Data: 2015-03-02 15:54:51

Requisiti morali Sala giochi

Il reato guida " in stato di ebbrezza"  e in genere i reati di cui alla Legge 285/92 (Nuovo codice della strada) sono rilevanti ai fini  dell'apertura di una Sala giochi ? Sembrerebbe di no.  E nel caso di  sala giochi con somministrazione? Tra le ipotesi contemplate nell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 non c'è traccia. Rimarrebbe,  come licenza di polizia,  l'art. 11  del R.D. 773/1931 , ma si riferisce  ai Reati  del codice penale. Grazie

riferimento id:25045

Data: 2015-03-02 16:58:38

Re:Requisiti morali Sala giochi

[i]Il reato guida " in stato di ebbrezza"  e in genere i reati di cui alla Legge 285/92 (Nuovo codice della strada) sono rilevanti ai fini  dell'apertura di una Sala giochi ? Sembrerebbe di no.  E nel caso di  sala giochi con somministrazione? Tra le ipotesi contemplate nell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 non c'è traccia. Rimarrebbe,  come licenza di polizia,  l'art. 11  del R.D. 773/1931 , ma si riferisce  ai Reati  del codice penale. Grazie[/i]

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Per la sala giochi "comunale", intesa come art.86 c.3 lett. c TULPS per ora vigente, i requisiti soggettivi sono quelli dell'art.11 e 92 TULPS oltre ovviamente a quelli dell'art.67 Dlgs 159/2011.
Il dlgs 59/2010, art.71 si applica per le attività commerciali e per quelle di somm.ne e quindi non anche per le sale giochi, tuttora ad oggi disciplinate dal TULPS.

Per gli esercizi di somm.ne in genere, in particolare, si aggiungono i requisiti ulteriori e più stringenti (rispetto a quelli per le attività comm.li) del comma 2 dell'art.71.

Per la sala giochi con somministrazione accessoria ed asservita alla clientela, si potrebbe in effetti considerare anche il 71 c.2 ma limitamente alla parte in scia per somm.ne e non anche per la parte di attività prevalente di sala giochi.

Tieni infine conto che, sebbene di competenza dell'AAMS, per la successiva iscrizione al c.d. RIES (che costitutisce "titolo abilitativo" oltre alla licenza 86/88 tulps), vi sono ulterioriori requisiti soggettivi ex DD AAMS 9.9.2011 prot. 31857 del 9.09.2011, come recentemente modificato dal DD AAMS del 22.12.2014, prot. 104077, con riferimento a "sentenze di condanne" non antecedenti a 5 anni.

Inoltre, al successivo comma 2 dell'art.5 tra le condizioni ostative all'iscrizione vi sono anche:

"[...] la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per:

- violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- violazioni amministrative previste dall’articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con legge 15 luglio 2011 n.111;
- altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2011"


Quanto al tuo quesito:

l’articolo 92 tulps prevede l’ostatività delle condanne per chi ha commesso  "delitti  in stato di ubriachezza" o per "contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo"; a tale riguardo va detto che la guida in stato di ebrezza ex art.186 cds non é un "delitto" non essendo punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione o della multa ma è, ad oggi, solo un reato "contravvenzionale" (pena, per le ipotesi penali, arresto e ammenda), ed inoltre non si tratta di reato "concernente la prevenzione dell’alcolismo" (come gli artt.686-691 cp) essendo invece relativo alla sicurezza stradale.

Come detto, essendo la guida in stato di ebbrezza solo una "contravvenzione" e non un "delitto" non è neanche in sè ostativo ex art.11 tulps.









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