Data: 2015-03-07 15:30:49

Mercato europeo

Ciao,
un amministrazione comunale per l'organizzazione di un mercato europeo ci richiede di allegare le visure camerali degli operatori non italiani, con la seguente giustificazione verbale "non siamo abilitati a richiedere l'estrazione di visure presso le camere di commercio estere, ma solo italiane".
Ora, premesso che ovviamente le visure richieste sarebbero comunque in ungherese, lituano, tedesco etc. e il Comune non poliglotta, ritengo la pretesa non giustificata.
Normalmente il Comune richiede le visure per la verifica dei poteri di legale rappresentanza e la conseguente verifica dei requisiti antimafia e di onorabilità. A questi requisiti sono soggetti anche operatori comunitari non italiani? La richiesta è secondo voi giustificata? Come possiamo rispondere per non essere soggetti a questo eccesso di burocrazia?
grazie

riferimento id:25183

Data: 2015-03-07 18:52:58

Re:Mercato europeo


Ciao,
un amministrazione comunale per l'organizzazione di un mercato europeo ci richiede di allegare le visure camerali degli operatori non italiani, con la seguente giustificazione verbale "non siamo abilitati a richiedere l'estrazione di visure presso le camere di commercio estere, ma solo italiane".
Ora, premesso che ovviamente le visure richieste sarebbero comunque in ungherese, lituano, tedesco etc. e il Comune non poliglotta, ritengo la pretesa non giustificata.
Normalmente il Comune richiede le visure per la verifica dei poteri di legale rappresentanza e la conseguente verifica dei requisiti antimafia e di onorabilità. A questi requisiti sono soggetti anche operatori comunitari non italiani? La richiesta è secondo voi giustificata? Come possiamo rispondere per non essere soggetti a questo eccesso di burocrazia?
grazie
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Il DIRITTO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE ed alla NON ESIBIZIONE di documenti in possesso della PA vale qualora il documento sia posseduto da una qualunque amministrazione italiana.
Quando il documento invece è detenuto da una Amministrazione straniera:
1) per i Comuni cittadini vi è obbligo di esibire la copia "legalizzata" e tradotta
2) per gli imprenditori trova applicazione la norma di FAVORE contenuta nel dlgs 59/2010 (art. 27)

E' legittima quindi la richiesta della visura straniera ed eventualmente della TRADUZIONE SEMPLICE (non giurata)

********************************

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
  Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai servizi nel
mercato interno.

Art. 27 (Certificazioni)
1.  Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario
di  fornire  un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento
comprovante  il  rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti  o  dalla  quale risulti che il requisito in questione e'
rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma
di  originale,  di copia conforme o di traduzione autenticata possono
essere  richiesti  solo  nei  casi  previsti da altre disposizioni di
attuazione  di  norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse
generale,  tra  i  quali  l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza.  Ove
necessario,  le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in
italiano non autenticate.
2.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui
agli  articoli  10  e  17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206,  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli
atti  relativi  a  societa'  per  azioni, societa' in accomandita per
azioni,  societa'  a  responsabilita'  limitata  per  i  quali  sia
prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.

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