ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - approfondimenti
Cogliamo lo spunto di questa sentenza per aprire un approfondimento sulla disciplina dell'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
[b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 5 marzo 2015 n. 1113[/b]
N. 01113/2015REG.PROV.COLL.
N. 10517/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10517 del 2014, proposto da:
Istituto Nazionale di Astrofisica-Inaf, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Marina Messineo, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ingrascì, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Santa Maria dell'Anima, 39;
per la riforma
della sentenza 21 ottobre 2014, n. 10552, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Marina Messineo;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pizzi e l’avvocato Ghera per delega dell’avvocato Ingrascì.
FATTO
1.– La Sig.ra Marina Messineo, dipendente dell’Istituto nazionale di astrofisica-INAF (d’ora innanzi anche solo INAF), con profilo di Tecnologo, già responsabile amministrativo dell’Osservatorio astrofisico di Catania dal 2005 al 2012, ha presentato ricorso al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, relativo alla procedura di conferimento del predetto incarico per l’anno 2013.
La parte, in data 15 novembre 2013, a tutela della propria immagine professionale, inoltrava all’amministrazione istanza di accesso, avente ad oggetto le richieste di intervento dei ricercatori per difficoltà di gestione amministrativa delle missioni, a cui veniva fatto riferimento nel verbale del consiglio di amministrazione del 20/21 marzo 2012, le segnalazioni al Direttore Generale sulla conflittualità tra i dipendenti dell’Osservatorio e l’istante, con particolare riferimento al contenzioso instaurato, le segnalazioni e richieste relative all’Osservatorio, sottoposte all’attenzione del consiglio di amministrazione nelle adunanze di cui al suddetto verbale.
Alla suindicata richiesta l’INAF forniva una risposta con nota del 13 dicembre 2013, rilevando come quelle indicate erano problematiche afferenti alla gestione amministrativa delle missioni, facendo, tra l’altro, richiamo alla «missiva di cui all’allegato 5», che conteneva parte del testo di una e-mail indirizzata da un soggetto non indicato al Presidente dell’Istituto.
L’interessata, non soddisfatta della predetta risposta, presentava, a tutela della propria immagine professionale, una nuova domanda di accesso, in data 16 dicembre 2013, volta al conseguimento: a) della versione integrale del menzionato allegato 5, col nominativo dell’estensore del relativo foglio, b) degli allegati a loro volta abbinati al suddetto allegato 5; c) delle eventuali note di trasmissione dell’allegato 5 ad altri soggetti; d) degli atti oggetto di discussione nelle adunanze del consiglio di amministrazione di cui al verbale del 20/21 marzo 2012; e, g) delle eventuali richieste di intervento da parte di ricercatori sulle difficoltà di gestione delle missioni; ;f, g) di altri atti e segnalazioni riferiti all’istante; h) di notizie volte a sapere se nel consiglio di amministrazione erano state mai discusse le accennate problematiche relative all’Osservatorio di Catania.
Con foglio del 15 gennaio 2014 l’INAF segnalava che, oltre gli atti già trasmessi, non esistevano altri documenti relativi a segnalazioni, richieste di intervento e problematiche riferite all’Osservatorio di Catania, che le discussioni e le decisioni del consiglio di amministrazione erano riportate nei verbali accessibili sul sito istituzionale dell’Istituto, che il nominativo dell’estensore della nota di cui al suddetto allegato 5 non veniva rilevato per esigenze di riservatezza.
2.– L’interessata ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio tale diniego, deducendo la violazione degli articoli 1, 2, 3, 22, comma 1d, 24, comma 7, della legge n.241 del 1990, dell’art.9, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, degli artt. 3, 24, 97, 113 Cost., nonché deducendo eccesso di potere sotto il profilo della manifesta contraddittorietà ed illogicità, del difetto di motivazione. La ricorrente, in particolare, ha fatto presente che l’acquisizione dei suddetti atti era strumentalmente volta alla tutela della propria immagine professionale in tutte le sedi oltre che in fase di conferimento delle funzioni di responsabile amministrativo dell’Osservatorio di Catania, con la conseguenza che le esigenze di riservatezza opposte in riferimento alla richiesta sub a) erano da considerarsi recessive e che non erano ben evidenziate le ragioni del diniego.
3.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 21 ottobre 2014, n. 10552, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla richiesta degli atti di cui alle lettere b-h) e ha accolto il ricorso in ordine al diniego opposto all’accesso integrale, comprensivo del nominativo del mittente, del documento di cui all’allegato 5.
4.– L’Istituto ha proposto appello per le ragioni indicate nella parte in diritto.
5.– Si è costituita in giudizio la ricorrente in primo grado chiedendo il rigetto dell’appello.
6. – La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2015.
DIRITTO
[b]1.– La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità del rifiuto di accesso opposto dall’Istituto Nazionale di Astrofisica in relazione al contenuto di una e-mail che un soggetto ha indirizzato al Presidente dell’Istituto al fine di segnalare alcuni episodi relativi all’attività lavorativa svolta dalla parte appellata.[/b]
2.– Con un primo motivo l’appellante deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività, in quanto la ricorrente non avrebbe impugnato la nota del 13 dicembre 2014, con la quale l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di accesso. In particolare, l’appellante rileva che il successivo diniego di accesso del 15 gennaio 2014 sarebbe un atto meramente confermativo del precedente e in quanto tale inidoneo a consentire la riapertura dei termini.
Il motivo non è fondato.
L’art. 116 cod. proc. amm. dispone che «Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato».
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che «il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’amministrazione sull’istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 c. proc. amm., come già prima dall’art. 25, l. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; viceversa, quando il cittadino reiteri l’istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all'accesso ovvero l' amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, è certamente ammissibile l'impugnazione del successivo diniego, perché a questo non può attribuirsi carattere meramente confermativo del primo» (Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4912; si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3431).
Nel caso di specie, l’amministrazione, con la nota del 13 dicembre 2014, ha fatto riferimento, per la prima volta, alla missiva di cui all’allegato 5 di cui non ha però consentito l’integrale visione comprensiva del nominativo del mittente. A fronte di tale nota la parte ha pertanto formulato una nuova richiesta di accesso in data 16 dicembre 2013 alla quale l’Istituto ha risposto con l’atto impugnato.
E’ evidente, pertanto, che si è in presenza dei presupposti – novità degli elementi prospettati cui si unisce anche una risposta espressa da parte dell’amministrazione – che la giurisprudenza amministrativa, sopra riportata, ha individuato al fine di ritenere ammissibile la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il nuovo atto di rigetto della richiesta di accesso.
3.– Con il secondo motivo si deduce l’erroneità della sentenza per avere consentito l’accesso al contenuto di una corrispondenza privata come risulterebbe dalle circostanza che l’e-mail: i) sarebbe stata inviata all’indirizzo personale del Presidente e all’indirizzo istituzionale ad accesso esclusivo del Presidente stesso; ii) non sarebbe stata protocollata; iii) avrebbe un “tono confidenziale”.
Con il terzo motivo, connesso a quello appena esposto, si rileva come non si tratterebbero di un documento amministrativo suscettibile di accesso, non trattandosi di atti concernenti attività di interesse pubblico.
I motivi non sono fondati.
L’art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 prevede che per «documento amministrativo» si intende «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».
L’art. 24, comma 7, della stessa legge dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». La norma aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in presenza di situazioni giuridiche di pari rango, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nel caso di specie entrambe le norme, contrariamente a questo sostenuto dalla difesa dell’amministrazione appellante, sono state violate.
In relazione alla natura di documento, il contenuto dell’e-mail non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa. [b]Così facendo ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il documento. [/b]Non è un caso che la parte privata è venuta a conoscenza dell’esistenza dell’e-mail perché il responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, ha fatto ad essa riferimento mediante il rinvio all’«allegato 5». [b]Si trattava dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione[/b]. La tesi dell’appellante sarebbe stata corretta se il Presidente avesse mantenuto in “forma privata” la corrispondenza ricevuta, assegnandole valenza non rilevante ai fini dell’attività istituzionale dell’ente.
[b]In definitiva, deve ritenersi che, per le ragioni esposte, la particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all’e-mail inviata al Presidente dell’Istituto.[/b]
In relazione alla esigenza di tutela della riservatezza dell’autore dell’e-mail, la parte appellata ha dimostrato che la conoscenza del suo contenuto e del nome del mittente è necessaria ai fini sia della difesa nell’ambito del giudizio relativo al conferimento dell’incarico sia, soprattutto, per potere agire in giudizio ai fini della tutela del proprio onore e della propria reputazione professionale.
4.– La particola natura della controversia e la sua specificità, in assenza di precedenti giurisprudenziali rilevanti, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
I principali [b]riferimenti normativi[/b] in materia di accesso ai documenti amministrativi sono dati da:
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 22 e seguenti)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184
Si segnalano questi [b]approfondimenti[/b]:
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/4_ACCESSO/index.html
http://www.commissioneaccesso.it/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_IT.pdf
*******************
[color=red][b]LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.[/b][/color]
Vigente al: 6-3-2015
CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22.
(Definizioni e principi in materia di accesso).
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere.
Art. 23.
(( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) ))
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24
(( (Esclusione dal diritto di accesso).))
((1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le
dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di
contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale)).
Art. 25.
(Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o
alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si
intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la
protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non
vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Garante adotta la propria decisione.
((5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.))
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Art. 26.
(Obbligo di pubblicazione)
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s'intende realizzata.
Art. 27
(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ((e' composta da dieci membri)), dei quali due
senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo)) in
materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti
non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
((2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la
decadenza)).
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.
((30))
-------------
AGGIORNAMENTI (30)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che
"La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova
costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente
composizione".
Art. 28.
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di
segreto di ufficio) ))
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente;
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
************************
[b][color=red]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi.[/color][/b]
Vigente al: 6-3-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo
23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita' a
quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per
l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della
legge.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e'
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e
i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,
da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e' richiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e
detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti
dell'autorita' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art. 3.
Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica
amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono
individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di
cui all'articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al
comma 1.
Art. 4.
Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al
presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di
interessi diffusi o collettivi.
Art. 5.
Accesso informale
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti
l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso puo' essere
esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,
all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse
connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita'
e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e'
accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le
notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalita' idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e'
presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile
del procedimento amministrativo ed e' trattata ai sensi
dell'articolo 22, comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso puo' essere presentata anche per il
tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del
documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati,
invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Art. 6.
Procedimento di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del
documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione
invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui
l'ufficio rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da
quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla
stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale
trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di
trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge,
decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente
o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal
comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione,
entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo
a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente, il
funzionario preposto all'unita' organizzativa o altro dipendente
addetto all'unita' competente a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
Art. 7.
Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui
rivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per
ottenerne copia.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento
comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello
stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o di regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato
nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essere
asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque
alterati in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona
da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona
di cui vanno specificate le generalita', che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere
appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in
visione.
6. In ogni caso, la copia dei documenti e' rilasciata
subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi
dell'articolo 25 della legge secondo le modalita' determinate dalle
singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie
possono essere autenticate.
Art. 8.
Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1,
comma 2, riguardano in particolare:
a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso,
preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare
in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare
adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con
la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di
consultazione;
c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il
rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta,
fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle
finanze;
d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti
informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,
la perdita accidentale, nonche' la divulgazione non autorizzata. In
tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate
sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente.
Art. 9.
Non accoglimento della richiesta
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso
richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del
procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa
vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24
della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non
puo' essere accolta cosi' come proposta.
2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche
esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la
durata.
Art. 10.
Disciplina dei casi di esclusione
1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il
regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche'
con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della
legge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
2.
Art. 11.
Commissione per l'accesso
1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di
piena conoscibilita' dell'azione amministrativa, la Commissione per
l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:
a) esprime pareri per finalita' di coordinamento dell'attivita'
organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per
garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le
singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2,
della legge, nonche', ove ne sia richiesta, su quelli attinenti
all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
2. Il Governo puo' acquisire il parere della Commissione per
l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e
della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di
accesso.
3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti
concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti
dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di
cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla
Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva
modificazione.
Art. 12.
Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso
1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte
dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso
ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il
ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che
consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso
puo' essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le
modalita' di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta
giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla
formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel
termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i
controinteressati possono presentare alla Commissione le loro
controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
a) le generalita' del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire,
anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della
Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di
silenzio rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con
avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove
individuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non
gia' individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il
ricorso.
6. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)). Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del
termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si
intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del
Garante per la protezione dei dati personali il termine e' prorogato
di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si
intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non
legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo
22, comma 1, lettera b), della legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui
al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilita' o di inammissibilita' del
ricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso
e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove
determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il
documento.
9. La decisione della Commissione e' comunicata alle parti e al
soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso
termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto
che ha adottato il provvedimento impugnato puo' emanare l'eventuale
provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma
4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto
compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo
25, comma 4, della legge.
Art. 13.
Accesso per via telematica
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1,
lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa
essere esercitato anche in via telematica. Le modalita' di invio
delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate
dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni.
Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal
comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da
tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da
tale data. Il diritto di accesso non puo' essere negato o differito,
se non nei casi previsti dalla legge, nonche' in via transitoria in
quelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base
ad esso.
2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1,
comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto
non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il
diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali
adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i
rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della
sua entrata in vigore, ferma restando la potesta' di adottare,
nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e
misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi
territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare
ulteriori livelli di tutela.
3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso
sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Art. 15.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E' altresi'
abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147
[b]Accesso agli atti ispettivi: è legittimo il diniego per tutelare i dipendenti che denunciano[/b]
Il Consiglio di Stato, rivedendo il suo tradizionale orientamento in materia di bilanciamento tra diritto di accesso agli atti e tutela della riservatezza, accorda prevalenza alla seconda, laddove l'ostensione abbia ad oggetto le denunce e le deposizioni dei dipendenti agli Ispettori del lavoro, dovendo sia porli al riparo da eventuali ritorsioni, discriminazioni o pressioni perpetrate dalla parte datoriale ovvero da terzi allo scopo di ottenerne la rettifica e il ritiro, sia preservare il loro approccio collaborativo con le istituzioni preposte alle funzioni di accertamento e controllo delle condizioni di impiego.
[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714[/b][/color]
http://quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000131455
[color=red][b]Gli approfondimenti del FORUM sull'accesso agli atti:[/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1855.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9967.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7440.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15692.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14517.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=315.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20502.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23703.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=383.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19414.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5289.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7604.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19939.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6944.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14133.0
Diritto di accesso in SOLA VISIONE - è GRATUITO (Consiglio di Stato 14/4/2015)
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza 14 aprile 2015 n. 1900[/b][/color]
N. 01900/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05966/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5966 del 2014, proposto da:
Filippo Mattia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Carta e Giovanni Carta, e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Roma, al viale Parioli n. 55, per mandato a margine dell'appello;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Corrado Pulisci, intimato non costituito;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 5484 del 23 maggio 2014, resa tra le parti, recante il rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., con cui è stato chiesto l'accertamento del diritto di accesso, nella forma dell'esame e visione, ai documenti caratteristici relativi ai sottufficiali meglio graduati in giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore relativa ad esaminare la documentazione richiesta, senza dover provvedere al preventivo pagamento dei «diritti di ricerca e visura», previo annullamento delle note con le quali è stato significata la richiesta medesima, nonché ove occorra della circolare n. 403/7-1-2009 del 3 agosto 2013, del Capo di Stato maggiore - V Reparto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per la parte in cui stabilisce che «l’interessato dovrà corrispondere il rimborso dei diritti di ricerca e visura, quantificati in relazione numero dei documenti resi disponibili», con compensazione delle spese
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e preso atto che nessuno è comparso;
Ritenuto che:
- Filippo Mattia, brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri ha partecipato alla procedura di avanzamento a scelta per il personale del ruolo degli ispettori e sovrintendenti, aliquota al 31 dicembre 2010, collocandosi come idoneo al 338° posto in graduatoria su n. 637 unità, con punti 19,50, in posizione non utile alla promozione al grado superiore;
- l'interessato ha proposto ricorso in primo grado dinanzi al T.A.R. per il Lazio, pendente con il n.r. 1081/2012, impugnando gli atti della procedura di avanzamento, con riserva di motivi aggiunti, chiedendo l'accesso agli atti del procedimento, consentito dapprima con riferimento ai soli verbali della commissione di avanzamento, e quindi riconosciuto, con sentenza di questa Sezione n. 428 del 24 gennaio 2013, di rigetto dell'appello proposto dall'Autorità Statale e di conferma della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, 19 luglio 2012, n. 6659, con riguardo a tutta la documentazione relativa ai candidati posti immediatamente prima del Mattia nella graduatoria;
- proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza da ultimo citata, con nota dell'8 agosto 2013 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa è stato disposto di "...consentire l'accesso alla documentazione matricolare e caratteristica dei militari inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2010, 1^ valutazione, che precedono il Mattia in graduatoria";
- con distinte note del Nucleo relazioni con il pubblico dello Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri Sicilia, indirizzate all'interessato, dato atto della disponibilità ai fini dell'accesso dei libretti personali e dello stato di servizio dei sottufficiali collocati in posizione potiore di graduatoria, è stato significato che egli "dovrà corrispondere il rimborso dei 'diritti di ricerca e visura' quantificati in relazione al numero dei documenti resi disponibili e nella misura di € 0.50 (in ragione di € 0.50 ogni quattro pagine/facciate o frazione) in marche da bollo di corrispondente valore da consegnare all'atto dell'esercizio del diritto di accesso" (con indicazione del costo unitario complessivo per ciascuno dei sottufficiali nominativamente indicati);
[b]- con istanza notificata, proposta ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a. è stato chiesto l'accertamento del diritto di accesso, nella forma dell'esame e visione, ai predetti documenti senza dover provvedere al preventivo pagamento dei «diritti di ricerca e visura», previo annullamento delle note suindicate, e ove necessario della circolare n. 403/7-1-2009 del 3 agosto 2013, del Capo di Stato maggiore - V Reparto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per la parte in cui stabilisce che «l’interessato dovrà corrispondere il rimborso dei diritti di ricerca e visura, quantificati in relazione numero dei documenti resi disponibili»;[/b]
- con ordinanza collegiale n. 5484 del 23 maggio 2014, il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis ha rigettato l'istanza sul rilievo che:
-- "...l’art. 25, comma 1, della legge n. 241/90 deve essere inteso nel senso che i diritti di ricerca e visura possono essere applicati sia nel caso di estrazioni di copie, sia nel caso di semplice esame della documentazione, comportando entrambe la medesima attività per l’amministrazione interessata (cfr. TAR Brescia, sez. II, n. 1187/2012)";
-- "...peraltro, che nel caso di specie tale attività di ostensione risulta particolarmente complessa in quanto riguardante 337 candidati, ciascuno con una copiosa documentazione di servizio";
- con appello notificato il 28-30 giugno 2014 e depositato l'11 luglio 2014, il Mattia ha impugnato la predetta ordinanza, deducendo in sintesi, senza rubricazione dei motivi, le seguenti censure:
I. erronea applicazione dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990, che consente di richiedere e esigere il pagamento dei diritti di ricerca e visura solo nell'ipotesi di accesso mediante estrazione di copia e non anche per la sola visione della documentazione, posto che è disposto in modo testuale che "l'esame dei documenti è gratuito";
II. violazione dell'art. 12 disp.prel.cod.civ. che enuncia quale canone ermeneutico fondamentale il criterio letterale, non potendo consentirsi che, a cospetto di un significato inequivoco di una disposizione, soccorra il criterio secondario e integrativo della supposta intentio legis;
III. esigibilità dei diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia;
IV. illegittimità della circolare gravata per contrasto col chiaro disposto dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990;
V. erroneità del richiamo alla (sola) sentenza del T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 1187/2012, laddove altra sentenza dello stesso T.A.R. 5 ottobre 2004, n. 1150 nonché una decisione del Consiglio di Stato (Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709) ribadiscono la gratuità dell'esame.
VI contrasto della sentenza impugnata coi principi generali in materia di accesso poiché l'imposizione del pagamento di diritti di ricerca e visura anche per il solo esame dei documenti implica costi gravosi che incidono in senso negativo sull'esercizio del diritto di accesso, nella specie peraltro finalizzato alla tutela giurisdizionale nell'ambito del giudizio amministrativo pendente;
- costituitesi in giudizio, le Autorità statali appellate, con memoria difensiva depositata il 24 gennaio 2015 hanno dedotto, a loro volta, l'infondatezza dell'appello, rilevando, in sintesi, la correttezza dell'ordinanza gravata e della sentenza del T.A.R. Brescia in essa richiamata posto che l'attività propedeutica all'accesso, relativa alla ricerca, selezione e messa a disposizione della documentazione, comporta oneri per l'amministrazione, che deve dedicarvi personale e uffici, onde la richiesta di diritti di ricerca e visura, quale compartecipazione forfetizzata a tali costi, non contrasta con il principio di gratuità dell'esame dei documenti;
- nella camera di consiglio del 17 febbraio 2015 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione;
Considerato che:
- quanto alla forma del provvedimento giurisdizionale, correttamente il giudice amministrativo capitolino ha provveduto sull'istanza ex art. 116 comma 2 (accesso infragiurisdizionale) con ordinanza collegiale, non avendo ritenuto, a ragione, di poterla decide con sentenza definitoria del giudizio principale d'impugnazione degli atti relativi all'avanzamento; e nella stessa forma deve provvedere questo Collegio ai sensi dell'art. 116 comma 5;
- nel merito l'appello in epigrafe è fondato, onde, in riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere accolta l'istanza, intesa a conseguire l'accesso nella forma della visione senza il pagamento dei diritti di ricerca e visura;
- com'è noto l'art. 25 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone testualmente che:
[color=red][b]"Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura";[/b][/color]
- la disposizione, pur non brillando sotto il profilo sintattico -posto l'inciso, in funzione della costruzione della frase ("Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, ") avrebbe richiesto l'uso della preposizione articolata "dei" (diritti di ricerca e visura) e non già dell'articolo determinativo "i"- è affatto chiara nel sancire l'assoluta gratuità dell'esame dei documenti, e d'altro canto l'inciso "nonché i diritti di ricerca e visura" è contenuto nella suddetta proposizione, separata dall'altra, relativa all'esame dei documenti, da un segno d'interpunzione, un punto, che non consente di riferirne all'altra il contenuto;
[b]- a cospetto di un tenore letterale siffatto e privo di ogni equivocità non è consentito, con una operazione ermeneutica che si risolve in effetti in una vera e propria integrazione eterotestuale, tale da legare alla prima proposizione ("L'esame dei documenti è gratuito") una porzione della seconda ("...nonché i diritti di ricerca e di visura"), sostenere che sia legittima la richiesta, anche per il solo esame della documentazione, dei c.d. diritti di ricerca e visura; e ciò sia in relazione alle regole generali dell'interpretazione invocate dall'appellante di cui all'art. 12 delle disp.prel.cod.civ., dovendosi attribuire all'enunciato normativo anzitutto il senso "...fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", e quindi potendo soccorrere l'intentio legis solo se e in quanto essa sia del tutto chiara e inequivoca e possa dunque convalidare l'interpretazione letterale, non anche quando, come nella specie, essa sia soltanto "supposta", e invero ricostruita in una chiave per così dire funzionalista che finisce per vanificare l'affermazione della gratuità dell'esame documentale, ponendo a carico del soggetto che esercita l'accesso un costo, quale che ne sia la modalità di determinazione;[/b]
- né può giovare il richiamo alla sentenza del giudice amministrativo lombardo (T.A.R. Brescia, 25 giugno 2012, n. 1187), cui pure rinvia l'ordinanza appellata, che si spinge alla determinazione di una misura forfetizzata dei diritti di ricerca e visura, e quindi oltre i limiti esterni della giurisdizione amministrativa;
- sotto altro profilo, peraltro, è evidente che l'Amministrazione deve comunque sostenere, quali costi generali, il cui finanziamento ricade sulla fiscalità generale, le spese relative alla predisposizione di uffici e personale dedicati, tra l'altro, al riscontro delle istanze di accesso -e infatti non casualmente le note gravate provengono dall'Ufficio relazioni col pubblico del Comando territoriale regionale dell'Arma-, e non può pretendere di ripartirli pro-quota, nemmeno in forma forfetizzata, sui soggetti che esercitano l'accesso nella sola forma della visione, potendo, al limite esigere i diritti di ricerca e visura per i soli documenti di cui sia richiesta l'estrazione di copia;
[color=red][b]- una diversa opzione ermeneutica, in contrasto con la chiara lettera della disposizione, con i principi generali sull'interpretazione, con l'esigenza di non rendere gravoso l'esercizio del diritto di accesso nella forma della visione, di cui la legge stabilisce l'assoluta gratuità, finirebbe per comprimere in modo del tutto irragionevole e senza alcuna base normativa il diritto di accesso e in definitiva lo stesso esercizio di difesa giurisdizionale cui l'accesso sia finalizzato, onde non sarebbe comunque sostenibile in una chiave costituzionalmente orientata;[/b][/color]
- peraltro la circolare impugnata in via tuzioristica ed eventuale, a sua volta, non contiene alcuna chiara indicazione nel senso che i diritti di ricerca e visura siano dovuti anche nel caso del semplice esame documentale, e ove interpretabile nondimeno in tal senso risulta illegittima per le ragioni testé enunciate;
[b]- in definitiva i diritti di ricerca e visura potranno essere richiesti soltanto per i documenti per i quali sia richiesta, dopo il loro esame, l'estrazione di copia;[/b]
In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere accolto, onde in riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere accolta l'istanza, nel senso che i diritti di ricerca e visura non sono dovuti per l'esame dei documenti, sebbene soltanto per i documenti per i quali, dopo l'esame, sia richiesta l'estrazione di copia.
La novità della questione esegetica affrontata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello n.r. 5966 del 2014:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 5484 del 23 maggio 2014, accoglie l'istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. proposta in primo grado e dichiara che i diritti di ricerca e visura non sono dovuti per l'esame dei documenti;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio sull'istanza.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
[img width=300 height=200]http://cdn-1.lavoroefinanza.it/o/j/come-richiedere-laccesso-ai-propri-documenti-amministrativi_2466fe9d475c38b7da52271e011b6718.jpg[/img]
Accesso agli atti amministrativi: limiti alla ostensibilità di esposti e denunce alla base di atti in autotutela
http://www.diritto.it/docs/36967-accesso-agli-atti-amministrativi-limiti-alla-ostensibilit-di-esposti-e-denunce-alla-base-di-atti-in-autotutela?ref_id=20101&ref_key=8f27150d87f7f92bf3c42eef75dfbaf0
GARANTE PRIVACY: accesso civico ed accesso L. 241/1990 - Chiarimenti
Il Garante affronta alcuni temi legati all'accesso fra cui:
1) privacy dei dati personali (in caso di accesso a nominativi di imprese sanzionate)
2) rapporti fra accesso civico e accesso L. 241/1990
3) esercizio del potere della PA
Qui il parere espresso il 16/2/2017
LINK: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39627.0
Dossier "L’accesso civico nel d.lgs n. 33/2013 modificato dal d.lgs. N. 97/2016"
http://buff.ly/2s2qfID
ANCHE SE LA SENTENZA RIGUARDA UN TEMA PARTICOLARE .... IL PRINCIPIO HA CARATTERE GENERALE
Accesso agli atti: legittimo il “non accesso cartaceo”
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19 settembre 2017, n. 4386
https://buff.ly/2xH5B4Q
ACCESSO AGLI ATTI anche se i documenti non sono più nella disponibilità
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 30 ottobre 2017 n. 5020
In buona sostanza, il TAR, pur riconoscendo che la Regione Lazio avrebbe dovuto detenere la documentazione, ha ritenuto che la materiale indisponibilità di essa comporti la cesura della relazione (materiale) tra l’amministrazione ed il soggetto istante, nesso la cui esistenza e permanenza costituirebbe indefettibile condizione per poter dichiarare l’ordine di esibizione.
Di contro, deve ribadirsi che la circostanza della materiale indisponibilità dell’atto è preclusiva dell’accoglimento della domanda di accesso unicamente nell’ipotesi nella quale la competenza, e la relativa disponibilità dei documenti oggetto dell’istanza di accesso, sia stata trasferita ad altro ente successivamente alla formazione degli atti, mentre la mancanza di un trasferimento di competenze ed il difetto di una cessione dei documenti ad altra autorità impongono di ritenere tenuta all’ostensione l’amministrazione che ha formato gli atti, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla sopravvenuta indisponibilità degli stessi (così, Cons. Stato, V, n. 2186/2002 e n. 4126/2005).
https://buff.ly/2zkDBrj