[u][/u]L'Artigiano che nel proprio laboratorio produce (e vende) alimenti (dolci tipici e pasta fresca) può essere considerato in possesso dei requisiti professionali per la vendita e/o somministrazione di alimenti per [b]aver esercitato in proprio l'attività nel settore alimentare[/b], per almeno due anni nell'ultimo quinquennio con iscrizione Registro Imprese della CCIAA ?
:) Ciaooo, grazie
[u][/u]L'Artigiano che nel proprio laboratorio produce (e vende) alimenti (dolci tipici e pasta fresca) può essere considerato in possesso dei requisiti professionali per la vendita e/o somministrazione di alimenti per [b]aver esercitato in proprio l'attività nel settore alimentare[/b], per almeno due anni nell'ultimo quinquennio con iscrizione Registro Imprese della CCIAA ?
:) Ciaooo, grazie
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Anche l'ARTIGIANO ALIMENTARE matura i requisiti professionali del
Commercio/Somministrazione
Come noto in vigenza del dlgs 114/1998 (art. 5) si era posto il problema della maturazione dei
requisiti professionali da parte dell'artigiano (non commerciante) che aveva esercitato in proprio o
come dipendente nei 2 anni nell'ultimo quinquennio. Una sentenza del Consiglio di Stato 2003
escludeva tale possibilità (che io ritenevo invece coerente con il dettato normativo).
Oggi il Ministero precisa che detto requisito è VALIDO (ricordando che vale sia per il commercio
che per la somministrazione).
Ecco la risoluzione.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 138846 del 11.10.2010
OGGETTO : D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59, art. 71 comma 6
Richiesta chiarimenti – Valutazione requisiti .
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo
2010, n. 59, chiede se sono da intendersi requisiti professionali validi ai fini dell’avvio, in
qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71, i seguenti
requisiti :
1.
( .... )
2.
( .... )
3. Pratica professionale di panettiere presso una ditta esercente l’attività di panificazione e
commercio di pane e affini
Al riguardo, si precisa in via preliminare che il comma 7 dell’articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n.59, ha abrogato le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e che i requisiti per l’avvio dell’attività
commerciale sono ora stabiliti dal comma 6, lettere a), b) e c) del citato articolo 71.
Si precisa altresì che la circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, emanata da questo
Ministero, a seguito del citato decreto, contiene al punto 11 alcune indicazioni relative
all’applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti nel caso di avvio dell’attività di vendita
dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione.
( .... )
Con riferimento a quanto richiesto al punto 3, si osserva che la lettera b) del
citato articolo ritiene requisito valido “ l’aver prestato la propria opera, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti
l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.
Come risulta dal contenuto della disposizione, l’art. 71, comma 6, lett. b), a differenza
del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.Lgs 31.3.1998, n. 114, riconosce la
qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato “ addetto alla vendita o
all’amministrazione “, ( locuzione presente anche nel citato art. 5, comma 5, lett. b) ), ma
anche al soggetto “ addetto (..) alla preparazione di alimenti “.
La nuova disposizione, quindi, non differenzia, ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione
professionale, fra l’attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel ettore del commercio o in
quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche ’attività svolta per almeno due
anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio,
presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo.
In conseguenza di quanto sopra, nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, il
soggetto in questione, che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di panettiere presso una
ditta esercente l’attività di panificazione e commercio di pane e affini, può considerarsi in
possesso della qualificazione prescritta.
DIRETTORE GENARALE
Gianfrancesco VECCHIO