Data: 2015-03-09 11:30:39

Split Payment e Reverse charge per la Pubblica Amministrazione

[b][color=red]Split Payment e Reverse charge per la Pubblica Amministrazione[/color][/b]

[b]Su SPLIT PAYMENT[/b]
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2015/02/02/split-payment-arrivano-le-istruzioni-operative
http://www.guidafisco.it/split-payment-iva-pa-1242
http://www.leggioggi.it/2015/02/12/split-payment-procedure-non-proprio-facili/

[b]Su REVERSE CHARGE[/b]
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/aspetti-contabili-reverse-charge
http://www.interconsult.bz.it/uploads/media/Circolare01_15.pdf

[b]Su Split e Reverse nella PA[/b]
http://www.leggioggi.it/2015/02/17/split-payment-reverse-charge-segreti-per-pa/
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2015/02/04/reverse-charge-e-split-payment-tra-riduzione-dell-evasione-e-obiettivi-di-bilancio
http://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2015/02/Quesiti-reverse-e-split_Confartigianato.pdf

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[color=red][b]Normativa e Prassi[/b][/color]

[b]Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE N. 1/E - 9 febbraio 2015[/b]
OGGETTO: IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n.+1e+del+9+febbraio+2015/Circolare+n.+1+del+9+febbraio+2015.pdf

[b]Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE N. 15/E - 12 febbraio 2015[/b]
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/febbraio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+15e+del+12+febbraio+2015/risoluzione+split+payment.pdf

[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633[/b]
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
[b]Testo in vigore dal: 1-1-2015[/b]

  Art. 17.
                          Soggetti passivi.

  L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni
e le prestazioni di  servizi  imponibili,  i  quali  devono  versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate  e  al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei  termini
stabiliti nel titolo secondo.
  Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle  prestazioni  di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel  territorio
dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo  7-ter,  comma
2, lettere b) e c), sono  adempiuti  dai  cessionari  o  committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di  prestazioni  di  servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato  membro
dell'Unione  europea,  il  cessionario  o  committente  adempie  gli
obblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.
(139) (144)
  Nel  caso  in  cui  gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti  dalla
applicazione delle norme in materia di imposta  sul  valore  aggiunto
sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti  non  residenti  e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  i  medesimi
sono  adempiuti  od  esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi
soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio  dello
Stato nominato nelle forme previste dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.  Il
rappresentante  fiscale  risponde  in  solido  con  il  rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione  delle  norme
in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  La  nomina  del
rappresentante  fiscale  e'  comunicata    all'altro    contraente
anteriormente  all'effettuazione  dell'operazione.  Se  gli  obblighi
derivano dall'effettuazione solo  di  operazioni  non  imponibili  di
trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti  sono  limitati
all'esecuzione degli  obblighi  relativi  alla  fatturazione  di  cui
all'articolo 21.
  Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano  per
le  operazioni  effettuate  da  o  nei  confronti  di  soggetti  non
residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite  di
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
  In deroga al primo comma, per le  cessioni  imponibili  di  oro  da
investimento di cui all'articolo  10,  numero  11),  nonche'  per  le
cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati  di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, al  pagamento  dell'imposta
e'  tenuto  il  cessionario,  se  soggetto  passivo  d'imposta  nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli  articoli
21  e  seguenti  e  con  l'annotazione  "inversione  contabile"  e
l'eventuale indicazione della norma di cui al  presente  comma,  deve
essere integrata dal cessionario con  l'indicazione  dell'aliquota  e
della relativa imposta e deve essere annotata  nel  registro  di  cui
agli articoli 23 o 24 entro  il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento  e
con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini  della
detrazione, e' annotato anche nel registro di  cui  all'articolo  25.
(144)
  Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
    a) alle prestazioni di servizi ((diversi da quelli  di  cui  alla
lettera a-ter))), compresa la prestazione  di  manodopera,  rese  nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle  imprese
che  svolgono  l'attivita'  di  costruzione  o  ristrutturazione  di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore  principale  o  di  un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni
di servizi rese nei confronti di un contraente generale a  cui  venga
affidata dal committente la totalita' dei lavori; (126)
    a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di
cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le
quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato
l'opzione per l'imposizione;
    ((a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di  demolizione,
di  installazione  di  impianti  e  di  completamento  relative  ad
edifici));
    b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per  il  servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette  alla  tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo  21  della  tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto  del  Ministro  delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303
del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
    c) alle cessioni di personal computer e dei  loro  componenti  ed
accessori;
    d) alle cessioni di materiali e  prodotti  lapidei,  direttamente
provenienti da cave e miniere;
    ((d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a  effetto
serra  definite  all'articolo  3  della  direttiva  2003/87/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive
modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della  medesima
direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; )) ((153))
    ((d-ter) ai trasferimenti di  altre  unita'  che  possono  essere
utilizzate  dai  gestori  per  conformarsi  alla  citata  direttiva
2003/87/CE  e  di  certificati  relativi  al  gas  e  all'energia
elettrica;)) ((153))
    ((d-quater) alle cessioni di gas e  di  energia  elettrica  a  un
soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis,  comma  3,
lettera a);)) ((153))
    ((d-quinquies) alle cessioni di  beni  effettuate  nei  confronti
degli ipermercati (codice attivita'  47.11.1),  supermercati  (codice
attivita'  47.11.2)  e  discount  alimentari  (codice  attivita'
47.11.3))). ((153))
  Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle  ulteriori
operazioni individuate dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del  Consiglio,
del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  nelle
ipotesi in cui necessita  la  preventiva  autorizzazione  comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE  del  Consiglio,  del  17  maggio
1977.
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AGGIORNAMENTO (126)
  La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157)
che la presente  modifica  si  applica  alle  cessioni  effettuate  a
partire dal 1° marzo 2008.
Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  163)  che  la  presente
modifica si applica dal 1° febbraio 2008.

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AGGIORNAMENTO (139)
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (153)
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
631) che le modifiche di cui al  comma  6,  lettere  d-bis),  d-ter),
d-quater) e d-quinquies) del presente articolo sono  applicabili  per
un periodo di quattro anni.
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 632) che l'efficacia delle
disposizioni di cui al comma 6,  lettera  d-quinquies)  del  presente
articolo  e'  subordinata  al  rilascio,  da  parte  del  Consiglio
dell'Unione europea, di una misura di deroga ai  sensi  dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre  2006,
e successive modificazioni.

  Art. 17-ter.
    (( (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). ))

  ((1. Per le cessioni di  beni  e  per  le  prestazioni  di  servizi
effettuate nei  confronti  dello  Stato,  degli  organi  dello  Stato
ancorche' dotati  di  personalita'  giuridica,  degli  enti  pubblici
territoriali  e  dei  consorzi  tra  essi  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 31 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  degli  istituti
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura  aventi  prevalente  carattere
scientifico, degli enti pubblici di assistenza  e  beneficenza  e  di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle  disposizioni  in  materia
d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  compensi
per prestazioni di servizi  assoggettati  a  ritenute  alla  fonte  a
titolo di imposta sul reddito)).
                                                              ((153))

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AGGIORNAMENTO (153)
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more  del
rilascio, ai sensi dell'articolo  395  della  direttiva  2006/112/CE,
della misura di deroga da parte del  Consiglio  dell'Unione  europea,
trovano  comunque  applicazione  per  le  operazioni  per  le  quali
l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal  1º  gennaio
2015. In caso di mancato rilascio delle suddette  misure  di  deroga,
con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa
sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  l'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato  I
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, sono aumentate  in  misura  tale  da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716  milioni  di
euro a decorrere dal 2015; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione nel sito  internet  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli.

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