Nell'anno 2014 il soggetto X ottiene l'agibilità di pubblico spettacolo per una manifestazione temporanea... la medesima iniziativa (senza alcuna variazione) viene ripetuta anche quest'anno... ai sensi dell'art. 141 del Reg.al Tulps non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la commissione abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
Ciò vale anche se è variato il soggetto giuridico che organizza la manifestazione non è più X ma Y?
Grazie
A mio avviso si, purché l'evento mantenga le caratteristiche tecniche per le quali la commissione ha dato il parere.
Ti suggerisco di far presentare dichiarazione in tal senso dal nuovo soggetto
Nell'anno 2014 il soggetto X ottiene l'agibilità di pubblico spettacolo per una manifestazione temporanea... la medesima iniziativa (senza alcuna variazione) viene ripetuta anche quest'anno... ai sensi dell'art. 141 del Reg.al Tulps non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la commissione abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
Ciò vale anche se è variato il soggetto giuridico che organizza la manifestazione non è più X ma Y?
Grazie
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Concordo con Alberto.
L"agibilità" si riferisce ai LUOGHI e non al soggetto e quindi a prescindere dal titolare trova applicazione la disposizione dell'art. 141 sulla non necessità di verifica nel biennio.
Bene!!
Grazie mille