Data: 2015-03-05 10:04:05

noleggio senza conducente bici e vespe

Ciao,
un imprenditore che ha sede legale ed esercita noleggio senza conducente in altro comune, vuole aprire una sede secondaria da noi, ma non proprio una rimessa per i mezzi - mi pare infatti che il DPR 481/2001 NON preveda la necessità di un rimessaggio o deposito, che pertanto può non esservi, o essere in altra provincia o in altro Stato v precedenti post... -  piuttosto un ufficio/sede amministrativa....
credo debba presentare la SCIA (oltre che nel Comune dove è la sede legale) nel Comune dove ha l'articolazione commerciale (in questo caso dove si firmano i contratti) quindi anche da noi... giusto?
quali altri adempimenti dobbiamo verificare (dando per scontata iscrizione CCIAA) assicurazioni... altro? a chi si trasmette la SCIA?
Grazie!



riferimento id:25113

Data: 2015-03-05 16:02:36

Re:noleggio senza conducente bici e vespe


Ciao,
un imprenditore che ha sede legale ed esercita noleggio senza conducente in altro comune, vuole aprire una sede secondaria da noi, ma non proprio una rimessa per i mezzi - mi pare infatti che il DPR 481/2001 NON preveda la necessità di un rimessaggio o deposito, che pertanto può non esservi, o essere in altra provincia o in altro Stato v precedenti post... -  piuttosto un ufficio/sede amministrativa....
credo debba presentare la SCIA (oltre che nel Comune dove è la sede legale) nel Comune dove ha l'articolazione commerciale (in questo caso dove si firmano i contratti) quindi anche da noi... giusto?
quali altri adempimenti dobbiamo verificare (dando per scontata iscrizione CCIAA) assicurazioni... altro? a chi si trasmette la SCIA?
Grazie!
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Risposte:
1) per aprire una articolazione commerciale va presentata SCIA (stai attento, la deve presentare sia a te che al Comune dove ha la sede legale)
2) non serve deposito o rimessaggio
3) non devi verificare niente di particolare. Trasmetterai a ufficio tecnico per eventuali verifiche su destinazione d'uso.

***************

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000: «Analisi tecniconormativa
e analisi d'impatto della regolamentazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
settembre 2001: «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui
cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
249 del 25 ottobre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto
2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati, IX commissione, e del
Senato della Repubblica, 1a commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre
2001 e del 14 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'interno;
Emana il seguente regolamento:

[b]Art. 1
1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio
attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui
territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola
articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia. [/b]

Art. 2
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il
prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere
l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo
scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione
del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire
un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato
emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

Art. 3
1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza

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