al ns. comune è pervenuta una richiesta di informazioni in merito all'attività di raccolta materiali ferrosi dalle imprese e conferimento presso discarica autorizzata.
Potete darmi una mano?
al ns. comune è pervenuta una richiesta di informazioni in merito all'attività di raccolta materiali ferrosi dalle imprese e conferimento presso discarica autorizzata.
Potete darmi una mano?
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[b]DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
[/b]Norme in materia ambientale.
[color=red][b] ART. 216 (operazioni di recupero)
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1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi
di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attivita'
e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte
della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro
sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il
termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono
destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali
impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme
tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in
relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione
di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano
integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento
qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al
recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta
salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari
e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle
relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche'
le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
((8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di
rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle
procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero
controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima
secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono
applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al
medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel
rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono
essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del
relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei
rifiuti e il formulario di identificazione)).
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
38) che "All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione
regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle
seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".
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Ecco alcuni esempi di autorizzazioni:
http://www.emmedisrl.net/autorizzazioni.php
APPROFONDIMENTI:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=452.0
http://www.reteambiente.it/news/18205/rottami-ferrosi-il-recupero-va-autorizzato/
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_864.pdf
grazie...con riferimento al suap che allegati presenta? specifico che l'attività è limitata al ritiro e al trasporto perchè il materiale andrebbe portato in discarica autorizzata
riferimento id:25064
grazie...con riferimento al suap che allegati presenta? specifico che l'attività è limitata al ritiro e al trasporto perchè il materiale andrebbe portato in discarica autorizzata
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Per il SUAP non ci sono allegati particolari se non la domanda unica con l'anagrafica, diritti, bollo ecc...
Da verificare la presenza di altri endoprocedimenti:
- industria insalubre
- emissioni
- vvf
Commercio ambulante di rottami ferrosi: gli effetti della semplificazione
Cass. pen., 15 luglio 2015, n. 30466
http://buff.ly/1Kc2cs8
Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame - NUOVE NORME
[img width=300 height=240]http://www.casertace.net/wp-content/uploads/2013/11/Rame.jpg[/img]
Art-. 30 del Disegno di legge: S. 1676. - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2093-B) - APPROVATO DEFINITIVAMENTE - nuove norme in materia
[color=red][b]Art. 30. (Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame).[/b][/color]
1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».
[b]TESTO COMPLETO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31039.0[/b]