Data: 2015-03-03 09:20:14

ALBERGO DIFFUSO

Dubbi (su tutto) ma in particolare  sull'attività di ristorazione e prima colazione e sul concetto di servizi comuni.
E' possibile che siano collocati in edificio diverso da quello destinato a reception se trattasi di ristorante aperto al pubblico e non solo agli ospiti della struttura?.
La questione nasce dalla situazione concreta di una società che fino ad ora gestisce un'attività di case vacanza e autonomamente un ristorante aperto al pubblico.

Inoltre: la piscina è da considerarsi servizio comune? come la si può collocare nella struttura principale?

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Data: 2015-03-03 15:06:26

Re:ALBERGO DIFFUSO

Prima di tutto sappi che esiste una proposta di legge regionale che traslerà (forse con qualche correzione) la disciplina dell’albergo diffuso di cui alla LR n. 71/2013 nella LR 42/2000.
Vedremo gli sviluppi di cui ne daremo conto nella sezione abbonati: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24906.0

La normativa sull’albergo diffuso è sicuramente poco comprensibile. Dalla definizione si evince che è pur sempre una struttura alberghiera (pubblico esercizio) a gestione unitaria, situata in un centro storico o in un borgo rurale, caratterizzata dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell’ufficio ricevimento e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere o alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro.

L’art. 8 dispone che i servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all’interno della struttura principale dell’albergo diffuso mentre solamente il servizio di ristorazione e di prima colazione, può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi ubicati alla distanza massima di cinquecento metri dalle singole unità abitative, in possesso di regolare titolo ai sensi delle normative vigenti. In questo caso, vista le genericità, penso che la Regione voglia indicare sia altri albergatori sia gestori di esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
Detto questo ritengo che se la gestione della somministrazione avviene in proprio questa è rivolta solo agli ospiti nel modo tipico delle strutture ricettive. Se l’esercente dell’albergo volesse svolgere attività congiunta di ristorazione aperta, allora occorrerebbero tutti i requisiti e le abilitazioni per esercizio di somministrazione ex LR 28/05. Quindi nel tuo caso non rilevo problemi se gli avventori dell’albergo diffuso si recassero nel pubblico esercizio per somministrazione se regolarmente abilitato come tale.

Per la piscina non vedo differenze con le situazioni tipiche che possiamo rilevare nelle consuete strutture ricettive della LR 42/2000. Presso l'unità locale principale può essere ubicata la piscina, la sala ristorazione ecc.

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