Data: 2015-03-08 16:23:27

NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[color=red][b]NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento[/b][/color]

Stiamo realizzando un approfondimento monotematico relativo al tema:
NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Trovate intanto qui la risposta alle domande più frequenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25186.0

riferimento id:25187

Data: 2015-03-08 16:59:55

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[color=red][b]UBER[/b][/color]

Uber è un'azienda con sede a San Francisco, (USA) che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'applicazione software mobile (APP) che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti.
Le auto possono essere prenotate usando un'applicazione mobile (APP) tramite la quale i clienti possono inoltre tenere traccia in tempo reale della posizione dell'auto prenotata, il sistema invia l’auto più vicina in base al tragitto da fare con anche l’indicazione del prezzo da corrispondere.
Tramite la APP si procede al pagamento e si inviano dei feedback sul servizio.
Attualmente in Italia esistono 2 APP: Uber Pop e Uber Black

- Pop è fra privato e privato
- Black è fra privato e professionista NCC

Il 3 dicembre 2014 il Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi ha dichiarato che “Uber Pop è un modo illegale di non rispettare la tutela dei cittadini che devono essere garantiti che ci sia efficienza nel ricevere un  servizio pubblico, e che devono essere garantiti anche nella loro sicurezza.”

Per diventare driver POP bisogna fare una richiesta a UBER alla quale segue un colloquio. Occorre la fedina penale intonsa, un’auto intestata con meno di 10 anni, una patente da almeno 3 anni e senza sospensioni recenti.
[b]
Sentenza del Giudice di Pace di Genova del 14/02/2014[/b]

UBER POP non è un attività assimilabile a quella dei taxi, è un servizio di condivisione volontaria della propria auto per esigenze di mobilità privata all’interno di un social network.

Viene annullato un verbale che riguardava l’esercizio abusivo dell’attività di taxi (articolo 86 del Codice della strada). Il giudice rileva che sarebbe stato corretto sanzionare l’esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente (articolo 85). La sentenza ha escluso l’applicazione della norma sui taxi perché Uber Pop è un servizio di condivisione volontaria della propria auto per esigenze di mobilità privata all’interno di un social network.
Mancano quindi i requisiti tipici del trasporto pubblico, primo fra tutti l’obbligo di prestare il servizio a chiunque lo chieda.
[i]
To be continued ... [/i]

riferimento id:25187

Data: 2015-03-08 17:16:44

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[color=red][b]NCC - Legge n. 21/92 e Codice della Strada[/b][/color]

L’impianto giuridico sull’NCC è rappresentato:
[b]- dalla legge n. 21 del 15/01/1992;
- dal codice della strada: il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992
- dalle varie leggi regionali sul Ruolo dei Conducenti
- dai regolamenti comunali[/b]

Il Codice della Strada detta regole generali per l’attività di NCC mentre la legge n. 21/92 riguarda la disciplina “quadro” del “trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

Conseguentemente si possono fare ulteriori osservazioni sulla distinzione fra NCC in senso generale e NCC inteso come “autoservizi pubblici non di linea” di cui alla legge n. 21/92.
[b]La legge n. 21/92, e il suo particolare regime giuridico con il contingentamento delle licenze, si applica a delle ipotesi precise, fra le quali non è prevista l’esercizio svolto, ad esempio, con motocicli diversi dalle motocarrozzette o con velocipedi o con le ambulanze. [/b]

Sul punto si veda l’art. 1 della legge 21/92 e si confronti con l’art. 85 del Codice della Strada

[b]Legge n. 21/92 - Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea.[/b]
[i]1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e [b]autovettura[/b], [b]motocarrozzetta[/b], [b]natante[/b] e [b]veicoli a trazione animale[/b].[/i]

[b]Codice della Strada - Art. 85  - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone[/b]
[i]1.  Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia (ndr. si veda legge 21/1992 o legge 218/2003)
2.  Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a)  i motocicli con o senza sidecar (ndr. motoveicoli, escluso ciclomotori)
b)  i tricicli (ndr. motoveicoli)
b-bis)  i velocipedi; (ndr. in vigore dal 22 febbraio 2014 – DL 145/2013)
c)  i quadricicli (ndr. motoveicoli)
d)  le autovetture;
e)  gli autobus;
f)  gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone (ndr. ambulanza);
g)  i veicoli a trazione animale.[/i]

[i]3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio[/i]
[...]

La legge n. 21/92, dunque, non trova applicazione per l’attività svolta con un mezzi diversi da quelli indicati espressamente.
La definizione di motocarrozzetta si trova all’art. 53 del Codice della Strada:
[i]veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria.[/i]

In aggiunta a quanto appena detto, il DL 138/2011, ha sancito la liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di NCC con mezzi diversi da quelli classificati M1 (le autovetture fino a 9 posti).

[b]DL 138/2011, art. 3[/b]
c[i]omma 8.  Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

comma 9.  Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:
a)  la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b)  l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c)  il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d)  l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
e)  il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
f)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g)  la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
h)  l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
i)  l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. (74)

[omissis]

comma 11-bis.  In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, [b]sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1[/b], di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .[/i]

[color=red][b]Quindi[/b][/color]

• NCC svolto con mezzi diversi da quelli indicati dalla legge 21/92 è ed era sottoposta ad abilitazione diversa da quella di cui alla legge n. 21/92, oggi sicuramente a SCIA ai sensi del CdS – non è applicabile neppure la normativa sul ruolo conducenti dato che riguarda solo le fattispecie di cui alla legge 21/92;

• dopo il 2011, l’esercizio dell’attività con mezzi come gli “L4” o gli “L5” (motocarrozzetta tipo l’ape calessino), natanti e veicoli a trazione animale è da reputarsi soggetta a semplice SCIA in quanto non soggetta a licenza comunale ma al semplice rispetto delle generali regole di esercizio previste dalla legge n. 21/92 (in questo caso è applicabile il ruolo e le altre condizioni non limitative come contingentamento);

• dopo il 2011 resta sottoposto alla licenza (vecchia maniera) solo l’NCC svolto che le auto (M1) fino a 9 posti.

Per il Codice della Strada vedere anche:

Art. 82  - Destinazione ed uso dei veicoli
Art. 47  Classificazione dei veicoli
Art. 86  Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
Art. 50  Velocipedi (codice della strada)
Art. 75  Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
Art. 80  Revisioni

Art. 116, comma 8
Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

riferimento id:25187

Data: 2015-03-09 13:51:03

TAXI, NCC ed il nuovo fenomeno "UBER"

[color=red][b]TAXI, NCC ed il nuovo fenomeno "UBER"[/b][/color]

Ora a New York ci sono più Uber che taxi
Lo dicono i dati dell'amministrazione comunale, 14.088 contro 13.587: e nel lungo periodo la città potrebbe perdere introiti
http://www.ilpost.it/2015/03/20/uber-taxi-new-york/

Uber, la società californiana che crea non pochi problemi ai tassisti di tutto il mondo, ha stipulato una partnership con UN Women, l’organizzazione delle Nazioni unite per l’uguaglianza di genere e la legittimazione del ruolo delle donne, impegnandosi a inserire un milione di donne autiste sulla propria piattaforma in cinque anni.
http://www.linkiesta.it/un-women-uber

Escluso l'esercizio abusivo di taxi: prima vittoria di Uber in Italia
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25204.0

Lavorare per Uber, a chi conviene
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24595.0

UBER - liberalizzazione di NCC - parere favorevole ANTITRUST
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20197.0

Uber tra privacy, tasse, regole e cause per le mance. Tutti i nodi del servizio
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23519.0

Via libera a Uber in Germania - "Ricorso tassisti arriva fuori tempo"
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21511.0

Il giudice tedesco salva Uber per un cavillo: "Ricorso tassisti arriva fuori tempo"
http://www.repubblica.it/economia/2014/09/16/news/uber_germania-95897567/?ref=HRLV-6

Uber, la vittoria dei tassisti: la Germania blocca l’applicazione
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21223.0

UBER - liberalizzazione di NCC - parere favorevole ANTITRUST
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20197.0

UberPool, l’app per condividere il 'taxi' che apre la strada alle Google car
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=113.0

La app dell’autista “privato” che fa arrabbiare i tassisti
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13611.0

UberPool, l’app per condividere il 'taxi' che apre la strada alle Google car
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/08/06/uber-lancia-uberpool-lapp-per-condividere-corse-con-lappoggio-di-google/1083250/

NCC tra proroghe, norme anti-uber.. ridefinizione della disciplina nel 2000mai?
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24318.0

#Uber inaugura il servizio a Genova con la «App» low-cost
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21528.0

Uber abbassa le tariffe dei driver non professionisti. “È un rimborso spese”
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/03/uber-milano-abbassa-le-tariffe-dei-driver-non-professionisti-uberpop-rimborso-spese/1182293/

riferimento id:25187

Data: 2015-03-09 20:45:41

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[color=red][b]Sul conferimento e sul subingresso[/b][/color]

[b][color=red]Conferimento[/color][/b]

In via generale e sintetica si rileva un conferimento quando di trasferisce un qualcosa a un organismo collettivo in cambio di una partecipazione in quell’organismo.
Quindi non c’è la vendita o l’affitto di un bene o di un’azienda.

[b]Sentenza del Tar Lazio (Roma) n. 6606/2013[/b]

[i]... L’articolo 7 della legge n. 21 del 1992, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, rubricato “Figure giuridiche.”, dispone testualmente che:

“1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.[/i] (ndr. solo NCC)

[i]2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.”.

[...]

I singoli titolari di licenza taxi, possono, pertanto, ai sensi della richiamata normativa in materia, associarsi in cooperativa, dando vita ad un nuovo soggetto giuridico.
Le figure giuridiche che vengono a configurarsi sono, tuttavia, tra di loro distinte e, pertanto, assoggettate ad diverso regime giuridico nei termini che seguono:

1- Il [b]singolo soggetto[/b], che una volta acquisita la licenza taxi, sceglie di esercitare in qualità di artigiano, entrerà a pieno titolo in quella che è la legge quadro degli artigiani, ossia la n. 443 del 1985. Quindi, dovrà oltre che iscriversi all’albo degli artigiani, aprire la propria partita iva, iscriversi all’INAIL. Il pagamento dei contributi previdenziali, avverrà ogni tre mesi. Ogni anno dovrà essere fatta la dichiarazione dei redditi. Il tassista artigiano è, pertanto, titolare a tutti gli effetti di un’impresa di trasporto. Il tassista artigiano può, peraltro, organizzarsi in consorzi, in cooperative per i servizi o, infine, esercitare il proprio lavoro, senza aderire a nessuna organizzazione.

2- I [b]consorzi [/b]associano un certo numero di operatori artigiani ai quali forniscono tutta una serie di servizi o di beni che vengono utilizzati nell’ambito della singola impresa tassistica aderente. Il Consorzio ha, pertanto, come oggetto sociale, il servizio di beni e di supporti tecnici agli aderenti. Il singolo tassista rimane, tuttavia, in ogni caso, un’impresa singola e i compiti specifici relativi al suo lavoro, (ossia trasporto persone, incasso, costi, fatturazione, assunzione di un sostituto ed altro), rimangono solo ed esclusivamente di sua competenza e di sua responsabilità.

3- Le [b]cooperative per i servizi[/b] hanno le stesse identiche caratteristiche del consorzio in quanto fornisco ai titolari di licenza taxi aderenti uno o più servizi; in particolare, nel settore taxi, operano diverse cooperative radiotaxi, le quali rappresentano centrali operative le quali hanno solo il compito di dare il servizio ai propri associati, nello specifico, di “lancio delle corse”, attraverso specifici apparati radio. In sostanza si tratta di una semplice organizzazione di ponte radio, fra l’utente del taxi e il tassista stesso. Di tal che, anche queste cooperative, non possono entrare assolutamente in merito alla gestione dell’impresa dei singoli taxisti aderenti.

4- La [b]cooperative di produzione e lavoro[/b] a proprietà collettiva debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le dette cooperative di produzione e lavoro devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. Nel caso d’adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d’impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa. La società cooperativa, attuando essa stessa il servizio di taxi, può, pertanto, rappresentare, in ogni sede, sia i propri interessi collettivi sia gli interessi dei soci. Nella struttura cooperativa, i singoli soci possono rapportarsi giuridicamente, fiscalmente e per i versamenti contributivi con la cooperativa in modo diverso, a seconda della forma contrattuale prescelta. E, infatti, dopo la legge n. 142 del 2001 e il successivo D.L. n. 276 del 2003, le possibilità offerte alla cooperativa si sono ampliate di molto, con la conseguenza che vi possono essere appunto diverse figure di soci, che sono in concreto prescelte secondo la convenienza del singolo socio nonché della cooperativa stessa. La prima figura di socio è quella del socio lavoratore subordinato, titolare di un contratto di lavoro subordinato di contenuto analogo a quello esistente nel settore. Una seconda possibilità è quella del socio lavoratore a progetto, il quale espleta la sua funzione all’interno di un progetto complessivo di lavoro, presentato dalla cooperativa. Altre e diverse possibilità possono comunque essere rinvenute anche alla luce delle disposizioni di cui al CCNL di categoria del 2008.
In definitiva la cooperativa di produzione e lavoro postula il diretto espletamento di servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze lavorative dei soci lavoratori.
E la forma cooperativa (di produzione e lavoro) è quella scelta, storicamente, dai taxisti per organizzare il proprio lavoro, tanto è vero che i conducenti a Roma sono quasi tutti organizzati in cooperativa. Ne consegue che le cooperative di taxisti sono i principali operatori del trasporto pubblico nel settore taxi del mercato romano.[/i]


Anche da questa sentenza si evince che, nonostante la legge 21/92 disponga che le autorizzazioni debbano essere rilasciate ai singoli (vedi art. 8 della legge 21/92), l’attività può essere svolta da organismi collettivi.
[b]Nel caso dell’NCC (si veda art. 7, comma 1, lett. d) sopra richiamato) il conferimento può essere effettuato anche verso una società di capitali[/b].

In merito si veda il T[b]AR Veneto n. 90/2013[/b] che, in via indiretta, affronta la questione al fine di sentenziare su un fallimento di una società di capitali:
[i]...premesso:
che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);
[...]
che l’odierno ricorrente ha conferito la propria autorizzazione alla srl “XXX”, di cui era socio al 50%, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 25.2.2011;
[...]
che, atteso che ai sensi dell’art. 22, III comma della LR n. 22 cit. la dichiarazione di fallimento dell’impresa societaria comporta la decadenza di diritto del provvedimento di autorizzazione conferito all’impresa stessa, correttamente il Comune di Martellago ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 16/2004 rilasciata al ricorrente, irrilevante, in tale contesto, configurandosi la circostanza che il fallimento della società di capitali non comporta il fallimento del socio;[/i]

[color=red][b]Diverso è il discorso sul trasferimento della licenza e quindi sul vero e proprio subingresso[/b][/color]

[b]Legge n. 21/92 - Art. 9. Trasferibilità delle licenze.[/b]

[i]1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.[/i]

La questione del trasferimento della licenza ha rappresentato sempre qualcosa di sui generis.
Regola generale (codice civile) vuole che il trasferimento riguardi l’azienda o un ramo d’azienda. Ciò porta al trasferimento anche del diritto all’abilitazione se ricorrono i requisiti personali. Spesso, invece, si rilevano contratti con oggetto la sola licenza.

[b]Consiglio di Stato, sez. V., sentenza 12/01/2015 n. 40 – non può partecipare la bando chi ha venduto una licenza
[/b]
[i]Premesso che l’art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dispone che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione ad esercitare servizio di noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo e non è ammesso ad alcuno di cumulare più licenze per il servizio taxi, va osservato che l’art. 9 consente che la licenza per il servizio in parola possa essere trasferita dal titolare, ma solo in presenza di precise condizioni, tra le quali l’essere divenuto titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni.
L’art. 9 dispone, inoltre, che “al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima”.
Tali previsioni (già da tempo vigenti all’epoca del trasferimento, avvenuto nel 1998, della originaria licenza) sono riprodotte, senza appezzabili differenze, nell’art. 8 della legge regionale n. 58 del 26 ottobre 1993 e nel regolamento comunale che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea.
Le norme richiamate, così come ritenuto dall’Amministrazione e dal T.A.R. nella sentenza impugnata, impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l’interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza.
[...]
La ratio della norma – e ciò la sottrae ai profili di illogicità dedotti dall’appellante - è da individuare, poi, nell’avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito.
[/i]

riferimento id:25187

Data: 2015-03-09 20:49:43

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[color=red][b]NCC e agenzia di viaggi[/b][/color]

[b]Vedi TAR Napoli n. 733/2003 e Consiglio di Stato n. 1919/2008[/b]
[i]...la disciplina dell’attività delle agenzie di viaggio (art. 2 R.D.L. n. 2523/1936) comprende anche specifici aspetti, quali l’organizzazione di viaggi e/o di escursioni, per il cui svolgimento risulta necessaria l’utilizzazione di mezzi di trasporto, non essendovi peraltro, alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi.
[...]
una diversa interpretazione in una evidente lesione dell’art. 41 Cost., con riferimento alla libertà di iniziativa economica, sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di “riserva monopolistica” delle imprese di trasporto, alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi, non già per una propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge.
[/i]
[b]N.B. [/b]il mezzo sarà intestato all’agenzia per uso proprio. La tariffa sarà compresa nell’organizzazione del viaggio

riferimento id:25187

Data: 2015-04-14 09:02:36

Arriva a Milano mytaxi: l’anti Uber offre sconti del 50%

Arriva a Milano mytaxi: l’anti Uber offre sconti del 50%
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26074.0

riferimento id:25187

Data: 2015-04-16 15:24:26

UBER - intervista sul nuovo servizio

UBER - intervista sul nuovo servizio

http://m.repubblica.it/mobile/r/repubblicatv/next/rnext-uber-nella-nuova-economia-il-consumatore-diventa-produttore/197933/196971?fb_action_ids=10206156376770050&fb_action_types=og.shares&utm_content=buffer3741c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

riferimento id:25187

Data: 2015-04-21 06:46:12

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC - legittima la normativa nazionale "restrittiva" - sentenza TAR 8/4/2015

[color=red][b]T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 8 aprile 2015, n. 5165[/b][/color]

N. 05165/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02112/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2011, proposto da:
Società Airport Shuttle Express Scarl , in persona del legale rappresentante p.t., e Giovanni Panarisi, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Troianiello in Roma, Via della Giuliana, 58;
contro
Comune di Grottaferrata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso Nico Moravia in Roma, Via Bocca di Leone 78;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione nazionale delle imprese di noleggio auto e autobus con conducente - Federnoleggio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Troianiello in Roma, Via della Giuliana, 58;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Grottaferrata di cui al prot. n. 4639, datato 1.2.2011, con il quale è stata disposta la sospensione per trenta giorni, a fare data dal 14.3.2011, dell'autorizzazione n. 4 per l'esercizio di noleggio auto con conducente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per il risarcimento dei danni conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
[b]Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il provvedimento di cui al prot. n. prot. n. 4639 del 1° febbraio 2011 del Responsabile del III Settore, con il quale il comune di Grottaferrata ha disposto la sospensione per trenta giorni, a fare data dal 14.3.2011, dell'autorizzazione n. 4 per l'esercizio di noleggio auto con conducente intestata al sig. Paranisi.[/b]
Il provvedimento è stato adottato [color=red][b]sull’assunto che il noleggiatore deve utilizzare in via esclusiva la rimessa ubicata sul territorio che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio NCC e l’inizio e il termine del servizio devono avvenire esclusivamente presso detta rimessa.[/b][/color]
Nel caso di specie invece, il comune aveva riscontrato che il veicolo di cui all’autorizzazione n. 4 della quale è titolare il sig. Paranisi, non utilizzava la rimessa ubicata sul territorio comunale e pertanto ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’autorizzazione.
Ricorrono quindi sia il sig. Paranisi, in quanto titolare della autorizzazione in questione, che la Airport shuttle express, alla quale detta autorizzazione è stata conferita ex art. 7 della l. 21/1992.
Espongono i ricorrenti che, il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
Nel quadro comunitario, gli artt. 49 e 54 del Trattato di funzionamento dell’UE, aventi efficacia diretta, e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento delle imprese in uno Stato membro.
Pertanto, i vettori non residenti stabiliti in uno Stato membro e da questi autorizzati devono poter effettuare il trasporto su strada, sicché qualsiasi misura nazionale, sia legislativa che amministrativa, in tema di trasporto, che crei discriminazioni tra operatori italiani e stranieri, deve essere disapplicata per contrasto con la disciplina comunitaria.
[b]Tale normativa non può che applicarsi anche al servizio di noleggio auto con conducente, in assenza di una disciplina specifica sul punto.[/b]
I ricorrenti deducono, pertanto, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di sospensione per contrasto con il diritto comunitario, in quanto fondato su norme (artt. 3 e 11, L. n. 21 del 1992 di recente modificate dall’art. 29, comma 1 quater D.L. 30.12.2008, n. 2007, convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2009, n. 14) che impongono che l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debbano avvenire nella rimessa, necessariamente situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno ad essa.
[b]Dette norme, infatti, impedirebbero in sostanza alle imprese costituite in altri Paesi membri di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati membri senza disporvi di una sede o di un altro stabilita mento (c.d. trasporto di cabotaggio).[/b]
Essi sottolineano inoltre che, al fine di far venir meno il contrasto con il diritto comunitario, è stata presentata una proposta di legge (doc. 7 allegato al ricorso).
I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione del diritto comunitario ovvero di rinviare la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Secondo i ricorrenti, la normativa regionale (artt. 5 e 10 della l. reg. n. 58 del 1993) sarebbe in contrasto con le norme comunitarie poste a tutela della concorrenza, oltre che per i profili sopra esposti, anche perché essa obbliga il cliente a scegliere il noleggiatore non in base ai criteri tipici di un sistema concorrenziale, bensì in base ad un criterio territoriale che favorisce artificiosamente determinati operatori a danno di altri.
Tale disciplina, in sostanza, penalizzerebbe i noleggiatori con autorizzazioni rilasciate dai comuni del Lazio più piccoli, a favore di quelli più grandi.
Anche in relazione a questo aspetto, i ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione del diritto comunitario ovvero di rinviare la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
[b]A dire dei ricorrenti, il provvedimento impugnato sarebbe anche illegittimo a causa della incostituzionalità nelle norme nazionali e regionali in base alle quali esso è stato adottato, per violazione degli artt. 1, 3, 16, 41, 117 e 120 Cost. in quanto:[/b]
- la materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza esclusiva delle regioni, mentre l’unica competenza statale riconosciuta in questo ambito è quella finalizzata alla tutela della concorrenza (si pensi ad esempio alla legge statale n. 218 del 2003 che ha previsto per l’attività di noleggio autobus con conducente che l’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali);
- qualsiasi norma che ponga limiti al libero esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale o che ostacoli in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni deve considerarsi illegittima per violazione, in particolare, degli artt. 41 e 120 Cost.;
- la legge 21/1992, artt. 3, comma 3 e 11, comma 4, realizza una situazione di arbitraria disparità di condizioni di esercizio dell’impresa basata sul dato geografico.
[b]I ricorrenti chiedono, pertanto, il rinvio delle suddette norme alla Corte costituzionale.[/b]
Essi sostengono, altresì, che la normativa regionale (l. n. 58/1993, artt. 5 e 10) sia costituzionalmente illegittima anche sotto altro profilo, in quanto crea una disparità di trattamento tra noleggiatori con autorizzazioni rilasciate da comuni del Lazio e noleggiatori con autorizzazioni rilasciate da altri comuni, a discapito dei primi.
La Costituzione, infatti, impedisce alle Regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attività professionali.
Anche in relazione a tale profilo, i ricorrenti chiedono il rinvio alla Corte costituzionale.
Come ultima doglianza, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in relazione alla mancata comunicazione alla cooperativa Airport Shuttle Express, da considerarsi parte necessaria del procedimento, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è stata fatta unicamente nei confronti del sig. Panarisi.
I ricorrenti, in conclusione, chiedono il risarcimento dei danni derivanti dalla esecuzione del provvedimento impugnato, consistenti nella perdita dei potenziali clienti con il conseguente sviamento di clientela. Non trattandosi di danno quantificabile, essi ne chiedono la liquidazione in via equitativa.
L’associazione Nazionale delle Imprese di Noleggio auto e autobus con conducente è intervenuta ad adiuvandum, in qualità di associazione di categoria che ha nel suo statuto lo scopo precipuo di tutelare le interessi delle imprese di noleggio auto e autobus con conducente.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 7 aprile 2011 n. 1222.
[b]Con ordinanza collegiale n. 2205 del 2012, il Collegio ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:[/b]
a) se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE 2454/1992 e regolamento CE n. 12/1998 ostino all’applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in cui dispongono rispettivamente che “3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.” e che “ … Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. …”.
b) se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE 2454/1992 e regolamento CE n. 12/1998 ostino all’applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 nella parte in cui dispongono rispettivamente che “ … Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione” e che “ … il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. ….”.
Il comune di Grottaferrata si è quindi costituto e ha depositato una memoria, datata 19 aprile 2012.
[b]La Corte di giustizia dell’Unione europea, III sezione, con sentenza del 13 febbraio 2014 C- 162/12 e C-163/12, ha affermato di non essere competente a rispondere alle domande di pronuncia pregiudiziale nella parte in cui vertono sull’interpretazione dell’art. 49 TFUE e le ha dichiarate, per il resto, irricevibili.[/b]
In sostanza, la Corte ha ritenuto non pertinente la questione di interpretazione dell’art. 49 del Trattato al contesto delle controversie pendenti dinanzi al giudice di rinvio, in quanto non si tratta di operatori economici provenienti da altri Stati membri ma solo di operatori nazionali.
Con memoria del 29.12.2014, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, facendo riferimento ai principi di divieto di discriminazione, tutela della attività economica tutelati dalla CEDU e alla intervenuta costituzionalizzazione dei principi comunitari.
[color=red][b]Essi, in particolare, hanno invocato la direttiva CE del 12.12.2006, n. 123, che conferirebbe il diritto ad accedere liberamente all’attività di noleggio auto con conducente o al suo esercizio, senza che ciò possa essere subordinato a criteri quali il luogo di stabilimento, residenza, domicilio o di prestazione principale dell’attività.[/b][/color]
Sotto questo profilo, i ricorrenti hanno formulato una nuova eccezione di costituzionalità per violazione del diritto dell’Unione europea e dell’art. 14 della Convenzione EDU nonché del Protocollo n. 12; art. 1, Protocollo n. 1 e art. 6, par. 1, della Convenzione.
Con memoria del 31.12.2014, depositata in vista della decisione di merito, il comune di Grottaferrata ha chiesto il rigetto del ricorso alla luce della citata pronuncia della Corte di giustizia e per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, eccependo la novità delle ulteriori questioni prospettate.
In particolare, il Comune ha rilevato che, essendo la normativa regionale di identico contenuto rispetto a quella nazionale sul punto, nessun vantaggio deriverebbe ai ricorrenti dall’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della fonte statale, in quanto la legge regionale resterebbe perfettamente applicabile.
Inoltre, le disposizioni regionali censurate non pongono alcun limite all’attività di impresa del lavoratore ma disciplinano un determinato servizio che attiene al trasporto pubblico locale, ovvero destinato a rivolgersi alle comunità locali cui si riferiscono le singole licenze e autorizzazioni rilasciate.
La natura locale del servizio è, dunque, garantita dall’obbligo per il veicolo di sostare nella rimessa indicata per la gestione del servizio, sita nel territorio comunale di rilascio dell’autorizzazione, e nell’obbligo di partire e ritornare ad essa dopo ogni servizio; ferma restano la possibilità – prevista dalla normativa statale - di prelevamento del cliente utente e di arrivo a destinazione, senza limiti territoriali, anche nel territorio di altri comuni.
Infine, qualora un operatore volesse avviare una attività di impresa strutturata a livello nazionale, il Comune ha rilevato che egli potrebbe farlo mediante il c.d. cumulo delle autorizzazioni, espressamente consentito dalla legge n. 21 del 1992.
Infine, in relazione alla censura di violazione dell’art. 7 l. 241/90, il comune ha invocato l’applicazione dell’art. 21 octies l. 241/90.
Tanto i ricorrenti che il comune hanno quindi depositato memorie di replica, insistendo e meglio argomentando le loro precedenti difese.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
[color=red][b]DIRITTO[/b][/color]
Si controverte nel presente giudizio del provvedimento di cui al prot. n. prot. n. 4639 del 1° febbraio 2011 del Responsabile del III Settore, con il quale il Comune di Grottaferrata ha disposto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, la sospensione per trenta giorni, a decorrere dal 14 marzo 2011, dell’autorizzazione n. 4 del 21 febbraio 2001 per l’esercizio di noleggio auto da rimessa con conducente (d’ora in poi anche n.c.c.) rilasciata dal medesimo Comune in favore del signor Giovanni Panarisi.
Il provvedimento è stato adottato per la riscontrata violazione degli articoli 3 e 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e degli articoli 5 e 10 della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nella parte in cui prevedono l’uso esclusivo ed obbligatorio della rimessa ubicata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di cui trattasi nonché l’inizio e termine del servizio presso la medesima rimessa.
Nella motivazione del provvedimento si evidenzia che, a seguito degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale, è risultato che il veicolo adibito a n.c.c. di cui alla predetta autorizzazione non utilizzava l’autorimessa ubicata all’interno del territorio comunale, come localizzata ed indicata dal titolare nell’istanza di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, bensì la rimessa ubicata presso la sede della società cooperativa Airport Shuttle Express s.c.a.r.l., cui era stata conferita l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 21 del 1992, e che, pertanto, disponeva totalmente del veicolo adibito al servizio in questione.
Prima di procedere all’esame delle censure dedotte è opportuno brevemente riferire del quadro normativo nazionale sul tema.
L’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rubricato “Servizio di noleggio con conducente”, nel testo sostituito dall'articolo 29, comma 1-quater, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato e di presentazione del ricorso in trattazione, disponeva che “1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.”.
Il successivo articolo 11, rubricato “Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”, nel testo integrato dall'articolo 29, comma 1-quater, lettera d), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato e di presentazione del ricorso in trattazione, disponeva altresì che “…4 … L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. …”.
La legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, articolo 5, rubricato “Servizio di noleggio con conducente”, stabilisce, nel testo sostituito dall'articolo 58 della legge regionale Lazio del 28 dicembre 2006, n. 27, che “Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse”.
L’articolo 10, rubricato “Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”, dispone, inoltre, nel testo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 14 febbraio 2005, che “2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, dall'articolo 5, comma 1 bis, dall'articolo 5 bis e dall'articolo 5 ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. ….”.
Con il primo motivo di ricorso, (rubricato al n. 2) nell’atto introduttivo del giudizio), i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 49 e 54 del Trattato di funzionamento dell’UE, sostenendo che la normativa regionale e statale sopra riferita sarebbe in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di concorrenza nell’Unione.
Dette norme, infatti, impedirebbero in sostanza alle imprese costituite in altri Paesi membri di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati membri senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento (c.d. trasporto di cabotaggio).
Sempre nel primo motivo, i ricorrenti sostengono ancora, come ulteriore profilo di illegittimità comunitaria, che la normativa regionale (artt. 5 e 10 della l. reg. n. 58/1993) sarebbe in contrasto con le norme comunitarie poste a tutela della concorrenza, oltre che per i motivi sopra esposti, anche perché essa obbliga il cliente a scegliere il noleggiatore non in base ai criteri tipici di un sistema concorrenziale, ma in base ad un criterio territoriale che favorisce artificiosamente determinati operatori a danno di altri.
Tale disciplina, in sostanza, penalizza i noleggiatori con autorizzazioni rilasciate dai comuni del Lazio più piccoli, a favore di quelli più grandi.
[b]Il collegio ritiene che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13.2.2014, resa nel caso in esame, tali doglianze debbano essere disattese.[/b]
Ed invero, la Corte di giustizia, con riferimento all’art. 49 del Trattato, ne ha escluso l’applicabilità nel caso di specie trattandosi di procedimenti che non hanno alcun collegamento con scambi tra gli Stati membri e che rimangono confinati, nel loro insieme, all’interno di uno Stato membro (cfr. par. 42 e 43).
In senso analogo si è peraltro di recente pronunciato il Consiglio di Stato, affermando che: le invocate norme comunitarie a tutela della concorrenza sono poste a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro, e non all’interno di un solo Stato membro (cfr. Cons. Stato, V sez., 22.1.2015, n. 261)
Tale profilo è dirimente e vale a sgomberare il campo da ogni considerazione circa le ulteriori questioni che la Corte di giustizia UE ha dichiarato irricevibili.
Si tratta delle questioni concernenti i seguenti obblighi, sospettati di illegittimità comunitaria nella ordinanza di rimessione:
-che la sede del vettore sia nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
-che le prenotazioni per il noleggio con conducente siano effettuato presso la rimessa utilizzata ai fini di detta attività;
-che l’utente sia prelevato unicamente all’interno del territorio del comune che ha rilasciato la stessa autorizzazione.
[color=red][b]Con riferimento anche a questi profili, infatti, non si pongono problemi di applicazione dell’art. 49 del Trattato, in quanto la questione ha unicamente rilevanza all’interno dello Stato membro.[/b][/color]
Inoltre, come pure rilevato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, gli artt. 101 e 102 del TFUE riguardano a profili estranei alla presente fattispecie perché attengono a comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e dunque al rapporto tra queste ultime e non tra le stesse e un’autorità pubblica (cfr. Cons. Stato, V sez., 22.1.2015, n. 261).
Infine, dette questioni, a parte quella dell’obbligo di porre la sede della rimessa in ambito comunale, non sono nemmeno rilevanti nel caso in esame, in cui – come si è detto – si discute unicamente della legittimità della previsione dell’obbligo per il noleggiatore di partire dalla rimessa ubicata nel territorio comunale e di tornarvi alla fine del servizio.
[b]Le censure di illegittimità comunitaria devono essere pertanto tutte disattese.[/b]
Con il secondo motivo (rubricato al n. 3) nell’atto introduttivo del giudizio), i ricorrenti eccepiscono la questione di legittimità costituzionale sotto vari profili delle norme nazionali e regionali in base alle quali è stato adottato il provvedimento impugnato.
Essi, nelle ultime memorie, hanno inoltre sottolineato che la Corte costituzionale, con sent. n. 264 del 13.11.2013, avrebbe accolto analoga questione.
Si trattava, in quel caso, della questione incidentale di costituzionalità di una legge della regione Molise che prevedeva, per i soggetti che intendessero esercitare il servizio di autonoleggio con conducente, l’obbligo di risiedere o avere la sede legale dell’impresa nel territorio della regione di cui fa parte il comune autorizzante.
La Corte costituzionale ha ravvisato, in quella occasione, una ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato che favorisce i richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale e ne ha perciò dichiarato l’incostituzionalità.
Osserva il collegio che, come rilevato dalla difesa del comune di Grottaferrata, il precedente menzionato dai ricorrenti non si attaglia al caso in esame.
In quel caso infatti, si trattava della previsione della residenza nella regione del richiedente da almeno un anno e dell’avere la sede legale dell’impresa nel territorio regionale come condizione necessaria per poter ottenere l‘iscrizione al ruolo di conducenti di taxi/NCC.
Nel caso in esame, invece, nessun obbligo di questa natura è richiesto, ma è solo previsto che, una volta autorizzato, il noleggiatore utilizzi la rimessa posta nel territorio comunale, partendo da essa e ritornandovi alla fine di ogni servizio.
E’ del tutto evidente, pertanto, che si tratti di situazioni completamente diverse in quanto la previsione della legge regionale molisana era volta a discriminare gli operatori non residenti nella regione per l’ottenimento della iscrizione a ruolo, mentre la normativa in esame nel presente giudizio semplicemente disciplina le condizioni di esercizio della autorizzazione per NCC già rilasciata, in ipotesi, anche ad un operatore proveniente da altra Regione o altro Comune.
[b]Tali considerazioni consentono di disattendere le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nella memoria di discussione del 29.12.2014, con riferimento alla violazione delle norme interposte del diritto europeo ( direttiva 123/2006 e art. 49 del Trattato) e della Convenzione EDU (art. 14 della Convenzione EDU nonché del Protocollo n. 12; art. 1, Protocollo n. 1 e art. 6, par. 1, della Convenzione).[/b]
Va, infatti, chiarito in primo luogo che i servizi di noleggio con conducente sono espressamente esclusi dalla direttiva n. 123 del 2006, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. d) e del considerando 21.
Tale conclusione è avallata dalla Corte di giustizia nella sentenza 13.2.2014, C-419/12 e C-163/12 al par. 6 nonché dalla giurisprudenza del TAR Lazio (cfr. sent. II, 4 settembre 2012, n. 7516).
Peraltro, la stessa Commissione europea si è espressa in tal senso nella risposta ad una interrogazione parlamentare del parlamento europeo (v. memoria del comune di Grottaferrata del 14 gennaio 2015, p.5-7, dove il testo della risposta di tale interrogazione è riportato).
In questi termini si è anche mostrato di recente il Legislatore nazionale.
Il decreto legge 13 agosto 2011, n.138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (c.d. “manovra bis”)”, all’articolo 3, rubricato “Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche “, comma 11 bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge, prevede infatti testualmente che “11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” (art. 1, comma 1, della legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).
Il citato comma 8 si riferisce, appunto, alle “ Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente (…)”mentre la categoria M1 si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, ai quali appunto non si applica il Regolamento comunitario n. 12/98, che riguarda invece solo i veicoli idonei a trasportare più di nove persone.
Inoltre, l’articolo 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (che ha recepito la direttiva 123/2006), rubricato “Servizi di trasporto” prevede “1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente. … ”
[b]Nessuna violazione del parametro comunitario può dunque essere prospettata sotto il profilo della violazione della direttiva comunitaria n. 123/2006.[/b]
Per quanto riguarda le prospettate violazioni della Convenzione EDU, si rinvia a quanto già chiarito circa l’insussistenza di una attitudine discrimatoria nella disciplina in esame, volta invece a contemperare le esigenze del servizio con la dimensione locale del suo ambito di riferimento.
[b]Anche l’eccezione di costituzionalità per violazione degli artt. 1,3 16, 41 e 120 Cost. è manifestamente infondata.[/b]
[color=red][b]Il servizio di NNC, infatti, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti nell’ultima memoria, è un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo.[/b][/color]
Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali.
[b]La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preservata; e ciò appunto fanno la legge statale e quella della regione Lazio laddove stabiliscono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servizio alla rimessa autorizzata, avente sede nel comune, nonché l’obbligo di usare detta rimessa.[/b]
[b]In questo modo, infatti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione” nel servizio in ambito comunale, senza però escludere che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territoriale.[/b]
Non è, dunque, condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui solo il servizio taxi sarebbe al servizio della comunità locale o di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, mentre il servizio di NNC non lo sarebbe; in caso contrario, infatti, non si comprenderebbe la ragione per cui il servizio di NNC debba essere autorizzato dai singoli comuni anziché con provvedimento dell’amministrazione centrale.
Peraltro, qualora un operatore intendesse avviare un’attività imprenditoriale di maggiori dimensioni, a livello nazionale, potrebbe farlo mediante il c.d. cumulo delle autorizzazioni NCC espressamente ammesso dall’art. 8, comma 2, della legge n. 21 del 1992.
Le considerazioni sopra svolte consentono anche di ritenere manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità della legge n. 21 del 1992, artt. 3, comma 3 e 11, comma 4, per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto essa realizzerebbe una situazione di arbitraria disparità di condizioni di esercizio dell’impresa basata sul dato geografico.
Occorre inoltre sottolineare come la questione, pure adombrata nel ricorso, della asserita natura discriminatoria della disposizione regionale - laddove questa prevede, in senso maggiormente restrittivo della fonte statale, che, salvo le deroghe previste, “il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale” - non rilevi nel caso di specie, in quanto di detta norma non ha fatto applicazione il provvedimento impugnato.
Per mere esigenza di completezza, va soggiunto che l’art. 11 della l. 21/1992, comma 4, prevede a tal proposito che: “il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.”: per cui, a livello di normativa statale la clientela può essere prelevata anche al di fuori dell’ambito comunale.
[color=red][b]Va, infine, rilevato che nonostante effettivamente in molte occasioni in sede parlamentare e da parte di Autorità indipendenti si sia adombrato il rischio di criticità delle disposizioni in esame, in quanto eccessivamente gravose per il noleggiaore, il Legislatore, non ha tuttavia fino ad ora provveduto a riformare la disciplina vigente.[/b][/color]
Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 117, comma 4, Cost. per ingerenza della legge statale in ambito rimesso alla competenza esclusiva delle regioni, osserva il Collegio che, in disparte ogni considerazione sulla riconducibilità della disciplina statale alla materia della tutela della concorrenza, di competenza statale, la questione non appare rilevante.
Infatti, anche qualora dovesse ritenersi l’incostituzionalità della legge statale in questione, rimarrebbe ancora in vigore la normativa regionale, la quale ha, sul punto, identico tenore di quella statale.
Né può avere rilievo, a questi fini, la considerazione espressa dalle ricorrenti a pag. 5 della memoria di replica depositata per l’udienza di discussione, secondo cui “nelle altre regioni italiane non vi è una norma regionale di tenore analogo e, dunque, è ivi vigente la l. 21/1992 con evidente ingerenza statale in una materia di competenza regionale”.
Infatti, oggetto del presente giudizio è una controversia che si svolge nell’ambito della regione Lazio e, pertanto, sono ininfluenti e irrilevanti, ai fini del giudizio di rilevanza della questione di costituzionalità, le normative statali applicabili in altre regioni.
In conclusione, il secondo motivo di ricorso (rubricato al n. 3) nell’atto introduttivo del giudizio), in tutte le sue articolazioni, deve essere respinto.
Va esaminato,in ultimo, il terzo ed ultimo motivo di ricorso (rubricato al n.4 ) nell’atto introduttivo del giudizio), con cui si deduce la violazione dell’art. 7 della l. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento alla società cooperativa Ariport Shuttle Scarl.
La censura va disattesa in applicazione dell’art. 21 octies l. 241/90 ,considerata la natura vincolata del provvedimento.
In conclusione, il ricorso impugnatorio deve essere respinto.
Nel consegue anche l’infondatezza della domanda risarcitoria per i danni derivanti dal provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e respinge altresì la domanda risarcitoria.
Condanna i ricorrenti e l’interveniente Federnoleggio, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del comune di Grottaferrata, che liquida in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Rotondo, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


[img width=300 height=254]http://autoconautista.com/ncc/wp-content/uploads/08966656087879.jpg[/img]

riferimento id:25187

Data: 2015-05-04 20:59:49

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Risoluzione n. 9849 del 26 gennaio 2015 - Richiesta parere per trasporto di cortesia

[color=red][b]La risoluzione n. 9849 del 26 gennaio 2015 chiarisce che una società la quale  svolge attività commerciale con vendita al dettaglio di prodotti alimentari e gestisce due esercizi di somministrazione (ristoranti), può effettuare un servizio di trasporto di cortesia adibito esclusivamente al trasferimento della propria clientela, nel caso in cui sussista una scarsa disponibilità di mezzi pubblici operanti sul territorio.[/b][/color]

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
Risoluzione n. 9849 del 26 gennaio 2015
Oggetto: Richiesta parere per trasporto di cortesia
Si fa riferimento alla nota n. 19095 del 28 ottobre 2014, pervenuta per e-mail, con la
quale il Comune che legge per conoscenza chiede se una società, che svolge attività
commerciale con vendita al dettaglio di prodotti alimentari e gestisce due esercizi di
somministrazione (ristoranti), possa effettuare un servizio di trasporto di cortesia adibito
esclusivamente al trasferimento della propria clientela, stante la scarsa disponibilità di mezzi
pubblici operanti sul territorio soprattutto nelle ore di punta.
Al riguardo fa presente che codesto Ministero dei Trasporti, con la nota n. 99365 del
17-11-2009, indirizzata a Federnoleggio in relazione a dei quesiti posti dall’Associazione
degli Albergatori, ha chiarito che il servizio di trasporto di cortesia che le strutture
alberghiere mettono al servizio dei propri clienti da e per mete specifiche ubicate all’interno
del territorio comunale di appartenenza e anche oltre può essere considerato legittimo
quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione
economica del servizio stesso; tale gratuità è garantita dalla mancanza di una variazione di
prezzo delle tariffe per soggiorni tra chi usufruisce del servizio e chi non ne usufruisce.
Fermo quanto sopra, chiede, pertanto, se in analogia con quanto disposto da codesto
Ministero per i titolari di strutture ricettive, tale possibilità possa essere estesa anche ai
titolari di esercizi diversi dai ricettivi, ovvero, nel caso specifico, al soggetto titolare di un
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e commercio al dettaglio di generi
alimentari.
In particolare, qualora tale possibilità possa essere considerata legittima chiede:
- se l’autovettura debba essere identificabile, ovvero riportare la denominazione
dell’impresa proprietaria;
- se l’autista, oltre a risultare dipendente della ditta, debba possedere anche altri titoli
professionali;
- se sia necessario rispettare un determinato perimetro territoriale entro il quale poter
operare;
- quali modalità possano utilizzare gli organi di vigilanza per verificare il corretto
svolgimento del servizio di cortesia.
2
Al riguardo, la scrivente Direzione osserva, in via preliminare, che la disciplina
nazionale in materia di esercizio dell’attività commerciale, ivi compresa quella di
somministrazione di alimenti e bevande, non reca ovviamente alcun richiamo alla fattispecie
in discorso.
[color=red][b]Alla luce, però, delle precisazioni fornite da codesto Ministero dei Trasporti nella
citata nota n. 99365, nel caso di fornitura di servizio analogo da parte di una struttura
ricettiva, si riterrebbe ammissibile quanto richiesto.[/b][/color]
Stante, comunque, la competenza in materia di codesta Amministrazione si chiede alla
medesima se concorda con quanto ipotizzato e in tal caso quali siano le modalità e i termini
di effettuazione dell’attività in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
BB/trasporto di cortesia

[img width=300 height=206]http://www.zaccariaviaggi.it/images/p004_1_00.png[/img]

riferimento id:25187

Data: 2015-05-18 06:50:02

Ncc: rischia l'abuso d'ufficio il sindaco che rilascia troppe autorizzazioni

Ncc: rischia l'abuso d'ufficio il sindaco che rilascia troppe autorizzazioni

La sentenza della Corte di cassazione n. 20153/15

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2015-05-14/ncc-rischia-abuso-d-ufficio-sindaco-che-rilascia-numero-eccesivo-autorizzazioni-163902.php?uuid=ABggfBe

riferimento id:25187

Data: 2015-05-21 08:14:13

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE di macchine operatrici - Circ 11483 del 13/5/2015

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE di macchine operatrici - Circ 11483 del 13/5/2015

[color=red][b]Circolare Prot. 11483 del 13/05/2015
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Div. 5_11483_13052015_art.114 C.d.S. e art. 298 Reg. es._immatricolazione e utilizzo macchine operatrici[/b][/color]

[b]VEDI ALLEGATO[/b]

[img width=300 height=132]http://www.ambrogiogru.it/DURSO/DSC05304_medium.jpg[/img]

riferimento id:25187

Data: 2015-05-26 12:33:14

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Tribunale blocca "Uber pop" in tutta Italia: "E' concorrenza sleale"

APPROFONDIMENTI

http://buff.ly/1erT6z2

riferimento id:25187

Data: 2015-06-06 13:18:02

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[b]Atto di segnalazione sull’autotrasporto di persone non di linea[/b]

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità
Allegato 1 – Proposte di modifica della L. n. 21/92
Allegato 2 – Raffronto tra la disciplina vigente e quella che risulterebbe dalle proposte di modifica dell’Autorità

http://www.autorita-trasporti.it/documentazione-per-atto-di-segnalazione-l-n-2192/

[img]http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/themes/20-12-child/img/Logo_ART_Autorita-di-Regolazione-dei-Trasporti.jpg[/img]

riferimento id:25187

Data: 2015-09-09 05:03:20

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC: annullate circolari ministeriali su sub-locazione e pagamento diritti

**************************
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III TER – sentenza 2 settembre 2015 n. 11004

- accoglie il ricorso principale nella sola parte in cui deduce l’illegittimità della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E.1 pag. 10) prevede il divieto di subcomodato e, per l’effetto, annulla la circolare limitatamente alla predetta parte;

- accoglie il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto con atto spedito a mezzo posta il 23/12/14 e depositato il 07/01/15, nella sola parte riferibile alla censura sub VI e limitatamente alla dedotta illegittimità della disposizione, di cui a pag. 9 della circolare del 27 ottobre 2014, che prevede il divieto di delega generale e, per l’effetto, annulla, in parte qua, la predetta circolare;

- accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 24/04/15 e depositato il 29/04/15, con riferimento alla sola censura rubricata sub XIV e, per l’effetto, annulla la circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 euro;

http://buff.ly/1JRXKiN

riferimento id:25187

Data: 2015-10-23 05:51:08

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

TAXI - Comune può regolare le DECADENZE/REVOCHE per violazioni regolamentari

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 22 ottobre 2015 n. 4866

1. Il sig. -OMISSIS-, titolare di licenza comunale di autovettura da piazza in Genova, con ricorso al T.A.R. per la Liguria impugnava la determinazione 28.11.2002 n. 117/00184 con la quale la direzione della Polizia municipale di Genova gli aveva irrogato la sanzione della sospensione del titolo per sei giorni lavorativi.

Avverso questa decisione l’amministrazione appellante ha però svolto, fra gli altri, i seguenti, convincenti rilievi:
- una volta ammesso il pacifico principio che la P.A. possa fare luogo a revoca cd. sanzionatoria/decadenza in caso di abuso di un provvedimento ampliativo da parte del suo destinatario, si può allora senz’altro ammettere anche la possibilità che dinanzi a violazioni minorisgeneris lo stesso provvedimento possa essere, anziché revocato, semplicemente sospeso nella sua efficacia giuridica (dove c’è il più, c’è il meno);
- quella inflitta all’interessato, e da questi impugnata, è una sanzione di natura sostanzialmente disciplinare, laddove l’art. 1 della legge n. 689/1981, recante appunto l’enunciazione del “principio di legalità”, vale - secondo quanto chiarito dall’art. 12 della stessa fonte - per le ordinarie sanzioni amministrative pecuniarie, ma non per quelle di natura disciplinare.
6c. La Sezione sotto il primo profilo deve osservare, invero, che i provvedimenti amministrativi ampliativi a efficacia prolungata nel tempo, per la loro natura, non costituiscono delle attribuzioni incondizionate e indefettibilmente permanenti, ma sono atti di cura dell’interesse pubblico, e sono come tali tutt’altro che indifferenti alla qualità della condotta posta in essere dal loro titolare nell’esercizio dell’attività da essi assentita. Sicché la possibilità di una revoca di simili provvedimenti in caso di abuso da parte del loro destinatario, oppure di una sospensione temporanea della loro efficacia in caso di violazioni minori, è sempre immanente a tali atti, dei quali sviluppa una clausola implicita in base al principio generale di autotutela, in funzione di cura dell’interesse pubblico, e non configura una sanzione vera e propria, ossia una misura di mera afflizione.
Di conseguenza, la possibilità indicata deve ritenersi ammessa anche nel silenzio della legge.

Così qualificata la natura della sanzione oggetto d’impugnativa, si rivela allora esatta la conclusione (cfr. pag. 9 dell’appello) della sua estraneità alla legge n. 689/1981.

6e. La Sezione ricorda infine, per completezza, di essersi già espressa, sia pure in sede solo cautelare (ordinanze nn. 1538, 1539 e 1543 del 30 aprile 2013), su impugnative relative ad analoghe sospensioni di licenza di esercizio del servizio di taxi, esprimendo l’avviso, senz’altro meritevole di conferma in questa sede, “che l’attribuzione in capo al Comune, ex art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, della competenza, da esercitare in via regolamentare, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio nonché dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi implica in via necessaria, anche alla luce dei principi di materia di contrarius actus, la legittimazione a stabilire le conseguenze derivanti, sul piano dell’efficacia del titolo, dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività autorizzata”.
In altre parole la competenza comunale, prevista dalla suddetta norma di legge statale, a regolamentare le modalità del servizio in questione e le condizioni per l’ottenimento della relativa licenza, include implicitamente anche la disciplina del potere di vigilanza e di autotutela per l’eventualità che tale servizio non venga espletato nel rispetto delle regole prescritte.
Di conseguenza, la conclusione del primo giudice circa l’assenza di una base di legge statale abilitante il Comune a introdurre la previsione regolamentare di illeciti sanzionabili con la sospensione della licenza, oltre a non essere applicabile ai provvedimenti di semplice autotutela amministrativa, e tantomeno al di fuori del campo di applicazione tracciato dall’art. 12 della legge n. 689/1981, non è nemmeno intrinsecamente esatta.
6f. Alla luce delle osservazioni che precedono il secondo motivo d’appello risulta pertanto fondato, con la conseguente necessità di riforma della sentenza impugnata.
7. Anche i motivi di ricorso assorbiti dal T.A.R. e in questa sede riproposti si rivelano privi di pregio.
8a. Con il secondo mezzo dell’originario gravame il ricorrente, dopo aver ricordato che l’infrazione ascrittagli consisteva nel non avere effettuato, nella vicenda in rilievo, il percorso più breve in termini di distanza, ha contestato di essere incorso nella violazione imputatagli, obiettando:
- che il Comune non aveva affatto dimostrato –in primis, indicando la lunghezza del percorso da esso ritenuto più breve, e confrontandola con quella del percorso concretamente seguito - che il percorso effettuato non fosse il più breve in termini chilometrici;
- che la regola del “percorso più breve” può essere intesa anche nel senso della preferenza da accordare al percorso che permetta la maggiore rapidità temporale, e quello nella specie seguito aveva proprio tale caratteristica, in quanto basato su viabilità a percorrenza veloce;
- che il tragitto compiuto era stato comunque preventivamente concordato con il passeggero.

........

Il Comune con il proprio provvedimento ha dato conto – sebbene in forma stringata - dell’avvenuto accertamento della violazione della regola del “percorso più breve”, applicando quindi la sanzione del caso. E poiché l’Amministrazione era stata notiziata della vicenda mediante un ben circostanziato esposto, trasmessole nell’immediatezza del fatto, e le difese procedimentali dell’interessato non avevano offerto spunti suscettibili di approfondimento, giacché, come è già emerso, questi non aveva smentito il fatto storico essenziale oggetto del procedimento, e d’altra parte l’assunto del previo concordamento del percorso era ictu oculi incompatibile con le caratteristiche e il contenuto dell’esposto del passeggero, tanto l’istruttoria quanto la stessa motivazione del provvedimento impugnato risultano immuni da vizi.
10. Ne consegue l’infondatezza anche delle ulteriori censure di parte con le quali la doglianza di difetto di motivazione è stata riproposta da angolazioni solo apparentemente diverse.

http://buff.ly/1OLHYNc

riferimento id:25187

Data: 2015-11-03 08:33:02

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

ANTITRUST - Garante sollecita il Parlamento ad intervenire su UBER

http://buff.ly/1XLkWrv

riferimento id:25187

Data: 2015-11-05 08:45:26

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Sospeso il tassista che allunga il tragitto

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-11-05/sospeso-tassista-che-allunga-tragitto--081817.shtml?uuid=ACcDeuTB

riferimento id:25187

Data: 2015-12-11 11:29:01

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Sospensione del servizio NCC - LEGITTIMA per mancato stazionamento in rimessa

[img width=300 height=114]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d8/NCC_logo.svg.png[/img]

[color=red][b]TAR Toscana, Sez. II, 11/11/2015 n. 1546[/b][/color]

N. 01546/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01704/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2014, proposto da:
Daniele Mancurti, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Basile, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro
Comune di Villafranca in Lunigiana, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

per l'annullamento
dell’ordinanza n. 25 del 23.09.2014 di sospensione dell’autorizzazione di noleggio vettura con conducente - NCC - n. 29/2008, della comunicazione del preavviso di avvio di procedimento per la sospensione dell’autorizzazione ncc n. 28/2008 prot. 3285 del 14.04.2014, del verbale prot 2058 del 25.02.2014 della Legione dei Carabinieri della Toscana sezione di Villafranca in Lunigiana, non noto, del verbale prot. 2212 del 01.03.2014 della Polizia Municipale del Comune di Villafranca in Lunigiana, non noto, della diffida del 04.05.2011, degli atti presupposti e conseguenti, ancorchè non noti, oltre al risarcimento del danno subito e subendo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca in Lunigiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il sig. Mancurti Daniele, titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente (NCC) vettura n. 29/2008 rilasciata dal Comune di Villafranca in Lunigiana a seguito di concorso pubblico, ha impugnato l’ordinanza n. 25 del 23 settembre 2014 – nonché gli atti presupposti - con la quale è stata sospesa la suindicata autorizzazione per la durata di 15 giorni con la seguente motivazione: “… visto che a seguito della contestazione e contestuale avvio del procedimento sanzionatorio non sono pervenute idonee giustificazioni con riferimento alla violazione contestata; visto il verbale n. prot. 2059 del 25-02-2014 redatto dalla Legione Carabinieri Toscana Sezione di Villafranca in Lunigiana trasmesso allo scrivente ufficio, visto il verbale n. prot. 2212 del 01/03/2014 redatto dalla struttura unica Polizia Municipale e trasmesso allo scrivente ufficio; considerato che da tali verbali si è riscontrata la violazione da parte sua del regolamento comunale per la disciplina del noleggio con conducente ed, in particolare, è stato evidenziato il mancato stazionamento dell’autovettura presso la rimessa indicata nell’autorizzazione (art. 23 lett. e); tenuto conto che per tale motivazione lo stesso è già stato destinatario di una diffida da parte di questo Ente in data 04/05/2011; rilevato che il sig. Mancurti Daniele è incorso nuovamente nella violazione oggetto della precedente diffida e precisamente mancato stazionamento dell’autovettura presso la rimessa indicata nell’autorizzazione (art. 23 lett. e); visto l’art. 25 del sopracitato regolamento comunale; dispone la sospensione dell’autorizzazione n. 29/2008 di cui è titolare il sig. Mancurti Daniele per un periodo di giorni 15 (quindici) a partire dalla data di notifica della presente ordinanza”.

Il ricorrente ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno subito e subendo.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) “Violazione e falsa applicazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della legge regionale della Toscana del 6 settembre 1993 n. 67, del regolamento comunale dei servizi di NCC del Comune di Villafranca in Lunigiana approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 4 febbraio 2012, della legge n. 689/1981, delle norme del giusto procedimento (L. n. 241/1990), genericità delle contestazioni, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, mancata valutazione delle giustificazioni, difetto di motivazione, motivazione apparente, violazione del principio di corrispondenza fra contestazione e sanzione, contraddittorietà, violazione degli auto vincoli (art. 29 del regolamento comunale servizi NCC), eccesso di potere, illegittimità degli atti impugnati”, in quanto il Comune sarebbe stato perfettamente a conoscenza della circostanza che l’autorizzazione di NCC vettura n. 29/2008 era stata conferita dal ricorrente alla Cooperativa Elegance Service, avendo lo stesso Comune autorizzato tale conferimento, e che ciò avrebbe comportato l’utilizzo contrattuale di tale autorizzazione da parte della Cooperativa per servizio a tempo e il rientro in rimessa della vettura alla fine del servizio a tempo, come previsto dalla legge 21/1992 e dal regolamento comunale; ne discenderebbe l’infondatezza nel merito della contestazione e dalla sanzione applicata in quanto risulterebbe del tutto logico che in occasione dei due accertamenti effettuati – peraltro del tutto generici, senza alcun riferimento a giorni e orari specifici, con conseguente nullità e/o annullabilità degli stessi - la vettura non potesse essere presente in rimessa, risultando la stessa impiegata a tempo in favore della Cooperativa Elegance Service, come rappresentato al Comune in sede di giustificazioni; in ogni caso se la contestazione dell’addebito fosse stata più puntuale e precisa, il ricorrente sarebbe stato in grado di produrre all’Amministrazione i giustificativi dei servizi svolti oggetto di contestazione; né sarebbe stato motivato il mancato accoglimento delle giustificazioni offerte dal ricorrente; vi sarebbe, inoltre, una non corrispondenza tra contestazione (in cui si fa riferimento al mancato stazionamento in rimessa, in violazione dell’art. 23, comma 1, lettera e, del regolamento comunale di NCC, che prevede la sola diffida) e sanzione (irrogazione della sospensione della licenza, prevista dall’art. 25 del regolamento comunale cit.); inoltre, ancorchè il provvedimento impugnato, datato 23 settembre 2014, faccia riferimento alla diffida del 18 aprile 2011, tale diffida avrebbe dovuto ritenersi archiviata (legittimo affidamento) alla luce delle giustificazioni fornite in quella occasione dal ricorrente, facenti leva sul fatto che il rilevato “mancato stazionamento dell’autovettura presso la rimessa indicata nell’autorizzazione” NCC n. 29/2008 sarebbe stato riconducibile al conferimento di tale autorizzazione presso la Cooperativa Autonoleggi Venezia;

2) “Violazione e falsa applicazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della legge regionale della Toscana del 6 settembre 1993 n. 67, del regolamento comunale dei servizi di NCC del Comune di Villafranca in Lunigiana approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 4 febbraio 2012, della legge n. 689/1981, delle norme del giusto procedimento (L. n. 241/1990), illegittimità degli atti impugnati”, in quanto il Comune avrebbe contestato al ricorrente la violazione dell’art. 23, comma 1, lett. e) del regolamento comunale, il quale tuttavia non prevederebbe la sospensione dell’autorizzazione ma la diffida; la sospensione sarebbe prevista dal successivo art. 25 che non sarebbe mai stato contestato né formalmente né sostanzialmente al ricorrente.

Si è costituito il Comune di Villafranca in Lunigiana che ha controdedotto, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. La prima questione da esaminare concerne la giurisdizione, che il Comune ritiene spettare al giudice ordinario.

La giurisprudenza si è occupata lungamente del problema del riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative, giungendo a ritenere, in modo piuttosto compatto e univoco, che il riparto di giurisdizione resta determinato dalla funzione cui la sanzione in concreto assolve.

Ed è stato a riguardo condivisibilmente affermato che: “il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi. (C.d.S., IV, 4 febbraio 1999, n. 112; conf. id., 23 gennaio 1992, n. 92; la già citata T.A.R. Veneto, n. 790 del 2005)” (TAR Veneto, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 98).

Orbene, nella fattispecie in esame, in cui si contesta l’irrogazione della sanzione della sospensione dell’autorizzazione a svolgere il servizio di NCC per un determinato periodo di tempo, ritiene il Collegio che la sanzione stessa vada considerata come riparatoria o ripristinatoria.

Ciò in quanto il servizio di noleggio con conducente ha natura oggettiva di servizio pubblico (art. 1 della legge n. 21/1992) e come tale è sottoposto, data la sua importanza, ad autorizzazioni ed a continui controlli da parte dell’amministrazione con riferimento alla correttezza ed efficacia del servizio ed alle tariffe applicate. Tale controllo su una attività economica (che è anche privata) si fonda sul terzo comma dell’art. 41 della Costituzione e tende, quindi, ad indirizzare l’attività privata a fini sociali. E tutto quanto riguarda l’attività dell’amministrazione diretta al rilascio di autorizzazioni oppure alla loro revoca o sospensione ed in sostanza al continuo controllo del servizio, non può che rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., TAR Trentino, Trento, sez. I, 15 luglio 1998, n. 337).

Sempre ai fini della valutazione della giurisdizione, in relazione alla circostanza che unicamente in caso di applicazione automatica (se non per il quantum) della sanzione la giurisdizione spetta al giudice ordinario, va rilevato che l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza non risulta nel caso affatto automatica, in quanto l’art. 25 del regolamento comunale per l’esercizio di NCC del Comune di Villafranca in Lunigiana espressamente prevede che l’autorizzazione di esercizio “può” essere sospesa, “tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione o dell’eventuale recidiva”.

In altri termini, la discrezionalità dell’amministrazione non riguarda solo il quantum ma altresì l’an, in quanto l’amministrazione comunale prima di irrogare la sanzione nell’esercizio del suo potere autoritativo, esamina ogni singola fattispecie e valuta discrezionalmente le specifiche circostanze di fatto e le eventuali esimenti.

Ne consegue che anche per tali ragioni la posizione del privato non si può configurare come di diritto soggettivo.

Per completezza, si osserva che lo stesso art. 12 della lette n. 689/1981, devolve al giudice ordinario la sola materia della sanzioni pecuniarie, né la successiva estensione dell’ambito di applicazione della medesima legge ad alcune tipologie di sanzioni non pecuniarie, può modificare la situazione, sia in quanto la legge n. 689/1981 non trova applicazione in presenza, come nel caso di specie, di una normativa speciale, sia in quanto l’estensione non riguarda il riparto di giurisdizione (cfr., TAR Veneto, n. 98/2007 cit.).

In conclusione, ad avviso del Collegio, in materia vige la giurisdizione del giudice amministrativo, avuto riguardo sia alla natura prevalentemente ripristinatoria della sanzione, sia alla normativa speciale che disciplina il servizio di noleggio con conducente.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. II ter, 8 aprile 2015, n. 5165), il servizio di NCC è un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo.

Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali.

La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preservata; e ciò appunto fanno, nel caso di specie, la legge statale (n. 21/1992, così come novellata nel 2008) e il regolamento del Comune di Villafranca in Lunigiana (approvato con delibera C.C. n. 2 del 4 febbraio 2012), laddove stabiliscono, quale condizione essenziale per il conseguimento e il mantenimento delle autorizzazioni, l’avere la disponibilità di una sede e di una rimessa situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (art. 8, comma 3, e art. 3, comma 3, della legge n. 21/1992; art. 1, comma 4, e art. 11 del regolamento comunale), e lì dove prevedono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servizio alla rimessa autorizzata, avente sede nel Comune, nonché l’obbligo di usare detta rimessa (artt. 3, e 11, comma 4, della legge n. 21/1992; art. 1 del regolamento comunale).

In questo modo, infatti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione” del servizio in ambito comunale, senza però escludere che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territoriale.

Peraltro, qualora un operatore intendesse avviare un’attività imprenditoriale di maggiori dimensioni, a livello nazionale, potrebbe farlo mediante il c.d. cumulo delle autorizzazioni NCC espressamente ammesso dall’art. 8, comma 2, della legge n. 21/1992.

In tale contesto normativo, il Comune di Villafranca in Lunigiana attivava, sin dal 2011, un’istruttoria volta a verificare se i soggetti autorizzati dallo stesso Comune a svolgere l’attività di NCC, tra cui il ricorrente, svolgessero davvero la loro attività nel territorio del Comune di Villafranca in Lunigiana, ovvero se la rimessa formalmente fissata nel medesimo territorio comunale fosse solo “di facciata” ed essi, in realtà, esercitassero altrove la loro attività.

L’istruttoria veniva attivata perché era emerso che le auto da noleggio con conducente non circolavano, né sostavano nel territorio comunale, e il dato veniva confermato dalle risultanze istruttorie.

Pertanto, dopo aver inviato, nel 2011, una diffida “circolare” a tutti i noleggiatori – tra cui il ricorrente - per intimare loro di rispettare l’obbligo di far stazionare l’autovettura presso la rimessa indicata nell’autorizzazione (art. 23, lett. e, del regolamento comunale per la disciplina del NCC), l’amministrazione dava corso ad ulteriori controlli sull’attività dei noleggiatori, rivolgendosi ai Carabinieri e alla Polizia Municipale.

[b]Ed emergeva, a seguito di numerosi controlli effettuati in giorni ed orari diversi, che non era stata riscontrata nelle rimesse ubicate nel territorio comunale la presenza di auto da noleggio con conducente (cfr. nota della Polizia Municipale Lunigiana acquisita al protocollo del Comune con il n. 2212 del 1° marzo 2014, citata nel provvedimento impugnato).[/b]

Ne seguiva l’avvio, nei confronti del ricorrente (e degli altri noleggiatori nei cui confronti erano stati effettuati i controlli), del procedimento di irrogazione della sanzione della sospensione dell’autorizzazione n. 29/2008 nella titolarità di quest’ultimo, per riscontrata violazione dell’art. 23, lett. e, del regolamento comunale per la disciplina del NCC, essendo stato accertato, in particolare, il “mancato stazionamento dell’autovettura presso la rimessa indicata”, procedimento conclusosi con la sospensione, per giorni 15, della autorizzazione al noleggio dell’auto, ai sensi dell’art. 25 del medesimo regolamento.

Stando, infatti, alla normativa in precedenza richiamata, il soggetto autorizzato deve mantenere nel territorio comunale, per tutta la durata dell’autorizzazione, una rimessa auto, “reale” ed effettivamente operativa.

Nel caso di specie, invece, tale prescrizione non risulta essere stata rispettata.

Né tale dato di fatto può essere giustificato dal ricorrente semplicemente adducendo – senza produrre la documentazione attestante la tipologia dei noleggi effettuati che dia conto dei tempi di sosta e transito della vettura nel territorio comunale - che l’autorizzazione per cui è causa era esercitata dalla Cooperativa conferitaria per prestazione a tempo, servizio a tempo che consente all’esercente di non stazionare in rimessa durante tutto il periodo in cui dura il servizio.

Infatti, tali modalità operative, ove non contenute entro un ragionevole lasso di tempo, finiscono con l’essere chiaramente elusive della normativa di riferimento, la quale, pur non vietando ad un’auto NCC di circolare in tutto il territorio nazionale, accompagnando il cliente ovunque egli richieda, né al soggetto autorizzato al servizio di ricevere commesse dall’utenza di Comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, impone che vi sia un nesso reale tra l’attività autorizzata ed il Comune che l’autorizzazione ha rilasciato e, quindi, con i relativi cittadini, ed a tal fine richiede, tra l’altro, la presenza nel Comune di riferimento di una rimessa per le auto che risulti effettivamente operativa e non meramente fittizia come, invece, è avvenuto nel caso di specie.

Ciò è sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato.

[b]Né i rilievi formulati sotto il profilo procedimentale sono idonei ad inficiare la legittimità del provvedimento in questione, in quanto, dal un lato, i sopralluoghi sono stati “numerosi” e sono stati effettuati “in giorni ed orari diversi”, come risulta dal verbale della P.M., che fa fede sino a querela di falso, e, dall’altro, la contestazione che è stata mossa al ricorrente è chiara e inequivocabile nella sua portata: il servizio di NCC viene svolto (in partenza e in arrivo) in luoghi e Comuni diversi dal Comune di Villafranca in Lunigiana, come emerge dall’accertato “mancato stazionamento dell’autovettura presso la rimessa indicata nell’autorizzazione”, in violazione dell’art. 23, lett. e, del regolamento comunale per la disciplina del NCC; contestazione che ha comportato, in un primo momento, ai sensi del citato art. 23, lett. e, una mera diffida, e solo successivamente, a seguito di ulteriori controlli – quando il procedimento relativo alla precedente diffida era ancora in itinere, non essendosi concluso con un provvedimento formale di archiviazione, ai sensi dell’art. 27 del ripetuto regolamento, ed essendosi, viceversa, l’amministrazione riservata di decidere sul punto all’esito del completamento dell’istruttoria in corso (cfr., nota comunale prot. n. 9062 del 10 ottobre 2011, versata in atti) - la sospensione dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 25 del regolamento citato, così come preannunciato con la comunicazione di avvio del procedimento e contestazione ex art. 27 del medesimo regolamento, datata 24 aprile 2014, nella quale, ancorchè non si citi espressamente il suindicato art. 25, si specifica che il procedimento avviato è finalizzato alla sospensione dell’autorizzazione per cui è causa; e la chiara percepibilità della portata della contestazione era tale da assolvere pienamente alla funzione sua propria, quella cioè di mettere il ricorrente in condizione di offrire le sue giustificazioni, ancorchè nel verbale di accertamento non vi fossero riferimenti a giorni e orari specifici; infatti, ben avrebbe potuto comunque l’interessato, come si è detto, chiarire quali fossero stati i tempi di stazionamento e transito della vettura nel territorio comunale, al fine di dimostrare che la dimensione locale del servizio era stata salvaguardata; ciò non è stato fatto e l’amministrazione ha ritenuto non idonee le deduzioni procedimentali del ricorrente; la circostanza poi che l’amministrazione non abbia replicato in sede provvedimentale a quanto dedotto dal ricorrente in ordine al conferimento dell’autorizzazione n. 29/2008 alla Elegance Service Soc. Coop. a r.l., non inficia la pienezza del contraddittorio, non sussistendo alcun obbligo, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. II, 5 marzo 2014, n. 2544), per l’autorità procedente di diffondersi in una analitica confutazione delle argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che le argomentazioni difensive degli interessati siano state prese in esame e adeguatamente considerate senza necessità che alle stesse siano opposte diffuse controdeduzioni, peraltro sinteticamente rinvenibili nella specie nella indicazione e motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito.[/b]

3. Il ricorso, pertanto, per la parte impugnatoria, risulta infondato in tutte le sue articolazioni, e va, quindi, respinto.

4. Va respinta, altresì, la domanda di risarcimento danni, stante l’accessorietà della stessa rispetto alla domanda principale.

5. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2015

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:25187

Data: 2016-01-12 08:22:52

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Parere legale sulla normativa NCC e TAXI (Anitav)

Pubblichiamo questo interessante documento di approfondimento

riferimento id:25187

Data: 2016-01-12 08:23:25

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

UBER - parere del Consiglio di Stato: c'è un VUOTO NORMATIVO (23/12/15)

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[b]Numero 03586/2015 e data 23/12/2015[/b]

REPUBBLICA ITALIANA
[color=red][b]Consiglio di Stato[/b][/color]
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 novembre 2015

NUMERO AFFARE 00757/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza.

Quesito in ordine all’applicabilità della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (L. n. 21 del 1992) e delle conseguenti sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada alle nuove forme di organizzazione e gestione telematica del trasporto di persone mediante autoservizi
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 557/ST/138.022.04/970 del 09/04/2015 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:
Con il quesito in oggetto il Ministero dell’interno chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’applicabilità della legge n. 21 del 1992 alle nuove forme di organizzazione e gestione telematica del trasporto di persone mediante autoservizi.
La legge n. 21 del 1992 detta la disciplina quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. La citata legge all’art. 1 individua gli autoservizi pubblici non di linea in quelli dedicati al trasporto, collettivo od individuale, di persone, che viene effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli articoli 2 e 3 descrivono le caratteristiche e le differenziazioni tra il servizio di taxi e quello di noleggio con conducente, stabilendo che il primo si rivolge ad una utenza indifferenziata che richiede il servizio in modo diretto, grazie allo stazionamento in luogo pubblico dei mezzi che hanno caratteristiche di distinguibilità rispetto ad altri autoveicoli e retribuisce lo stesso sulla base di tariffe determinate in via amministrativa; mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un’utenza che richiede in modo specifico tale tipologia di servizio che sarà fornito dal noleggiatore partendo dalla rimessa ove sono ubicati i mezzi – essendo vietato il loro stazionamento sulla pubblica via – e secondo le condizioni economiche che le parti pattuiranno. La prestazione del servizio di trasporto da parte dei noleggiatori con conducente non è obbligatoria. Ulteriori restrizioni sono previste per l’attività di noleggio con conducente, infatti, in via ordinaria, tale attività dovrebbe essere svolta nell’ambito del comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione, con possibilità di previsione da parte di altri comuni di una regolamentazione dell’accesso nel loro territorio, dietro pagamento di una tassa. Analoga possibilità, di esercizio dell’attività fuori del comune che ha rilasciato la licenza, è prevista per il servizio di taxi, sulla base di appositi accordi stipulati dai sindaci dei comuni interessati.
La legge prevede un riparto di competenza tra Regioni e Comuni, riservando alle prime il compito di delineare un quadro integrato del trasporto pubblico non di linea, con gli altri strumenti di mobilità. Tale quadro dovrà essere elaborato nell’ambito della programmazione dello sviluppo economico e territoriale della regione, con il compito di fissare, altresì, i criteri cui i comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. I Comuni provvederanno ad emanare tali regolamenti esercitando in concreto le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, definendo, nel contempo, il numero e la tipologia dei veicoli da adibire a tali servizi, le modalità di svolgimento e i criteri per la determinazione delle tariffe.
[b]Il quadro normativo prevede, quale requisito per l’esercizio dell’attività di autoservizio pubblico non di linea, il conseguimento di un certificato di abilitazione professionale che, consentendo l’iscrizione all’interno di un ruolo istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituisce presupposto indispensabile per il rilascio delle licenze e autorizzazioni in parola. La disciplina organica della materia prevede che licenze e autorizzazioni vengano rilasciate dai Comuni attraverso l’emanazione di bandi pubblici di concorso; stabilisce in modo dettagliato ogni aspetto relativo ai veicoli o natanti da utilizzare; prevede il divieto di cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi, o di cumulo di tali licenze con l’autorizzazione per l’esercizio di attività di noleggio con conducente, contemplando delle specifiche ipotesi di deroga. [/b]
L’art. 11-bis stabilisce un rigoroso sistema sanzionatorio, per la violazione delle disposizioni relative al solo servizio di noleggio con conducente e gli obblighi di entrambe le tipologie di servizio in esame, prevedendo, in particolare, sospensioni dal ruolo, di un mese per la prima violazione, di due o tre mesi nelle ipotesi di seconda e terza recidiva, fino a giungere alla cancellazione dal ruolo di cui all’art. 6, alla quarta violazionc.
Alla luce di quanto sopra, emerge che le caratteristiche del servizio di taxi sono incentrate sulla loro funzione di servizio di trasporto pubblico, per cui, i relativi mezzi sono dotati di caratteristiche di visibilità, ad essi sono dedicati degli spazi pubblici di sosta e di viabilità resi visibili da appositi accorgimenti, ricevono richieste anche fuori delle piazzole dedicate, la prestazione del servizio è obbligatoria, le tariffe sono determinate in via amministrativa.
Diversamente, il servizio di noleggio con conducente si rivolge a una utenza che richiede in modo specifico quella tipologia di servizio, prestata con mezzi dotati di caratteristiche differenti rispetto ai taxi, e da un soggetto non reperibile sulla pubblica via, che fornirà il proprio servizio partendo dalla rimessa. La prestazione dello stesso non è obbligatoria e il corrispettivo è il frutto dell’accordo delle parti.
L’analisi complessiva della materia consente di compiere una valutazione d’insieme delle due tipologie di trasporto pubblico di persone, che ben fotografavano la situazione al momento in cui la normazione quadro fu emanata. Infatti, si coglie facilmente che la struttura della stessa è incentrata su tre assi fondamentali costituiti dalla delineazione del perimetro di competenza dei taxi rispetto al nuovo fenomeno (nel 1992) del noleggio con conducente, dalla regolazione dei rapporti patrimoniali interni ai possessori delle licenze ed autorizzazioni, dalla creazione di un contingentamento del mercato dei tassisti e dei noleggiatori attraverso l’istituzione di un albo professionale volto a limitare il numero dei soggetti giuridicamente abilitati a poter aspirare all’ottenimento delle licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento della professione, determinando di fatto, un sistema protezionistico della categoria.
La legge quadro in questione parrebbe aver avuto l’intenzione di ricondurre ad unità due fenomeni diversi tra loro, allo scopo di regolamentare il trasporto di persone non di linea e di risolvere le problematiche dovute all’affermarsi del trasporto di persone, con autista, svolto mediante l’utilizzo di mezzi di lusso, quale alternativa al servizio di taxi, qualificando, entrambe le tipologie di trasporto, come pubblico. Questa operazione, oltre alla difficoltà di ricondurre ad unità servizi con caratteristiche differenti, è complicata dalla tecnica legislativa con cui è stata redatta la legge quadro in questione, infatti, l’analisi compiuta nel paragrafo precedente ha posto in luce che, mentre il legislatore si è concentrato nella previsione dettagliata degli aspetti patrimoniali legati alle licenze, autorizzazioni e alle sanzioni, ha fornito pochi elementi di principio da cui possa enuclearsi la nozione generale di trasporto pubblico non di linea.
[color=red][b]Pertanto, la disciplina quadro del servizio pubblico di trasporto non di linea, di fronte alle nuove caratteristiche di mobilità che si sono affermate, mostra i segni del tempo e dello sviluppo dell’innovazione tecnologica, per cui si pone il problema di verificare se, ora come allora, le nuove tipologie di trasporto di persone non di linea, siano ammesse o vietate e, nella prima ipotesi, se siano ad esse applicabili i principi della legge quadro – con le relative sanzioni – oppure se esse siano espressione della libertà contrattuale delle parti. Tale incertezza perdurerà sino a quando il legislatore non interverrà con una disciplina che sia realmente in grado di ricomprendere sotto la propria vigenza tutta la possibile gamma di servizi di trasporto, siano essi da qualificare come pubblici o privati, in relazione alle proprie concrete modalità di svolgimento.[/b][/color]
Tenuto conto degli elementi autoritativi quali il sussidio sul prezzo del carburante acquistato dai tassisti, la concessione di licenze per operare sia sul mercato principale (quello dei taxi) sia sul suo principale sostituto e la fissazione di tariffe per il servizio, sembra possa consentire di giungere alla conclusione (confermativa della legge) di qualificare il servizio di taxi servizio pubblico. Ciò in relazione alle precipue caratteristiche di tale servizio, come l’obbligatorietà della prestazione, la determinazione in via amministrativa della tariffa, la possibilità di stazionamento dei mezzi sulla pubblica via, la creazione di aree pubbliche ad essi riservate sia per lo stazionamento che per la viabilità, l’elevata distinguibilità dei mezzi. Sembrerebbe invece di poter giungere a conclusioni diverse per il servizio di noleggio con conducente. Infatti, quest’ultimo è caratterizzato dalla non obbligatorietà della prestazione, dalla determinazione in via pattizia del prezzo, dal divieto di stazionamento e, in molti casi, anche di circolazione negli spazi riservati ai trasporti pubblici, dalla indistinguibilità dei relativi veicoli, dall’obbligatorietà di sistematica partenza dalla rimessa, elementi questi che potrebbero indurre in astratto a ritenere più corretto l’inquadramento nell’ambito del trasporto privato non di linea.
[b]Tale quadro normativo è stato di recente oggetto di osservazioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha inviato, ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n. 287 del 1990, una segnalazione in merito alla proposta di riforma concorrenziale al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico, in cui ha rilevato l’inadeguatezza del complesso delle norme vigenti, in considerazione delle nuove possibilità offerte dall’innovazone tecnologica, che ha determinato l’affermazione di diverse piattaforme on line che agevolano l’incontro tra domanda e offerta del servizio di trasporto di passeggeri non in linea, con effetti positivi sulla dinamica dei prezzi e sulla qualità del servizio.[/b]
In tale messaggio anche l’Autorità, in riferimento a queste nuove tipologie di servizi di trasporto, non le qualifica come pubbliche, definendole servizio di trasporto di passeggeri non di linea.
Venendo alla descrizione di tale fenomeno, si tratta di piattaforme informatiche che mettono in relazione soggetti richiedenti e offerenti un servizio di trasporto. Infatti, di fronte alla limitatezza dell’offerta di trasporto pubblico non di linea, si sono diffuse svariate forme di condivisione, o di offerta, del servizio di trasporto utilizzando le potenzialità fornite dalla rete telematica.
[color=red][b]Le start-up del settore non si limitano alla creazione di contatti tra richiedenti e fornitori di un servizio di trasporto, ma offrono dei servizi complementari innovativi che caratterizzano e differenziano l’attività esercitata rispetto alla realtà dell’attuale panorama normato. Infatti, le società emergenti offrono, oltre al servizio di trasporto, anche un servizio finanziario che consente il pagamento elettronico, anche in modo differito, del trasporto, di cui si conosce in anticipo il presuntivo costo, le modalità di prestazione, la geo-localizzazione sia del veicolo che della propria posizione, fornendo anche assistenza legale in caso di inconvenienti.[/b][/color]
L’operatività di tali servizi, sia da parte del richiedente che dell’offerente, è mediata dall’installazione sul proprio smartphone di applicazioni informatiche (app) che integrano la conclusione di contratti privatistici tra gli stessi e la società che gestisce la piattaforma. Tale attività non si può ritenere sia di mera mediazione tra prestazione e offerta di lavoro, infatti dalla dinamica contrattuale emerge che la prestazione del trasporto sia un’obbligazione diretta della società, che offre, altresì, dei servizi complementari di tipo finanziario, telematico ed eventualmente legale. La società di gestione introita l’intero corrispettivo di cui, detratta una parte quale compenso per i servizi di competenza, provvede ad accreditare il restante al prestatore del trasporto. Nella prestazione del servizio di trasporto così delineata, non si crea alcun legame contrattuale diretto tra richiedente e prestatore del trasporto, dato che anche il pagamento è mediato dalla società che gestisce la piattaforma. [b]Il sistema informatico rappresenta la struttura portante dell’operatività dell’intero negozio giuridico che risulta atipico rispetto a quelli attualmente regolati, infatti l’attività di geolocalizzazione, la necessità di pagamento in modo elettronico, la facoltà di differimento del pagamento attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, l’eventuale assistenza legale, non costituiscono aspetti accessori rispetto al servizio di trasporto, ma elementi costitutivi senza i quali non sarebbe possibile offrire un servizio con quelle peculiarità.[/b]
Le caratteristiche tecniche e giuridiche necessarie per poter utilizzare il citato servizio di trasporto come la necessità di possedere uno smartphone con collegamento alla rete internet, la disponibilità di un bancomat o carta di credito, la volontà di aderire ad un contratto che impone la propria geolocalizzazione, oltre che il trattamento dei propri dati personali e finanziari, rende opportuna un’attenta analisi circa la qualificazione giuridica del sistema di cui trattasi. Infatti l’utente tipo di questo servizio è profondamente diverso da quello preso in considerazione dalla legge quadro, non si tratta di un soggetto indeterminato che chiede un mero servizio di trasporto ad un fornitore istituzionalizzato, ma di un soggetto assolutamente qualificato che ha socializzato i propri dati ed i propri bisogni di mobilità ad una società di servizi che si avvale della prestazione d’opera di determinati soggetti che non intrattengono rapporti contrattuali diretti con il fruitore del servizio.
[color=red][b]Alla luce di quanto esposto, dal punto di vista giuridico, si può descrivere il negozio atipico in questione come una fattispecie doppiamente bilaterale che pone al vertice di due distinti rapporti non legati direttamente tra loro, la società che gestisce la piattaforma informatica, che da un lato è legata da una prestazione sinallagmatica con il fruitore del servizio di trasporto ed annessi servizi telematici e finanziari, dall’altra è legata al trasportatore a cui riconoscerà una parte del compenso ricevuto quale remunerazione dell’attivita in favore di terzi esercitata.[/b][/color]
[b]Come il noleggio con conducente, pur essendo rivolto al pubblico, il servizio in questione avrebbe natura giuridica di trasporto privato non di linea.[/b]
L’art 85, comma 4, prevede che “Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 e, se si tratta di autobus, da euro 419 a euro 1.682. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
L’art. 86, comma 2 prevede che “Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza”.
[b]Tali fattispecie, di recente, hanno posto problematiche applicative agli operatori di polizia che si sono misurati con le nuove situazioni derivanti dall’utilizzo delle applicazioni telematiche sopra descritte. La prima difficoltà che si frappone all’interprete è la corretta qualificazione di tale servizio. Infatti, si ritiene necessario preliminarmente risolvere la problematica attinente alla natura giuridica del rapporto posto in essere, parendo applicabile la normativa sopra esposta solo qualora si ritenga che la complessa fattispecie descritta, integri una forma di trasporto pubblico non di linea perfettamente aderente alle fattispecie sanzionatorie descritte, sia dal Codice della strada, sia dalla legge quadro. Pur essendo innegabile una certa similitudine tra il servizio offerto attraverso l’utilizzo delle nuove applicazioni ed il servizio di noleggio con conducente, delle differenze non minimali le distinguono, come illustrato in precedenza. Maggiori differenze si evidenziano nel raffronto tra i nuovi servizi atipici ed il servizio di taxi che, in relazione ai caratteristici elementi di distinguibilità delle autovetture, all’obbligo di prestare il servizio di trasporto richiesto, alla possibilità d’imbarco di passeggeri indifferenziati sulla pubblica via, alla disponibilità di piazzole sul suolo pubblico ed alla possibilità di utilizzare le corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblici, evidenzia la propria preponderante natura di servizio pubblico.[/b]
[i]L’unica pronuncia giurisdizionale, completa di motivazione, avutasi sul punto da parte del giudice di pace ha avuto come oggetto la richiesta di annullamento (accolta) di un verbale di accertamento di violazione al Codice della strada, che ha ritenuto la condotta di un autista parte del complesso negozio giuridico illustrato, non in violazione dell’art. 86 del C.d.S. (servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi), come contestato dalla polizia municipale, ma dell’art. 85 del C.d.S., in tema di servizio di noleggio con conducente esercitato da parte di soggetto non avente la relativa autorizzazione (G. di P. Genova sent. n. 509 del 2015), senza mai neppure affrontare il dubbio di fondo circa la possibilità o meno di applicazione in via analogica delle sanzioni previste dal C.d.S. a fattispecie atipiche e senza dirimere il dubbio in merito alla natura giuridica di trasporto pubblico o meno, in senso ontologico.
A questa prima pronuncia, se ne è, di recente, aggiunta una seconda del giudice di pace di Milano, n. 4907, del 02.04.2015, che invece ha assolto il conducente – aderente al servizio atipico in questione – da qualsivoglia imputazione, sia relativa all’art. 85, che all’art. 86 del Codice della strada, basando la propria motivazione sull’assenza dell’elemento psicologico della colpa nella commissione del fatto contestalo.[/i]
Il Ministero formula il quesito circa la correttezza dell’interpretazione che individua nelle fattispecie di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea contemplate dalla legge quadro, le uniche forme possibili di trasporto di persone non di linea, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dal codice della Strada alle ipotesi atipiche descritte, o se, al contrario, siano configurabili delle forme di trasporto non pubblico, regolate dal diritto privato.
CONSIDERATO:
[color=red][b]La Sezione condivide la ricostruzione di cui in premessa, che perviene a qualificare il servizio in esame nell’ambito del trasporto privato di persone non di linea, attesa l’evidente incompatibilità con i tratti costitutivi del servizio pubblico e, comunque, con il servizio di taxi, né ciò osta alla rilevanza pubblicistica del medesimo, analogamente a quanto avviene per il servizio di noleggio di autovettura con conducente, collegata agli interessi generali che la stessa incrocerebbe (art. 118, comma 4, Cost.).[/b][/color]
La questione relativa all’ammissibilità o meno di tale attività presuppone l’individuazione della ratio del regime autorizzatorio cui è sottoposto – pur in forma diversa – tanto il servizio di taxi quanto quello di noleggio con conducente, che va ravvisata non già nelle modalità di incontro tra la domanda e l’offerta o nelle prestazioni complementari a quella di trasporto su strada, quanto proprio in quest’ultima. La guida su strada è un’attività pericolosa ma giuridicamente autorizzata per ragioni di utilità sociale, inerenti alla rapidità ed efficienza degli spostamenti di persone e cose accessorie. Tale autorizzazione assume contorni particolari allorquando l’attività non è svolta nel proprio esclusivo interesse, ma viene offerta – dietro corrispettivo – ai terzi. In tali casi, infatti, l’ordinamento prescrive una serie di cautele supplementari, perché lo svolgimento professionale della guida – con il correlato aggravio in termini di usura psico-fisica del conducente – espone a rischio l’incolumità delle persone trasportate e la sicurezza della circolazione stradale. Ulteriori interessi generali rilevanti nella disciplina pubblicistica – e nella limitazione – di tale servizio attengono alla regolamentazione dei flussi del traffico, alla viabilità, alla tutela dell’ambiente.
Rispetto a tali profili non svolgono significativa incidenza le peculiarità della fattispecie in esame, quand’anche si ritenga che la stessa non si esaurisca dalla mediazione tra prestazione ed offerta di lavoro, avendo ad oggetto, altresì, dei servizi complementari di tipo finanziario, telematico ed eventualmente legale. Così pure il ruolo del sistema informatico, che rappresenta la struttura portante dell’operatività dell’intero negozio giuridico, comandando l’attività di geolocalizzazione, il pagamento in modo elettronico, la facoltà di differimento del pagamento attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, l’eventuale assistenza legale, non costituisce elemento significativo al fine di distinguere il servizio di trasporto da quelli tipici previsti dalla legge quadro nell’ottica della regolazione pubblicistica.
[b]Le differenze contrattuali – le caratteristiche tecniche e giuridiche necessarie per poter utilizzare il citato servizio di trasporto, come la necessità di possedere uno smartphone con collegamento alla rete internet, la disponibilità di un bancomat o carta di credito, l’adesione del cliente al circuito interno predisposta dalla società di servizi che impone la propria geolocalizzazione, oltre che il trattamento dei propri dati personali e finanziari – sono indicative di una diversa qualificazione sul piano privatistico-negoziale, ma, ancora, non elidono il dato fondamentale ai fini che interessano, ossia la centralità nel rapporto giuridico instaurato della prestazione di trasporto su strada.[/b]
Occorre, dunque, tener distinto il profilo della validità dell’atto negoziale, da quello della disciplina dell’attività. Il primo, superato positivamente il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., deve confrontarsi con i limiti di ordine pubblico. Ma, al di là della liceità o meno del contratto stipulato tra le parti, è sulla seconda che verte il quesito.
[color=red][b]Nel vigente sistema ordinamentale tali attività paiono ammissibili solo nell’ambito dei presupposti fissati dalla legge per l’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri non di linea, a tutela della sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità dei passeggeri.[/b][/color]
La Sezione ha ritenuto di acquisire l’avviso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità di regolazione dei trasporti, domandano altresì al Ministero richiedente di precisare se nelle more siano intervenute decisioni giurisdizionali significative nella materia in esame.
Tutti i soggetti interessati hanno adempiuto all’istruttoria.
Le osservazioni dai medesimi formulate approfondiscono la tematica, confermando o comunque non contrastando l’impostazione seguita dalla Sezione in ordine al quesito sottoposto, e appaiono utili per una regolazione nel prossimo futuro del fenomeno.
Di particolare interesse è il seguente passaggio del parere fornito dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato:
«Con riferimento a quella tipologia di servizi che, invece, mette in connessione tra loro domanda di mobilità e autisti non professionisti – come avviene nel caso del servizio denominato UberPop offerto dalla società Uber – possono essere svolte le seguenti considerazioni.
Vale innanzitutto ribadire quanto già rilevato in merito alla legittimità, in assenza di alcuna disciplina normativa, della piattaforma Uber, trattandosi di servizi di trasporto privato non di linea, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio in oggetto.
Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di esaminare la conformità dell’attività in concreto svolta con precise norme pubblicistiche, quali in particolare l’art. 86 del Codice della Strada, in considerazione dell’esigenza di garantire la sicurezza del servizio.
Simili considerazioni sono state svolte dal Tribunale delle imprese di Milano che, nel confermare in sede di reclamo un’ordinanza ex art. 700 c.p.c. con cui era stata inibita l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app UberPop, ha evidenziato che l’attività in questione non puô essere svolta a discapito dell’interesse pubblico primario di tutelare la sicurezza delle persone trasportate, sia con riferimento alla efficienza delle vetture utilizzate e alla idoneità dei conducenti, che tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone.
[color=red][b]In una prospettiva de iure condendo, l’Autorità auspica l’adozione di una regolamentazione minima di questo tipo di servizi, alla luce dell’esigenza di contemperare interessi meritevoli di tutela: concorrenza, sicurezza stradale e incolumità dei passeggeri, anche definendo un “terzo genere” di fornitori di servizi di mobilità non di linea (in aggiunta ai taxi ed agli NCC), ovvero piattaforme on line che connettono i passeggeri con autisti non professionisti».[/b][/color]
Di analogo interesse è un passaggio dell’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento,in data 21 maggio 2015 dell’Autorità di regolazione dei trasporti allegato all’avviso trasmesso a questa Sezione:
”[p]rescindendosi in proposito dalle condizioni di esercizio da porsi in forza di disposizioni con finalità pubblicistica, civilistica e fiscale, nella impostazione e per le finalità regolatorie qui proposte, si ritiene che dalla natura commerciale del servizio di trasporto debbano discendere obblighi specifici attinenti ai servizi di intermediazione ed ai requisiti del conducente. Da tali obblighi dovrebbero - sempre per le finalità qui rappresentate - essere esenti i servizi non commerciali “di cortesia”. Più specificamente:
a) “Intermediari” potrebbero essere definite le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità che, mediante il ricorso ad una piattaforma tecnologica, mettono in connessione passeggeri e conducenti allo scopo di fornire a richiesta un servizio remunerato di trasporto che si svolge sul territorio nazionale. Gli intermediari sono registrati presso le regioni che, tenuto conto della presumibile natura intercomunale - se non anche interregionale - del servizio, svolgono nella impostazione proposta anche le relative funzioni amministrative, direttamente o esercitando una apposita delega.
b) Diversi i soggetti che potrebbero essere qualificati come “conducenti”: i titolari di licenza per il servizio di taxi, i titolari di autorizzazione al servizio di NCC ed i conducenti privati che utilizzino un veicolo di loro proprietà. In quest’ultimo caso, il conducente privato dovrebbe essere un lavoratore occasionale, tenuto al rispetto di un tetto massimo di reddito annuale e ad un limite di lavoro settimanale non eccedente le quindici ore (laddove i turni dei tassisti professionisti possono raggiungere le dodici ore giornaliere). Tutti i conducenti dovrebbero essere iscritti in un apposito registro costituito su base regionale».
Con riguardo alle decisioni giurisdizionali assunte, oltre a quella citata nel parere dell’Autorità Garante, è segnalata quella del Giudice Mercantile di Barcellona, che, in data 16 luglio 2015, ha emesso un’ordinanza di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea nell’ambito di una causa sollevata da un’associazione di tassisti di Barcellona contro la società Uber System Spain, anche in questo caso con riferimento al servizio denominato UberPop. Le questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice spagnolo alla Corte di giustizia riguardano la natura svolta da questa tipologia di piattaforme, in particolare se detta attività debba essere considerata una mera attività di trasporto (da cui deriverebbe il tema dell’interferenza con i servizi tradizionali offerti in regime di obblighi di servizio pubblico e/o soggetti a forme di controllo all’accesso), un servizio elettronico di intermediazione o, infine, un servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
Peraltro, come sempre l’Autorità garante della concorrenza e del mercato rileva, dalla diversa qualificazione dell’attività non sembrano poter derivare effetti sulla necessità di verificare in concreto la liceità del servizio svolto dai conducenti delle autovetture.
[color=red][b]Poiché la legislazione in materia appare incompleta, va disposta la trasmissione del presente parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 58 del regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.[/b][/color]
P.Q.M.
Nei sensi di cui sopra è il parere del Consiglio di Stato. Dispone la trasmissione del presente parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 58 del regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.





L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrin

riferimento id:25187

Data: 2016-06-30 08:50:34

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC: l'obbligo di rimessa è già in vigore - Consiglio di Stato 23/6/2016

[img width=300 height=120]http://www.taxitransferverona.it/img/ncc.bmp[/img]

***********************
[size=18pt][color=red][b]Cons. di Stato, 23 giugno 2016, n. 2806[/b][/color][/size]

N. 02806/2016REG.PROV.COLL.

N. 09095/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9095 del 2015, proposto da:
Airport Shuttle Express s.c. a r.l. e Associazione Federnoleggio Confesercenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, e Giovanni Panarisi, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Troianiello, presso il cui studio, in Roma, via della Giuliana, n. 58, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Giustiniani e Nico Moravia, con domicilio eletto presso il loro studio (studio Pavia & Ansaldo), in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II TER, n. 05165/2015, resa tra le parti, concernente sospensione per trenta giorni dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio auto con conducente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Pietro Troianiello e Nico Moravia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con determinazione 1/2/2011 n. 4639 il Comune di Grottaferrata ha disposto la sospensione per trenta giorni, a far data dal 14/3/2011, dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio auto con conducente (NCC) rilasciata al sig. Giovanni Paranisi.
L’atto è stato motivato con riguardo al mancato utilizzo, nell’esercizio del servizio, di una rimessa ubicata nel territorio comunale.
Ritenendo il provvedimento illegittimo, il sig. Paranisi e la Airport Shuttle Express s.c. a r.l., a cui il primo ha conferito l’autorizzazione ex art. 7 della L. 15/1/1992 n. 21, lo hanno impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma.
Quest’ultimo, con ordinanza 2205 del 2012 ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:
<<a) se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE 2454/1992 e regolamento CE n. 12/1998 ostino all’applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in cui dispongono rispettivamente che “3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.” e che “… Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. …”.
b) se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE 2454/1992 e regolamento CE n. 12/1998 ostino all’applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 nella parte in cui dispongono rispettivamente che “ … Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione” e che “ … il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. ….” >>.
Acquisita la pronuncia del giudice dell’Unione (sentenza 13/2/2014 C-162/12 e C-163/12), il quale ha dichiarato, per un verso la propria incompetenza a pronunciare sulla richiesta interpretazione dell’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, per altro verso, l’irricevibilità delle restanti questioni sottopostegli, l’adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza hanno proposto appello il sig. Panarisi, la Airport Shuttle Express s.c. a r.l., nonché l’Associazione Ferdernoleggio Confesercenti, intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento dell’appello.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 26/5/2016, la causa è passata in decisione.
Col primo motivo gli appellanti lamentano l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha ravvisato il contrasto della normativa interna su cui si fonda l’avversato provvedimento di sospensione (artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992 e 5 e 10 della L.R. Lazio 26/10/1993, n. 58) con le seguenti disposizioni:
a) norme poste a tutela della concorrenza (artt. 49 e 3, TFUE, art, 4, par. 3, TUE e artt. 101 e 102 TFUE);
b) norme di salvaguardia dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU (art. 14 e protocollo n. 12 – divieto di discriminazione, art. 1 – protocollo n. 1 libertà di iniziativa imprenditoriale, art. 6, par. 1, libero esercizio dell’attività economica);
c) norme della direttiva CE 12/12/2006 n. 123;
d) norme di cui agli artt. 3, 41 e 120 Cost..
Mentre con riguardo alla normativa comunitaria gli appellanti predicano la disapplicazione delle disposizioni interne con essa incompatibili, con riferimento agli altri parametri invocati (norme CEDU e norme costituzionali), reiterano la richiesta di sollevare la relativa questione davanti alla Corte Costituzionale.
Sul punto la parte appellante precisa che:
1) il carattere discriminatorio della disciplina interna su cui si fonda il provvedimento di sospensione emergerebbe anche dal fatto che verrebbe pregiudicata la possibilità di conferire autorizzazioni ex art. 7 della L. n. 21/1992 a imprese con sede e rimessa in un comune diverso da quello autorizzante, stante l’impossibilità per queste ultime di utilizzare la propria rimessa;
2) il contrasto della detta disciplina con la normativa in materia di concorrenza troverebbe conferma in alcuni pronunciamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sentenza della Corte Costituzionale 13/11/2013 n. 264 e sarebbe stato, inoltre, riconosciuto, in alcuni atti parlamentari e governativi;
3) la necessità di applicare al caso di specie la normativa in materia di tutela della concorrenza troverebbe fondamento anche nel fatto che i vettori concorrenti della parte appellante e le loro associazioni di categoria avrebbero posto in essere condotte antitrust, adoperandosi in varie sedi per contrastare la disapplicazione delle norme su cui si fonda il provvedimento impugnato.
Oltre a ciò gli appellanti deducono che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che le norme di cui agli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992, come modificate dall’art. 29, comma 1 quater, del D.L. 30/12/2008 n. 207, conv. con L. 27/2/1009 n. 14., nella parte in cui prevedono l’obbligo di iniziare e terminare il servizio presso una rimessa ubicata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, non sono applicabili in quanto la loro efficacia è stata sospesa prima dall’art. 1, comma 388, della L. 24/12/2012 n. 228 e, poi, dall’art 8, comma 1, del D.L. 31/12/2014 n. 192.
Il motivo così sinteticamente riassunto è in parte inammissibile e in parte infondato.
E’ inammissibile, ex art. 104, comma 1, c.p.a., nella parte in cui deduce l’inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni, degli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992, che stabiliscono l’obbligo di iniziare e terminare il servizio in una rimessa ubicata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, in virtù delle norme di cui agli artt. 1, comma 388, della L. 24/12/2012 n. 228, e 8, comma 1, del D.L. 31/12/2014 n. 192, che ne avrebbero sospeso l’efficacia applicativa: trattasi, infatti, di censura nuova non dedotta in primo grado.
Nella restante parte il motivo non merita accoglimento.
L’art. 3 della L. n. 21/1992, stabilisce che: “1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”.
Il successivo art. 11, comma 4, della medesima legge dispone, poi, che “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni …”.
La L.R. n. 58/1993 prevede, dal canto suo, all’art. 5 che: “Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse”, e all’art. 10, commi 2 e 4, rispettivamente, che: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, dell'articolo 5, comma 1-bis, dall'articolo 5-bis e dall'articolo 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale” (comma 2) e che: “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse” (comma 4).
Dal descritto quadro normativo discende, che l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale.
Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale.
[b]La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto “… ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta” (art. 1 della citata L. n. 21/1992).[/b]
Il riferimento alla svariata normativa comunitaria, della CEDU e costituzionale, invocata dagli appellanti è quindi del tutto inconferente, con riguardo al caso di specie.
Contrariamente a quando dedotto col ricorso in appello, infatti, non si è in presenza, nel caso concreto, di un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, atteso che, chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di NCC.
La necessità dell’ubicazione della rimessa in ambito comunale non attiene a un requisito soggettivo dell’operatore economico, ma costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare.
[b]Né la necessità che il prestatore del servizio utilizzi una rimessa posta entro il territorio del comune che rilascia l’autorizzazione contrasta con la possibilità contemplata dall’art. 7 della L. n. 21/1992 di conferire l’autorizzazione anche a imprese localizzate in altri comuni, le quali sarebbero pregiudicate dal non poter esercitare il servizio nell’ambito territoriale in cui hanno la propria sede.
Ed invero, quello che gli appellanti percepiscono come un profilo discriminatorio costituisce null’altro che un limite intrinseco alla stessa natura del servizio conferito, il quale, giusta quanto sopra rilevato, è tale e rimane tale, se esercitato a partire da una rimessa ubicata entro i confini del comune autorizzante.[/b]
[color=red][b]In definitiva è da escludersi che le contestate norme interne determinino un’ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e che quindi contrastino con tutte le disposizioni dell’Unione Europea, della CEDU e costituzionali richiamate dalla parte appellante.[/b][/color]
Con particolare riguardo all’art. 49 del TFUE e alle restanti norme europee posta a tutela della concorrenza invocate va, inoltre, osservato che:
a) l’art. 49 del TFUE., che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative censurate, le quali, per quanto qui rileva, si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22/1/2015 n. 261, in termini anche Corte di Giustizia U.E. 13/2/2014, C-162/12 e C-163/12 e giurisprudenza ivi citata);
b) gli artt. 101 e 102 TFUE sono palesemente estranei alla presente fattispecie, anche perché attengono ai comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e, dunque, ai rapporti tra queste ultime, e non già tra le stesse e le autorità pubbliche (cit. Cons. Stato, sez. V, n. 261/2015);
c) gli artt. 3, TFUE e art, 4, par. 3, TUE, infine, non contengono disposizioni specifiche riferibili al caso di specie.
Alla luce di quanto sopra esposto, non è pertinente il richiamo ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 264/2013, che, infatti, riguarda un caso tutt’affatto differente da quello oggetto di controversia, nel quale la norma della Regione Molise, sottoposta al vaglio di costituzionalità richiedeva, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC, che il prestatore fosse localizzato da almeno un anno nel territorio regionale.
Non sussiste, inoltre, la prospettata violazione della direttiva CE 12/12/2006, n.123, atteso che questa, per sua esplicita previsione (punto 21 dei considerando e art. 2, par. 2, lett. d) non si applica ai “servizi nel settore dei trasporti ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE” (ora Titolo VI del TFUE, così Cons. Stato n. 261/2015 e Corte di Giustizia U.E. C- 163/12 del 2014 citati).
Sul punto, contrariamente a quanto ritengono gli appellanti, non occorre rimettere la questione alla Corte Costituzionale, non essendo la diversa opinione di questa, vincolante in questa sede, anche perché trattasi di affermazione fatta in via incidentale.
Nessuna rilevanza al fine di comprovare la sussistenza dei prospettati vizi della legislazione interna censurata può poi essere riconosciuta alle pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle dichiarazioni contenute in atti parlamentari e di governo, invocate nell’appello, trattandosi di atti, che pur provenendo da autorevole fonte, non vincolano il giudice.
E’, infine, del tutto inconferente la denunciata sussistenza di presunti accordi restrittivi della concorrenza a danno degli esercenti del servizio di NCC, al fine di reclamare l’applicazione al caso di specie della disciplina in materia di concorrenza.
Al riguardo è sufficiente rilevare, in aggiunta alle considerazioni sin qui svolte, che l’accertamento di eventuali condotte anticoncorrenziali, esula dall’oggetto del presente giudizio.
Col secondo motivo gli appellanti lamentano che gli artt. 3, comma 3 e 11, comma 4 della L. n. 21/1992, sarebbero incostituzionali per violazione dell’art. 117, comma 4, cost., che attribuisce la materia dei trasporti pubblici locali alla competenza residuale delle Regioni.
Il mezzo è infondato.
Come ben osservato dal giudice di prime cure “la questione non appare rilevante. Infatti, anche qualora dovesse ritenersi l’incostituzionalità della legge statale in questione, rimarrebbe ancora in vigore la normativa regionale, la quale ha, sul punto, identico tenore di quella statale”.
Col terzo motivo si lamenta, infine, che il giudice adito, nel disconoscere la denunciata violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti della Airport Shuttle Express s.c. a r.l., avrebbe erroneamente fatto riferimento alla natura vincolata del provvedimento adottato.
Si afferma che, se posta in grado di intervenire nel procedimento, la detta società avrebbe potuto rappresentare la contrarietà della normativa applicata alle norme comunitarie invocate nel presente giudizio e, quindi, l’illegittimità del provvedimento adottato.
La doglianza è infondata, atteso che, come più sopra precisato, le norme interne, nella specie applicate, non contrastano con alcuno dei parametri del diritto dell’unione invocato dagli appellanti, per cui la natura vincolata del provvedimento ben consentiva di superare, ex art. 21 octies L n. 241/90, la dedotta violazione dell’art. 7 della medesima legge.
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore del Comune di Grottaferrata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


***********************
[size=18pt][color=red][b]Cons. di Stato, 23 giugno 2016, n. 2807[/b][/color][/size]

N. 02807/2016REG.PROV.COLL.

N. 09096/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9096 del 2015, proposto da:
S.C.S. Autonoleggio Piccola Società Cooperativa a r.l., Associazione Federnoleggio Confesercenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, e Gianpaolo Viviani, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Troianiello, presso il cui studio, in Roma, via della Giuliana, n. 58, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Giustiniani e Nico Moravia, con domicilio eletto presso il loro studio (studio Pavia & Ansaldo), in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II TER, n. 05148/2015, resa tra le parti, concernente sospensione per trenta giorni dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio auto con conducente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Pietro Troianiello e Nico Moravia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con determinazione 1/2/2011 n. 4641 il Comune di Grottaferrata ha disposto la sospensione per trenta giorni, a far data dal 14/3/2011, dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio auto con conducente (NCC) rilasciata al sig. Giampaolo Viviani.
L’atto è stato motivato con riguardo al mancato utilizzo, nell’esercizio del servizio, di una rimessa ubicata nel territorio comunale.
Ritenendo il provvedimento illegittimo, il sig. Vivani e la S.C.S. Autonoleggio Piccola Società Cooperativa a r.l., a cui il primo ha conferito l’autorizzazione ex art. 7 della L. 15/1/1992 n. 21, lo hanno impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma.
Quest’ultimo, con ordinanza 2204 del 2012, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:
<<a) se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE 2454/1992 e regolamento CE n. 12/1998 ostino all’applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in cui dispongono rispettivamente che “3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.” e che “… Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. …”.
b) se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6 Trattato UE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento CEE 2454/1992 e regolamento CE n. 12/1998 ostino all’applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 nella parte in cui dispongono rispettivamente che “ … Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione” e che “ … il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale. ….” >>.
Acquisita la pronuncia del giudice dell’Unione (sentenza 13/2/2014 C-162/12 e C-163/12), il quale ha dichiarato, per un verso, la propria incompetenza a pronunciare sulla richiesta interpretazione dell’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, per altro verso, l’irricevibilità delle restanti questioni sottoposte, l’adito Tribunale con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza hanno proposto appello il sig. Vivani, la S.C.S. Autonoleggio Piccola Società Cooperativa a r.l., nonché l’Associazione Ferdernoleggio Confesercenti, intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento dell’appello.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 26/5/2016, la causa è passata in decisione.
Col primo motivo gli appellanti lamentano l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha ravvisato il contrasto della normativa interna su cui si fonda l’avversato provvedimento di sospensione (artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992 e 5 e 10 della L.R. Lazio 26/10/1993, n. 58) con le seguenti disposizioni:
a) norme poste a tutela della concorrenza (artt. 49 e 3, TFUE, art, 4, par. 3, TUE e artt. 101 e 102 TFUE);
b) norme di salvaguardia dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU (art. 14 e protocollo n. 12 – divieto di discriminazione, art. 1 – protocollo n. 1 libertà di iniziativa imprenditoriale, art. 6, par. 1, libero esercizio dell’attività economica);
c) norme della direttiva CE 12/12/2006 n. 123;
d) norme di cui agli artt. 3, 41 e 120 Cost..
Mentre con riguardo alla normativa comunitaria gli appellanti predicano la disapplicazione delle disposizioni interne con essa incompatibili, con riferimento agli altri parametri invocati (norme CEDU e norme costituzionali), reiterano la richiesta di sollevare la relativa questione davanti alla Corte Costituzionale.
Sul punto la parte appellante precisa che:
1) il carattere discriminatorio della disciplina interna su cui si fonda il provvedimento di sospensione emergerebbe anche dal fatto che verrebbe pregiudicata la possibilità di conferire autorizzazioni ex art. 7 della L. n. 21/1992 a imprese con sede e rimessa in comune diverso da quello autorizzante, stante l’impossibilità per queste ultime di utilizzare la propria rimessa;
2) il contrasto della detta disciplina con la normativa in materia di concorrenza troverebbe conferma in alcuni pronunciamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sentenza della Corte Costituzionale 13/11/2013 n. 264 e sarebbe stato, inoltre, riconosciuto, in alcuni atti parlamentari e governativi;
3) la necessità di applicare al caso di specie della normativa in materia tutela della concorrenza troverebbe fondamento anche nel fatto che i vettori concorrenti della parte appellante e le loro associazioni di categoria avrebbero posto in essere condotte antitrust, adoperandosi in varie sedi per contrastare la disapplicazione delle norme su cui si fonda il provvedimento impugnato.
Oltre a ciò, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che le norme di cui agli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992, come modificate dall’art. 29, comma 1 quater, del D.L. 30/12/2008 n. 207, conv. con L. 27/2/1009 n. 14, nella parte in cui prevedono l’obbligo di iniziare e terminare il servizio presso una rimessa ubicata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, non sono applicabili in quanto la loro efficacia è stata sospesa prima dall’art. 1, comma 388, della L. 24/12/2012 n. 228 e, poi, dall’art 8, comma 1, del D.L. 31/12/2014 n. 192.
Il motivo così sinteticamente riassunto è in parte inammissibile e in parte infondato.
E’ inammissibile, ex art. 104, comma 1, c.p.a., nella parte in cui deduce l’inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni, degli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992, che stabiliscono l’obbligo di iniziare e terminare il servizio in una rimessa ubicata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, in virtù delle norme di cui agli artt. 1, comma 388, della L. 24/12/2012 n. 228, e 8, comma 1, del D.L. 31/12/2014 n. 192, che ne avrebbero sospeso l’efficacia applicativa: trattasi, infatti, di censura nuova non dedotta in primo grado.
Nella restante parte il motivo non merita accoglimento.
L’art. 3 della L. n. 21/1992, stabilisce che: “1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”.
Il successivo art. 11, comma 4, della medesima legge dispone, poi, che “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni …”.
La L.R. n. 58/1993 prevede, dal canto suo, all’art. 5 che: “Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse”, e all’art. 10, commi 2 e 4, rispettivamente, che: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, dell'articolo 5, comma 1-bis, dall'articolo 5-bis e dall'articolo 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale” (comma 2) e che: “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse” (comma 4).
Dal descritto quadro normativo discende, che l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale.
Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale.
La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto “… ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta” (art. 1 della citata L. n. 21/1992).
Il riferimento alla svariata normativa comunitaria, della CEDU e costituzionale, invocata dagli appellanti è quindi del tutto inconferente, con riguardo al caso di specie.
Contrariamente a quando dedotto col ricorso in appello, infatti, non si è in presenza, nel caso concreto, di un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, atteso che, chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di NCC.
La necessità dell’ubicazione della rimessa in ambito comunale non attiene a un requisito soggettivo dell’operatore economico, ma costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare.
Né la necessità che il prestatore del servizio utilizzi una rimessa posta entro il territorio del comune che rilascia l’autorizzazione contrasta con la possibilità contemplata dall’art. 7 della L. n. 21/1992, di conferire l’autorizzazione anche a imprese localizzate in altri comuni, le quali sarebbero pregiudicate dal non poter esercitare il servizio nell’ambito territoriale in cui hanno la propria sede.
Ed invero, quello che gli appellanti percepiscono come un profilo discriminatorio, costituisce null’altro che un limite intrinseco alla stessa natura del servizio conferito, il quale, giusta quanto sopra rilevato, è tale e rimane tale, se esercitato a partire da una rimessa ubicata entro i confini del comune autorizzante.
In definitiva è da escludersi che le contestate norme interne determinino un’ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e che quindi contrastino con tutte le disposizioni dell’Unione Europea, della CEDU e costituzionali richiamate dalla parte appellante.
Con particolare riguardo all’art. 49 del TFUE e alle restanti norme europee posta a tutela della concorrenza invocate va, inoltre, osservato che:
a) l’art. 49 del TFUE., che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative censurate, le quali, per quanto qui rileva, si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22/1/2015 n. 261, in termini anche Corte di Giustizia U.E. 13/2/2014, C-162/12 e C-163/12 e giurisprudenza ivi citata);
b) gli artt. 101 e 102 TFUE sono palesemente estranei alla presente fattispecie, anche perché attengono ai comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e, dunque, ai rapporti tra queste ultime, e non già tra le stesse e le autorità pubbliche (cit. Cons. Stato, sez. V, n. 261/2015);
c) gli artt. 3, TFUE e art, 4, par. 3, TUE, infine, non contengono disposizioni specifiche riferibili al caso di specie.
Alla luce di quanto sopra esposto, non è pertinente il richiamo ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 264/2013, che, infatti, riguarda un caso tutt’affatto differente da quello oggetto di controversia, nel quale la norma della Regione Molise, sottoposta al vaglio di costituzionalità, richiedeva, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC, che il prestatore fosse localizzato da almeno un anno nel territorio regionale.
Non sussiste, inoltre, la prospettata violazione della direttiva CE 12/12/2006, n.123, atteso che questa, per sua esplicita previsione (punto 21 dei considerando e art. 2, par. 2, lett. d) non si applica ai “servizi nel settore dei trasporti ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE” (ora Titolo VI del TFUE, così Cons. Stato n. 261/2015 e Corte di Giustizia U.E. C- 163/12 del 2014 citati).
Sul punto, contrariamente a quanto ritengono gli appellanti, non occorre rimettere la questione alla Corte Costituzionale, non essendo la diversa opinione di questa, vincolante in questa sede, anche perché trattasi di affermazione fatta in via incidentale.
Nessuna rilevanza al fine di comprovare la sussistenza dei prospettati vizi della legislazione interna censurata, può poi essere riconosciuta alle pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle dichiarazioni contenute in atti parlamentari e di governo, invocate nell’appello, trattandosi di atti, che pur provenendo da autorevole fonte, non vincolano il giudice.
E’, infine, del tutto inconferente la denunciata sussistenza di presunti accordi restrittivi della concorrenza a danno degli esercenti del servizio di NCC, al fine di reclamare l’applicazione al caso di specie della disciplina in materia di concorrenza.
Al riguardo è sufficiente rilevare, in aggiunta alle considerazioni sin qui svolte, che l’accertamento di eventuali condotte anticoncorrenziali, esula dall’oggetto del presente giudizio.
Col secondo motivo gli appellanti lamentano che gli artt. 3, comma 3 e 11, comma 4 della L. n. 21/1992, sarebbero incostituzionali per violazione dell’art. 117, comma 4, cost., che attribuisce la materia dei trasporti pubblici locali alla competenza residuale delle Regioni.
Il mezzo è infondato.
Come ben osservato dal giudice di prime cure “la questione non appare rilevante. Infatti, anche qualora dovesse ritenersi l’incostituzionalità della legge statale in questione, rimarrebbe ancora in vigore la normativa regionale, la quale ha, sul punto, identico tenore di quella statale”.
Col terzo motivo si lamenta, infine, che il giudice adito, nel disconoscere la denunciata violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti della S.C.S. Autonoleggio piccola Società Cooperativa a r.l., avrebbe erroneamente fatto riferimento alla natura vincolata del provvedimento adottato.
Si afferma che, se posta in grado di intervenire nel procedimento, la detta cooperativa avrebbe potuto rappresentare la contrarietà della normativa applicata alle norme euro-unitarie invocate nel presente giudizio e, quindi, l’illegittimità del provvedimento adottato.
La doglianza è infondata, atteso che, come più sopra precisato, le norme interne nella specie applicate, non contrastano con alcuno dei parametri del diritto dell’unione invocato dagli appellanti, per cui la natura vincolata del provvedimento ben consentiva di superare, ex art. 21 octies L n. 241/90, la dedotta violazione dell’art. 7 della medesima legge.
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell’appellata amministrazione comunale delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


***********************
[size=18pt][color=red][b]Cons. di Stato, 23 giugno 2016, n. 2808[/b][/color][/size]

N. 02808/2016REG.PROV.COLL.

N. 01524/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1524 del 2016, proposto da:
Francesco Pasqualetti e Florence Limousine Service s.a.s. di Pasqualetti Francesco & C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Troianiello, presso il cui studio, in Roma, via della Giuliana, n. 58, sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Sinalunga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra, n. 26;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione II, n. 01135/2015, resa tra le parti, concernente decadenza autorizzazione al servizio di noleggio auto con conducente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sinalunga;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Pietro Troianiello e daniela Jouvenal Long, su delega dell'avvocato Leonardo Piochi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
In data 24/11/20004 il Comune di Sinalunga ha rilasciato al sig. Luca Neri, in qualità di legale rappresentante della società La Francigena s.a.s., l’autorizzazione n. 6/2004 per l’esercizio del noleggio auto con conducente (NCC).
La rimessa del veicolo utilizzato per l’esercizio del servizio era localizzata alla via Enzo Ferrari, n. 30, del Comune di Sinalunga, in un locale di proprietà della sig.ra Elena Sartini, che glielo aveva ceduto in comodato.
Nel 2010 la Francigena s.a.s. ha ceduto il ramo d’azienda concernente l’esercizio dell’attività assentita con la suddetta autorizzazione n. 6/2004 alla Florence Limousine Service s.a.s. di Pasqualetti Francesco & C.
Con atto 12/10/2010 n. 21865 il Comune di Sinalunga ha autorizzato il trasferimento della citata autorizzazione n. 6/2004, appurando, tra l’altro, che risultava prodotto agli atti un contratto sottoscritto dalla sig.ra Sartini, col quale quest’ultima cedeva in comodato al sig. Pasqualetti il menzionato locale ubicato nella via Enzo Ferrari n. 30, per uso rimessa.
Il Comune ha, conseguentemente, rilasciato al sig. Pasqualetti, che l’ha poi conferita in uso alla Florence Limousine Service s.a.s. di Pasqualetti Francesco & C., l’autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC 3/10/2012 n. 6.
Successivamente, verificato che per lo svolgimento del detto servizio non veniva utilizzata una rimessa ubicata nell’ambito del proprio territorio, il Comune di Sinalunga ha emesso l’ordinanza 14/5/2014 n. 41, con la quale ha disposto la decadenza della menzionata autorizzazione n. 6/2012.
Ritenendo l’ordinanza illegittima il sig. Pasqualetti e la Florence Limousine Service s.a.s. di Pasqualetti Francesco & C. l’hanno impugnata davanti al TAR Toscana, il quale, con sentenza 31/7/2015 n. 1135, ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza il sig. Pasqualetti e la Florence Limousine Service s.a.s. di Pasqualetti Francesco & C. hanno proposto appello.
Per resistere all’impugnazione si è costituito in giudizio il Comune di Sinalunga, il quale con successiva memoria ha meglio argomentato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 26/5/2016, la causa è passata in decisione.
Col primo motivo gli appellanti fanno innanzitutto rilevare quanto segue:
a) il Comune appellato ha adottato l’impugnata ordinanza espressamente riconoscendo che alla fattispecie non potesse essere applicata la norma contenuta nell’art. 29, comma 1 quater, del D.L. 30/12/2008 n. 207 (che, sostituendo l’art. 3 della L. 15/1/1992 n. 21, ha reso obbligatorio l’utilizzo di una rimessa ubicata nel territorio del comune autorizzante), essendo stata la sua efficacia sospesa più volte ad opera di diverse norme, a partire dall’art. 7 bis del D.L. 10/2/2009, n. 5;
b) precedentemente alle modifiche apportate dal citato art. 29, comma 1 quater, del D.L. n. 207/2008, la L. n. 21/1992 non prevedeva che la rimessa destinata al ricovero del veicolo adibito all’esercizio del servizio di NCC, fosse ubicata nell’ambito territoriale del Comune autorizzante;
c) il TAR ha ritenuto che, sulla base del regolamento per la disciplina del servizio di NCC mediante autovettura del Comune di Sinalunga, interpretato alla luce della L. n, 21/1992, nel testo vigente precedentemente alle modifiche del 2008, il prestatore del servizio fosse tenuto ad esercitarlo servendosi esclusivamente di una rimessa ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Ciò premesso, gli appellanti deducono che l’interpretazione fornita dal TAR è erronea per le sotto indicate ragioni:
1) come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 13/11/2013 n. 264, ogni discriminazione tra imprese fondata su elementi concernenti la localizzazione territoriale contrasta con i fondamentali diritti di parità di trattamento e libertà d’impresa, diritti tutelati dagli artt. 3, 41 e 120 Cost. e dagli artt. della CEDU 14; protocollo n. 12 – divieto di discriminazione; 1, protocollo 1, sotto il profilo della libertà di iniziativa imprenditoriale e 6, par. 1, sotto il profilo del diritto al libero esercizio dell’attività economica;
2) sempre secondo la Corte Costituzionale la legislazione in materia di NCC sarebbe contraria anche all’art. 49 TFUE e ai principi europei in materia di tutela della concorrenza;
3) la normativa nazionale, sia primaria sia secondaria, sul NCC sarebbe, inoltre, contraria alla direttiva CE 12/12/2006 n. 123;
4) diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, il regolamento NCC del Comune di Sinalunga non prevede affatto – come si ricava dalle disposizioni di cui all’art. 7, commi 1 e 3 - che l’operatore economico sia obbligato ad esercitare il servizio di NCC utilizzando esclusivamente una rimessa ubicata nel territorio del comune autorizzante;
5) il fatto che in occasione di alcune ispezioni compiute nei locali della rimessa, il veicolo adibito al servizio di NCC non fosse presente è del tutto irrilevante, non potendosi escludere che nel momento delle dette ispezioni il veicolo non si trovasse nella rimessa, perché utilizzato nello svolgimento del servizio;
6) nella sentenza impugnata si afferma l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 49 del TFUE e delle norme della direttiva n. 123/2006, in linea con quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 13/2/2014 C-162/12 e C-163/12, tuttavia contrastando tale sentenza con quella della Corte Costituzionale n. 264/2013, il TAR avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte Costituzionale per dirimere il contrasto, si chiede che a tanto si provveda in questa sede d’appello;
7) si domanda, comunque, di rimettere alla Corte costituzionale la questione della compatibilità della norme della L. n. 21/1992 (sia con riguardo al testo ante modifica, sia con riferimento a quello attualmente in vigore) con gli artt. della CEDU 14, protocollo n. 12, 1, protocollo n. 1, e 6, par. 1 e con gli artt. 3, 41 e 120 Cost.;
8) la disciplina interna applicabile alla odierna fattispecie viola, inoltre, le norme in materia di tutela della concorrenza di cui agli artt. 3 del TFUE, 4, par. 3 del TUE e 102 e 103 del TFUE;
9) anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto la normativa di cui si discute contraria alla disciplina antitrust;
10) alla luce delle argomentazioni sopra svolte, contrastano con il diritto comunitario anche le modifiche introdotte alla L. n. 21/1992 dall’art. 29 comma 1 quater, del D.L. n.207/2008.
Il motivo, così come sinteticamente riassunto, non merita accoglimento.
In primo luogo risultano inammissibili, ex art. 104, comma 1, del c.p.a., le censure concernenti la violazione delle invocate norme della CEDU e della direttiva n. 123/2006, posto che le stesse sono state proposte per la prima volta in appello.
Nella restante parte il motivo è infondato.
Occorre premettere che in base al regolamento comunale recante la disciplina del servizio di NCC vigente presso il comune di Sinalunga, requisito essenziale per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del detto servizio, è il possesso di una rimessa entro l’ambito del territorio comunale (artt. 7, comma 1 e 12 comma 1, lett. f).
La previsione della disponibilità di una rimessa localizzata nel territorio comunale è immediatamente finalizzata a garantire che il servizio stesso, pur potendo essere espletato senza limiti spaziali, cominci presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale (art. 6, comma 3, del regolamento).
Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale.
La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto “… ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta” (art. 1 della citata L. n. 21/1992).
Il riferimento alla svariata normativa comunitaria e costituzionale, invocata dagli appellanti è quindi del tutto inconferente, con riguardo al caso di specie.
Contrariamente a quando dedotto col ricorso in appello, infatti, non si è in presenza, nel caso concreto, di un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, atteso che, chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di NCC.
La necessità dell’ubicazione della rimessa in ambito comunale non attiene a un requisito soggettivo dell’operatore economico, ma costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare.
In definitiva è da escludersi che la previsione del requisito concernente la localizzazione della rimessa entro il perimetro del territorio comunale, determini un’ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e che quindi contrasti con tutte le disposizioni dell’Unione Europea e costituzionali richiamate dalla parte appellante.
Con particolare riguardo all’art. 49 del TFUE e alle restanti norme europee posta a tutela della concorrenza invocate va, inoltre, osservato che:
a) l’art. 49 del TFUE., che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative censurate, le quali, per quanto qui rileva, si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22/1/2015 n. 261, in termini anche Corte di Giustizia U.E. 13/2/2014, C-162/12 e C-163/12 e giurisprudenza ivi citata);
b) gli artt. 101 e 102 TFUE sono palesemente estranei alla presente fattispecie, anche perché attengono ai comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e, dunque, ai rapporti tra queste ultime, e non già tra le stesse e le autorità pubbliche (cit. Cons. Stato, sez. V, n. 261/2015);
c) gli artt. 3, TFUE e art, 4, par. 3, TUE, infine, non contengono disposizioni specifiche riferibili al caso di specie.
Alla luce di quanto sopra esposto, non è pertinente il richiamo ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 264/2013, che, infatti, riguarda un caso tutt’affatto differente da quello oggetto di controversia, nel quale la norma della Regione Molise sottoposta al vaglio di costituzionalità richiedeva, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC, che il prestatore fosse localizzato da almeno un anno nel territorio regionale.
Nessuna rilevanza al fine di comprovare la sussistenza dei prospettati contrasti con le norme in materia di tutela della concorrenza può, poi, essere riconosciuta alle pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, trattandosi di atti, che pur provenendo da autorevole fonte, non vincolano il giudice.
Col secondo motivo gli appellanti deducono che con evidente sviamento di potere il Comune avrebbe provveduto a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione mentre in realtà avrebbe agito in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 7/8/1990 n. 241.
Il motivo è inammissibile in quanto non rivolto a censurare la decisione emessa dal giudice di prime cure.
Difatti, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del c.p.a., nell’atto d’appello devono essere indicate “le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”.
Conseguentemente, l’inosservanza di tale onere determina, per pacifica giurisprudenza, l’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 3/11/2015, n. 5002 e Sez. III, 24/3/2015, n. 1575).
Col terzo motivo si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ravvisato l’insussistenza del requisito concernente la disponibilità di una rimessa nel comune di Sinalunga.
La decisione è motivata con riguardo al fatto che la sig.ra Sartini, proprietaria del locale indicato come rimessa, ha disconosciuto che la firma apposta sul contratto di comodato, prodotto dal sig. Pasqualetti in allegato alla domanda di trasferimento dell’autorizzazione a proprio favore, a riprova della sussistenza del menzionato requisito, fosse la propria.
A dire degli appellanti tale motivazione sarebbe erronea in quanto:
a) il contratto di comodato non rientra tra quelli per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, per cui la sua esistenza giuridica non avrebbe potuto essere posta in dubbio;
b) sarebbe stato onere della sig.ra Sartini proporre querela di falso per disconoscere la propria firma, non potendo essere il disconoscimento compiuto in sede stragiudiziale;
c) la sig.ra Sartini non ha mai comunicato la propria volontà di recedere dal detto contratto;
d) il contratto di comodato è da ritenersi valido ed efficace anche in virtù di quanto emerso in sede penale, dove il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento aperto a carico del sig. Pasqualetti per falso in scrittura privata;
e) la sig.ra Sartini era, comunque, a conoscenza sia della cessione del ramo d’azienda, sia del contratto di comodato a favore del sig. Pasqualetti, essendole state tali circostanze comunicate, anche se non risulta la prova della ricezione, prova che la parte appellante non ha potuto dare essendo passati più di tre anni dall’invio (l’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 156/1973, prevede che decorsi tre anni dall’invio cessa l’obbligo per le poste di conservare la relativa documentazione).
Il mezzo è infondato.
Occorre intanto precisare che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non risulta provato che la sig.ra Sartini fosse a conoscenza della cessione del ramo d’azienda e del contratto di comodato concernente la rimessa di via Ferrari 30, operata dal sig. Neri a favore del sig. Pasqualetti.
Diversamente da quanto deducono gli appellanti, incombeva su di loro, ex art. 2697 cod. civ., l’onere della detta prova, anche recuperando per tempo, dall’amministrazione postale, la relativa documentazione dimostrativa.
Pertanto nessuna rilevanza può rivestire, nella vicenda per cui è causa, il contratto di comodato intervenuto tra il sigg. Neri e la sig.ra Sartini.
La disponibilità della rimessa non può, poi, essere dimostrata dal nuovo contratto di comodato tra il sig. Pasqualetti e la sig.ra Sartini, allegato dal primo alla domanda di trasferimento a proprio nome dell’autorizzazione già intestata al sig. Neri.
Infatti, trattasi di scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, in relazione alla quale la sig.ra Sartini ha disconosciuto l’autenticità della propria firma.
Ai sensi dell’art. 2702 cod. civ.: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Avendo la sig.ra Sartini disconosciuto l’autenticità della propria firma, non aveva alcuna necessità di proporre querela di falso, spettando, semmai, alla parte appellante agire per farne accertare l’autenticità.
Né può avere alcuna rilevanza la circostanza che il contratto di comodato non richieda “ad substantiam” la forma scritta.
Ed invero, spettava, comunque, agli appellanti dimostrare l’esistenza di un valido contratto (anche orale) che attribuisse loro la disponibilità del locale da adibire a rimessa, ma tale prova non è stata data.
E del resto, avendo scelto di comprovare l’esistenza della disponibilità della rimessa attraverso una scrittura privata, avrebbero dovuto assicurarsi la prova dell’autenticità della sottoscrizione apposta sulla stessa da colei che figurava essere proprietaria del locale.
Del tutto correttamente, il giudice di prime cura ha quindi ritenuto, che il contratto di comodato invocato dalla parte appellante, non fosse idonea a comprovare la disponibilità della rimessa.
Alla luce di quanto più sopra osservato, non ha alcuna rilevanza, ai fini di causa, il fatto che il sig. Pasqualetti sia stato ritenuto estraneo ai fatti, nell’ambito del giudizio penale che lo vedeva imputato per falso in scrittura privata.
Col quarto motivo si denuncia che, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, l’art. 18, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina del servizio di NCC, ai sensi del quale è stata emanata l’ordinanza impugnata in primo grado, non prevede la decadenza dell’autorizzazione, ma la decadenza della titolarità della stessa, la quale costituisce una mera irregolarità sanabile entro un termine fissato dall’amministrazione.
La decadenza dall’autorizzazione sarebbe, invero, disciplinata dai successivi art. 34 e 37, i quali non contemplano, fra le ipotesi sanzionate, la perdita del requisito di cui all’art. 12, comma 1, lett. f).
La doglianza non merita accoglimento.
L’art. 18, comma 2, del suddetto regolamento comunale dispone: “In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell’atto”.
L’art. 12, comma 1, dello stesso regolamento prevede a sua volta che: “Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

f) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa così come definita dall’art. 7 del presente regolamento”.
Il tentativo degli appellanti di distinguere, ai fini degli effetti, tra decadenza dalla titolarità e decadenza dall’autorizzazione, non ha pregio.
Dal combinato disposto dei citati artt. 18 comma 2 e 12, comma 1, lett. f), discende, infatti, con sufficiente chiarezza, che la perdita della disponibilità di una rimessa nell’ambito del territorio comunale, comporta la decadenza dalla titolarità dell’autorizzazione, ovvero la decadenza dell’autorizzazione stessa.
In sostanza l’art. 18, comma 2, con riguardo alla carenza del requisito di cui all’art. 12, comma 1, lett. f), contempla un’ipotesi decadenziale ulteriore rispetto a quelle di cui al successivo art. 37 (l’art. 34 non detta disposizioni rilevanti ai fini di causa).
Col quinto motivo gli appellanti deducono, infine, che l’avversata ordinanza n. 41/2014 sarebbe illegittima perché adottata oltre il termine fissato dall’art. 2 della L. 7/8/1990 n. 241, per la conclusione del procedimento.
Il motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in grado d’appello, in violazione della norma di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a.
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell’amministrazione appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



riferimento id:25187

Data: 2016-11-12 14:47:51

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC traino caravan (roulotte)

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35381.0

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Data: 2016-11-12 14:48:09

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36651.0

riferimento id:25187

Data: 2016-11-12 14:48:31

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

TAXI: legittime le sanzioni del regolamento comunale - CDS 2/9/2016

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35834.0

riferimento id:25187

Data: 2016-12-15 19:46:16

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

UBER e AUTOBUS sono materie di competenza esclusiva statale (C.Cost. 265/2016)

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 15 dicembre 2016 n. 265

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-9 settembre 2015, depositato in cancelleria il 10 settembre 2015 ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2015.

http://buff.ly/2h5eNqy

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Data: 2016-12-31 09:47:36

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[b][size=14pt]Noleggio Con Conducente, molte proroghe e molti dubbi – 16° proroga[/size][/b]

[b]Aggiornamento annuale dell'elenco delle proroghe per l’applicazione delle disposizioni in materia di Noleggio Con Conducente (NCC) di cui all’art. 29, comma 1-quater del DL n. 207/2008.[/b]

[img]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;attach=4541;type=avatar[/img]
A cura del dott. Mario Maccantelli
mario.maccantelli@omniavis.it
Consulente Omniavis

[size=14pt][color=red][b]SCARICA IL DOCUMENTO IN ALLEGATO[/b][/color][/size]

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Data: 2017-01-01 15:01:56

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC - titolare sospende e si fa sostituire: non più artigiano

Ministero dello Sviluppo Economico - prot. n. 401382 del 19.12.2016

Oggetto: legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante: “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.” come modificata dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 40. – Art. 10 “Sostituto alla guida”

http://buff.ly/2irRBV0

riferimento id:25187

Data: 2017-02-24 05:07:24

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

"Gli autobus low cost e la concorrenza "leale""

http://buff.ly/2l65M1J

riferimento id:25187

Data: 2017-03-28 13:45:45

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Revoca della licenza taxi conseguente ad informativa antimafia

http://buff.ly/2neBnzW

riferimento id:25187

Data: 2017-05-01 13:49:50

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC con Riscio': a Roma (ed in tutta Italia) si può, almeno fino a Dicembre 2017

Sospesa l'ordinanza del Sindaco di Roma che ha vietato "qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote, anche a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico", ovvero i risciò, disponendo la misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca nel caso di non rispetto del divieto. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza N. 02018/2017.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39979.0

riferimento id:25187

Data: 2017-06-08 08:19:26

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Il NCC su area pubblica è consentito qualora la sosta sia da imputare all'esecuzione di un contratto di servizio

Legittimo lo stazionamento dell'autovettura su area pubblica in attesa dei clienti davanti ad una discoteca se il servizio di trasporto, previsto per ragioni di sicurezza connesse all'uso di bevande alcoliche da parte degli avventori, è stato oggetto di un contratto tra il titolare dell'esercizio pubblico ed il noleggiatore. E ciò, anche se le vigenti disposizioni normative prevedono che il servizio deve essere definito presso la sede aziendale del NCC. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Civ., Sezione II, con la sentenza n. 12679, depositata il 19 maggio 2017.

Cass. Civ., Sez. II, 19 maggio 2017, n. 12679

http://buff.ly/2r8GTVT

riferimento id:25187

Data: 2017-06-08 08:21:59

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC: le nuove norme non sono prorogate e sono in vigore dal 2017

http://buff.ly/2r8KCCX

riferimento id:25187

Data: 2017-06-08 08:23:29

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[size=18pt]Noleggio Con Conducente, molte proroghe e molti dubbi – 16° proroga[/size]

Aggiornamento annuale dell'elenco delle proroghe per l’applicazione delle disposizioni in materia di Noleggio Con Conducente (NCC) di cui all’art. 29, comma 1-quater del DL n. 207/2008.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38122.0

riferimento id:25187

Data: 2017-06-08 14:59:33

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

In allegato l'aggiornamento con la conversione del DL 244/2016 (milleproroghe) - legge 19/2017.

Le sentenza della Cassazione n. 12679/2017 non tiene conto della conversione del milleproroghe e quindi della specificazione lì contenuta

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=38122.0;attach=5408

riferimento id:25187

Data: 2017-07-11 08:11:37

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC e taxi: Motorizzazione di Roma emana nuova disposizione di servizio

http://buff.ly/2udcsnJ

riferimento id:25187

Data: 2018-01-11 13:46:37

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

NCC: la rimessa è obbligatoria altrimenti si ha revoca (Sent. 3/1/2018)

https://buff.ly/2CQLKlx

riferimento id:25187

Data: 2019-03-20 12:52:48

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[b]Noleggio con conducente (NCC): nuove norme nella L. 12/2019 - 13 febbraio 2019[/b]
https://www.youtube.com/watch?v=DBo1h7GiFHM&t=5s

[b]Circolare Ministeriale su NCC - commento del 16 marzo 2019[/b]
FACEBOOK: https://www.facebook.com/simone.chiarelli/videos/10219675611150071/
YOUTUBE: https://youtu.be/4gEgSitQFYk

riferimento id:25187

Data: 2019-04-26 04:49:36

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[size=18pt]Circolare Ministeriale su NCC - commento del 16 marzo 2019
[/size]
[img width=300 height=138]https://scontent.fcia1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53778686_10219675222860364_8520172086751133696_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fcia1-1.fna&oh=dc57b3786d075c6fc13fcb4b5eefb240&oe=5D1A4033[/img]

FACEBOOK: https://www.facebook.com/simone.chiarelli/videos/10219675611150071/

YOUTUBE: https://youtu.be/4gEgSitQFYk

CLICCA QUI per scaricare la circolare: https://drive.google.com/open?id=1fjFTULsZQ7a7d3cRYVHuz00vJRrDIPCa

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Data: 2019-04-26 04:50:34

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Approfondimenti sulle riforme 2019 in materia di NCC

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48102.0

riferimento id:25187

Data: 2019-09-03 03:46:52

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

I TAXI possono legittimamente usare il servizio di PRENOTAZIONE - Sotto il profilo antitrust, fatta salva ogni possibile valutazione ai sensi di altri plessi normativi, che non compete all’Autorità, si ritiene, pertanto, che il comportamento dei tassisti genovesi che utilizzano servizi su prenotazione della cooperativa costituisca una forma legittima di concorrenza ai servizi di NCC - peraltro, già ampiamente esercitata a livello nazionale - nel più ampio mercato dei servizi di TPL non di linea, a vantaggio dei consumatori finali.
https://buff.ly/2ZMztsO

riferimento id:25187

Data: 2020-01-23 05:10:23

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

[b][size=14pt]Taxi, NCC, noleggio senza conducente, rimessaggi (3 ore)[/size][/b]

[img width=300 height=184]https://s3.amazonaws.com/thinkific/courses/course_card_image_000/600/3381579711092.medium.jpg?1579711092[/img]

SEMINARIO acquistabile a 29,00 euro (+ sconto del 10% fino al 29/2/2020)

https://formazione.omniavis.com/courses/cod702-taxi-ncc-noleggio-senza-conducente-rimessaggi-3-ore

riferimento id:25187

Data: 2020-03-06 15:05:01

Re:NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento

Decreto Ministero dei Trasporti - 20/02/2020 - n. 86 - Decreto n. 4 del 19 febbraio 2020
OGGETTO: Decorrenza dell’efficacia del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 4 del 19 febbraio 2020 e l’adempimento degli obblighi da esso previsti dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 10 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Prot. n. 86 del 20/02/2020

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'art. 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di accesso e di registrazione sul predetto registro;
Visto il proprio decreto n. 4 del 19 febbraio 2020 con cui sono state definite le modalità di accesso e di registrazione sul registro di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dall'art. 10–bis, comma 1, lett. e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
Considerato che il citato art. 11, comma 4, prevede che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, e che nel servizio di noleggio con conducente sono obbligatori la compilazione e la tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2018;
Considerato che l'istituzione del registro informatico pubblico nazionale di cui all'art. 10–bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, è funzionale all'adempimento anche degli obblighi di cui al citato art. 11, comma 4, e che, pertanto, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 10-bis, la piena operatività del predetto registro è subordinata all'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico;

DECRETA

Articolo 1
1. L'efficacia del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 4 del 19 febbraio 2020 e l'adempimento degli obblighi da esso previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr.ssa Speranzina De Matteo

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