Data: 2015-03-07 08:31:59

Pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[b]DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205 [/b]
[color=red][b]Regolamento recante presentazione al pagamento in  forma  elettronica degli assegni bancari e circolari. (15G00033) [/b][/color]
(GU n.54 del 6-3-2015)
  Vigente al: 6-3-2015 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
  Visto l'articolo 8, comma 7,  lett.  d),  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106,  di  seguito  "Decreto  legge",  che  prevede  che  con
regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, disciplini le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
  Vista  la  lett.  b)  dell'articolo  8,  comma  7,  del  decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la
constatazione  equivalente  possano  essere  effettuati  in  forma
elettronica  sull'assegno  presentato  al  pagamento  in  forma
elettronica; che  l'assegno  circolare  possa  essere  presentato  al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
  Vista  la  lett.  c),  dell'articolo  8,  comma  7  del  decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che le copie  informatiche  di  assegni  cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge  gli  originali  da  cui  sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca
negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale  e  nel
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate
dal presente regolamento;
  Vista  la  lett.  e),  dell'articolo  8,  comma  7,  del  decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro
12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, di regole  tecniche
volte a completare il quadro normativo di riferimento;
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modifiche  e  integrazioni  recante  il  Codice  dell'amministrazione
digitale;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013, recante "Regole tecniche  in  materia  di  sistema  di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, recante "Regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36,  comma  2,  e  71,
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n.  20336  dell'8  marzo
2014 del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  con  cui  si  e'
provveduto a richiedere il parere di Banca d'Italia  sulla  bozza  di
regolamento in oggetto;
  Visto il parere positivo espresso dalla Banca d'Italia con note  n.
0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2013;
  Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;

                              Adotta


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Nel presente regolamento, si intende per:
    a) "legge assegni": il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
    b) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche  e  integrazioni  recante  il  Codice  dell'amministrazione
digitale;
    c) "regolamento della Banca  d'Italia":  il  regolamento  di  cui
all'articolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106;
    d) "negoziatore": la  banca,  o  altro  soggetto  abilitato  alla
negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso;
    e) "trattario": la banca, o altro soggetto abilitato, presso  cui
e' detenuto il conto di traenza dell'assegno;
    f) "emittente": la banca, o  altro  soggetto  abilitato,  che  ha
emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la  banca
stessa al momento dell'emissione;
    g) "immagine dell'assegno": copia per immagine  dell'assegno,  su
supporto informatico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  i-ter)
del CAD, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 66 della legge assegni.
                              Art. 2


          Presentazione in forma elettronica dell'assegno

  1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il
negoziatore  puo'  presentare  l'assegno  al  pagamento  in  forma
elettronica secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  della  Banca
d'Italia.
  2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione  in  forma  elettronica
quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine
dell'assegno unitamente alle informazioni  previste  dal  regolamento
della Banca d'Italia.
  3. Ai fini del comma 1,  si  ha  altresi'  presentazione  in  forma
elettronica quando - nei casi e in conformita' a quanto stabilito dal
regolamento  della  Banca  d'Italia  -  il  trattario  o  l'emittente
ricevono  dal  negoziatore  le  informazioni  previste  dal  medesimo
regolamento.
  4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile,  secondo
quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono  essere
presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalita' di  cui
al comma 2.
                              Art. 3


                                Tempi

  1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento  al  trattario  o
all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a  quello  in
cui l'assegno gli e' stato girato per l'incasso.
  2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma  3,  il  negoziatore,  al  fine  di  consentire
controlli di regolarita' del  titolo,  e'  tenuto  a  trasmettere  al
trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi,  l'immagine
dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo  a  quello  di
presentazione.
  3. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  120  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
                              Art. 4


                Protesto e constatazione equivalente

  1. In caso  di  mancato  pagamento  di  un  assegno  presentato  al
pagamento in  forma  elettronica,  il  protesto  o  la  constatazione
equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica
secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico  ufficiale  o  la  Banca
d'Italia effettuano rispettivamente il protesto  o  la  constatazione
equivalente esclusivamente sulla base  dell'immagine  dell'assegno  e
delle informazioni ricevute in via telematica.
  3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel  regolamento
della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento  in
forma elettronica e degli  eventuali  documenti  elettronici  che  ne
attestano il mancato pagamento.
  4. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere che per cause
di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti
in essere con modalita' diverse da quella telematica.
  5. Il regolamento della Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni
per consentire il protesto o la constatazione  equivalente  in  forma
elettronica anche per gli assegni presentati al  pagamento  in  forma
cartacea.
                              Art. 5


                              Sicurezza

  1. Le banche e gli altri soggetti  abilitati  adottano  presidi  in
grado di garantire la sicurezza e la correttezza della  presentazione
in  forma  elettronica  dell'assegno  al  pagamento  secondo  quanto
disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia.
  2. Con il regolamento della Banca d'Italia possono essere  definiti
requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine  di
garantire la sicurezza e la correttezza del processo di  acquisizione
e trasmissione dell'immagine dell'assegno in forma elettronica.
                              Art. 6


          Dematerializzazione e conservazione degli assegni

  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  66,  comma  2,  della
legge  assegni,  il  negoziatore,  sotto  la  propria  ed  esclusiva
responsabilita', puo' incaricare  soggetti  terzi  di  effettuare  la
trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando
l'immagine dell'assegno.
  2. Il negoziatore garantisce che i  soggetti  di  cui  al  comma  1
dispongano della competenza, della capacita' e  delle  autorizzazioni
richieste dalla legge, nonche' dei requisiti  eventualmente  previsti
dal regolamento della  Banca  d'Italia,  per  esercitare  in  maniera
professionale e affidabile le attivita'  di  cui  al  comma  1.  Tali
soggetti svolgono le predette attivita' nel rispetto  degli  standard
nazionali e internazionali di riferimento e in conformita' con quanto
previsto dal CAD e dalle regole  tecniche  dettate  per  l'attuazione
dello stesso.
  3. Il regolamento della Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni
volte  a  disciplinare  le  caratteristiche  dell'attivita'  di
trasformazione in forma elettronica degli  assegni  cartacei,  svolta
dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonche' i
requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.
  4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui
all'articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformita' con  quanto
previsto dal CAD e dalle regole  tecniche  dettate  per  l'attuazione
dello stesso.
  5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della
Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per  un  periodo
di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
  6. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere l'utilizzo di
uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di  quanto  previsto
dal CAD e  dalle  regole  tecniche  dettate  per  l'attuazione  dello
stesso.
                              Art. 7


                    Disposizioni di attuazione

  1. Il regolamento della Banca d'Italia detta le regole tecniche per
l'attuazione del presente regolamento.
                              Art. 8


                          Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in  vigore  il
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia.
  3. Il regolamento della  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  adeguate
modalita' temporali per l'efficacia delle  norme  in  esso  contenute
aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.
  Il presente regolamento sara' trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 ottobre 2014

                                                  Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al  visto  di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

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