[b][color=red]Split Payment e Reverse charge per la Pubblica Amministrazione[/color][/b]
[b]Su SPLIT PAYMENT[/b]
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2015/02/02/split-payment-arrivano-le-istruzioni-operative
http://www.guidafisco.it/split-payment-iva-pa-1242
http://www.leggioggi.it/2015/02/12/split-payment-procedure-non-proprio-facili/
[b]Su REVERSE CHARGE[/b]
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/aspetti-contabili-reverse-charge
http://www.interconsult.bz.it/uploads/media/Circolare01_15.pdf
[b]Su Split e Reverse nella PA[/b]
http://www.leggioggi.it/2015/02/17/split-payment-reverse-charge-segreti-per-pa/
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2015/02/04/reverse-charge-e-split-payment-tra-riduzione-dell-evasione-e-obiettivi-di-bilancio
http://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2015/02/Quesiti-reverse-e-split_Confartigianato.pdf
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[color=red][b]Normativa e Prassi[/b][/color]
[b]Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE N. 1/E - 9 febbraio 2015[/b]
OGGETTO: IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n.+1e+del+9+febbraio+2015/Circolare+n.+1+del+9+febbraio+2015.pdf
[b]Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE N. 15/E - 12 febbraio 2015[/b]
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/febbraio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+15e+del+12+febbraio+2015/risoluzione+split+payment.pdf
[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633[/b]
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
[b]Testo in vigore dal: 1-1-2015[/b]
Art. 17.
Soggetti passivi.
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini
stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma
2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli
obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(139) (144)
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla
applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto
sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi
sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi
soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello
Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del
rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente
anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi
derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di
trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati
all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per
le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non
residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da
investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le
cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta
e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e
l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve
essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui
agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e
con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della
detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
(144)
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi ((diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter))), compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese
che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni
di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga
affidata dal committente la totalita' dei lavori; (126)
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di
cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;
((a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,
di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici));
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere;
((d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto
serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive
modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima
direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; )) ((153))
((d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono essere
utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia
elettrica;)) ((153))
((d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un
soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3,
lettera a);)) ((153))
((d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti
degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice
attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita'
47.11.3))). ((153))
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze,
con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio,
del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle
ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157)
che la presente modifica si applica alle cessioni effettuate a
partire dal 1° marzo 2008.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 163) che la presente
modifica si applica dal 1° febbraio 2008.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5)
che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (153)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma
631) che le modifiche di cui al comma 6, lettere d-bis), d-ter),
d-quater) e d-quinquies) del presente articolo sono applicabili per
un periodo di quattro anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 632) che l'efficacia delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera d-quinquies) del presente
articolo e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
e successive modificazioni.
Art. 17-ter.
(( (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). ))
((1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato
ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici
territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi
dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia
d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi
per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito)).
((153))
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AGGIORNAMENTO (153)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma
632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del
rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE,
della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea,
trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali
l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1º gennaio
2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di
euro a decorrere dal 2015; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.