Buonasera Simone
ti ripongo un quesito in merito alla procura speciale, sulla line di quello a cui avevi già riposto in data 07/04/2011.
ti ricordo la riposta
[quote]OTTIMO QUESITO.
In estrema sintesi:
1) la PEC realizza una situazione leggermente diversa da ciò che avviene nel mondo cartaceo. Nel cartaceo la ASSOCIAZIONE prende i documenti di TIZIO li impacchetta e li spedisce al SUAP. Al SUAP non gli importa niente chi ha spedito la busta e si limita controllare il contenuto della busta
2) nel mondo telematico (purtroppo) ci siamo complicati la vita e ci siamo inventati la PEC. In questo mondo parallelo è FONDAMENTALE che chi invia la PEC:
a) o sia ilo stesso soggetto che ha firmato digitalmente i files
b) o, se diverso, sia "ABILITATO" sulla base di specifico titolo (la procura speciale)
3) Se l'ASSOCIAZIONE invia una PEC on tutti i file corretti firmati digitalmente da TIZIO purtroppo la pratica p irricevibiule se manca la procura speciale in quanto NON è dimostrato che TIZIO abbia voluto presentare la pratica.
4) viceversa se la ASSOCIAZIONE ha la procura speciale può inviare tutti i documenti firmandoli con la propria FIRMA DIGITALE senza che l'interessato li sottoscriva digitalmente.
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Ciò premesso l'associazione ben può inserire una LIMITAZIONE nella procura speciale scegliendo di non eleggere domicilio elettronico relativamente al soggetto bensì limitando lo stesso alla PRATICA PRESENTATA (ed ovviamente alle vicende ad essa collegate).
Spiego:
A mio avviso il Comune non può spedire alla ASSOCIAZIONE una multa per violazione dell'ICI o del codice della Strada se riferita a TIZIO per il solo fatto che TIZIO ha dato procura speciale alla ASSOCIAZIONE.
Lo stesso vale nel caso in cui la contestazione riguardi una violazione connessa all'esercizio dell'attività.
Es. l'ASSOCIAZIONE cura la pratica per la vendita di non alimentari e tizio si mette a vendere gli alimenti. In Questo caso la procedura sanzionatoria e le diffide vanno fatte a TIZIO e l'ASSOCIAZIONE non può intendersi delegata a ricevere le pratiche.
VICEVERSA l'ASSOCIAZIONE non può rifiutarsi (e se lo fa la pratica è irricevibile) di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura avviata fino all'atto finale (procedure autorizzatorie) o alla dichiarazione di inefficacia della SCIA.
[/quote]
L'Unione Valdisieve Valdarno ha espresso una richiesta che, nel caso dell'associazione o alla sua società di servizi, la procura venga rilasciata ala suo legale rappresentante, ed è lui/lei che avrebbe dovuto inviare la pratica.
Questa interpretazione mi sembra una forzatura (già mi sembra una forzatura la procura per il solo invio telematico a mezzo pec!)
La procura viene rilasciata nominativamente ad una persona fisica, indipendentemente dal ruolo che questa ricopre.
[b]Da noi le imprese associate rilasciano la procura al responsabile dell'ufficio territoriale compentente, ovvero al soggetto che invia effettivamente la pratica. [/b]
Il fatto che l'Utilizzatore della casella PEC sia l'associazione, non determina la necessità che l'unico soggetto titolato ad utilizzarla sia il legale rappresentante!!
Preciso che le caselle PEC sono "concesse in uso" dal provider (ARUBA; INFOCERT ecc..) a privati o imprese, ma in merito ai soggetti che le possono utilizzare il contratto non limità la libertà dell'ultizzatore stesso.
D'altro canto non credo che gli enti riceventi le PEC effettuino i controlli su quale è il soggetto che ha effettivamente il diritto d'uso della casella PEC!
Il sig Tizio potrebbe essere l'ultizzatore della PEC denominata Caio@legalmail.it oppure la casella pec Tizio@legalmail.it potrebbe essere concessa in uso ad altra persona.
"Spesso" i controllori si limitano a leggere la denominazione della casella PEC e se è diversa dalla denominazione dell'impresa che è titolare dell'endoprocedimento richiedono la procura.
Ritengo personalmente che tutta la questione della procura speciale, per come è stata gestita da tutti gli enti finora, sia la mera soddisfazione di un aspetto formale, lasciando la sostanza del problema irrisolta.
Scusa l'accenno di sfogo, ma ritornando nel merito della domanda ti domando se ritieni che il comportamento adottato da noi, con la procura possa essere data al nostro operatore sul territorio e non solo al legale rappresentante.
ti ringrazio anticipatamente
Anche io reputo che questo mondo di PEC e procure sia una sovrastruttura all'italiana, figlio di un mondo fatto di notai, burocrati e scarsi legislatori.
Tuttavia DURA LEX SED LEX ed a parte lo sfogo ci tocca applicare al meglio la normativa come prodotta.
Ciò premesso andiamo ai punti certi:
1) la PEC deve essere inviata da un soggetto che ne possa giuridicamente disporre
2) questo soggetto può essere A (titolare a cui è rilasciata la PEC, in caso di associazioni il legale rappresentante), B, un delegato di A in base a disposizioni organizzative interne (rappresentante territoriale) o atti (delegato espressamente)
3) il soggetto A o B deve inviare la procura speciale firmata da C a da lui stesso sottoscritta digitalmente unitamente ai documenti allegati (a titolo di delega all'invio e sottoscrizione per copia conforme)
Ciò premesso a mio avviso:
1) in caso di associazione questa deve firmare i file tramite la persona fisica a cui è intestata la PEC (legale rappresentante) o tramite altro delegato (es. territoriale) indicando nella procura la qua qualità ed il titolo (es. "rappresentante territoriale in base allo statuto delll'associazione ecc...). Poichè si tratta di una qualità autocertificabile non serve altro che la firma di B (non serve che A firmi per delega).
2) a questo punto B può operare per l'invio e la firma digitale di tutti i documenti di C.
Quindi avete ragione entrambi, alle condizioni sopra esposte.
BUON LAVORO