Si chiede se per una società in accomdantita semplice composta da due persone, titolare di concessione di posteggio per il settore alimentare in una fiera, può essere accettato il certificato medico presentato dal solo socio accomandatario, stante l'art. 71 comma 3 bis della L.R. 28/2005.
riferimento id:25100Ottima domanda! :D
Il socio accomandante non è neanche tenuto alla dichiarazione sui requisiti morali dato che non ha la rappresentanza della società né prende parte all'amministrazione.
I soci accomandanti non hanno potere di compiere attività di gestione, possono farlo se hanno ricevuto procura speciale per singoli affari
In via generale (interpetando un po' la legge) potrei dirti che puoi accettare la giutificazione ma se vuoi fugare ogni dubbio bisognerebbe vedere l'atto costitutivo. Lì dovrebbero essere dettagliati i ruoli dei soci e se venisse fuori che l'accomandante è anche lavoratore allora le cose cambiano. In ogni caso, il socio accomandante che presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare, mancando il requisito della responsabilità. Può eventualmente essere iscritto come familiare coadiutore o come dipendente.
Rammentiamo, ad uso di tutti la mormativa di riferimento:
[i]Art. 71 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche
1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1992 e dall' articolo 42 del d.l. 151/2001.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
3 bis. [b]Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci[/b].[/i]
Se applichi la legge in modo letterale non hai dubbi ma se, al contrario, approfondisci il discorso (ragionevolmente) e rilevi che il socio accomandante non potrebbe comunque lavorare allora puoi accettare la giustificazione