Data: 2015-03-06 07:06:24

Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati - L. 27/2/2015 n. 18

[color=red][b]LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18
Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati.[/b][/color] (15G00034)
(GU n.52 del 4-3-2015)
  Vigente al: 19-3-2015 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                              Art. 1

                        Oggetto e finalita'

  1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare  le
norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al  fine  di  rendere
effettiva la disciplina che regola la  responsabilita'  civile  dello
Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
                              Art. 2

    Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117

  1. All'articolo  2  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le  parole:  «che  derivino  da  privazione  della
liberta' personale» sono soppresse;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Fatti  salvi  i  commi  3  e  3-bis  ed  i  casi  di  dolo,
nell'esercizio delle  funzioni  giudiziarie  non  puo'  dar  luogo  a
responsabilita' l'attivita' di interpretazione di  norme  di  diritto
ne' quella di valutazione del fatto e delle prove»;
    c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
      «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge
nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto  o
delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la  cui  esistenza  e'
incontrastabilmente  esclusa  dagli  atti  del  procedimento  o  la
negazione di un fatto la cui  esistenza  risulta  incontrastabilmente
dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di  un  provvedimento
cautelare personale o reale fuori dai  casi  consentiti  dalla  legge
oppure senza motivazione.
      3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita'  contabile
di cui al decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,  ai  fini  della
determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della
legge nonche' del diritto dell'Unione  europea  si  tiene  conto,  in
particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme  violate
nonche' dell'inescusabilita' e della gravita'  dell'inosservanza.  In
caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si  deve
tener conto anche della mancata  osservanza  dell'obbligo  di  rinvio
pregiudiziale  ai  sensi  dell'articolo  267,  terzo  paragrafo,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto
dell'atto o del provvedimento con  l'interpretazione  espressa  dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea».
                              Art. 3

Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5  della  legge
                      13 aprile 1988, n. 117

  1. All'articolo  4  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  «due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
    b) al comma 4,  le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre anni».
  2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' abrogato.
                              Art. 4

    Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117

  1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117,  e'  sostituito
dal seguente:
    «Art. 7. - (Azione di rivalsa). - 1. Il Presidente del  Consiglio
dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base  di
titolo  giudiziale  o  di  titolo  stragiudiziale,  ha  l'obbligo  di
esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel  caso
di diniego di  giustizia,  ovvero  nei  casi  in  cui  la  violazione
manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea  ovvero
il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi
2,  3  e  3-bis,  sono  stati  determinati  da  dolo  o  negligenza
inescusabile.
  2. In nessun caso la transazione e' opponibile  al  magistrato  nel
giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
  3. I giudici popolari  rispondono  soltanto  in  caso  di  dolo.  I
cittadini estranei alla  magistratura  che  concorrono  a  formare  o
formano organi giudiziari collegiali rispondono in  caso  di  dolo  o
negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».
                              Art. 5

    Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117

  1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
    «3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla
meta' di una annualita' dello stipendio, al  netto  delle  trattenute
fiscali, percepito  dal  magistrato  al  tempo  in  cui  l'azione  di
risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu'
persone e queste hanno agito con distinte azioni di  responsabilita'.
Tale limite non si applica al fatto commesso con  dolo.  L'esecuzione
della rivalsa, quando  viene  effettuata  mediante  trattenuta  sullo
stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate
mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».
                              Art. 6

    Modifica all'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117,  le
parole: «, entro due mesi dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 5» sono soppresse.
                              Art. 7

    Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117

  1. All'articolo 13 della legge 13 aprile  1988,  n.  117,  dopo  il
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di  cui  al
comma  2,    comporta    responsabilita'    contabile.    Ai    fini
dell'accertamento di tale responsabilita', entro  il  31  gennaio  di
ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  dal  Ministro  della  giustizia  sulle
condanne al  risarcimento  dei  danni  per  fatti  costituenti  reato
commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel
corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione  di
regresso».
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2015

                            MATTARELLA

                        Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

[img width=300 height=186]http://img.ibtimes.com/it/data/images/full/2012/02/17/9926-giudici-all-inaugurazione-dell-anno-giudiziario-in-una-immag.jpg[/img]

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Data: 2015-03-06 07:11:50

Re:Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati - L. 27/2/2015 n. 18

[size=18pt][b]APPROFONDIMENTI:[/b][/size]

[b]Responsabilità civile magistrati: la nuova legge in Gazzetta. Testo[/b]
http://www.leggioggi.it/2015/03/05/responsabilita-civile-magistrati-nuova-legge-in-gazzetta-testo/

[b]Magistrati: in Gazzetta Ufficiale la legge sulla Responsabilità Civile [/b]
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1425500154004.html

[b]La responsabilità civile dei giudici ora è legge[/b]
http://www.lastampa.it/2015/02/24/italia/politica/responsabilit-toghe-s-della-camera-legge-QEBk02DpTNCrAd3rejsKdI/pagina.html

[b]Responsabilità civile: Orlando, magistrati sanzionati solo se c'è reato[/b]
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?contentId=NOL1123599

[b]Giustizia, Anm: "Responsabilità toghe danneggia cittadini, ci vogliono normalizzare"[/b]
http://www.repubblica.it/politica/2015/02/26/news/giustizia_anm_riforma_responsabilit_toghe_danneggia_cittadini-108220540/

[b]Responsabilità civile dei magistrati, ok definitivo alla nuova legge. Anm: norme contro i giudici[/b]
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-24/responsabilita-civile-magistrati-ok-definitivo-nuova-legge-213958.shtml?uuid=ABnz47zC

[b]Responsabilità civile dei magistrati: ostile, inutile e dannosa. Non male per una legge[/b]
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/05/responsabilita-civile-dei-magistrati-ostile-inutile-e-dannosa-non-male-per-una-legge/1479858/

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