MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[b]DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205 [/b]
[color=red][b]Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. (15G00033) [/b][/color]
(GU n.54 del 6-3-2015)
Vigente al: 6-3-2015
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto l'articolo 8, comma 7, lett. d), decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, di seguito "Decreto legge", che prevede che con
regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, disciplini le modalita' attuative delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
Vista la lett. b) dell'articolo 8, comma 7, del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la
constatazione equivalente possano essere effettuati in forma
elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma
elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
Vista la lett. c), dell'articolo 8, comma 7 del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca
negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate
dal presente regolamento;
Vista la lett. e), dell'articolo 8, comma 7, del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro
12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, di regole tecniche
volte a completare il quadro normativo di riferimento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2013, recante "Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2013, recante "Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71,
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n. 20336 dell'8 marzo
2014 del Ministero dell'economia e delle finanze con cui si e'
provveduto a richiedere il parere di Banca d'Italia sulla bozza di
regolamento in oggetto;
Visto il parere positivo espresso dalla Banca d'Italia con note n.
0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2013;
Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) "legge assegni": il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
b) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione
digitale;
c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento di cui
all'articolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106;
d) "negoziatore": la banca, o altro soggetto abilitato alla
negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso;
e) "trattario": la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui
e' detenuto il conto di traenza dell'assegno;
f) "emittente": la banca, o altro soggetto abilitato, che ha
emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca
stessa al momento dell'emissione;
g) "immagine dell'assegno": copia per immagine dell'assegno, su
supporto informatico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter)
del CAD, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 66 della legge assegni.
Art. 2
Presentazione in forma elettronica dell'assegno
1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il
negoziatore puo' presentare l'assegno al pagamento in forma
elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca
d'Italia.
2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica
quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine
dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento
della Banca d'Italia.
3. Ai fini del comma 1, si ha altresi' presentazione in forma
elettronica quando - nei casi e in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento della Banca d'Italia - il trattario o l'emittente
ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo
regolamento.
4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, secondo
quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono essere
presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalita' di cui
al comma 2.
Art. 3
Tempi
1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento al trattario o
all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in
cui l'assegno gli e' stato girato per l'incasso.
2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire
controlli di regolarita' del titolo, e' tenuto a trasmettere al
trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi, l'immagine
dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di
presentazione.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
Art. 4
Protesto e constatazione equivalente
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al
pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione
equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica
secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca
d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione
equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e
delle informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento
della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in
forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne
attestano il mancato pagamento.
4. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere che per cause
di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti
in essere con modalita' diverse da quella telematica.
5. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma
elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma
cartacea.
Art. 5
Sicurezza
1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in
grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione
in forma elettronica dell'assegno al pagamento secondo quanto
disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia.
2. Con il regolamento della Banca d'Italia possono essere definiti
requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di
garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione
e trasmissione dell'immagine dell'assegno in forma elettronica.
Art. 6
Dematerializzazione e conservazione degli assegni
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della
legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva
responsabilita', puo' incaricare soggetti terzi di effettuare la
trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando
l'immagine dell'assegno.
2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1
dispongano della competenza, della capacita' e delle autorizzazioni
richieste dalla legge, nonche' dei requisiti eventualmente previsti
dal regolamento della Banca d'Italia, per esercitare in maniera
professionale e affidabile le attivita' di cui al comma 1. Tali
soggetti svolgono le predette attivita' nel rispetto degli standard
nazionali e internazionali di riferimento e in conformita' con quanto
previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione
dello stesso.
3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
volte a disciplinare le caratteristiche dell'attivita' di
trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta
dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonche' i
requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.
4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui
all'articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformita' con quanto
previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione
dello stesso.
5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della
Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo
di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
6. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere l'utilizzo di
uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto
dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello
stesso.
Art. 7
Disposizioni di attuazione
1. Il regolamento della Banca d'Italia detta le regole tecniche per
l'attuazione del presente regolamento.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia.
3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere adeguate
modalita' temporali per l'efficacia delle norme in esso contenute
aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.
Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 ottobre 2014
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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