Data: 2015-03-09 14:02:30

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

[b]Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti[/b]

Iniziamo la pubblicazione di alcuni approfondimenti sulla disciplina del SUAP e le problematiche correlate partendo alla pubblicazione della versione aggiornata ed integrale del DPR 160/2010

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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160[/b]
[color=red]Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina
sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,  ai  sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.[/color]
(10G0183)
[b]  Vigente al: 9-3-2015  [/b]
Capo I

Principi generali ed ambito applicativo



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 116 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della
Costituzione;
  Vista  la  direttiva  123/2006/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006;
  Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  ed  in  particolare
l'articolo 9;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, introducendo la : «Segnalazione certificata di inizio  attivita'
- SCIA»;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010;
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee;

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata :  «Agenzia»):
il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello  Stato,  gli  enti
pubblici territoriali, gli altri enti  pubblici  non  economici,  gli
organismi di diritto pubblico;
    c) «camere di commercio»:  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580;
    d) «CAD»: il  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
    f) «decreto-legge»: il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    g) «SCIA»: la segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
ed f), del decreto-legge;
    h)  «dichiarazione  di  conformita'»:  l'attestazione  della
sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  per  la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento  e  la  cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa;
    i) «attivita' produttive»: le attivita' di produzione di  beni  e
servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le
attivita' turistiche e alberghiere, i servizi  resi  dalle  banche  e
dagli intermediari finanziari e i servizi  di  telecomunicazioni,  di
cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
    j) «impianti produttivi»: i  fabbricati,  gli  impianti  e  altri
luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di  produzione  di
beni e servizi;
    k) «portale»: il sito web impresainungiorno  di  riferimento  per
imprese e  soggetti  da  esse  delegati,  che  consente  di  ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con  gli  Enti  coinvolti
nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di  prestazione
di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema  pubblico
di connettivita';
    l) «registro imprese»: il registro di cui  all'articolo  8  della
legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  istituito  presso  la  camera  di
commercio  e  tenuto  dall'Ufficio  competente  in  conformita'  agli
articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di  un
giudice delegato  dal  Presidente  del  Tribunale  del  capoluogo  di
provincia;
    m) «sportello unico per  le  attivita'  produttive»  (di  seguito
denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il  richiedente  in
relazione a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua
attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque  coinvolte  nel
procedimento;
    n)  «sistema  INA-SAIA»:  il  sistema  di  servizi  che  consente
l'interconnessione  e  lo  scambio  anagrafico  fra  i  comuni  e  le
pubbliche amministrazioni;
    o) «sistema pubblico di connettivita'»  (di  seguito  denominato:
«SPC»): l'insieme di  infrastrutture  tecnologiche  tecniche  per  lo
sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione  e  la  diffusione  del
patrimonio informativo e dei  dati  della  pubblica  amministrazione,
necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione  applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei  flussi
informativi,  garantendo  la  sicurezza,  la  riservatezza  delle
informazioni, nonche' la salvaguardia e  l'autonomia  del  patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione;
    p) «interoperabilita'»: la  capacita'  di  un  sistema  o  di  un
prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o  prodotti,  nel
rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.
                              Art. 2


                Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  38,  comma  3,  del
decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico  soggetto  pubblico
di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che  abbiano  ad
oggetto l'esercizio di  attivita'  produttive  e  di  prestazione  di
servizi,  e  quelli  relativi  alle  azioni  di  localizzazione,
realizzazione,  trasformazione,  ristrutturazione  o  riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle
suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
  2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed  i  relativi  elaborati
tecnici  e  allegati  sono  presentati  esclusivamente  in  modalita'
telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con
le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP  competente
per  il  territorio  in  cui  si  svolge  l'attivita'  o  e'  situato
l'impianto.
  3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5  e
6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione  alle
altre amministrazioni che intervengono  nel  procedimento,  le  quali
adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione.
  4.  Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del  presente
regolamento  gli  impianti  e  le  infrastrutture  energetiche,  le
attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e
di materie radioattive, gli impianti nucleari  e  di  smaltimento  di
rifiuti  radioattivi,  le  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche  e
gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e  seguenti  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
                              Art. 3


                  Il portale «impresainungiorno»

  1. Il portale:
    a)  fornisce  servizi  informativi  e  operativi  ai  SUAP  per
l'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3;
    b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per
le  quali  e'  sufficiente  l'attestazione  dei  soggetti  privati
accreditati, secondo criteri  omogenei  sul  territorio  nazionale  e
tenendo conto delle diverse discipline regionali;
    c) prevede  l'utilizzo  della  procura  speciale  con  le  stesse
modalita' previste per la comunicazione unica;
    d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le  imposte  e
gli oneri comunque denominati relativi ai  procedimenti  gestiti  dai
SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese  di  cui
all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti  attraverso  il
sistema telematico messo a disposizione dal portale.  Il  sistema  di
pagamento  si  basa  sulle  regole  tecniche  approvate  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 5;
    e) costituisce punto di  contatto  a  livello  nazionale  per  le
attivita' di cui al decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  e
assicura  il  collegamento  con  le  autorita'  competenti  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  i),  del  medesimo  decreto
legislativo.
  2. Il portale, nel rispetto della  disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  interopera  con  i  sistemi
informativi e i portali gia' realizzati da Regioni o  enti  locali  e
con quelli successivamente  sviluppati  a  supporto  degli  sportelli
unici.
  3.  Il  portale  costituisce  uno  dei  punti  di  contatto
infrastrutturale a  livello  nazionale  di  accesso  con  gli  Uffici
periferici dello Stato, secondo le  regole  di  cui  al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed  in
coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.
Capo II

Funzioni e organizzazione del SUAP


                              Art. 4


                Funzioni e organizzazione del SUAP

  1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica  e
tempestiva in luogo  degli  altri  uffici  comunali  e  di  tutte  le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte  nel  procedimento,  ivi
comprese    quelle    preposte    alla    tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'.
  2. Le comunicazioni al richiedente  sono  trasmesse  esclusivamente
dal SUAP; gli altri uffici comunali e  le  amministrazioni  pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,  pareri  o
atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque  denominati  e
sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le
domande,  gli  atti  e  la  documentazione  ad  esse  eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente.
  3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo  24  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
    a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle  attivita'
di cui all'articolo 2, comma 1,  indicando  altresi'  quelle  per  le
quali e' consentito l'immediato avvio dell'intervento;
    b)  alle  dichiarazioni,  alle  segnalazioni  e  alle  domande
presentate, al loro iter procedimentale e agli atti  adottati,  anche
in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da
altre amministrazioni pubbliche competenti;
    c)  alle  informazioni,  che  sono  garantite  dalle  autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo  del  26
marzo 2010, n. 59.
  4. L'ufficio competente per il SUAP  ed  il  relativo  responsabile
sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti  interni
dei  singoli  comuni  o  dagli  accordi  sottoscritti  in  caso  di
associazione,  che  dispongono  anche  in  ordine  alla  relativa
strutturazione; nelle more dell'individuazione  del  responsabile  di
cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e' ricoperto
dal segretario comunale. Il  responsabile  del  SUAP  costituisce  il
referente  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  agli  atti  e
documenti  detenuti  dal  SUAP,  anche  se  provenienti  da  altre
amministrazioni  o  da  altri  uffici  comunali.  Rimane  ferma  la
responsabilita' delle amministrazioni o  degli  uffici  comunali  per
altri atti,  comunque  connessi  o  presupposti,  diversi  da  quelli
detenuti dal SUAP.
  5. I comuni possono esercitare le  funzioni  inerenti  al  SUAP  in
forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di
commercio.
  6. Salva  diversa  disposizione  dei  comuni  interessati  e  ferma
restando l'unicita' del canale di  comunicazione  telematico  con  le
imprese da parte del SUAP, sono  attribuite  al  SUAP  le  competenze
dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
  7.  Le  domande,  le  dichiarazioni,  le  segnalazioni,  gli  atti
dell'amministrazione  e  i  relativi  allegati  sono  predisposti  in
formato elettronico e trasmessi  in  via  telematica  secondo  quanto
disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,  comma  5.  La
conoscibilita' in modalita'  telematica  degli  estremi  degli  atti,
compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5,  comma  4,  non
costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai  fini  del  decorso
dei termini decadenziali di impugnazione.
  8. Il collegamento tra  il  SUAP  e  il  registro  imprese  avviene
attraverso  modalita'  di  comunicazione  telematica  conformi  ai
requisiti previsti dall'Allegato  tecnico  di  cui  all'articolo  12,
comma 5,  ed  agli  standard  pubblicati  sul  portale,  nonche'  nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  9. Il collegamento di cui al comma 8:
    a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del  responsabile
del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia'
acquisiti dal registro imprese;
    b) garantisce, anche ai sensi  dell'articolo  25,  comma  7,  del
decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese
renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto  dei  principi  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
delle misure minime di sicurezza  di  cui  al  relativo  allegato  B,
l'avvenuta  iscrizione  e  gli  eventi  modificativi  delle  imprese,
nonche' le informazioni relative  alle  segnalazioni  certificate  di
inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri  SUAP,
anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA,  funzionali
al procedimento in corso;
    c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese  e
l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
    d)  garantisce  l'aggiornamento  del  repertorio  delle  notizie
economiche e amministrative di cui all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 7 dicembre  1995,  n.  581,  con  gli
estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o  altri
atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.
  10. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del  presente  regolamento,  i  Comuni  attestano,
secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato
tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del  proprio  territorio  dei
requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis),  del
decreto-legge e all'articolo 2, comma 2,  del  presente  regolamento,
trasmettendola al Ministero per lo sviluppo  economico  che  cura  la
pubblicazione dell'elenco dei SUAP  sul  portale.  Tale  elenco  puo'
essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i  cui  SUAP
abbiano nelle more acquisito tali  requisiti.  Sono  fatte  salve  le
funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
  11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non  abbia  istituito
il SUAP, o  questo  non  abbia  i  requisiti  di  cui  al  comma  10,
l'esercizio delle relative funzioni, decorso il  termine  di  cui  al
medesimo articolo, e' delegato, anche  in  assenza  di  provvedimenti
espressi, alla camera di commercio territorialmente  competente,  con
le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui  all'articolo  12,
comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla  gestione  del
portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
  12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso
il portale, provvedono alla  gestione  telematica  dei  procedimenti,
comprese le fasi di ricezione delle domande,  la  divulgazione  delle
informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio  di  ricevute
all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
  13.  In  relazione  ai  procedimenti  disciplinati  nel  presente
regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico  dell'interessato
il pagamento delle spese e dei diritti previsti  da  disposizioni  di
leggi statali  e  regionali  vigenti,  nelle  misure  ivi  stabilite,
compresi i diritti e le spese previsti a favore  degli  altri  uffici
comunali, secondo  i  regolamenti  comunali,  provvedendo  alla  loro
riscossione e al loro trasferimento  alle  amministrazioni  pubbliche
coinvolte nel procedimento stesso.
  14.  Il  SUAP,  espletate  le  procedure  necessarie,  trasferisce
immediatamente, in via  telematica,  e  in  assenza  di  collegamento
telematico non oltre il mese successivo al  versamento,  gli  importi
dei diritti  di  cui  al  comma  13  alle  amministrazioni  pubbliche
competenti.
Capo III

Procedimento automatizzato


                              Art. 5


    Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

  1. Nei casi in cui le attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,
sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma
1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP.
  2. La SCIA, nei casi in  cui  sia  contestuale  alla  comunicazione
unica, e' presentata presso il registro  imprese,  che  la  trasmette
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta  con  modalita'
ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta  di  cui  al
comma 4.
  3. La segnalazione e'  corredata  da  tutte  le  dichiarazioni,  le
attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli  elaborati  tecnici  di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Il SUAP, al momento della presentazione  della  SCIA,  verifica,
con modalita' informatica, la completezza formale della  segnalazione
e dei relativi allegati.  In  caso  di  verifica  positiva,  rilascia
automaticamente  la  ricevuta  e  trasmette  immediatamente  in  via
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni
e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di  cui
all'articolo 12, commi 5 e 6.
  5.  A  seguito  di  tale  rilascio,  il  richiedente,  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  puo'
avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'.
  6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici
comunali competenti, trasmette con modalita' telematica  al  soggetto
interessato le eventuali richieste istruttorie.
  7.  Ai  sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  lettera  f),  del
decreto-legge, la ricevuta di cui  al  comma  4,  costituisce  titolo
autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei
terzi e di autotutela dell'amministrazione.
  8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi  i  termini
di cui  all'articolo  2  della  medesima  legge  dalla  presentazione
dell'istanza, ovvero i  diversi  termini  previsti  dalle  specifiche
discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a  seguito  del
rilascio della  ricevuta,  emessa  automaticamente  con  le  medesime
modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide.
                              Art. 6


  Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa

  1. Nei casi di cui all'articolo 5,  il  soggetto  interessato  puo'
avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38,  comma
3, lettera c), del decreto-legge.
  2.  L'Agenzia,  compiuta  l'istruttoria,  trasmette,  in  modalita'
telematica, al SUAP una  dichiarazione  di  conformita',  comprensiva
della SCIA  o  della  domanda  presentata  dal  soggetto  interessato
corredata  dalle  certificazioni  ed  attestazioni  richieste,  che
costituisce titolo autorizzatorio per  l'esercizio  dell'attivita'  e
per l'avvio  immediato  dell'intervento  dichiarato.  Essa  ha  anche
valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede  ad
inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da
parte delle  amministrazioni  pubbliche  ai  fini  dell'attivita'  di
monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
  3. L'Agenzia, in modalita'  telematica,  puo'  presentare  la  SCIA
presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa  sia
presentata  contestualmente  alla  comunicazione  unica,  secondo  la
disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.
  4.  L'interessato  utilizza  gli  strumenti  informatici  messi  a
disposizione  dall'Agenzia  e  puo',  mediante  apposita  procura,
incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti  gli
atti  e  i  documenti  necessari  che  siano  in  possesso  di
un'amministrazione pubblica.
Capo IV

Procedimento ordinario


                              Art. 7


                        Procedimento unico

  1. Fuori dei  casi  disciplinati  dal  Capo  III,  le  istanze  per
l'esercizio delle attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono
presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi  i
termini  piu'  brevi  previsti  dalla  disciplina  regionale,  puo'
richiedere all'interessato  la  documentazione  integrativa;  decorso
tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
  2. Verificata la completezza della documentazione, il  SUAP  adotta
il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso  il  termine
di cui al  comma  1,  salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  dalla
normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi
del comma 3.
  3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla  osta,  concerti  o
assensi di diverse amministrazioni  pubbliche,  il  responsabile  del
SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, ovvero dalle  altre  normative  di  settore,  anche  su
istanza del soggetto interessato o  dell'Agenzia.  La  conferenza  di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui  i  procedimenti  necessari
per acquisire le suddette intese,  nulla  osta,  concerti  o  assensi
abbiano una durata  superiore  ai  novanta  giorni  ovvero  nei  casi
previsti dalle discipline regionali. Scaduto il  termine  di  cui  al
comma 2, ovvero  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
servizi,  si  applica  l'articolo  38,  comma  3,  lettera  h),  del
decreto-legge.
  4. Tutti gli atti istruttori e  i  pareri  tecnici  richiesti  sono
comunicati in modalita'  telematica  dagli  organismi  competenti  al
responsabile del SUAP.
  5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta  del
soggetto interessato, puo' svolgere attivita'  istruttoria  ai  sensi
dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e  trasmette
la relativa documentazione, in via telematica,  al  responsabile  del
SUAP.  L'Agenzia  fornisce  assistenza  per  l'individuazione  dei
procedimenti da attivare in relazione all'esercizio  delle  attivita'
produttive o alla realizzazione degli  impianti  produttivi,  nonche'
per la redazione in formato elettronico delle domande,  dichiarazioni
e comunicazioni ed i relativi elaborati  tecnici.  Se  il  comune  lo
consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e  gestionale
alla conferenza di servizi.
  6.  Il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento,  assunto  nei
termini di cui agli articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la  realizzazione
dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
  7. Il rispetto dei termini  per  la  conclusione  del  procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli
altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
                              Art. 8


          Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

  1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico  non  individua  aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi  o  individua  aree
insufficienti, fatta salva l'applicazione della  relativa  disciplina
regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP  la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  alle  altre
normative di settore,  in  seduta  pubblica.  Qualora  l'esito  della
conferenza  di  servizi  comporti  la  variazione  dello  strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in  quella
sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco  ovvero  al  Presidente  del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo  sottopone  alla  votazione
del Consiglio nella prima seduta utile. Gli  interventi  relativi  al
progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma,
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2.  E'  facolta'  degli  interessati  chiedere  tramite  il  SUAP
all'ufficio comunale competente per  materia  di  pronunciarsi  entro
trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei  progetti
preliminari dai medesimi sottoposti  al  suo  parere  con  i  vigenti
strumenti  di  pianificazione  paesaggistica,    territoriale    e
urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo  procedimento;  in  caso  di  pronuncia  favorevole  il
responsabile  del  SUAP  dispone  per  il  seguito  immediato  del
procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti.
  3.  Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente  articolo  le
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  o  alle  relative
norme regionali di settore.
Capo V

Disposizioni comuni


                              Art. 9


                        Chiarimenti tecnici

  1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle  normative
tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP,
anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte
o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali
o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati che  vi  abbiano  interesse,  entro  dieci
giorni  dalla  richiesta  di  chiarimenti,  convoca  anche  per  via
telematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, una riunione, di cui e'  redatto  apposito  verbale,  fra  i
soggetti  interessati  e  le  amministrazioni  competenti,  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La  convocazione
della riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata  ai
sensi delle disposizioni del presente capo.
                              Art. 10


                  Chiusura dei lavori e collaudo

  1. Il soggetto  interessato  comunica  al  SUAP  l'ultimazione  dei
lavori, trasmettendo:
    a) la dichiarazione del direttore dei  lavori  con  la  quale  si
attesta la conformita' dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua
agibilita',  ove  l'interessato  non  proponga  domanda  ai  sensi
dell'articolo 25 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il  certificato  di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
  2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
  3.  Il  SUAP  cura  la  trasmissione  entro  cinque  giorni  della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli  uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i  controlli  circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro  i
successivi novanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita'  dell'opera  al  progetto  ovvero  la  sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di  mero  errore  materiale,  il  SUAP,  anche  su  richiesta  delle
amministrazioni o degli uffici  competenti,  adotta  i  provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino  a  spese  dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione  all'interessato  entro  e  non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma  1;  l'intervento  di  riduzione  in  pristino  puo'  essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
  4.  Fatti  salvi  i  poteri  di  autotutela  e  di  vigilanza,  le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa  fase
adottare  interventi  difformi  dagli  adempimenti  pubblicati  sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera  a)
del presente Regolamento.
  5.  In  conformita'  al  procedimento  di  cui  all'articolo  7,
l'imprenditore  comunica  al  SUAP  l'inizio  dei  lavori  per  la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
Capo VI

Monitoraggio istituzionale


                              Art. 11


        Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico

  1. I Ministri dello  sviluppo  economico,  per  la  semplificazione
normativa e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  in
collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere,
assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di  rappresentanza
delle imprese, predispongono forme di monitoraggio  sull'attivita'  e
sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione  sul
territorio  delle  attivita'  imprenditoriali  e  degli  insediamenti
produttivi,  alle  condizioni  di  efficienza  del  mercato  e  alla
rispondenza dei  servizi  pubblici  alle  esigenze  di  cittadini  ed
imprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altri
soggetti pubblici e privati, di effettuare  segnalazioni  e  rilevare
criticita'. I monitoraggi  che  comportino  il  trattamento  di  dati
personali sono realizzati nel rispetto  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per  i  primi
tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente  disciplina,
al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono  informati,  ove
necessario, il responsabile del SUAP e le  amministrazioni  pubbliche
interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e  verifiche
di competenza.
  2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo  38,
comma  5,  del  decreto-legge,  i  Ministri  di  cui  al  comma  1
predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di  bilancio  destinati
allo scopo a carico della finanza pubblica, un  piano  di  formazione
dei dipendenti pubblici, in collaborazione con  la  Conferenza  delle
Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale  partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere  sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche  di
assicurare  sempre  e  tempestivamente  l'esercizio  del  diritto  di
iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge.
Capo VII

Disposizioni finali


                              Art. 12


      Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione

  1. Il presente regolamento ha efficacia:
    a) in relazione ai Capi I, II, III,  V  e  VI,  a  decorrere  dal
centottantesimo giorno  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
    b) in relazione al Capo IV, a decorrere da  un  anno  dalla  data
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e  b)  del
comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in  via
transitoria,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
  3. Il Governo, le Regioni e gli  Enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione,  promuovono  intese  o  concludono
accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, in sede di  Conferenza  unificata,  al  fine  di
definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per  la
funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici  e  per
l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli  accordi  di
cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati  ad  assicurare
la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in
ambito  regionale,  della  modulistica    delle    amministrazioni
responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di  criteri
minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale.
  4. Fino alla definizione dei criteri minimi  di  omogeneita'  della
modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato  utilizza  gli
strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di
quanto predisposto dai SUAP gia' operativi.
  5.  L'Allegato  tecnico,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento,  individua  le  modalita'  telematiche  per  la
comunicazione ed il trasferimento dei dati  tra  i  SUAP  e  tutti  i
soggetti  coinvolti  nel  procedimento,  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche  all'allegato
tecnico  sono  adottate  con  decreto  dei  Ministri  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico  e  per  la
semplificazione normativa, sentito il Garante per la  protezione  dei
dati personali.
  6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita'  telematiche
di comunicazione  e  di  trasferimento  dei  dati  tra  le  pubbliche
amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche
del SPC,  sentito  il  DigitPA  e  per  quanto  di  loro  competenza,
l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
  7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1998,  n.
447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal  termine
di cui al comma 1, lettera b).
  8. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010

                            NAPOLITANO


                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri e  ad  interim  Ministro
                                dello sviluppo economico

                                Calderoli,    Ministro    per    la
                                semplificazione normativa

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione

                                Ronchi,  Ministro  per  le  politiche
                                europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 157
                                                            Allegato


Specifiche tecniche per il regolamento di cui  all'art  38  del  D.L.
                  112/2008 '"Impresa in un giorno"


                              Allegato


(ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  5,  del  Regolamento  per  la
semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico
per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
                dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)


              MODALITA' TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE
          E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI
                    COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO


Art. 1 - Definizioni, riferimenti e convenzioni

Ai fini del presente allegato si intendono per:
a. "regolamento", il decreto previsto al comma 3 dell'articolo 38 del
decreto-legge 112 del 2008;
b. "decreto-legge n. 7 del 2007", il decreto-legge 31  gennaio  2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2  aprile  2007,  n.
40;
c. "decreto della modulistica della comunicazione unica", il  decreto
interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7,  primo  periodo,
del decreto-legge n. 7 del 2007;
d. "R.E.A", il Repertorio delle notizie Economiche  e  Amministrative
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
581 del 1995;
e. "PEC", la Posta Elettronica Certificata ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
f. "provider di PEC", Certificatore accreditato di Posta  Elettronica
Certificata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2005;
g. "sito istituzionale del  SUAP",  il  sito  internet  che  eroga  i
servizi previsti per il SUAP e conforme ai requisiti di legge;
h. "W3C", World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per  la
promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet;
i. "XML", eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo
di elementi (tag) per creare documenti  informatici  strutturati,  in
base alle specifiche definite dal W3C;
j. "Schema XML", documento XML che definisce la  struttura  di  altri
documenti scritti in linguaggio XML elencando quali  elementi  devono
comparire in tali documenti ed il loro ordine e  gerarchia,  in  base
alle specifiche definite dal W3C;
k. "Web Services", insieme di standard di comunicazione in  rete  tra
applicazioni informatiche, definito dal W3C;
l.  "WSDL",  Web  Service  Definition  Language,  linguaggio  XML  di
definizione di un servizio informatico di tipo Web Service,  definito
dal W3C;
m. "Web Browser", un'applicazione informatica che permette all'utente
di navigare i contenuti dei siti della  rete  internet,  definito  in
base agli standard del W3C;
n. "firma digitale", la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1,
lett. s del CAD;
o. "validazione temporale", la validazione temporale di cui  all'art.
1, comma 1, lett. bb del CAD;
p. "casella dell'impresa", la casella di PEC dell'impresa;
q. "Documento Informatico", il documento di cui all'art. 1, comma  1,
lett. p del CAD;
r. "PDF" o "Portable Document Format", il linguaggio informatico  per
la definizione di documenti elettronici;
s. "PDF/A", la definizione della parte delle specifiche PDF  regolate
dallo  standard  pubblico  "ISO  19005-1,  Document  management  -
Electronic document file format for long-term preservation";
t.  "HTTPS",  il  protocollo  informatico  definito  dalla  specifica
pubblica RFC 2818.
u. "autenticazione informatica", la  procedura  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lett. b del CAD;
v. "Carta Nazionale  dei  Servizi"  o  "CNS",  il  documento  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. d del CAD;
w. "Carta d'Identita'  Elettronica"  o  "CIE"  il  documento  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. c del CAD;
x. "porta di dominio" componente architetturale del SPC attraverso il
quale si  accede  al  dominio  applicativo  dell'Amministrazione  per
l'utilizzo dei servizi applicativi;
y. "protocollo informatico",  le  procedure  informatiche  utilizzate
dalle amministrazioni per la gestione  dei  documenti  ai  sensi  del
d.p.r. n. 445 del 2000;
z. nel presente documento,  nel  caso  di  testi  da  utilizzare  nei
messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio
"etichetta", indicano una dicitura che i sistemi  informatici  devono
utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore
e maggiore, ad esempio <valore>, indicano  valori  variabili  che  il
sistemi  informatici  dovranno  attribuire  in  base  al  contesto
operativo;
aa. l' "oggetto", il "corpo", gli "allegati" di un messaggio di posta
elettronica certificata sono  da  intendersi  come  oggetti  definiti
dalle regole tecniche della PEC di  cui  al  Decreto  Ministeriale  2
novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266.
Art. 2 - Oggetto
Il  presente  Allegato  descrive  le  modalita'  telematiche  per  la
comunicazione ed il trasferimento dei dati tra  il  SUAP  e  tutti  i
soggetti  coinvolti  nel  procedimento,  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 12 del regolamento.
In particolare sono descritti:
- i servizi informativi e di modulistica del Portale.
- la modalita' di formazione della domanda telematica e le specifiche
di tracciato e composizione dei documenti da allegare;
- le modalita' di invio telematico da parte del dichiarante;
- le modalita' di risposta telematica di un SUAP;
- le modalita' di gestione telematica dei procedimenti nel Portale;
- i collegamenti tra SUAP e registro delle imprese;
- i collegamenti tra SUAP e altri enti;
- i sistemi di pagamento;
Art. 3 - Pubblicazione delle specifiche di formato
La pubblicazione di specifiche tecniche di formato e'  curata  da  un
gruppo tecnico di gestione del Portale composto da rappresentanti del
DigitPA, dell'ANCI, delle Province, delle Regioni e dell'UnionCamere.
Ad Unioncamere e' assegnato il coordinamento del gruppo tecnico.
Il  gruppo  tecnico  si  avvale  dei  contributi  delle  associazioni
imprenditoriali  e  degli  ordini  professionali,  convocandone  i
rappresentanti con periodicita' almeno trimestrale.
Nel Portale,  alla  sezione  "regole  tecniche",  sono  pubblicati  i
documenti  che  dettagliano  le  specifiche  tecniche  previste  nel
presente Allegato.
La pubblicazione dei documenti relativi alle specifiche  tecniche  e'
effettuata inizialmente  in  forma  provvisoria,  resa  pubblica  per
l'inoltro di commenti da parte dei soggetti interessati.
La pubblicazione in  forma  provvisoria  contiene  l'indicazione  del
periodo - comunque non inferiore ai 60 e non superiore ai 90 giorni -
disponibile  per  l'inoltro  dei  commenti,  che  potranno  essere
formalizzati tramite  apposita  sezione  del  portale.  Decorso  tale
periodo, il gruppo tecnico integra il documento pubblicato  in  forma
provvisoria, se necessario, e pubblica  il  documento  di  specifiche
tecniche definitivo.



Art. 4 - Servizi informativi e modulistica del Portale
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il
Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per
gli utenti.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP  la
pubblicazione di informazioni e modulistica.
Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP
o  a  soggetti  da  essi  individuati,  appositi  strumenti  per  la
definizione e la condivisione della modulistica.
1. Sezione informazioni e modulistica
Il Portale contiene una sezione "informazioni  e  modulistica".  Tale
sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree
per Regione e SUAP.
Per ogni SUAP saranno pubblicati:
-  l'identificativo  dello  sportello  SUAP  (assegnato  dal  sistema
informatico e indicato nel seguito con identificativo SUAP)
- le  caselle  PEC  messe  a  disposizione  ai  fini  della  gestione
telematica;
- la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale);
- informazioni utili ai  fini  dell'attivita'  del  SUAP  (indirizzi,
responsabili, ecc).
A livello regionale o di singolo  SUAP,  sara'  disponibile  l'elenco
delle attivita' produttive, secondo  la  classificazione  ATECO.  Per
ciascuna attivita' saranno pubblicate le seguenti informazioni:
- adempimenti necessari per l'attivita';
- classificazione  dell'adempimento  in  base  alla  possibilita'  di
immediato avvio (art 4, comma 3 punto a) del regolamento);
- modulistica per le domande da presentare al SUAP;
- istruzioni di compilazione;
- altre informazioni.
La modulistica presente nella banca dati sara' pubblicata in  formato
XML, e, nelle more della definizione di  tale  formato,  in  PDF/A  o
altro formato individuato dal gruppo tecnico.
Ogni modulo XML, definito attraverso un  proprio  XML  Schema,  sara'
corredato  di  apposita  documentazione  che  definisca  i  controlli
semantici  minimali  per  consentire  il  controllo  formale  degli
adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche.
2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica
Il gruppo tecnico provvedera', qualora necessario, ad  effettuare  un
primo caricamento degli elementi  presenti  nella  banca  dati  della
sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni
disponibili  presso  le  associazioni  imprenditoriali,  gli  ordini
professionali e gli altri enti  partecipanti  ai  lavori  del  gruppo
tecnico medesimo.
Ai SUAP e ai soggetti  da  essi  delegati  dovranno  essere  messi  a
disposizione  accessi  riservati  alla  banca  dati  della  sezione
"informazioni e modulistica"  per  il  caricamento,  aggiornamento  e
modificazione degli elementi in essa contenuti.
Ai  sensi  dell'art.  4  comma  10  la  banca  dati  della  sezione
"Informazioni e modulistica" costituisce  l'elenco  dei  SUAP  con  i
requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettere a), a-bis), e all'art.
2, comma 2 del regolamento.
Il portale rende disponibile ai Comuni un  sistema  di  verifica  dei
requisiti per operare secondo le modalita' previste dal regolamento.
Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati  i  SUAP
registrati nella banca dati.
Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera  a)  le
risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il
Portale entrera' in esercizio.
La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso  in
esercizio sara' convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo
trimestrale.



Art. 5 - Domande telematiche al SUAP
Ai sensi dell'art. 4, comma 7, il regolamento prevede che le  istanze
verso lo sportello SUAP siano telematiche. Nel presente  articolo  si
definiscono le regole tecniche per la  formazione  di  tali  istanze,
indicate con il termine di pratiche telematiche SUAP o  semplicemente
pratiche SUAP.
1. Pratica SUAP
Ogni  pratica  telematica  SUAP  e'  una  collezione  di  file  che
rappresentano modelli (o moduli) e documenti, strutturata in:
- Modello di riepilogo:
- Un file modello-riepilogo con i dati principali che  descrivono  il
soggetto, l'oggetto della comunicazione,  il  riepilogo  degli  altri
file allegati (relativi a modulistiche e atti) e la procura  speciale
ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c del regolamento;
- Un file distinta-del-modello-riepilogo con la  rappresentazione  di
stampa (in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico)
del modello-generale, sottoscritto digitalmente.
- Le relative specifiche di formato sono riportate  nel  seguito  del
presente Allegato.
- Modulistica specifica dell'attivita' oggetto della dichiarazione:
- Un file modello-attivita': file  informatico  che  riporta  i  dati
previsti per la dichiarazione di una specifica attivita',  contenente
le informazioni indicate dalle regole di cui all'art. 4 sezione 1 del
presente Allegato;
-  Un  file  distinta-attivita':  documento  informatico  firmato
digitalmente, che riporta in formato di stampa  le  informazioni  del
modello cosi' come scritte nel file-pratica.
- Allegati alla dichiarazione:
- Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici  da  allegare  a
particolari adempimenti, sottoscritti digitalmente;
- Eventuali documenti allegati: documenti  informatici  previsti  per
alcuni  adempimenti,  es.  copia  autentica  dell'atto,  sottoscritti
digitalmente.
La collezione di file che compongono la pratica e' raggruppata in  un
unico file compresso secondo il formato "ZIP" secondo  le  specifiche
della RFC 1950 e successive integrazioni.
2. Nomi standard dei file
In base al paragrafo predente, ogni pratica SUAP  e'  strutturata  in
file, il cui nome e' definito come segue.
Ogni pratica informatica ha un codice indicato  come  codice  pratica
nella forma:
"<codice-fiscale>-<GGMMAAAA-HHMM>" dove
- il <codice fiscale> e'  il  codice  dell'impresa  o  di  colui  che
ricoprira'  il  ruolo  di  legale  rappresentante  della  stessa  se
l'impresa medesima non e' ancora costituita
- i successivi 13 caratteri rappresentano la "date-time"  in  cui  la
pratica e' stata predisposta, secondo le seguenti convenzioni:
GG ...... giorno (valori compresi tra 01 e 31)
MM ..... mese (valori compresi tra 01 e 12)
AAAA .. anno (valori compresi tra 2008 e 9999)
HH .... ora (valori compresi tra 00 e 23)
MM .... minuto (valori compresi tra 00 e 59)
Ogni pratica informatica ha un nome file standard: "<codice-pratica>.
SUAP.zip"
In base a quanto previsto al paragrafo 1 la pratica  e'  composta  da
dai seguenti file, denominati come segue:
- Un  file  modello-riepilogo  (obbligatorio),  file  informatico  in
formato xml con nome: "<Codice-pratica>. SUAP.xml"
- Un file distinta-del-modello-riepilogo (obbligatorio), documento in
formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con  firma
digitale:
"<Codice-pratica>. SUAP.PDF.P7M"
- Un file modello-attivita', file  informatico  in  formato  xml  con
nome: "<Codice-pratica>.MDA.xml"
- Un file distinta-del-modello-attivita' (obbligatorio), documento in
formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con  firma
digitale:
"<Codice-pratica>. MDA.PDF.P7M"
- Eventuali allegati:
"<Codice-pratica>.<NNN numero progressivo nella pratica>.PDF.P7M"
3. Il formato del modello-riepilogo
Il modello e' composto dai seguenti riquadri:
1. Ufficio destinatario
2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
3. Oggetto della comunicazione
4. Procura speciale - dati e dichiarazioni (solo in caso di delega)
5. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante,  notaio,
intermediario, delegato)
6. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa
dove notificare le ricevute previste dalla procedura amministrativa
7. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per
ogni file presente nella pratica )
8. Estremi di protocollazione e versione tracciato
Il formato XML del modello e' pubblicato nel Portale.
4. La presentazione a stampa del modello-riepilogo
Il  fac-simile  con  la  rappresentazione  grafica  del  modello  e'
pubblicato nel Portale in formato PDF/A o altro formato indicato  dal
gruppo tecnico.
5. Invio della pratica telematica
La pratica SUAP e' trasmessa al Portale o al sito  istituzionale  del
SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione  informatica  secondo
le modalita' previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC
indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata
nel Portale.
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo  sportello  destinatario>  -  <codice  fiscale
impresa> - <denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>"
"Pratica: <codice pratica SUAP>"
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"
"Richiesta <tipologia richiesta> "
- In allegato: Il file di pratica SUAP  ("<codice-pratica>.SUAP.zip")
previsto ai paragrafi precedenti.
Il campo <tipologia richiesta> potra' assumere  i  valori  pubblicati
nel Portale  nell'ambito  delle  specifiche  tecniche.  A  titolo  di
esempio : "richiesta", "esito", "domanda"
6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni
La pratica SUAP e' trasmessa via SPC o, nelle more della  definizione
degli  accordi  di  servizio,  tramite  PEC,  secondo  le  specifiche
descritte all'articolo 10 del presente allegato.



Art. 6 - Risposte telematiche di un SUAP
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento, il SUAP  assicura  una
risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini  previsti
per i singoli procedimenti amministrativi di competenza.
1. Ricevute telematiche
La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
regolamento e' emessa in modalita' automatica dal Portale o dal  sito
istituzionale del SUAP tramite  Web  Browser,  previa  autenticazione
informatica e secondo le modalita' previste  dal  CAD,  ovvero  dalla
casella PEC del SUAP, ed e' firmata digitalmente dal responsabile del
procedimento o dal responsabile del SUAP.
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice  fiscale  impresa>  -
<denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "Pratica: <codice pratica
SUAP>"
"Protocollo <identificativo protocollo>"
Il messaggio e' composto di allegati descritti nel seguito.
La ricevuta e' composta da un file XML  nominato  "SUAP-ricevuta.xml"
che riporta:
- Ufficio ricevente
- Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
- Oggetto della comunicazione
- Estremi del dichiarante
- Elenco dei documenti informatici allegati
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione
Il formato XML della ricevuta  di  pratica  SUAP  e'  pubblicato  nel
Portale.
La  ricevuta  di  pratica  SUAP  e'  inoltre  completata  dalla  sua
rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro  formato  indicato
dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale
documento e' il file a cui e' apposta la firma digitale.
Nelle more del rilascio automatico  di  una  ricevuta  di  protocollo
sottoscritta dal responsabile del procedimento,  da  inviare  tramite
PEC, si riterra' valida, ai fini  della  decorrenza  dei  termini  ai
sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta
di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.
2. Altre comunicazioni
Le comunicazioni e i provvedimenti relativi  alla  pratica  SUAP,  ai
sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento,  sono  resi  accessibili
dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP  tramite  Web  Browser,
previa autenticazione informatica secondo le modalita'  previste  dal
CAD, ovvero inviati dalla  casella  PEC  del  SUAP,  e  sono  firmati
digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del
SUAP.
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice  fiscale  impresa>  -
<denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "Pratica: <codice pratica
SUAP> "
"Protocollo <identificativo protocollo>"
La  comunicazione  e'  composta  da  un  file  XML    nominato
"SUAP-comunicazione.xml" che riporta:
- Ufficio emittente
- Destinatario, cioe' l'impresa che ha inviato l'istanza
- Destinatario per conoscenza, cioe' il dichiarante
- Oggetto della comunicazione
- Testo della comunicazione/provvedimento
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione
Il formato XML della comunicazione e' pubblicato nel Portale.
La comunicazione e' inoltre completata dalla sua  rappresentazione  a
stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo  tecnico,
secondo il fac-simile riportato nel Portale.  Tale  documento  e'  il
file a cui e' apposta la firma digitale.



Art. 7 - Gestione telematica dei procedimenti nel sito  istituzionale
del SUAP
Ai sensi dell'articolo 2 comma  2  del  regolamento  il  SUAP  riceve
domande, dichiarazioni e comunicazioni  esclusivamente  in  modalita'
telematica.
1. Protocollo Informatico
Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina  del
protocollo  informatico.  Il  SUAP  puo'  utilizzare  il  protocollo
informatico dell'ente, mediante assegnazione in  una  specifica  area
organizzativa.
2. Ricevute e comunicazioni telematiche
Le  ricevute  e  le  altre  comunicazioni  rispettano  le  specifiche
dell'articolo 6 del presente allegato.
3. Accesso alle pratiche presentate
Ai sensi del art 4, comma  3,  punto  b)  del  regolamento,  il  sito
istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser  un'area
riservata ad ogni  utente  al  fine  della  gestione  delle  pratiche
telematiche.
L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica
secondo le modalita' previste dal CAD.
Dall'area riservata sara'  possibile  consultare  informazioni  sullo
stato avanzamento della pratica SUAP  e  accedere  alle  informazioni
previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento.



Art. 8 - Gestione telematica dei procedimenti nel Portale nei casi di
delega alla Camera di Commercio
Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, del regolamento la camera di
commercio puo' essere delegata dal comune per l'esercizio del SUAP.
1. Protocollo Informatico
Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina  del
protocollo informatico. Il SUAP gestito  dalla  camera  di  commercio
puo'  utilizzare  il  protocollo  informatico  dell'ente  camerale,
mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.
2. Ricevute e comunicazioni telematiche
Le  ricevute  e  le  altre  comunicazioni  rispettano  le  specifiche
dell'articolo 6 del presente allegato.
3. Accesso alle pratiche presentate
Ai sensi del art 4, comma 3, punto b)  del  regolamento,  il  Portale
rende disponibile tramite  Web  Browser  un'area  riservata  ad  ogni
utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.
L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica
secondo le modalita' previste dal CAD.
Dall'area riservata sara'  possibile  consultare  informazioni  sullo
stato avanzamento della pratica SUAP  e  accedere  alle  informazioni
previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento.



Art. 9 - SCIA contestuale alla comunicazione unica
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del  regolamento  e'  prevista  la
presentazione di SCIA contestuale alla comunicazione unica.
La comunicazione unica e' quindi integrata secondo quanto di  seguito
previsto.
1. Estenzioni al modello di comunicazione unica
Il modello previsto per la comunicazione unica e'  integrato  con  la
possibilita'  di  allegazione  dei  documenti  della  SCIA  e  della
indicazione del SUAP destinatario della pratica.
2. Trasmissione al SUAP
La SCIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica  sono
trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via  SPC
o, nelle more della  definizione  degli  accordi  di  servizio,  alla
casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale.
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"RI: <uficio registro imprese mittente> - <codice fiscale impresa>  -
<denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>"
"Pratica: <codice comunicazione unica>"
"Impresa:  <codice  fiscale  impresa>  -  <denominazione  impresa>"
"Protocollo RI <identificativo protocollo>"
- In allegato il file del modulo SCIA, gli altri  allegati  necessari
al SUAP ed un file "SUAPRI.xml"  con  le  informazioni  previste  nel
corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella  sezione
delle specifiche tecniche.



Art. 10 - Specifiche tecniche per la cooperazione
Il presente articolo descrive  le  caratteristiche  del  sistema  per
l'interscambio telematico  dei  dati  tra  il  SUAP  e  le  pubbliche
amministrazioni che devono interagire con il  SUAP,  anche  ai  sensi
dell'art. 3 comma 2 del regolamento.
Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalita'
di cooperazione e colloquio telematico al  fine  di  trasmettere  con
immediatezza  al  SUAP  l'esito  e  lo  stato  di  avanzamento  del
procedimento.
Le  comunicazioni  sono  inviate  tramite  il  Sistema  Pubblico  di
Connettivita' e Cooperazione e,  nelle  more  della  definizione  dei
relativi accordi di servizio, tramite PEC.
- In caso di utilizzo di PEC:
- la trasmissione della domanda o  richiesta  all'Ente  e'  inoltrata
alla casella PEC
definita dall'Amministrazione, mediante la casella di  PEC  del  SUAP
mittente;
- l'esito della richiesta  e'  inoltrato  tramite  posta  elettronica
certificata dall'Amministrazione destinataria alla  casella  PEC  del
SUAP mittente;
- ad ogni domanda trasmessa dall'utente al SUAP  deve  corrispondere,
in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di
posta certificata ad una o piu' caselle PEC definite dal  sistema  di
cooperazione.
Il contenuto del messaggio PEC avra' il seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"<ufficio ente mittente> - <codice fiscale impresa> -  <denominazione
impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP competente>"
"Pratica: <codice pratica SUAP> "
"Impresa:  <codice  fiscale  impresa>  -  <denominazione  impresa>"
"Protocollo RI <identificativo protocollo della comunicazione unica>"
"Protocollo Ente: <identificativo protocollo dell'ente>"
"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>"
- In allegato al messaggio i documenti necessari per la comunicazione
ed un file "SUAPENTE.xml" con le informazioni previste nel corpo  del
messaggio e con formato definito  nel  portale  nella  sezione  delle
specifiche tecniche.



Art. 11 - Collegamento tra SUAP e Registro Imprese
Sono definite le specifiche di comunicazione tra SUAP ed il  registro
imprese ai sensi del art. 4, comma 8 del regolamento.
L'art. 4 comma 9, lettera  b)  stabilisce  che  il  Registro  imprese
garantisca ai SUAP  competenti  il  ricevimento  di  informazioni  in
merito all'iscrizione ed alle modificazioni dell'impresa nel registro
imprese.
A tal fine, il SUAP accedera' alle informazioni del registro  imprese
tramite i servizi resi disponibili dal sistema camerale  mediante  il
sito internet www.impresainungiorno.gov.it oppure  con  la  porta  di
dominio del registro delle imprese.
Nel caso di accesso alla  porta  di  dominio  saranno  necessari  gli
opportuni accordi  di  servizio  previsti  dal  Sistema  Pubblico  di
Connettivita'.
L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede l'aggiornamento del  repertorio
delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo  9  del
D.P.R. 581/1995 con gli estremi relativi al  rilascio  delle  SCIA  o
altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. A  tal
fine il SUAP invia il contenuto della SCIA  via  SPC  o,  nelle  more
della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC.
In tal caso il contenuto del messaggio PEC avra' il seguente formato:
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP competente> - <codice fiscale impresa>  -
<denominazione impresa>"
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:
"SUAP: <identificativo SUAP competente>"
"Pratica: <codice pratica SUAP> "
"Impresa:  <codice  fiscale  impresa>  -  <denominazione  impresa>"
"Protocollo: <identificativo protocollo >"
"RI: <uficio RI destinatario>"
"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>"
- In allegato il file del modulo SCIA ed un file  "SUAP-REA.xml"  con
le informazioni previste  nel  corpo  del  messaggio  e  con  formato
definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.
L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede lo scambio di informazioni  tra
il  registro  imprese  e  l'anagrafe  comunale  mediante  il  sistema
INA-SAIA. I gestori dei rispettivi sistemi  concordano  le  modalita'
tecniche  di  comunicazione  ai  fini  dell'aggiornamento  dei  dati
dell'anagrafe comunale con il registro imprese.



Art. 12 - Sicurezza e riservatezza dei collegamenti
I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti contro
il rischio di intrusione mediante l'attivazione di  idonei  strumenti
elettronici, secondo le misure minime di sicurezza per i  trattamenti
con strumenti elettronici prescritte dal codice per la protezione dei
dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e  dal
relativo  disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza, allegato B.
I collegamenti dei precedenti articoli 8 e 9 sono gestiti tramite SPC
e PEC nell'ottemperanza dei requisiti di sicurezza e riservatezza  di
tali standard e in considerazione delle misure  minime  previste  dal
Codice in materia di protezione dei dati  personali.  Su  valutazione
dei singoli enti, i messaggi descritti potranno essere protetti anche
tramite  l'utilizzo  del  protocollo  SSL  o  di  altre  tecniche
crittografiche al fine  di  garantire  la  riservatezza,  e  comunque
secondo gli standard di sicurezza previsti dall'SPC.
Gli accessi alle banche dati degli enti devono avvenire nel  rispetto
delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B  al  Codice
per la protezione dei dati personali. Gli  utenti  dovranno  pertanto
essere dotati di credenziali  di  autenticazione  che  consentano  il
superamento  di  una  procedura  di  autenticazione  relativa  a  uno
specifico trattamento o a un insieme  di  trattamenti.  Tali  accessi
saranno autorizzati per le persone definite dagli enti e riconosciute
tramite apposita credenziale di autenticazione informatica, quale  la
Carta Nazionale dei Servizi e la Carta  d'identita'  elettronica,  in
possesso e uso esclusivo dell'incaricato ed eventualmente associata a
un codice identificativo o a una parola chiave, oppure altra forma di
autenticazione informatica prevista dal CAD.
L'elenco  delle  persone  autorizzate  all'accesso  e'  definito  con
procedure interne di ciascuna amministrazione.
Al fine di facilitare  la  gestione  delle  abilitazioni,  il  gruppo
tecnico di gestione del Portale potra' definire e rendere disponibile
un  registro  informatico  dei  certificati  digitali  delle  persone
autorizzate e i livelli di abilitazione e delega a loro assegnati.
I  profili  di  autorizzazione  sono  individuati  e  configurati
anteriormente  all'inizio  del  trattamento,  in  modo  da  limitare
l'accesso ai soli dati necessari  per  effettuare  le  operazioni  di
trattamento. Almeno annualmente il gruppo  tecnico  di  gestione  del
Portale deve  verificare  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la
conservazione dei profili di autorizzazione.



Art. 13 - Sistemi di pagamento
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.  c)  il  Portale  consente  agli
utenti di effettuare il pagamento per i diritti e le imposte relativi
ai procedimenti gestiti dal SUAP.
Il sistema di pagamento,  immediatamente  operativo  ai  sensi  della
normativa vigente, si adegua alle regole tecniche di cui all'art.  38
del  CAD,  qualora  applicabili.  Il  sistema  inoltre  consente  di
effettuare i versamenti ai SUAP in modalita' telematica relativamente
a:
- imposte (imposta di bollo virtuale);
- tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali);
- Diritti di segreteria
Il Portale fornisce servizi infrastrutturali ("Gateway di Pagamento")
per la gestione della logica del  flusso  dei  pagamenti  da/verso  i
circuiti di pagamento, consentendo di interfacciare i diversi sistemi
di pagamento e gestire il  flusso  delle  transazioni  di  pagamento,
garantendone l'integrita', la registrazione su appositi log contabili
e la successiva rendicontazione e gestione.
<NOTA: In relazione  alla  progettazione  del  sistema  di  pagamento
occorre definire, con i vari soggetti coinvolti, modalita'  condivise
per il versamento e  la  contabilizzazione  delle  imposte,  tasse  e
diritti di segreteria che gli utenti  devono  versare  in  base  alle
procedure richieste.
Il sistema di pagamento sara' attivato sul Portale  fornendo  servizi
infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti  gli  attori
coinvolti. La quantita' delle transazioni previste e la necessita' di
garantirne l'integrita', la registrazione su appositi log contabili e
la successiva rendicontazione e gestione, richiederanno  comunque  un
confronto con le pubbliche amministrazioni interessate>

riferimento id:25206

Data: 2015-03-09 14:08:37

I diritti di istruttoria del SUAP sono legittimi?

[color=red][b]I diritti di istruttoria del SUAP sono legittimi?[/b][/color]

La tesi [b]favorevole [/b]del Ministero: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25207.0

La tesi [b]contraria [/b]di Marilisa Bombi: https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1376292919359763&eid=AStU18yK3Rm2GRNBppzj04xL7ErwUQsluZcnOTXpkeWgpKn11BkMMXU8FoXiXct0ubc&inline=1&ext=1425909676&hash=AStOyuW32eF6KFxD

[b]I POST del nostro forum[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25207.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21327.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=711.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17946.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8253.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4259.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2000.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3246.0


riferimento id:25206

Data: 2015-03-09 14:11:37

Regolamento Comunale SUAP (bozza OMNIAVIS aggiornata)

[b]Regolamento Comunale SUAP (bozza OMNIAVIS aggiornata)[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=113.0

Al link anche alcuni esempi di regolamentazione locale.

riferimento id:25206

Data: 2015-09-30 06:25:08

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

CONFERENZA DI SERVIZI - validi anche i pareri esterni senza partecipazione

[img width=300 height=197]http://www.gazzettadisanta.eu/articoli/co_141001_2i.jpg[/img]

[color=red][b]Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24 marzo – 21 agosto 2015, n. 3971 [/b][/color]

Fatto e diritto

1.- Con il ricorso in trattazione, il Ministero per i beni e le attività culturali ha impugnato la sentenza in epigrafe specificata, con la quale il T.A.R. del Molise ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento delle autorizzazioni uniche n. 49 e 50 rilasciate il 23.3.2011, a seguito di conferenza di servizi, dalla Regione Molise in favore della SVS Molise 2 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, situati nel Comune di Rotello.
La fattispecie controversa vede la contestazione da parte del Ministero appellante delle predette autorizzazioni regionali sotto due profili:
a) il loro rilascio successivamente alla scadenza del termine perentorio di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, del decreto n. 387/2003 per la conclusione del procedimento amministrativo;
b) la ammissibilità dei pareri, resi al di fuori della conferenza di servizi, dagli organi periferici del MIBAC, in relazione alla necessità di rimettere la decisione al Consiglio dei ministri, pena la nullità delle determine conclusive dei procedimenti in quanto adottate in carenza di potere; in particolare si tratta di stabilire l’obbligo di rimessione della decisione al livello statale non sarebbe precluso dalle circostanze che i pareri negativi dovrebbero ritenersi resi al di fuori della Conferenza.
2.- In merito la Sezione, preliminarmente, ritiene di evidenziare come i fatti di causa, emergenti dalla decisione gravata, non siano stati contestati dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.
2.1.- L’appello è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
[b]a).- A supporto della ritenuta illegittimità delle autorizzazioni il T.A.R. ha argomentato che gli effetti preclusivi del rilascio di autorizzazione scatterebbero solo in caso di dissenso espresso e non quando il parere negativo del Ministero sia stato reso al fuori del procedimento conferenziale, sia pure in forma scritta. L’appellante ritiene che nella specie la partecipazione ministeriale deve ritenersi sussistente e che, anche a non volere aderire a questa tesi, la mancata partecipazione non equivale ad assenso, viziando quindi le autorizzazioni emesse prescindendo dal parere della sovrintendenza e dal necessario rinvio al Consiglio dei Ministri, secondo il dettato dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. [/b]
[color=red][b]Il Collegio ritiene fondata la tesi del Ministero poiché, come già affermato dalla Sezione con orientamento consolidato peraltro citato dallo stesso appellante e dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, sia nel caso della conferenza istruttoria che di quella decisoria la presenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in sede di conferenza di servizi può essere assicurata non necessariamente dalla presenza fisica del suo rappresentante ma anche dalla trasmissione di note scritte (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 2443/2013). La giurisprudenza ha anche indicato le ragioni di questo orientamento nel fatto che il modello procedimentale in esame ha natura soltanto di strumento organizzativo a fini acceleratori della procedura e non configura l’esistenza di un organo collegiale. Ma quand’anche si trattasse di un organo non sarebbe applicabile, a supporto della tesi accolta dal T.A.R., l’art. 16 della legge n. 241/1990 ostando al superamento del dissenso e quindi al rilascio dell’autorizzazione sia la disposizione che in tal caso prescrive l’invio della questione al Consiglio dei ministri, sia il comma 3 della citata norma che, dopo avere previsto meccanismi di superamento solo nelle ipotesi di assenza del parere, dispone comunque che gli stessi “non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”. [/b][/color]
b).- Il ricorso in trattazione contrasta la sentenza anche ove ha respinto il motivo che sosteneva la nullità delle autorizzazioni per violazione del termine di 180 giorni (ex art. 12, c.4, del decreto n. 387/2003) per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. In senso contrario il T.A.R. ha rilevato che “il servizio regionale correttamente non ha rimesso la questione alla superiore istanza decisoria in quanto, come rilevato, nessun effetto preclusivo poteva riconoscersi ad una pronuncia che la legge qualifica espressamente come inammissibile ove non resa nella sede normativamente a ciò deputata, come accaduto nel caso di specie sicché il meccanismo di deroga alla competenza regionale previsto dall’art. 14 quater, comma 3, non poteva in concreto ritenersi operante”. Ed invero tale orientamento, pur supportato dal richiamo ai principi sulla nullità tipizzati dall’art. 21-septies, non tiene conto che il dissenso della Sovrintendenza era stato comunque espresso (con le note 16 e 17.2.2011) ben prima e, quindi, all’interno, della conclusione del procedimento di autorizzazione conclusosi con il suo rilascio. Comunque, l’art. 14-ter, nel prevedere, nel caso di dissenso, solo il potere di remissione al Consiglio dei Ministri, non permette di configurare una ipotesi di nullità per carenza di potere assoluto collocabile nell’alveo dall’art. 21-septies (nello stesso senso Cons. di Stato, sez. IV, n. 5671/2014), bensì produce l’effetto di trasferire la competenza a pronunziarsi nell’affare ad un organo amministrativo diverso; in sostanza ne deriva che l’autorizzazione unica che sia emanata oltre i 180 giorni, e nonostante il dissenso di autorità che vi abbia partecipato nella sola forma scritta, deve ritenersi affetta non dal vizio di nullità ma di illegittimità per incompetenza. In questi termini la censura risulta fondata.
3.- Le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
[b]4.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata, e, in accoglimento del ricorso di primo grado, con annullamento delle autorizzazioni impugnate. Resta salvo il potere-dovere dell’amministrazione di riattivare l’iter procedurale, provvedendo alla remissione della questione alla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. [/b]
5.- Le spese dei giudizi possono essere compensate in ragione della difformità tra la giurisprudenza di primo grado e quella d’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e per l’ulteriore effetto, annulla le autorizzazioni regionali n. 49 e 50/2011, rilasciate in favore sella SVS Molise 2 s.r.l..
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

riferimento id:25206

Data: 2015-11-09 11:54:29

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

Un atto endoprocedimentale è immediatamente impugnabile qualora, pur essendo inserito all’interno del procedimento, realizzi una lesione immediata e assuma rilevanza esterna.

[img width=300 height=300]http://cdn2.hubspot.net/hub/165499/file-227508074-png/images/attologo.png[/img]

Qui la sentenza n. 2206 - 22/10/2015 - TAR - Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) - Amministrativa

http://www.diritto.it/docs/37495-un-atto-endoprocedimentale-immediatamente-impugnabile-qualora-pur-essendo-inserito-all-interno-del-procedimento-realizzi-una-lesione-immediata-e-assuma-rilevanza-esterna

riferimento id:25206

Data: 2015-11-10 10:00:21

Osservazioni a prima lettura sull'autotutela dopo la l. n. 124/2015: profili di

Osservazioni a prima lettura sull'autotutela dopo la l. n. 124/2015: profili di incertezza nell'intreccio tra diritto amministrativo e diritto penale

http://buff.ly/1SFgPue

riferimento id:25206

Data: 2015-11-12 07:27:05

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

La SCIA (cartacea) presentata a edilizia e non al SUAP va rigettata!

[img width=300 height=114]http://www.comune.stezzano.bg.it/c016207/images/suap/suap.jpg[/img]

[b]Scia per attività produttive: solo la presentazione telematica conferisce validità alla segnalazione[/b]
Il T.A.R. Puglia, Bari, con la Sent. n. 1330 del 2015, ha stabilito che la presentazione su supporto cartaceo direttamente all'ufficio tecnico comunale diverso dal SUAP di una Scia per attività produttive, va rigettata in quanto non si configura come Scia. La presentazione telematica allo Sportello non costituisce un mero formalismo, ma rappresenta l'unica possibilità per riconoscere validità alla segnalazione e, di conseguenza, poter procedere alla relativa istruttoria.

[color=red][b]T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 16 ottobre 2015, n. 1330[/b][/color]

http://quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000145705

riferimento id:25206

Data: 2015-11-12 08:33:57

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

Vi proponiamo ulteriori spunti su SUAP e CARTACEO (da anni sosteniamo l'IRRICEVIBILITA' della documentazione cartacea ... almeno dal 2011)

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=564.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14520.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7271.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27753.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=814.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=677.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9560.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5832.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7674.0

riferimento id:25206

Data: 2016-01-04 14:04:47

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

AUA, AIA, SUAP - Toscana - DGRT n. 1227 del 15/12/2015

La Giunta Regionale Toscana ha approvato i "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche" con la deliberazione qui pubblichiamo.

http://buff.ly/1mzZyrt

riferimento id:25206

Data: 2016-01-11 09:25:18

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

VARIANTE SUAP - nuova sentenza Consiglio di Stato 8 gennaio 2016 n. 27

In particolare, questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2011, nr. 4308; id., 25 giugno 2007, nr. 3593; id., 3 marzo 2006, nr. 1038).

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31266.0

riferimento id:25206

Data: 2016-01-24 07:14:40

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

Nuove norme su Conferenza di Servizi, SUAP e semplificazioni (20/1/2016)

[img]http://www.comune.villafrancapiemonte.to.it/public/conferenza_servizi.jpg[/img]

[color=red][b]Schema di DECRETO LEGISLATIVO sulle modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi e dello sportello unico per le attività produttive[/b][/color]

[i]Approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 - Il testo non è definitivo e sarà presto sottoposto all'esame parlamentare ed alla approvazione defintiiva del Consiglio dei Ministri per poi essere pubblicatoin G.U.[/i].

******************
Schema di DECRETO LEGISLATIVO

TITOLO I

Disciplina generale della conferenza di servizi

Art. 1

(Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi)

1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 14

(Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall’amministrazione competente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati. In tal caso, la conferenza si conclude entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. La conferenza si svolge sulla base degli atti e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale, di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi.

Art. 14 – bis

(Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente, entro cinque giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;

b) il termine tassativo, non superiore a venti giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l’interruzione del termine di cui alla lettera e);

e) il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento . Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera e), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera e), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest’ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera e), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda.

6. Fuori dei casi di cui al comma precedente, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter; in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi sessanta giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato; in tal caso la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.

Art. 14 – ter

(Conferenza simultanea)

1. La riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato èd esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza .

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato. Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l’eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.

6. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla riunione non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Art. 14 – quater

(Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono chiedere con congrua motivazione all’amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti , l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti.

Art. 14 – quinquies

(Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua adozione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, e l’intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma precedente, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. La questione è posta all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l’intesa. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

TITOLO II         

Disposizioni di coordinamento con le discipline
settoriali della conferenza di servizi

Art. 2   

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5:

1) al comma 3 nell’alinea le parole “direttamente o tramite conferenza di servizi” sono soppresse;

2) al comma 3, lettera g) , le parole “, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice” sono soppresse;

b) all’articolo 20:

1) al comma 3 :

a) le parole da “, acquisisce” a “normativa vigente” sono sostituite dalla seguente: “e”;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo “Qualora sia necessario acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

2) il comma 5-bis è abrogato;

3) al comma 6 le parole “comma 5-bis” sono sostituite dalle seguenti: “medesimo comma” e le parole “da 14 a 14-ter” sono sostituite dalle seguenti: “14 e seguenti”;

4) al comma 8 le parole “al comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

5) il comma 9 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla disciplina dello Sportello
unico per le attività produttive)

1. All’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

2. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le parole “ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3”;

b) al comma 3, le parole “può indire” sono sostituite dalla seguente “indice” e le parole da “anche su istanza” fino a “discipline regionali” sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 6, le parole “a 14-ter” sono sostituite dalle seguenti “a 14-quinquies”.

Art. 4   

(Modifiche alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale)

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, comma 2, le parole “degli articoli 14 e seguenti ” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 14”;

b) all’articolo 29-quater, comma 5, le parole “14, 14-ter, commi da 1a 3 e da 6 a 9, e 14-quater” sono sostituite dalle seguenti: “14 e 14-ter” ;

c) all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole “istruttoria eventualmente” sono soppresse;

d) all’articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole “comma 3” sono soppresse.

Art . 6 

(Disposizioni di coordinamento con la disciplina
in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al sovrintendente che deve esprimere il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Nel caso in cui l’amministrazione procedente sia competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la documentazione di cui all’articolo 14- bis, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto, include la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento da trasmettersi al soprintendente ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. Il sovrintendente esprime comunque il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 entro il termine di cui all’articolo 14-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto, che in questo caso non può essere inferiore a quarantacinque giorni.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) . Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

Art. 8 

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificati dal presente decreto.

riferimento id:25206

Data: 2016-03-31 12:48:15

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

SPORTELLI UNICI (edilizia) - vietato chiedere al privato di acquisire prima i pareri

T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, 29 febbraio 2016 sent. 2689 

- in proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto in più occasione modo di osservare che l’istituzione ad opera del legislatore dei cc.dd. “sportelli unici” – diretti essenzialmente ad individuare “un unico centro organizzativo” di “riferimento” per il privato - costituisce uno strumento pienamente rispondente al “principio della semplificazione amministrativa” (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5777; C.d.S., Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 889);
- più specificamente, la giurisprudenza de qua ha avuto modo più volte di affermare che lo sportello unico per l’edilizia previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001 risponde essenzialmente ad esigenze di “semplificazione procedimentale ed organizzativa” per quanto attiene ai rapporti tra l’Amministrazione e il privato, atteso che - proprio in virtù delle funzioni ad esso attribuite - comporta, tra l’altro, l’obbligo dell’ufficio comunale di “attivarsi direttamente presso le altre Amministrazioni al fine di acquisire gli ulteriori provvedimenti ed atti di assenso necessari per il rilascio dei permessi di costruire o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia edilizia”, con la conseguenza che “l’imposizione del relativo onere in capo al privato” non può che costituire e, dunque, essere inteso come un “ingiustificato ed illegittimo aggravio del procedimento in violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 28 settembre 2010, n. 2032);

In ragione di quanto riportato ed essendo già stato dato atto che la decisione di negare il permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla ricorrente è stata assunta dal Comune di xxxxxxxxxxx, inequivocabilmente dotato dello “Sportello Unico per l’Edilizia” (come, tra l’altro, risultante dalla documentazione prodotta agli atti), esclusivamente in ragione della mancata produzione della documentazione richiesta, espressamente identificata nello stesso provvedimento con il “N.O. per il Vincolo Idrogeologico” e il “N.O. per il Vincolo Ambientale”, non può, dunque, che convenirsi con la ricorrente in ordine al rilievo che la citata Amministrazione ha provveduto in spregio delle su riportate prescrizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.

Tanto è sufficiente per l’accoglimento del gravame, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.

http://buff.ly/1q5f94X

riferimento id:25206

Data: 2016-11-12 14:46:12

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

SUAP: il procedimento può essere SOSPESO solo a termine - sentenza

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36502.0

riferimento id:25206

Data: 2018-05-23 16:08:47

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

Informativa per il trattamento dei dati SUAP - aggiornata al 23/5/2018

Si tratta dell'informativa aggiornata al GDPR (regolamento UE 2016/679) per le procedure di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che potrete utilizzare inserendo:
1) l'informativa semplificata in formato HTML nella pagina informativa dello Sportello Unico sul sito istituzionale
2) l'informativa dettagliata eventualmente allegata in PDF

IL MODELLO E' RICICLABILE PER OGNI TIPO DI SERVIZIO MODIFICANDO OPPORTUNAMENTE I CAMPI
Link: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45143.0

Ricordo che il GDPR prevede che l'informativa sia semplice, chiara ed immediata. Quindi vi invito a mantenere quella semplificata in un formato facilmente comprensibile.
Ricordo che per le procedure SUAP non è previsto il consenso.

riferimento id:25206

Data: 2019-04-26 04:47:01

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

[color=red][b][size=18pt]SUAP: aggiornata la nuova modulistica unificata (17 aprile 2019)[/size][/b][/color]

[img width=300 height=177]https://scontent.fmxp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57456914_1252464214905291_4243495312708075520_n.png?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fmxp3-1.fna&oh=7bbaa21959bb87dce9b8a3437893a455&oe=5D424208[/img]

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Repertorio atti n.    28/CU            del 17 aprile 2019

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=49407.0

riferimento id:25206

Data: 2019-05-12 16:30:38

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

SUAP: le 10 principali criticità nella gestione delle procedure

https://buff.ly/2VeWToA

Scarica la scheda di dettaglio e le slides

riferimento id:25206

Data: 2019-05-22 05:35:02

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

SCIA e poteri a tutela del terzo

https://buff.ly/2WkaDmC

APPROFONDIMENTI

riferimento id:25206

Data: 2019-05-23 13:54:18

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

Lo Sportello SUAP di questo Comune ha concluso una conferenza di servizi per la variante urbanistica produttiva proponendo al Consiglio l'approvazione del provvedimento finale. E' possibile che il Consiglio rifiuti o non sottoponga all'ordine del giorno la proposta di delibera?

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/23-05-2019-variante-urbanistica-semplificata-conferenza-di-servizi-poteri-del-consiglio-comunale

riferimento id:25206

Data: 2019-05-24 05:06:57

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

SUAP e variante urbanistica - no esonero dal contributo straordinario

https://buff.ly/2X4FBvV

Consiglio di Stato Sez. IV n. 2382 del 12 aprile 2019

riferimento id:25206

Data: 2019-06-08 06:22:37

Re:Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - approfondimenti

“La qualità di erede può essere provata anche con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
https://buff.ly/2XyVVVY
Cassazione civile, sez. II, sentenza 31 maggio 2019, n. 15026  ”

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