Data: 2015-03-09 08:59:47

Regolarità contributiva "spuntisti" fiera

Ho già fatto numerosi quesiti in materia e attualmente ho iniziato la verifica della regolarità contributiva  per i concessionari di una fiera che si terrà  nei giorni 21 e 22 marzo, in modo che essendo "a ridosso" della scadenza del 31.3.2015 non dovrò emettere eventuali provvedimenti di sospensione prima del 10.4.2015. Per gli "spuntisti" cosa mi consigliate di fare? Devo far comunicare i dati necessari per la verifica oppure non è necessario in quanto anche a chi mi dichiarasse di non essere in regola non potrei impedire di lavorare? Sentendo gli operatori i Comuni si comportano nei modi più disparati e perciò vorrei avere ancora una volta il vostro prezioso parere per cercare di operare il più correttamente ed equamente possibile. Grazie.

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Data: 2015-03-09 16:21:32

Re:Regolarità contributiva "spuntisti" fiera

Ti incollo una risposta già fornita un po' di tempo fa:

[i]In tema di DURC le cose sono sempre cavillose, soprattutto a causa di una legge scritta non troppo bene (questo a parere mio).
La norma regionale è farcita di disposizioni non applicabili (la Corte Costituzionale ha fatto di recente un po’ di pulizia) o applicabili se interpretate in modo non proprio letterale.
Sul DURC è pacifico, come ammesso anche dalla stessa Regione Toscana nella circolare 223/2012, che non è più possibile chiederlo al privato al fine del controllo. Questo in generale: nel commercio, in edilizia ecc.
Il commerciante (ambulante o meno) non deve esibire nessun DURC (o altra certificazione) agli organi della PA e gli organi della PA non possono chiederlo. Ai sensi dell’art. 74 del DPR 445/2000, la richiesta costituirebbe una violazione dei doveri d’ufficio.

Come controllare gli spuntisti? La norma non è applicabile così com’è e quindi devi fare delle scelte. Puoi fare la verifica d’ufficio con i tempi dovuti e casomai inibire l’attività se lo spuntista ritorna dopo la verifica risultata negativa.
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di prendere atto che la norma non è applicabile e quindi non procedere alla verifica dello spuntista al momento della partecipazione al mercato. Lo spuntista in ogni caso è controllato una volta all’anno dal comune che ha ricevuto la SCIA di inizio attività.
Da altro punto di vista si potrebbe anche rilevare che, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 4 della LR 28/05, se lo spuntista è abilitato in una regione dove il DURC o certificazione INPS/INAIL costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, allora la sua posizione non deve essere verificata immediatamente. Per imparzialità si potrebbe affermare che siccome in Toscana il DURC è un presupposto per l’attività allora, ugualmente, lo spuntista toscano non è sottoposto alla verifica immediata.

La verifica annuale è fatta da ogni comune relativamente ai “suoi” abilitati. I VVUU, se vogliono, verificheranno che lo spuntista non abbia procedimenti sospensivi o di revoca a suo carico emessi dal comune competente.

Il termine del controllo fissato al 31/03, a parere mio non è derogabile. La regione ha voluto definire un limite temporale anche perché la verifica DURC non possa diventare una minaccia incontrollabile delle PA verso il commerciante.[/i]

Sul punto ci sarebbe venuto in aiuto il DL 34/2014. Ai sensi dell'art. 4 di questo DL (convertito con legge n. 78/2014) un DM dovrebbe prevedere le modalità di verifica in tempo reale. Ancora siamo in attesa...

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