Data: 2015-03-09 10:28:48

tariffe taxi

Quali sono i parametri per determinare le tariffe taxi??

riferimento id:25194

Data: 2015-03-09 17:34:09

Re:tariffe taxi

In attesa della risposta dei nostri esterti vi segnaliamo che è presente un [b]APPROFONDIMENTO MONOTEMATICO[/b] con approfondimenti sulle recenti novità normative e giurisprudenziali:

[b]NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25187.0

Per info sulla sezione ABBONATI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24906.0

riferimento id:25194

Data: 2015-03-09 19:12:37

Re:tariffe taxi

Se per gli NCC le tariffe sono libere e soggette a contrattazione secondo quanto stabilito dal D.M. 20-4-1993, per i taxi occorre una determinazione pubblica con al relativa taratura del tassametro.

Quanche regione ha previsto dei criteri con deliberazioni più o meno cogenti.
La Toscana, ad esmpio, ha previsto (DCR 131/95).

[i]I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all’art. 13, comma 2, della L. 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi taxi avendo riferimento ai costi di produzione del servizio: costo di manutenzione del veicolo, del personale di guida e per la disponibilità del veicolo. I Comuni individuano inoltre, nell’ambito del proprio territorio, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.
I Comuni prevedono supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e, ove lo ritengano opportuno, per i servizi festivi: tali supplementi non sono cumulabili tra loro.
I Comuni che non si avvalgano delle facoltà di cui al precedente punto 3 in relazione alla definizione di comunità tariffarie comprensoriali, possono prevedere tariffe differenziate per i servizi che si svolgano fuori del limite comunale con destinazione nei Comuni limitrofi, nonché in ambiti portuali ed aeroportuali: ove tale differenziazione dia luogo a supplementi tariffari, questi sono determinati in misura tale che il prezzo della corsa non superi del 30% il prezzo che si otterrebbe applicando la tarif fa propria della medesima fascia oraria all’interno del Comune di partenza. I Comuni possono inoltre stabilire una ulteriore tipologia tariffaria per i servizi che si svolgano fuori del limite comunale con destinazione nei Comuni non limitrofi. Resta inteso che, come stabilito all’art. 13 della legge 21/92, il corrispettivo del trasporto per il servizio taxi deve sempre essere calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe (a base multipla per servizi che si svolgano in aree urbane ed a base chilo metrica per i servizi che si svolgano in aree extraurbane), determinate dal Comune che abbia provveduto al rilascio della licenza. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordato tra l’utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
Il Comune stabilisce altresì, nell’ambito della disciplina concernente il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, le eventuali tariffe relative al trasporto dei medesimi, prevedendo l’obbligo per i conducenti di accogliere gratuitamente sull’autoveicolo cani guida che accompagnino soggetti non vedenti.
Le tariffe medesime sono stabilite dai Comuni che precedono annualmente alla verifica delle tariffe esistenti e, ove ritenuto necessario, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13, stabiliscono le modifiche tariffarie ritenute necessarie.
[/i]

In assenza di delibere regionali, il comune determina i criteri nel regolamento. data l'ampia discrezionalità comunale, l'esempio della regione Toscana può essere tenuto in considerazione. In ogni caso occorre fare concertazione con le associani prima di arrivare alla derminazione con delibera di giunta. Nella detrrminazione rammenta anche l'art. 6 del decreto-legge 223/06

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