari per il rilascio dei permessi di costruire o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia edilizia”, con la conseguenza che “l’imposizione del relativo onere in capo al privato” non può che costituire e, dunque, essere inteso come un “ingiustificato ed illegittimo aggravio del procedimento in violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 28 settembre 2010, n. 2032);
In ragione di quanto riportato ed essendo già stato dato atto che la decisione di negare il permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla ricorrente è stata assunta dal Comune di xxxxxxxxxxx, inequivocabilmente dotato dello “Sportello Unico per l’Edilizia” (come, tra l’altro, risultante dalla documentazione prodotta agli atti), esclusivamente in ragione della mancata produzione della documentazione richiesta, espressamente identificata nello stesso provvedimento con il “N.O. per il Vincolo Idrogeologico” e il “N.O. per il Vincolo Ambientale”, non può, dunque, che convenirsi con la ricorrente in ordine al rilievo che la citata Amministrazione ha provveduto in spregio delle su riportate prescrizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.
Tanto è sufficiente per l’accoglimento del gravame, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.
http://buff.ly/1q5f94X
SUAP: il procedimento può essere SOSPESO solo a termine - sentenza
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36502.0
Informativa per il trattamento dei dati SUAP - aggiornata al 23/5/2018
Si tratta dell'informativa aggiornata al GDPR (regolamento UE 2016/679) per le procedure di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che potrete utilizzare inserendo:
1) l'informativa semplificata in formato HTML nella pagina informativa dello Sportello Unico sul sito istituzionale
2) l'informativa dettagliata eventualmente allegata in PDF
IL MODELLO E' RICICLABILE PER OGNI TIPO DI SERVIZIO MODIFICANDO OPPORTUNAMENTE I CAMPI
Link: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45143.0
Ricordo che il GDPR prevede che l'informativa sia semplice, chiara ed immediata. Quindi vi invito a mantenere quella semplificata in un formato facilmente comprensibile.
Ricordo che per le procedure SUAP non è previsto il consenso.
[color=red][b][size=18pt]SUAP: aggiornata la nuova modulistica unificata (17 aprile 2019)[/size][/b][/color]
[img width=300 height=177]https://scontent.fmxp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57456914_1252464214905291_4243495312708075520_n.png?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fmxp3-1.fna&oh=7bbaa21959bb87dce9b8a3437893a455&oe=5D424208[/img]
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Repertorio atti n. 28/CU del 17 aprile 2019
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=49407.0
SUAP: le 10 principali criticità nella gestione delle procedure
https://buff.ly/2VeWToA
Scarica la scheda di dettaglio e le slides
SCIA e poteri a tutela del terzo
https://buff.ly/2WkaDmC
APPROFONDIMENTI
Lo Sportello SUAP di questo Comune ha concluso una conferenza di servizi per la variante urbanistica produttiva proponendo al Consiglio l'approvazione del provvedimento finale. E' possibile che il Consiglio rifiuti o non sottoponga all'ordine del giorno la proposta di delibera?
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/23-05-2019-variante-urbanistica-semplificata-conferenza-di-servizi-poteri-del-consiglio-comunale
SUAP e variante urbanistica - no esonero dal contributo straordinario
https://buff.ly/2X4FBvV
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2382 del 12 aprile 2019
“La qualità di erede può essere provata anche con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
https://buff.ly/2XyVVVY
Cassazione civile, sez. II, sentenza 31 maggio 2019, n. 15026 ”