Iscrizione all'elenco professionale: ulteriori chiarimenti da parte di Aams
(Jamma) L'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha fornito risposta all'ulteriore richiesta di chiarimenti presentata da Sapar in data 27 ottobre u.s., in merito alla norma inerente l’iscrizione all’elenco professionale,
come da ultimo modificata dal Decreto del 9 settembre, da cui si ottengono le seguenti indicazioni:
1) In merito alla certificazione antimafia, considerata l’imminente scadenza dei termini e le difficoltà burocratiche incontrate da molti operatori nell’ottenerne il rilascio, sarà accettata anche la dichiarazione in autocertificazione. Si suggerisce comunque di provvedere in ogni caso a produrre, in un momento successivo, il documento rilasciato dagli organi competenti.
2) Si conferma che in sede di prima applicazione, entro il 31 ottobre p.v., potrà essere usata la vecchia modulistica, con la sola necessità di modificare l’importo dovuto. Dal 1° novembre, quindi, potrà essere utilizzata solo la nuova modulistica, allegata al richiamato Decreto del 9 settembre.
3) Infine, l’Aams ha riaffermato che gli operatori che abbiano presentato la domanda di iscrizione entro il 30 giugno c.a. non sono esentati dall’aumento della quota di 50 euro; pertanto, detta domanda dovrà essere integrata dalla quietanza del versamento aggiuntivo di 50 euro.
http://www.jamma.it/news.php?extend.29717.30
Ho bisogno di due chiarimenti:
a) chi non ha fatto la pratica secondo i vecchi stampati entro il 31 ottobre, può comunque sanare la propria situazione mediante l'invio di nuova modulistica a partire dal 1 novembre?
b) ho un caso di un soggetto che aveva fatto il versamento di 100 euro a cui doveva integrare i 50 come previsto. fermo restando la domanda spedita entro il 31 ottobre, può ancora regolarizzare il versamento?
A parere mio in entrambi i casi la situazione non è sanabile.
Il decreto dir. AAMS del 9 settembre 2011 riporta, all’art. 13, l’obbligo di integrazione della domanda, anche ai soli fini della presentazione della quietanza del versamento, che deve essere effettuata entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2011. Tale adempimento è NECESSARIO ai fini dell’iscrizione.
Chi, al 31 ottobre 2011, non ha integrato o non si è iscritto, non ha titolo abilitativo ad esercitare attività in materia di giochi. L’art. 1 comma 3 della stesso decreto AAMS dispone:
L’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.
L’art. 12 del decreto AAMS dispone che ai concessionari per la gestione della rete telematica tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento, in caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti o cancellati, e' comminata, da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale e' stato stipulato l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000.
Il decreto AAMS sintetizza le disposizioni di varie norme in materia di giochi. Vedi soprattutto legge 266/2005, art. 1, comma 533 e vedi legge 111/2011 art. 24.
Dato che la normativa è confusa consiglio di contattare direttamente AAMS
http://www.aams.gov.it/?id=2444