[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 [/color]
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183. (15G00037) [/b]
(GU n.54 del 6-3-2015)
Vigente al: 7-3-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma,
della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
recante delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunita' di
ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per
renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'
ispettiva;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n.
183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le
nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i
licenziamenti economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico
certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto
alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a
specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato,
nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati
o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento
illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente
decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche
nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del
presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato
in contratto a tempo indeterminato.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di
assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata
in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di
cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori,
anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle
disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Licenziamento discriminatorio, nullo
e intimato in forma orale
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita'
del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita'
espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A
seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al
presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato
inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi'
il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore
per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e
l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto
quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento
non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come
previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di
lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La
richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni
dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del
datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta
comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione
anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di
giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o
psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e
10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3
Licenziamento per giustificato motivo
e giusta causa
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o
giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla
data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di
un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di
importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore
a ventiquattro mensilita'.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato
motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente
dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato
al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione
circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al
periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe
potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la
misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente
alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato,
altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva
reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione
contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui
all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova
applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
Art. 4
Vizi formali e procedurali
1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione
del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della
legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al
pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore
a due e non superiore a dodici mensilita', a meno che il giudice,
sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e
3 del presente decreto.
Art. 5
Revoca del licenziamento
1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di
lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si
intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente decreto.
Art. 6
Offerta di conciliazione
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1,
al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per
le parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione
prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore,
entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in
una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice
civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, di
ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a
diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore di un assegno
circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del
lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del
licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche
qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori
somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni
altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al
regime fiscale ordinario.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni
di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8
milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno
2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per
l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di
euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.
A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del
rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una
ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro
entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve
essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di
cui al comma 1 e la cui omissione e' assoggettata alla medesima
sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al
predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della
comunicazione obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
Computo dell'anzianita' negli appalti
1. Ai fini del calcolo delle indennita' e dell'importo di cui
all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6,
l'anzianita' di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di
tutto il periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato
nell'attivita' appaltata.
Art. 8
Computo e misura delle indennita'
per frazioni di anno
1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le indennita'
e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e
all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o
superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Art. 9
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali
di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle
indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1,
dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e
non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di
lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina
di cui al presente decreto.
Art. 10
Licenziamento collettivo
1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza
della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui
all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle
procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991,
si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 11
Rito applicabile
1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le
disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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