[color=red][b]CONTRIBUTO UNIFICATO "doppio" - non si applica nel processo amministrativo[/b][/color]
LA DISPOSIZIONE PER CUI "Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1-bis TU Spese Giustizia. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 - trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.)" NON SI APPLICA AL PROCESSO AMMINISTRATIVO
[b]Circolare 20 gennaio 2015 - Segretario Generale della Giustizia Amministrativa[/b]
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In allegato anche:
[b]Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di Contributo Unificato nel Processo Amministrativo (Aggiornato al 22 ottobre 2014)[/b]
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