Data: 2015-03-06 06:57:06

FIRMA DIGITALE su dispositivi non certificati - PROROGA al 1 settembre 2015

Il termine previsto dal DPCM 19 luglio 2012, che consente di utilizzare la firma digitale remota su dispositivi non certificati fino al 9 febbraio 2015, è stato [color=red][b]differito al 1° settembre 2015[/b][/color], con DPCM 5 febbraio 2015 a firma dei Ministri Madia, Guidi, Padoan.

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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2015 [/b]
[color=red]Proroga del termine per completare il  piano  di  migrazione  di  cui
all'articolo 4 del DPCM 19 luglio 2012 di «Definizione dei termini di
validita'  delle  autocertificazioni  circa  la  rispondenza  dei
dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003,  e
dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma».
(15A01537) [/color]
(GU n.53 del 5-3-2015)

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e, in
particolare, gli articoli 31, 35 e 71;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
10 ottobre 2012, n. 237;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'Onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014 con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  l'Onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
l'Onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, con particolare riguardo a quelle  relative
all'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui  all'articolo  19  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134;
  Considerata la complessita' del processo di migrazione degli utenti
su dispositivi certificati per l'apposizione di firme elettroniche;
  Considerato che la mancata conclusione del processo  di  migrazione
entro i termini di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 2012 puo' avere un significativo  impatto  sui
servizi assicurati dall'utilizzo degli stessi dispositivi  automatici
di  firma,  creando  notevoli  disservizi  agli  utenti  che  se  ne
avvalgono, ivi comprese numerose amministrazioni ed enti pubblici;
  Considerata, pertanto, l'esigenza di prorogare i  termini  previsti
nel citato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
luglio 2012;
  Di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico;

                              Decreta:

                              Art. 1


                      Modifiche al decreto del
        Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2012

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  19  luglio
2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, al comma 2, le  parole:  «termine  di  ventuno
mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° settembre 2015»;
    b) all'articolo 4,
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il  certificatore
che non prova all'Agenzia per l'Italia digitale  l'avvenuto  rilascio
dell'attestato finale di conformita' dei dispositivi in uso  presenta
alla medesima Agenzia un piano di migrazione per la  sostituzione  di
tali dispostivi con altri che soddisfano i requisiti  prescritti.  Il
piano di  migrazione  deve  completarsi  entro  e  non  oltre  il  1°
settembre 2015.»;
      2) al comma 2, le parole «ed  entro  il  termine  di  sei  mesi
indicato nel comma precedente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
comunque non oltre il 1° settembre 2015».
  2. Il presente decreto non reca nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 febbraio 2015

            p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                Il Ministro per la semplificazione
                    e la pubblica amministrazione
                                Madia


                      Il Ministro dell'economia
                          e delle finanze
                              Padoan


                            Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                                Guidi


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